Versione
15 ottobre 1950
15 ottobre 1950
Art. 41. (Reclamo contro le ordinanze dell'istruttore d'appello)
Il testo dell' art. 357 del Codice di procedura civile sostituito dal seguente:
"Art. 357 (Reclamo contro ordinanze). - Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato, a norma dell'art. 350 secondo comma, l'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello, ovvero l'estinzione dei procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'art. 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'art. 178 terzo, quarto e quinto comma.
"Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall'art. 350 secondo comma, alcune delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perche' il reclamo sia discusso in udienza.
In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione, con decreto che e' comunicato alle parti a cura del cancelliere.
"La decisione e' pronunciata con sentenza se e' respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall'articolo 350 secondo comma; negli altri casi e' pronunciata con ordinanza non impugnabile".
Il testo dell' art. 357 del Codice di procedura civile sostituito dal seguente:
"Art. 357 (Reclamo contro ordinanze). - Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato, a norma dell'art. 350 secondo comma, l'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello, ovvero l'estinzione dei procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'art. 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'art. 178 terzo, quarto e quinto comma.
"Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall'art. 350 secondo comma, alcune delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perche' il reclamo sia discusso in udienza.
In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione, con decreto che e' comunicato alle parti a cura del cancelliere.
"La decisione e' pronunciata con sentenza se e' respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall'articolo 350 secondo comma; negli altri casi e' pronunciata con ordinanza non impugnabile".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza interlocutoria 29/03/2023, n. 8895Provvedimento: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17679-2020 proposto da: MONDIALPULIMENTO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 175, presso lo studio dell'avvocato LE AF, rappresentata e difesa dall'avvocato NA AS; - ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12; - controricorrente - Oggetto Contributi R.G.N. 17679/2020 Cron. Rep. Ud. 08/02/2023 PU Civile Ord. Sez. L Num. 8895 Anno 2023 …Leggi di più...
- errore di percezione·
- art. 116 c.p.c.·
- art. 115 c.p.c.·
- prescrizione contributi·
- giudizio di fatto·
- opposizione a intimazione di pagamento·
- travisamento della prova·
- art. 360 c.p.c. n. 5·
- onere della prova·
- revoca sentenza