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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2243/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2243/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. VARIATI NICOLETTA presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Marina di Carrara (MS) in Via Capitan Fiorillo n. 4, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PAGNANELLI CP_2 C.F._2 VALENTINA e dell'Avv. PAGNANELLI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Pietrasanta (LU) in Via Garibaldi n. 21, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 05/02/2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso per divorzio nei confronti di CP_1 Controparte_1 CP_2
deducendo che: gli stessi contraevano matrimonio concordatario il 26.11.1989 a Massa, in regime di comunione di beni;
dall'unione nascevano a Pietrasanta i figli il R_
25.07.1990, e , il 20.07.1994, entrambi economicamente indipendenti;
questo Persona_2
Tribunale, il 16.10.2008, omologava la separazione personale tra le parti (R.G. n. 1478/2008); nel 2010, i figli manifestavano la volontà di vivere insieme al padre, dunque veniva introdotto un apposito procedimento (R.G. V.G. n. 2186/2010), all'esito del quale venivano modificate le condizioni della separazione nel senso suddetto;
da tale momento, egli ha provveduto integralmente al loro mantenimento, mentre la non ha mai versato niente per il CP_2 mantenimento dei figli, frequentando , all'epoca minorenne, in modo saltuario, ed Per_2
avendo per molto tempo rapporti freddi con migliorati solo negli ultimi anni;
inoltre, R_
quantunque avesse la possibilità di vivere nella dependance della casa coniugale, la CP_2
decise di trasferirsi a vivere stabilmente dapprima a Empoli e successivamente a Larciano, presso il compagno con il quale ha convissuto stabilmente more uxorio per circa 15 anni;
ancora, secondo quanto stabilito da questo Tribunale nel 2010 a modifica delle condizioni di separazione, ella avrebbe dovuto pagare “le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile, le spese utenza enel, la manutenzione del giardino e potatura piante, la tarsu, la bonifica, il mutuo ipotecario MPS cointestato ai coniugi”, ma non vi ha mai provveduto né lo ha mai rimborsato, con la conseguenza che lo stesso vanta, nei suoi confronti, un credito complessivo di oltre € 70.000,00; dal 01.10.2023, cessata la lunga convivenza, la è CP_2
tornata a vivere nella dependance della casa coniugale e, dalla fine del 2023, ha instaurato una nuova relazione sentimentale, convivendo ormai quasi stabilmente presso la di lui abitazione a
Massarosa; nei giorni in cui vive nella dependance della casa coniugale, la stessa non sostiene alcun costo per utenze, imposte e manutenzione;
i coniugi stavano per giungere ad un accordo in merito alla suddivisione della ex casa coniugale e alla definizione del divorzio presso il
Comune di Pietrasanta, quando ella decideva di adire questo Tribunale per ottenere una nuova modifica delle condizioni di separazione (causa n. R.G. 159/2024); in seno a tale procedimento, ella dichiarava a verbale di rinunciare ad ogni pretesa economica, e il Tribunale definiva la causa con la sentenza n. 792/2024; dal momento della separazione, ovvero dal pagina 2 di 5 2008, i coniugi non si sono mai riconciliati, pertanto sussistono tutti i requisiti di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, senza riconoscimento di un assegno divorzile in favore della convenuta, essendo la stessa pienamente autosufficiente dal punto di vista economico.
si è costituita nulla opponendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del CP_2
matrimonio, ma deducendo che: con la sentenza n. 792/2024 il Tribunale di Lucca ha disposto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, essendo divenuti i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
quanto alla casa coniugale, ella dal 2010 ha abitato nella dependance, salvo per il periodo in cui ha lavorato in provincia di Pistoia, e proprio in quel periodo il marito ha illegittimamente chiesto ed ottenuto la cancellazione della sua residenza dalla casa coniugale, a sua insaputa, di modo che ella, dovendo usufruire con urgenza di una prestazione sanitaria, ha dovuto fissare la propria residenza nell'immobile dove viveva a Pistoia e dove tuttora solo formalmente risiede;
inoltre, per un lungo periodo di tempo, il ricorrente, in spregio alla sentenza di modifica delle condizioni di separazione del
2010, ha provveduto a rendere inaccessibile la stanza posta al piano terra dell'immobile coniugale lasciato nell'esclusiva disponibilità della stessa dal provvedimento giudiziale, bloccandone l'accesso; negli anni, il ricorrente ha posto in essere un atteggiamento ostruzionistico rispetto alla vendita della casa coniugale, nonostante gli impegni presi in tal senso nei vari giudizi, ed ha continuato ad occuparne la quasi totalità anche dopo la revoca dell'assegnazione, impedendole l'utilizzo paritetico dell'immobile, al quale ella aveva diritto come comproprietaria, e non versandole alcuna indennità di occupazione nonostante la formale richiesta dalla medesima avanzata tramite il legale;
inoltre, nel periodo in cui ella ha lavorato a
Pistoia, la dependance adiacente la casa coniugale di cui la stessa aveva l'esclusiva disponibilità è stata locata su accordo dei coniugi a terzi soggetti e con il canone percepito il ricorrente ha provveduto a coprire le spese e le rate del mutuo di competenza della stessa (oltre ad aver onerato la medesima direttamente diversi ratei); pertanto, l'asserito credito di €
70.000,00 menzionato dal ricorrente è del tutto insussistente, dal momento che l'unica obbligazione pacificamente sussistente tra i coniugi, riconosciuta dagli stessi nel ricorso per la separazione consensuale e nella relativa omologa (n. 1478/2008) è la somma di € 10.000,00 a pagina 3 di 5 carico della stessa per l'ultimazione dei lavori di falegnameria, che verrà detratta dal prezzo di vendita della casa coniugale;
rispetto al profilo economico, mentre il ricorrente è titolare dell'omonima ditta edile, ben avviata, ella ha sinora provveduto al proprio mantenimento con lavori part-time e/o stagionali, senza riuscire a trovare, data la propria età e professionalità, un'occupazione a tempo pieno stabile e continuativa;
attualmente, presta servizio alcune ore alla settimana in due complessi scolastici della zona;
inoltre, le è stata riconosciuta per problemi di salute un'invalidità al 46 %, che tuttavia non le dà diritto ad alcun contributo economico. Ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avanzando alcuna richiesta di natura economica.
È seguito scambio di memorie ex art. 473-bis. 17 c.p.c., in cui entrambe le parti hanno chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
All'udienza del 22.01.2025, il Giudice ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 05.02.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, come richiesto dalle parti.
Con note depositate il 31.01.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordine al competente ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza, con vittoria di spese e compensi professionali;
con note depositate il 04.02.2025, parte convenuta ha concluso nel medesimo senso, eccetto che in punto di spese del giudizio, delle quali ha chiesto l'integrale compensazione tra le parti. Il Giudice, viste le note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale emerge dalla decisa e ferma volontà manifestata dagli stessi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, come risultante dagli scritti difensivi e dalle dichiarazioni rese all'udienza.
pagina 4 di 5 Le spese processuali, in ragione delle conclusioni rassegnate dalle parti, identiche nel merito e limitate alla pronuncia sullo status, vanno integralmente compensate, non potendosi attribuire rilievo alla circostanza valorizzata da parte ricorrente nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. e con le note scritte in sostituzione dell'udienza, circa il rifiuto di parte convenuta di ottenere il divorzio tramite dichiarazione davanti all'Ufficiale dello stato civile in quanto contestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Massa il 26.11.1989 tra nato a [...] il [...] e nata a Controparte_1 CP_2
Massa il 24.12.1962, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune all'atto n. 294, parte 2, serie A, anno 1989;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2243/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. VARIATI NICOLETTA presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Marina di Carrara (MS) in Via Capitan Fiorillo n. 4, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PAGNANELLI CP_2 C.F._2 VALENTINA e dell'Avv. PAGNANELLI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Pietrasanta (LU) in Via Garibaldi n. 21, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 05/02/2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso per divorzio nei confronti di CP_1 Controparte_1 CP_2
deducendo che: gli stessi contraevano matrimonio concordatario il 26.11.1989 a Massa, in regime di comunione di beni;
dall'unione nascevano a Pietrasanta i figli il R_
25.07.1990, e , il 20.07.1994, entrambi economicamente indipendenti;
questo Persona_2
Tribunale, il 16.10.2008, omologava la separazione personale tra le parti (R.G. n. 1478/2008); nel 2010, i figli manifestavano la volontà di vivere insieme al padre, dunque veniva introdotto un apposito procedimento (R.G. V.G. n. 2186/2010), all'esito del quale venivano modificate le condizioni della separazione nel senso suddetto;
da tale momento, egli ha provveduto integralmente al loro mantenimento, mentre la non ha mai versato niente per il CP_2 mantenimento dei figli, frequentando , all'epoca minorenne, in modo saltuario, ed Per_2
avendo per molto tempo rapporti freddi con migliorati solo negli ultimi anni;
inoltre, R_
quantunque avesse la possibilità di vivere nella dependance della casa coniugale, la CP_2
decise di trasferirsi a vivere stabilmente dapprima a Empoli e successivamente a Larciano, presso il compagno con il quale ha convissuto stabilmente more uxorio per circa 15 anni;
ancora, secondo quanto stabilito da questo Tribunale nel 2010 a modifica delle condizioni di separazione, ella avrebbe dovuto pagare “le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile, le spese utenza enel, la manutenzione del giardino e potatura piante, la tarsu, la bonifica, il mutuo ipotecario MPS cointestato ai coniugi”, ma non vi ha mai provveduto né lo ha mai rimborsato, con la conseguenza che lo stesso vanta, nei suoi confronti, un credito complessivo di oltre € 70.000,00; dal 01.10.2023, cessata la lunga convivenza, la è CP_2
tornata a vivere nella dependance della casa coniugale e, dalla fine del 2023, ha instaurato una nuova relazione sentimentale, convivendo ormai quasi stabilmente presso la di lui abitazione a
Massarosa; nei giorni in cui vive nella dependance della casa coniugale, la stessa non sostiene alcun costo per utenze, imposte e manutenzione;
i coniugi stavano per giungere ad un accordo in merito alla suddivisione della ex casa coniugale e alla definizione del divorzio presso il
Comune di Pietrasanta, quando ella decideva di adire questo Tribunale per ottenere una nuova modifica delle condizioni di separazione (causa n. R.G. 159/2024); in seno a tale procedimento, ella dichiarava a verbale di rinunciare ad ogni pretesa economica, e il Tribunale definiva la causa con la sentenza n. 792/2024; dal momento della separazione, ovvero dal pagina 2 di 5 2008, i coniugi non si sono mai riconciliati, pertanto sussistono tutti i requisiti di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, senza riconoscimento di un assegno divorzile in favore della convenuta, essendo la stessa pienamente autosufficiente dal punto di vista economico.
si è costituita nulla opponendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del CP_2
matrimonio, ma deducendo che: con la sentenza n. 792/2024 il Tribunale di Lucca ha disposto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, essendo divenuti i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
quanto alla casa coniugale, ella dal 2010 ha abitato nella dependance, salvo per il periodo in cui ha lavorato in provincia di Pistoia, e proprio in quel periodo il marito ha illegittimamente chiesto ed ottenuto la cancellazione della sua residenza dalla casa coniugale, a sua insaputa, di modo che ella, dovendo usufruire con urgenza di una prestazione sanitaria, ha dovuto fissare la propria residenza nell'immobile dove viveva a Pistoia e dove tuttora solo formalmente risiede;
inoltre, per un lungo periodo di tempo, il ricorrente, in spregio alla sentenza di modifica delle condizioni di separazione del
2010, ha provveduto a rendere inaccessibile la stanza posta al piano terra dell'immobile coniugale lasciato nell'esclusiva disponibilità della stessa dal provvedimento giudiziale, bloccandone l'accesso; negli anni, il ricorrente ha posto in essere un atteggiamento ostruzionistico rispetto alla vendita della casa coniugale, nonostante gli impegni presi in tal senso nei vari giudizi, ed ha continuato ad occuparne la quasi totalità anche dopo la revoca dell'assegnazione, impedendole l'utilizzo paritetico dell'immobile, al quale ella aveva diritto come comproprietaria, e non versandole alcuna indennità di occupazione nonostante la formale richiesta dalla medesima avanzata tramite il legale;
inoltre, nel periodo in cui ella ha lavorato a
Pistoia, la dependance adiacente la casa coniugale di cui la stessa aveva l'esclusiva disponibilità è stata locata su accordo dei coniugi a terzi soggetti e con il canone percepito il ricorrente ha provveduto a coprire le spese e le rate del mutuo di competenza della stessa (oltre ad aver onerato la medesima direttamente diversi ratei); pertanto, l'asserito credito di €
70.000,00 menzionato dal ricorrente è del tutto insussistente, dal momento che l'unica obbligazione pacificamente sussistente tra i coniugi, riconosciuta dagli stessi nel ricorso per la separazione consensuale e nella relativa omologa (n. 1478/2008) è la somma di € 10.000,00 a pagina 3 di 5 carico della stessa per l'ultimazione dei lavori di falegnameria, che verrà detratta dal prezzo di vendita della casa coniugale;
rispetto al profilo economico, mentre il ricorrente è titolare dell'omonima ditta edile, ben avviata, ella ha sinora provveduto al proprio mantenimento con lavori part-time e/o stagionali, senza riuscire a trovare, data la propria età e professionalità, un'occupazione a tempo pieno stabile e continuativa;
attualmente, presta servizio alcune ore alla settimana in due complessi scolastici della zona;
inoltre, le è stata riconosciuta per problemi di salute un'invalidità al 46 %, che tuttavia non le dà diritto ad alcun contributo economico. Ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avanzando alcuna richiesta di natura economica.
È seguito scambio di memorie ex art. 473-bis. 17 c.p.c., in cui entrambe le parti hanno chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
All'udienza del 22.01.2025, il Giudice ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 05.02.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, come richiesto dalle parti.
Con note depositate il 31.01.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordine al competente ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza, con vittoria di spese e compensi professionali;
con note depositate il 04.02.2025, parte convenuta ha concluso nel medesimo senso, eccetto che in punto di spese del giudizio, delle quali ha chiesto l'integrale compensazione tra le parti. Il Giudice, viste le note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale emerge dalla decisa e ferma volontà manifestata dagli stessi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, come risultante dagli scritti difensivi e dalle dichiarazioni rese all'udienza.
pagina 4 di 5 Le spese processuali, in ragione delle conclusioni rassegnate dalle parti, identiche nel merito e limitate alla pronuncia sullo status, vanno integralmente compensate, non potendosi attribuire rilievo alla circostanza valorizzata da parte ricorrente nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. e con le note scritte in sostituzione dell'udienza, circa il rifiuto di parte convenuta di ottenere il divorzio tramite dichiarazione davanti all'Ufficiale dello stato civile in quanto contestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Massa il 26.11.1989 tra nato a [...] il [...] e nata a Controparte_1 CP_2
Massa il 24.12.1962, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune all'atto n. 294, parte 2, serie A, anno 1989;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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