Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12062
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Crisi del rapporto coniugale

    Le risultanze processuali hanno comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere la possibilità di ricostituzione dell'armonica comunione di intenti e sentimenti, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 151 c.c.

  • Rigettato
    Comportamenti della moglie

    Il ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito all'udienza del 28.11.2024 con accettazione della controparte.

  • Accolto
    Affido condiviso

    Disposto l'affido condiviso della minore conformemente alle domande di parte, non emergendo prognosi negative sulle competenze genitoriali della madre né l'impossibilità di adottare scelte condivise. La prognosi sulle competenze genitoriali della sig.ra CP_1 non è negativa né il regime di affido esclusivo è imposto dalla impossibilità-difficoltà dell'adozione di scelte condivise.

  • Accolto
    Collocazione presso il padre

    Confermata la collocazione della minore presso il padre, non emergendo elementi contrari al mantenimento dell'attuale situazione di fatto e considerato che il padre e i fratelli maggiori costituiscono un importante punto di riferimento per la piccola. Il padre è ritenuto più adatto a rivestire il ruolo di genitore collocatario tenuto conto della condotta tenuta dalla madre nel corso del giudizio.

  • Accolto
    Assegnazione casa familiare

    La casa familiare andrà affidata al padre.

  • Altro
    Modalità di incontri semi-liberi

    Disposto un regime di frequentazione che preveda incontri semi-liberi, sulla scorta della disciplina autorizzata dal giudice istruttore all'udienza del 13.03.2025. La previsione di incontri semi-liberi rappresenta la soluzione più idonea a garantire contemporaneamente la tutela della minore e il recupero e/o il consolidamento della relazione madre-figlia.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento della figlia

    Confermati i provvedimenti provvisori, posto a carico della resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di euro 300,00 con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.

  • Accolto
    Contributo spese straordinarie

    Posto a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno al 50%.

  • Accolto
    Separazione consensuale

    La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento. La separazione personale dei coniugi è pronunciata ai sensi del primo comma dell'art. 151 c.c. avendo il ricorrente rinunciato alla propria domanda di addebito.

  • Accolto
    Affido condiviso

    Disposto l'affido condiviso della minore conformemente alle domande di parte atteso che la prognosi sulle competenze genitoriali della sig.ra CP_1 non è negativa né il regime di affido esclusivo è imposto dalla impossibilità-difficoltà dell'adozione di scelte condivise.

  • Accolto
    Collocazione presso il padre

    Confermata la collocazione della minore presso il padre, non emergendo elementi contrari al mantenimento dell'attuale situazione di fatto e considerato che il padre e i fratelli maggiori costituiscono un importante punto di riferimento per la piccola.

  • Accolto
    Assegnazione casa familiare

    La casa familiare andrà affidata al padre.

  • Altro
    Incontri liberi con limitazione di tempo

    Disposto un regime di frequentazione che preveda incontri semi-liberi, sulla scorta della disciplina autorizzata dal giudice istruttore all'udienza del 13.03.2025. La previsione di incontri semi-liberi rappresenta la soluzione più idonea a garantire contemporaneamente la tutela della minore e il recupero e/o il consolidamento della relazione madre-figlia.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento della figlia

    Confermati i provvedimenti provvisori, posto a carico della resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di euro 300,00 con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.

  • Accolto
    Contributo spese straordinarie

    Posto a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno al 50%.

  • Accolto
    Separazione personale

    La separazione personale dei coniugi è pronunciata ai sensi del primo comma dell'art. 151 c.c. avendo il ricorrente rinunciato alla propria domanda di addebito.

  • Accolto
    Affido condiviso

    Disposto l'affido condiviso della minore conformemente alle domande di parte atteso che la prognosi sulle competenze genitoriali della sig.ra CP_1 non è negativa né il regime di affido esclusivo è imposto dalla impossibilità-difficoltà dell'adozione di scelte condivise.

  • Accolto
    Collocazione presso il padre

    Confermata la collocazione della minore presso il padre, non emergendo elementi contrari al mantenimento dell'attuale situazione di fatto e considerato che il padre e i fratelli maggiori costituiscono un importante punto di riferimento per la piccola.

  • Altro
    Modalità di incontri semi-liberi

    Disposto un regime di frequentazione che preveda incontri semi-liberi, sulla scorta della disciplina autorizzata dal giudice istruttore all'udienza del 13.03.2025. La previsione di incontri semi-liberi rappresenta la soluzione più idonea a garantire contemporaneamente la tutela della minore e il recupero e/o il consolidamento della relazione madre-figlia.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento della figlia

    Confermati i provvedimenti provvisori, posto a carico della resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di euro 300,00 con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.

  • Accolto
    Contributo spese straordinarie

    Posto a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno al 50%.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12062
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 12062
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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