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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6173 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5701 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 7. 1. 2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
c.f. , nella causa promossa contro C.F._2 CP_1
(ora in persona del l.r.p.t., causa già iscritta al n.
[...] Controparte_2
5701/2018 del Ruolo Generale dell'intestata Corte d'appello,
[...]
nata a [...] il [...], c.f. Pt_3
, nella qualità di sorella erede del sig. C.F._3 Parte_1
, nato a [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._1
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Laura Barberio, codice fiscale: PEC , in C.F._4 Email_1
Roma alla via Casale Strozzi 31, tel. 06.483694 e fax 06.45765396, che li difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Katia La Barbera del foro di
Sciacca, c.f. , in virtù di procura speciale in calce al C.F._5
ricorso ex art. 302 c.p. c.
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI TARDIVI
E
r.g. n. 1 (già , CF , in Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p. t., con il patrocinio degli avv. ti prof.
D'DR AN (CF ; pec: CodiceFiscale_6
fax: 010870290, e Carlo Sersale (CF Email_2
; pec: fax C.F._7 Email_3
0685305395), presso lo studio del quale ultimo in Roma, Via Guido d'Arezzo
Roma n. 18, ha eletto domicilio in forza di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del presente giudizio
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE CP_5
E
CP_6
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Transazione –Appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Roma, Sezione decima civile, n. 11069/2018, pubblicata il
31/05/2018
CONCLUSIONI: All'udienza del 7. 1. 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così decideva:
1) rigetta ogni domanda proposta dagli attori;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta;
3) condanna gli attori, in solido, a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 21.387,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti hanno impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
r.g. n. 2 riformare la sentenza impugnata e per l'effetto:
a. accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di transazione in data 11/12/2000 tra in proprio e nella qualità di Parte_1
rappresentante legale di e Controparte_7 Controparte_8
[...]
B. accertare e dichiarare obbligata al risarcimento Controparte_1
dei danni subiti dagli attori in conseguenza dell'inadempimento contrattuale posto in atto dalla
[...]
e per l'effetto Controparte_9
c. condannare la predetta – ora Controparte_1 CP_2
- al pagamento nei confronti del Sig. in proprio e della sig.ra Parte_1 Parte_2
dei suddetti danni nella misura che sarà determinata in corso di causa -
[...]
indicata nella Relazione
Tecnica a firma dell'Arch. in 3.600 milioni di USD, pari a Persona_1
2.700 milioni di euro circa - e da liquidarsi, se necessario, anche in via di equità, anche in funzione di rivalutazione e interessi maturati successivamente alla sentenza impugnata;
con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i giudizi.
In via istruttoria: si rinnova l'istanza di ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti in atto di citazione e nella memoria 183 VI, comma n. 2 c.p.c. (istanza già reiterata a verbale nel corso di tutte le udienze di precisazione delle conclusioni dalle parti attrici) con riferimento a:
- prove testimoniali,
- richiesta CTU tecnico-contabile al fine di determinare sulla scorta degli atti versati in causa l'ammontare del danno derivato dagli attori dall'illegittimo recesso operato dal contratto da parte della Controparte_10
r.g. n. 3 (ora ); CP_2
- e prove documentali, che dovranno necessariamente essere parte integrante nel presente giudizio di appello e di cui vista anche l'ampiezza e la forza descrittiva, di seguito si riporta l'indice come allegato n. 3.
Si costituiva (già per rassegnare le seguenti CP_2 CP_1
conclusioni:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis: dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello avversario, e in ogni caso, anche in accoglimento dell'appello incidentale tardivo, respingere ogni pretesa e domanda avversaria nei confronti di in quanto Controparte_3
inammissibile, prescritta, e comunque infondata;
con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
All'udienza in data 19. 2. 2019 veniva interrotto il presente giudizio.
Riassunto il giudizio, con ordinanza in data 26. 10. 2022 veniva dichiarata la contumacia di . CP_6
In data 3. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 7. 1. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata da ex art. 348 bis c. p. c. dal momento che al momento della valutazione CP_2
dell'appello esso non era manifestamente infondato, né era privo della ragionevole probabilità di essere accolto.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla difesa di CP_1
La difesa di ha esposto che in seguito all'interruzione del CP_1
giudizio per il decesso dell'attore in primo grado, ed appellante Parte_1
il giudizio era stato riassunto dalla RA , nell'asserita
[...] Parte_3
r.g. n. 4 qualità di erede del de cuius. All'udienza del 13 aprile 2021 era stata eccepita la mancata prova, da parte della RA della sua qualità di erede, Parte_3
che era stata contestata dalla ed era stata chiesta l'estinzione del CP_2
giudizio di appello, tenuto anche conto del difetto di legittimazione e, comunque, interesse, dell'altra appellante, la cui Parte_2
legittimazione ad intervenire era fondata sul presupposto che la stessa fosse socia della che risultava tra gli attori originari del presente Controparte_8
giudizio; e non avendo nessuna delle società (né né Controparte_7 CP_8
originarie attrici appellato la sentenza di primo grado, ne sarebbe
[...]
conseguito il difetto di legittimazione della RA . Parte_2
Questa Corte, con ordinanza del 13 ottobre 2021, aveva rilevato che non aveva allegato “documentazione alcuna da cui si evinca la Parte_3
qualità spesa”, e l'aveva invitata a depositare la documentazione rilevante al riguardo.
La difesa della RA , in data 11 gennaio 2022, aveva Parte_3
depositato note autorizzate, corredate di documenti, asserendo: (a) di essere l'unica sorella ancora in vita del signor (b) l'assenza di altri Parte_1
eredi; (c) di aver così, “in assenza di testamento e di denuncia di successione”, dimostrato la propria qualità di erede del de cuius.
A fronte della contestazione della mancata prova da parte della RA
della qualità di erede del signore la Corte, Parte_3 Parte_1
con ordinanza del 26 gennaio 2022, aveva invitato la RA a Parte_3
“depositare certificato storico di famiglia del fratello defunto, nonché attestazione della cancelleria del luogo dell'aperta concessione da cui si evinca assenza di pubblicazione di testamenti”.
La RA , con il deposito effettuato in data 28 aprile Parte_3
2022, avrebbe omesso di ottemperare all'ordinanza da ultimo richiamata, non provvedendo al deposito del richiesto “certificato storico di famiglia del fratello defunto”; e dalla documentazione, in più riprese prodotta dalla RA Pt_3
r.g. n. 5 risulterebbe che la stessa, in mancanza di un testamento e di operatività Pt_3
della successione legittima, sarebbe esclusivamente una “successibile”, e non certo una chiamata all'eredità del de cuius, né, tantomeno, un'erede del signor
. Parte_1
La RA , per dimostrare la propria legittimità a Parte_3
riassumere il giudizio, avrebbe dovuto provare, in virtù del principio di prossimità o vicinanza della prova pacificamente riconosciuto (v. Cass. 9 gennaio 2020, n. 297; Cass. 11 novembre 2019, n. 28985; Cass. 17 luglio 2019,
n. 19190), ma non avrebbe provato: (a) l'assenza di figli del signor Parte_1
(b) l'assenza di un coniuge o di un convivente more uxorio;
(c)
[...]
l'assenza di coniugi e/o figli dei fratelli premorti del signor;
Parte_1
tra l'altro, nel primo grado di giudizio era intervenuto CP_6
anch'esso parente (figlio o nipote) del signor e l'unico Parte_1
soggetto che avrebbe richiesto la pubblicazione del testamento con il quale quest'ultimo disponeva delle proprie spoglie.
Non avendo la RA dimostrato la propria qualità di Parte_3
erede del signor dovrebbe escludersi che il giudizio sia stato Parte_1
(correttamente e validamente) riassunto, con conseguente estinzione del giudizio.
L'eccezione è infondata.
La Corte rileva che con sua ordinanza in data 13. 10. 2021 aveva così disposto: “ritenuto che , spendendo la qualità di erede di Parte_3 [...]
e hanno riassunto la causa di appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Roma che ha definito il giudizio promosso da Pt_1
nei confronti di nel quale avevano spiegato intervento
[...] Controparte_1
adesivo e ; Parte_2 CP_6
che la causa, attesa la dichiarazione dell'avvenuto decesso di , è Parte_1
stata interrotta all'udienza di trattazione del 19.2.2019; che all'esito della notifica del ricorso per riassunzione alla CP_11
[...] ora detta società si è costituita contestando, in capo a
[...] Controparte_2
, la qualità di erede;
Parte_3
che non ha allegato, all'atto del deposito del ricorso in Parte_3
riassunzione, documentazione alcuna da cui si evinca la qualità spesa;
che, pertanto, preliminarmente ad ogni incombente, compresa la verifica sull'integrità del contraddittorio processuale, dovrà depositare Parte_3
documentazione (diversa dalla denunzia di successione) da cui si evinca la sua qualità di erede del defunto;
Parte_1
P.Q.M.
Rinvia all'udienza del 26.1.2022 h.9,30 mandando alla difesa di
[...]
di provvedere al deposito telematico della documentazione richiesta in Pt_3
motivazione, entro la data del 12.1.2022.
In data 11. 1. 2022 la difesa della EI depositava: estratto dell'atto di nascita di;
estratto dell'atto di nascita di;
certificato Parte_1 Parte_3
storico originario;
certificato di morte di;
certificato di morte di Persona_2
certificato di morte di certificato di Persona_3 Persona_4
morte di certificato di morte di;
certificato di Persona_5 Persona_6
morte di;
estratto per riassunto dell'atto di matrimonio di Persona_7 [...]
. Pt_3
Con ordinanza in data 28. 1. 2022 questa Corte pronunciava una nuova ordinanza nella quale affermava che: all'esito dell'interruzione per il decesso dell'originario appellante,
[...]
ha riassunto in giudizio di appello assumendo la Parte_1 Parte_3
qualità di erede;
che questa Corte ha sollecitato il deposito di documentazione comprovante tale qualità; che , qualificandosi come unica erede del fratello, ha Parte_3
depositato certificato storico della famiglia originaria, certificati di morte degli altri fratelli, documentazione comprovante il divorzio del fratello dalla moglie;
r.g. n. 7 che l'appellata ha contestato la completezza di tale documentazione;
che, al fine di provare la successione legittima, dovrà depositare certificato storico di famiglia del fratello defunto, nonchè attestazione della cancelleria del
Tribunale del luogo dell'aperta successione da cui si evinca l'assenza di pubblicazione di testamenti;
che va riservato all'esito di tale deposito, ogni altro provvedimento relativo all'integrità del contraddittorio, attesa la presenza, in primo grado, di altre parti processuali;
P.Q.M.
Riservato ogni altro provvedimento, manda alla ricorrente in riassunzione di depositare telematicamente quanto richiesto in Parte_3
motivazione, entro la data del 28.4.2022; rinvia all'udienza del 4.5.2022 h.9,30 per trattazione.
Orbene, dall'esame degli atti emerge che con le note autorizzate depositate in data 11. 1 2022 dalla difesa della erano stati allegati i seguenti Pt_3
documenti: estratto atto di nascita di Parte_1
estratto atto di nascita di Parte_3
certificato storico originario certificato di morte di Persona_2
certificato di morte di Persona_3
certificato di morte di Persona_4
certificato di morte di Persona_5
certificato di morte di Persona_6
certificato di morte di Persona_7
estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Quindi con le note autorizzate in data 28/04/2022 dalla difesa della Pt_3
erano stati allegati i seguenti documenti:
25 - Certificato storico di famiglia del sig. alla data Parte_1
r.g. n. 8 del 10/02/2019
26 - Certificato storico di famiglia del sig. alla data Parte_1
del 31/07/2018
27 - Certificato storico di famiglia originario del sig. Parte_1
[...]
28 - Attestazione ufficio successioni Tribunale Roma
29 - Attestazione ufficio volontaria giurisdizione Tribunale di Cassino
30 - Verbale di pubblicazione di testamento olografo sig. Parte_1
(relativo esclusivamente alle formalità della tumulazione).
[...]
Quindi,
Deve quindi ritenersi che la abbia adempiuto agli oneri di Pt_3
allegazione richiesti da questa Corte e che abbia documentato la sua qualità di erede, risultando dai suddetti documenti che la era l'unica parente Pt_3
(sorella) rimasta in vita e quindi successibile rispetto a Parte_1
l'eccezione deve quindi essere respinta.
L'appello principale è infondato e deve essere respinto.
Gli appellanti hanno dedotto cinque motivi di gravame.
Con il primo hanno lamentato la violazione dell'art. 183, VI comma, c.
p. c.
Rispetto all'erronea valutazione delle conseguenze giuridiche derivanti dal mancato deposito della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. il Tribunale ha affermato che: "il precedente Giudice, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza del 16.10.2013, quanto all'eccezione di nullità della citazione, ha ritenuto che
l'atto di citazione esponesse i fatti e le ragioni della domanda in maniera sufficientemente chiara, tenuto conto della possibilità di precisare e/o modificare domande ed eccezioni entro il termine ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., e ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., "invitando le parti a chiarire e documentare la questione relativa alla legittimazione passiva di
e relativa alla possibilità o meno di integrazione del Controparte_1
r.g. n. 9 contraddittorio nei confronti di chiarendo quali siano Controparte_9
le sorti o siano state le sorti di tale società (se in liquidazione, se liquidata, se esistente, se estinta, se confluita in altra società per incorporazione o fusione ecc.)". Soltanto ha depositato la memoria ex art. 183 comma 6 n. CP_1
1 c.p.c., ribadendo le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta
e producendo visura (doc. 3) da cui risultava che la LD US S.p.A. in liquidazione, a socio unico Controparte_12
dal 23 luglio 2004, era stata cancellata dal registro delle imprese, con
[...]
contestuale estinzione, in data 4-14 dicembre 2007. Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., parte attrice ha (tardivamente) interloquito sulle questioni ed eccezioni sollevate dalla convenuta, sostenendo, tra l'altro, che era CP_9
immediatamente riconducibile a (la quale aveva sottoscritto la CP_1
transazione e aveva determinato la strategia della controllata, collocando ai vertici persone di sua fiducia) e introducendo per la prima volta il tema della nullità della transazione per mancanza di causa (stante il difetto delle reciproche concessioni) e dell'annullabilità dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 1971 c.c. Quanto sopra è stato tempestivamente contestato, con la memoria successiva, da parte convenuta, la quale ha eccepito la inammissibilità della prospettazione di nuove causae petendi."
In realtà, parte attrice in primo grado non avrebbe avuto alcuna necessità della mutatio libelli, avendo cristallizzato la sua domanda già nell'atto di citazione, ed avrebbe errato il giudice di prime cure a ritenere non rispettato quanto disposto dal codice di procedura civile con l'art. 183 comma VI, nn.1 e 2.
Quindi, dopo aver riportato diversi passaggi dell'atto di citazione per dimostrare di aver ben individuato in fatto la domanda, gli appellanti hanno sostenuto che rispetto alla legittimazione passiva di già ben CP_1
specificata ed evidenziata in atto di citazione, non era maturata alcuna preclusione assertiva, mentre tutta la documentazione probatoria era stata ritualmente depositata con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.; tale r.g. n. 10 documentazione dimostrerebbe per tabulas la legittimazione passiva di avendo la Suprema Corte chiarito che "la legitimatio ad causam", CP_1
attiva e passiva, consisterebbe nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento;
e da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non sarebbe consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configurerebbe come una questione che attiene al merito della lite che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. (v. Cass. 355/2008; nella specie, la
S.C., rigettando il ricorso avverso la sentenza impugnata, aveva ritenuto sufficiente, ai fini della legittimazione passiva dei convenuti, che nella domanda attorea essi fossero indicati quali autori di illeciti anticoncorrenziali rientranti nella previsione della disciplina dettata dalla l. n. 287 del 1990, la quale regola le azioni di nullità e di risarcimento dei danni nascenti dall'illecito anticoncorrenziale, attenendo invece al merito la questione se gli stessi convenuti fossero in concreto esonerati dall'applicazione della normativa antitrust per avere agito nell'ambito di una delle ipotesi di esenzione disciplinate dalla legge)".
Del resto, che parte attrice avesse ben chiarito la propria domanda con l'atto di citazione era stato asserito dallo stesso giudice di prime cure nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 16/10/2013, avendo affermato che: " ... ritenuto che l'atto di citazione esponga i fatti e le ragioni della domanda in misura sufficientemente chiara, tenuto conto della possibilità di precisare e/o modificare domande ed eccezioni ex art. 183, comma VI (1° termine),
PQM
concede alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI (30 gg+ 30 gg+ 20 gg) a decorrere r.g. n. 11 dall'ultima comunicazione della presente ordinanza, invitando le parti a chiarire e documentare la questione relativa alla legittimazione passiva di CP_1
e relativa alla possibilità o meno di integrazione del contraddittorio nei
[...]
confronti di LD US s. p. a., chiarendo quali siano le sorti o siano state le sorti di tale società (se in liquidazione, se liquidata, se esistente, se estinta, se confluita in altre società per incorporazione o fusione ecc. ecc.)".
Dal tenore dell'ordinanza sopra riportata integralmente si evincerebbe che
"l'atto di citazione esponga i fatti e le ragioni della domanda in misura sufficientemente chiara ", e quindi l'invito a chiarire la questione relativa alla legittimazione passiva era motivato dalla genericità delle eccezioni svolte dal convenuto in sede di comparsa, e sarebbe stato rivolto esclusivamente a parte convenuta per chiarire le proprie argomentazioni, mentre parte attrice aveva pienamente ottemperato all'invito a documentare quanto già esaustivamente illustrato ed ampiamente precisato nel proprio atto di citazione in riferimento al rapporto tra LD e NI (ora ) ed alla conseguenzialità e CP_2
successione nei rapporti tra tali società.
Parte attrice aveva depositato la memoria n. 2 ex art. 183, VI comma,
c.p.c., per provare documentalmente che vi era stata una successione di fatto tra e (ora – v. docc. 72,73,74), così come CP_9 CP_1 CP_2
argomentato in citazione, e che aveva sempre avuto il totale CP_1
controllo della , essendone proprietaria al 100 % direttamente o tramite CP_9
altra società controllata.
Nell'atto di citazione (pag. 12, lettera c) parte attrice aveva dedotto: "che la
aveva chiesto di essere quotata in borsa sul mercato CP_1
americano, presentando un prospetto informativo che dichiarava il controllo di
, senza l'accantonamento di alcuna somma per il Controparte_9
contenzioso pendente posta la infondatezza, dichiarata nel richiamato
"prospetto informativo, a pag. 90", riferendosi alla pretesa avanzata nei suoi confronti dalle società del . Pt_1
r.g. n. 12 Il dichiarato controllo che aveva su sarebbe stato CP_1 CP_9
comprovato documentalmente a mezzo deposito del doc. 57 volume, allegato 4, consistente nel prospetto informativo riportato in citazione, documento mai contestato da controparte.
Dalla lettura di tale documento si evincerebbe che il prospetto informativo era "depositato in data 18 maggio 2000 presso la a seguito di CP_13
autorizzazione comunicata con nota n. 37609 del 17 maggio 2000".
Poiché proponeva nel proprio prospetto informativo del CP_1
maggio 2000 la circostanza che "nel marzo 1998, le stesse Januadei Italia e avevano citato l dinanzi al Tribunale di Genova CP_8 Controparte_9
per il risarcimento dei danni derivanti dall'asserito inadempimento contrattuale, quantificando gli stessi in misura non inferiore a 1.200 miliardi di lire", in pendenza di quel giudizio, in cui convenuta era solo , CP_9 CP_1
avrebbe ritenuto di essere responsabile in qualità di società controllante degli eventuali debiti della Società LD, in quanto sua controllata.
La sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata per non aver tenuto conto delle precisazioni già svolte nell'atto introduttivo del giudizio, che avrebbero espressamente chiarito e dedotto rispetto al punto della legittimazione passiva di che essa fosse la società controllante di , e che CP_1 CP_9
non vi era bisogno di ulteriori chiarimenti o precisazioni.
La responsabilità della controllante nei confronti del creditore della controllata sussisterebbe in applicazione dell'art. 2043 c. c. quando la condotta scorretta nonchè la lesione dell'affidamento provocata da dichiarazioni e/o informazioni inesatte, siano tali da aver indotto il creditore a tenere un comportamento che altrimenti non avrebbe tenuto. (cfr. Cass. sez. III del
3/11/2011 dep. 28/02/2012).
Tale assunto sarebbe stato comunque poi comprovato dai documenti 73 e
75, ritualmente depositati in uno alla memoria ex art. 183, n. 2; il doc. 75 riguarda il provvedimento 12414 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del r.g. n. 13 Mercato in data 4/09/2003 da cui risulta che " Controparte_12
(di seguito ) è una holding di partecipazioni
[...] CP_12
controllata da ”. Controparte_1
Il doc. 73 (pag. 4) è la visura storica della Camera di Commercio di
Genova che comprova che al momento della liquidazione di LD US società per Azioni con socio unico, la stessa [controllata da CP_12
era il socio unico della LD US in liquidazione;
quindi, CP_1
sarebbe evidente che controllava , che era socio unico di CP_1 CP_12
al momento della liquidazione;
ed essendo già stato dedotto il Controparte_9
fatto storico relativo al controllo di su in citazione, CP_1 CP_9
questo sarebbe stato solo documentalmente dimostrato in modo inconfutabile con la memoria successiva.
Le appellanti hanno anche fatto riferimento, rispetto al rapporto controllante-controllata a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea: “Il diritto dell'Unione Europea in materia di concorrenza si fonda su una nozione d'impresa riferita ad un'unità economica, anche costituita da più persone fisiche o giuridiche, che è tenuta a rispondere per violazione delle regole di tutela della concorrenza secondo il principio della responsabilità personale, cosicché il comportamento di una società controllata può essere imputato alla controllante, quando, pur avendo personalità giuridica distinta, detta controllata non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma si attenga in sostanza alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante” (Corte di Giustizia UE, sez. I, 08/05/2013, n. 508).
Per affermare la legittimazione passiva della società madre si dovrebbe sostenere la sussistenza della responsabilità diretta della holding per fatti illeciti posti in essere da una delle società controllate;
il gruppo economico non può essere considerato persona giuridica autonoma a tutti i fini;
in particolare, a tale entità non possono essere imputati tutti gli atti e i fatti giuridici posti in essere da ciascuna società componente. Chi intende far valere la responsabilità giuridica r.g. n. 14 della holding o della società capogruppo, per atti compiuti da una consociata o controllata dovrebbe dimostrare la sussistenza di alcuni requisiti, quali ad esempio, quelli indicati dalla legge n. 95 del 1979 art. 3, in materia di responsabilità degli amministratori della controllante, ossia l'esistenza di una direzione unitaria intesa quale flusso costante di istruzioni della società dominante alla società dominata, oppure le effettuazioni da parte della dominante di scelte strategiche in ordine a nuove iniziative di politica commerciale e produttiva seguite dalla singola controllata.
La questione relativa alla legittimazione passiva di in CP_1
rapporto all' sarebbe stata recentemente analizzata da altro Tribunale CP_9
che avrebbe sancito la legittimazione di escludendo quella di CP_1
rilevando la correttezza procedurale di parte attrice “chiedendo e CP_9
ottenendo di chiamare in causa la , quale incorporante per Controparte_1
fusione la , unico soggetto evocato in giudizio quale datore di CP_9
lavoro. Conseguentemente, nei confronti della LD sistemi industriali spa la domanda deve essere dichiarata inammissibile.”
Il Tribunale avrebbe potuto considerare quale “fatto notorio” il controllo esercitato da su , che era stato riportato, in data CP_1 Controparte_9
22/09/2011, nel Comunicato Stampa inserito nel sito ufficiale della società
(società a partecipazione pubblica), allegata in atti. CP_2
Peraltro, la stessa convenuta, nel proprio Comunicato Stampa aveva scritto:
“ comunica che, a partire da settembre 2011, la responsabilità CP_1
dell'Unità Affari Legali e Societari è stata attribuita al dott. , Persona_8
Group General Counsel, che opererà a diretto riporto del Direttore Generale e
CFO, dott. Il dott. sostituisce l'avv. Mauro Gigante Persona_9 Per_8
che, contestualmente, assume l'incarico di Segretario Generale di LD STS, società controllata da ” CP_1
Anche laddove fosse stato ritenuto tardivo il chiarimento documentale relativo al controllo esercitato da su - già ben espresso in CP_1 CP_9
r.g. n. 15 citazione, il Tribunale avrebbe dovuto dedurre la legittimazione passiva della convenuta principalmente dalla documentazione ritualmente depositata in uno alla memoria ex art. 183, n. 2, ma ove avesse nutrito ancora eventuali dubbi, da ulteriore documentazione agevolmente reperibile su ogni sito di informazione, acclarante tale legittimazione passiva, e che assurge al rango di “fatto notorio”.
Con il secondo motivo è stata lamentata la mancata valutazione della documentazione ritualmente depositata.
La sentenza sarebbe priva di qualsiasi riferimento a tutta la copiosa documentazione ritualmente depositata da parte attrice e di cui all'indice descrittivo depositato con la memoria n. 2 ex art. 183, comma VI c.p.c. (v. anche doc. 3 allegato all'atto di appello).
Il Tribunale ha precisato che:" con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c., parte attrice ha (tardivamente) interloquito sulle questioni ed eccezioni sollevate dalla convenuta", ma non avrebbe rilevato alcuna tardività nel deposito della documentazione che correttamente andava depositata con la memoria n.2.
Da tale passaggio motivazionale emergerebbe la contraddittorietà della sentenza che, sebbene non avesse evidenziato alcuna tardività nel deposito documentale, poi non avrebbe tenuto conto dei documenti depositati ritualmente.
Il Tribunale ha ritenuto non provata la legittimazione passiva di ma i documenti prodotti la comproverebbero. CP_1
In particolare, il doc. 73 (visura camerale LD US s. p. a. in liquidazione cancellata: v. Il doc. 73, pag. 4), e la visura storica della Camera di
Commercio di Genova, comproverebbero che al momento della liquidazione di
LD US società per Azioni con socio unico, la stessa CP_12
[controllata da era il socio unico della LD US in CP_1
liquidazione; dal doc. 74 a e b (visura camerale doc. 75: Delibera CP_1
C6044 Provvedimento n. 12414 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato in data 4/09/2003) risulterebbe che " Proprietaria al 100 % CP_12
r.g. n. 16 di era una holding di partecipazione controllata da Controparte_9
società a capo dell'omonimo gruppo ". CP_1
Ed il doc. 40 (Accordo di collaborazione generale – CP_1
NORINCO) dimostrerebbe lo scavalcamento da parte della CP_1
proprietaria , - nell'affare LD/EI 23/10/95). CP_9
Peraltro, il giudice, a scioglimento della riserva del 16/07/2015 aveva riconosciuto la natura documentale della causa in oggetto, tant'è che con separato provvedimento del 27/07/2015, aveva ritenuto "che la causa, di natura documentale, è matura per la decisione", rigettando le richieste istruttorie di parte attrice ed aveva rinviato per la precisazione delle conclusioni. Sarebbe evidente il vizio di motivazione perché tutta la copiosa documentazione versata in atti non sarebbe stata esaminata dal Tribunale, che – in modo totalmente contraddittorio – avrebbe presupposto la natura documentale della causa, vietando l'ingresso in giudizio delle ulteriori prove testimoniali e di effettuare una CTU, rispetto alle quali non si è neanche pronunciato.
Nessuna osservazione di natura fattuale o giuridica è rilevabile in sentenza, in particolare con riguardo alla CTP depositata con tutte le sue allegazioni, documenti elencati con un indice descrittivo e la cui rilevanza era stata individuata in maniera puntuale e specifica in uno all'indice depositato nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.
I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati.
La Corte osserva che il Tribunale, dopo aver rilevato che, a fronte dell'invito rivolto a “entrambe le parti” di “chiarire e documentare la questione relativa alla legittimazione passiva di ”, esclusivamente CP_1
quest'ultima aveva dedotto al riguardo, e poi ha correttamente affermato il difetto di legittimazione passiva di (oggi, ) rispetto alla CP_1 CP_2
domanda attorea di accertamento della nullità e/o annullabilità della transazione dell'11 dicembre 2000.
r.g. n. 17 Contr Al riguardo va rilevato che il signor e , con l'atto di Pt_3 CP_7
citazione avevano impugnato, deducendone la nullità e l'annullamento, un contratto di transazione stipulato dai medesimi nel 2000 con , Controparte_9
ed esclusivamente con essa, in forza del quale le parti del medesimo avevano posto fine a tutte le controversie tra di loro insorte in relazione a contratti stipulati tra il 1994 e il 1995.
Gli attori avevano chiesto anche la condanna di al CP_1
risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 2.700.000.000,00, in ragione dell'asserito inadempimento posto in essere da un soggetto terzo,
, rispetto a contratti da quest'ultima stipulati tra il 1994 e il Controparte_9
1995 con il signor in proprio e quale legale rappresentante di Pt_3 Per_10
Contr e , tenuto conto della sua totale interessenza e controllo di
[...] Controparte_9
Già in sede di costituzione nel giudizio di primo grado la difesa di
[...]
aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto CP_1
alle pretese attoree, affermando di non essere essa stata parte dell'accordo transattivo e che non era stato dedotto alcun comportamento da cui potesse discendere una sua responsabilità risarcitoria.
In esito alla prima udienza di comparizione, il giudice “rilevato che la domanda attrice, relativa alla richiesta di declaratoria di nullità e/o annullabilità dell'atto di transazione in data 11-12-2000, coinvolge come litisconsorte necessario, in quanto contraente, l'LD US S.p.a. in liquidazione;
rilevato che la domanda è avanzata nei confronti di CP_1
in ragione della sua totale interessenza e controllo sull Controparte_9
liquidata; rilevato che né parte attrice né parte convenuta hanno prodotto documentazione da cui desumere se sia in liquidazione, Controparte_9
sia liquidata, sia esistente, sia confluita in altre società, sia confluita in
; vista l'eccezione di carenza di legittimazione passiva Controparte_1
formulata da;
ritenuto che l'atto di citazione esponga i fatti e le CP_1
ragioni della domanda in misura sufficientemente chiara, tenuto conto della
r.g. n. 18 possibilità di precisare e/o modificare domande ed eccezioni ex art. 183, comma
VI (primo termine)”, e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, nn.
1, 2 e 3 cod. proc. civ. “invitando le parti a chiarire e documentare la questione relativa alla legittimazione passiva di e relativa alla Controparte_1
possibilità o meno di integrare il contraddittorio nei confronti di
[...]
”. CP_9
è stata l'unica a depositare la memoria ai sensi dell'art. 183, CP_1
c. 6, n. 1 cod. proc. civ.
Orbene, la legittimazione passiva del soggetto convenuto in giudizio va valutata sulla base della prospettazione dell'azione promossa da parte attrice con l'atto di citazione, così come eventualmente modificata e precisata nella memoria ai sensi dell'art. 183, c. 6, n. 1 cod. proc. civ.; conseguentemente, come correttamente affermato dal Tribunale, decorso il termine per il deposito di quest'ultima memoria, era precluso a tutte le parti precisare o modificare le causae petendi e/o il petitum così come identificati negli atti introduttivi del giudizio.
Il Tribunale ha affermato il difetto di legittimazione passiva di
(oggi, ), anche dopo aver esaminato la documentazione CP_1 CP_2
prodotta dalle parti con le memorie di cui all'art. 183, c. 6, nn. 2 e 3 cod. proc. civ., con la conseguenza che non può essere affermata la violazione dell'art. 183, c. 6, cod. proc. civ. da parte del Tribunale, che al riguardo ha così motivato:
«Tardiva è pertanto ogni precisazione o modifica delle domande dalla stessa operata (fatto salvo ciò che si dirà in appresso sulla nullità per mancanza di causa), stante la natura pacificamente perentoria dei suddetti termini e in considerazione del fatto che la domanda si cristallizza con il deposito della prima memoria.
Ciò detto, in primo luogo si osserva che la domanda di accertamento della
“nullità e/o annullabilità dell'atto di transazione in data 11/12/2000 tra
[...]
in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Parte_1 [...]
CP_15 e come formulata nelle CP_7 Controparte_16
conclusioni della citazione, non fa menzione della società che, con i citati soggetti, aveva sottoscritto la transazione. Dal corpo della citazione emerge che il soggetto che aveva sottoscritto con l'odierna parte attrice la transazione era
soggetto giuridico che era stato convenuto in giudizio Controparte_9
dinanzi al Tribunale di Genova per le ragioni descritte dalla pag. 4 alla pag. 11 della citazione stessa, nei quali nessun riferimento è fatto a . Il CP_1
primo riferimento a quest'ultima, infatti, lo si rinviene alla pag. 11, al par. 13, laddove si afferma che, successivamente alla sottoscrizione della transazione con , il aveva appreso che vi era stato un accordo a Controparte_9 Pt_3
Singapore, tra e NO “nello stesso ambito oggetto del CP_1
contratto intercorso con il ”. Parte attrice afferma quindi, alla pag. 12 Pt_3
(par. 14), che seguivano una serie di lettere con cui il aveva dichiarato Pt_3
di impugnare l'atto di transazione dell'11.12.2000 predisposto da LD
US in liquidazione e successivamente scambiato e sottoscritto a Roma, tra
e da una parte e il in proprio e nella CP_1 Controparte_9 Pt_3
qualità, salvo poi affermare (pag. 13 par. 16) che la proposta transattiva di cui sopra era stata inviata da e aveva ad oggetto la definizione Controparte_9
del contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Genova. Premesso che dinanzi al Tribunale di Genova era stata convenuta soltanto (doc. 52 Controparte_9
di parte attrice), si ribadisce che, contrariamente a quanto sostenuto, la transazione non risulta sottoscritta da , ma dalla sola , CP_1 CP_9
come risulta dal doc. 69 di parte attrice, recante le sottoscrizioni di e CP_9
dei legali, e dal doc. 4 di parte convenuta, recante le sottoscrizioni del , Pt_3
della (che siglano anche le altre pagine) e dei legali. Ne consegue che Pt_2
non può essere impugnata nei confronti di una transazione di cui CP_1
la stessa non è stata parte, a nulla rilevando il rapporto tra società controllante
e società controllata o il ruolo svolto dal prof. sotto la Persona_11
cui presidenza era stata liquidata (di cui era legale), che Controparte_9
r.g. n. 20 provvide a far corrispondere la somma oggetto di transazione, posto che, anche in caso di collegamento o controllo, ciascuna società conserva propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti (Cass. n. 23344/2010). Difetta pertanto la legittimazione passiva della convenuta».
Emerge chiaramente dalla lettura della suddetta motivazione che essa non si riferisce solo alla legittimazione passiva di (oggi, ), CP_1 CP_2
ma anche alle diverse causae petendi (riferite all'invalidità della transazione ai sensi dell'art. 1971 cod. civ., ovvero per mancanza di causa, nonché alle ragioni di asserita responsabilità della convenuta) tardivamente ed inammissibilmente introdotte dagli attori e rispetto alle quali era stata formulata tempestiva eccezione di inammissibilità.
Gli appellanti, solo con l'atto di appello hanno lamentato una mancata valutazione da parte del Tribunale della documentazione depositata dagli attori, deducendo che sarebbe successore di fatto di , CP_1 Controparte_9
richiamando una serie di documenti da essa prodotti nel primo grado di giudizio,
e facendo riferimento al “fatto notorio”.
Da un lato tale nuova deduzione è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., ma comunque deve ritenersi inconferente e non corrispondente al vero, posto che la difesa di aveva documentalmente dimostrato CP_1
che era stata liquidata quando il suo socio unico era Controparte_9 CP_12
(v. prod. 3 del fascicolo di primo grado).
Le argomentazioni degli attori originari, secondo cui la legittimazione passiva di sussisteva rispetto alla pretesa fatta valere, sono: (a) CP_1
era socio unico di , alla data della promozione CP_1 Controparte_9
del giudizio definito con la transazione della quale gli attori nel presente giudizio hanno chiesto che sia dichiarata ed accertata l'invalidità; (b) la riconducibilità a degli interessi dedotti nel presente giudizio CP_1
risulterebbe dal “Prospetto informativo Offerta Pubblica di vendita di azioni r.g. n. 21 ordinarie di (“ove si legge, indicata tra le cause che le CP_1
appartengono, appunto il contenzioso a cui si riferisce la sentenza qui impugnata”), “dall'atto di transazione (“essendo tra i CP_1
sottoscrittori”) e “indirettamente dalla pronuncia del Tribunale di Genova che motiva il mancato accoglimento la domanda cautelare proposta dal signor
in quanto risulta garantita da ”; (c) Pt_3 CP_9 CP_1 [...]
avrebbe ceduto la maggior parte dei propri asset a società facenti parte CP_9
del Gruppo NI;
(d) in ragione della circostanza, inammissibilmente dedotta solo in atto di appello, che sarebbe il successore di fatto di CP_1
. Controparte_9
Ed ancora, la tesi degli attori è che: “in ogni caso, il concorso di
con la che controllava, è consistito, in via indiretta, CP_1 CP_9
nell'aver determinato le strategie della controllata anche collocando ai vertici della sua amministrazione persone di sua fiducia per stabilirne l'indirizzo e le scelte da adottare e per via diretta, mediante comportamenti immediatamente riconducibili alla società controllante preordinati a trarre un diretto vantaggio così come si è verificato poi in esito all'illegittimo (ed immotivato) recesso unilaterale dal contratto con il e le sue società, da parte di ”. Pt_3 CP_9
Tali tesi non sono condivisibili, non sussistendo alcuna ragione giuridica idonea a sostenere una responsabilità di rispetto alla pretesa CP_1
invalidità della transazione sottoscritta in data 11 dicembre 2000 tra
[...]
Contr
, da una parte, e , CP_9 Controparte_17
nonché i signori e
[...] Parte_1 Parte_2
dall'altra parte, ed al preteso “illegittimo (ed immotivato) recesso unilaterale dal contratto con il e le sue società, da parte della ”. Pt_3 CP_9
Né può ritenersi rilevante la circostanza che la pendenza del giudizio sfociato nella transazione, della quale le appellanti hanno sostenuto essere invalida, fosse indicato nel “Prospetto Informativo relativo all'Offerta Pubblica di Vendita di azioni ordinarie” di;
il prospetto era stato pubblicato CP_1
r.g. n. 22 nel maggio 2000 e l'IRI (Istituto per la Ricostruzione USle - IRI SpA), in qualità di offerente, aveva fornito un'informativa, nel rispetto della disciplina legale in allora vigente, completa della società ( , e di quelle da CP_1
essa controllate (tra le quali ), della quale offriva al pubblico le Controparte_9
azioni ordinarie.
L'informativa ricomprendeva anche l'enunciazione dei giudizi, che, per l'ingente valore delle domande ivi formulati, potevano considerarsi rilevanti;
ed il Prospetto riferiva, tra l'altro, che “nel marzo 1998, le stesse e Controparte_7
hanno citato l' dinanzi al Tribunale di Genova CP_8 Controparte_9
per il risarcimento dei danni derivanti dall'asserito inadempimento contrattuale, quantificando gli stessi in misura superiore a 1.200 miliardi di lire. La Società ritiene del tutto infondate le pretese delle parti attrici”. Inoltre, non sono state provate, ed anzi sono state documentalmente smentite, le circostanze relative alla sottoscrizione della transazione da parte di ed alla CP_1
motivazione del mancato accoglimento della domanda cautelare del signor infatti, i riferimenti delle appellanti alle produzioni ed ai documenti Pt_3
prodotti non provano quanto dalle stesse affermato.
Deve quindi essere condivisa la decisione del Tribunale che ha correttamente verificato l'infondatezza delle deduzioni delle odierne appellanti.
Va poi evidenziato che il doc. 59 prodotto dalle appellanti non fa riferimento ad alcun provvedimento del Tribunale di Genova, ma è un estratto di un'interrogazione al Senato, e che non è stata provata la circostanza dell'intervenuta cessione degli asset di nel corso della Controparte_9
liquidazione e prima dell'estinzione della medesima società.
Né le appellanti hanno fornito alcuna prova concreta circa il fatto che indirettamente e direttamente, avrebbe indotto CP_1 Controparte_9
a “comportamenti ... preordinati a trarre un diretto vantaggio così come si è verificato poi in esito all'illegittimo (ed immotivato) recesso unilaterale dal contratto con il e le sue società da parte di ”. Pt_3 CP_9
r.g. n. 23 Del tutto irrilevante deve ritenersi, per sostenere la tesi del comportamento contrario a buona fede, volto ad indurre il giudice in errore, il richiamo alla sentenza del Tribunale di Taranto del 13 ottobre 2015 ed al comunicato stampa del 22 settembre 2011 di riguardando essi società diverse da CP_1
(rispettivamente LD sistemi industriali, ed LD STS Controparte_9
spa).
Infine, il difetto di legittimazione passiva di (oggi, ) CP_1 CP_2
deve ritenersi sussistente alla luce del fatto che: è stato chiesto l'annullamento o la dichiarazione di nullità di un contratto di transazione stipulato tra CP_7
, Società Progetto Cina e EI nel 2000 con , ed
[...] Controparte_9
esclusivamente con essa, rispetto al quale (oggi, ) è CP_1 CP_2
sicuramente terza, non essendone stata parte, come peraltro rilevato dal
Tribunale nella sentenza impugnata;
la richiesta di condanna di al CP_1
risarcimento dei danni della somma di € 2.700.000.000,00, in ragione dell'asserito inadempimento posto in essere da un soggetto terzo,
[...]
, rispetto a contratti da quest'ultima stipulati tra il 1994 e il 1995 con il CP_9
Contr signor in proprio e quale legale rappresentante di e , e Pt_3 CP_7
rispetto al quale non è stato dedotto alcun comportamento, anche asseritamente illecito, di essendo le doglianze sul punto del tutto apodittiche, CP_1
indeterminate e generiche.
Come del tutto irrilevanti in questa prospettiva devono ritenersi gli ulteriori documenti dei quali è stato lamentato il mancato esame da parte del Tribunale, non assumendo essi alcun rilievo rispetto all'eventuale declaratoria di nullità e/o annullamento della transazione impugnata.
Va quindi rilevato il difetto di legittimazione passiva di in CP_1
relazione alla domanda di impugnazione della transazione stipulata con
[...]
, non essendo essa parte del contratto, nonché in relazione alle domande CP_9
volte a far valere la responsabilità per l'asserito inadempimento contrattuale della medesima , che comunque devono ritenersi infondate, Controparte_9
r.g. n. 24 essendo stata prospettata un'ipotesi di responsabilità indiretta rispetto alla quale le allegazioni e gli elementi probatori offerti dagli appellanti non possono essere ritenuti idonei a dimostrare tale tipo di responsabilità.
Dovendosi ritenere tale profilo motivazionale assorbente rispetto agli altri motivi di gravame ed alle altre questioni prospettate dalle appellanti, il primo ed il secondo motivo di gravame devono ritenersi infondati e devono essere respinti;
tutte le altre questioni devono essere assorbite, ivi compresi il terzo, il quarto ed il quinto motivo di gravame, con i quali rispettivamente gli appellanti hanno lamentato l'erronea e fuorviante valutazione dell'importo risarcitorio, l'erronea interpretazione del giudice rispetto alle circostanze relative all'impugnazione della transazione per abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 Legge 192/98, e la presunta indeterminatezza della domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c. c.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello principale proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto;
tutte le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Per effetto del rigetto dell'appello devono essere respinte le istanze istruttorie proposte dagli appellanti.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata;
non va disposto nulla rispetto a rimasto contumace. CP_6
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
r.g. n. 25 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione decima civile, n. 11069/2018, pubblicata il 31/05/2018, così provvede:
A) Respinge l'appello principale proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Dichiara assorbito l'appello incidentale;
C) Condanna gli appellanti, in solido, a pagare in favore di (già CP_2
le spese processuali del presente grado di giudizio, che si CP_1
liquidano d'ufficio in complessivi € 14.200,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
D) Nulla sulle spese rispetto a;
CP_6
A) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 26