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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12062 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. FF SD presidente est.
2) Dott.ssa Eva Scalfati giudice
3) Dott.ssa Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24069 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. COSSU IRENE presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. PUNZO MARIA ROSARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/09/2025 il procuratore del ricorrente ha chiesto:
“chiede la conferma dei provvedimenti provvisori in atto, ovvero l'affido condiviso e la collocazione prevalente presso il padre, nonché l'assegnazione della casa familiare e
l'assegno di mantenimento che è attualmente di € 300,00 a carico della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto alle modalità di frequentazione, alla luce di quanto rappresentato dal Servizio Sociale e dalle parti, chiede che siano previsti incontri in modalità
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semi – liberi (accompagnamento da parte del padre presso il Servizio Sociale di OF, incontro con la madre che la può portare fuori dagli uffici in prossimità del Centro, per il tempo stabilito dagli assistenti sociali, riaccompagnamento da parte della madre presso il
Centro, osservazione da parte degli assistenti sociali)”.
Il procuratore della resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“[…] conclude chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori in atto, ovvero l'affido condiviso e la collocazione prevalente presso il padre, nonché l'assegnazione della casa familiare e l'assegno di mantenimento che è attualmente di € 300,00 a carico della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto invece alle modalità di incontro, chiede che siano previsti incontri liberi con la cautela di una limitazione di tempo e che debbano svolgersi presso l'abitazione dei genitori della sig.ra , in chiara funzione di CP_1 garanzia”.
Il Pubblico Ministero ha concluso come segue:
“Il PM, letti gli atti;
chiede che il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso il padre e diritto di visita materno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Gli incontri dovranno avvenire presso l'abitazione dei nonni materni ed alla presenza degli stessi.
Chiede, inoltre, che il contributo, a carico della madre, per il mantenimento della minore, venga determinato in € 350 oltre il 50% delle spese straordinarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso: di avere contratto matrimonio con la resistente in Napoli 28/04/2004; che dal matrimonio erano nati tre figli: , il 30.08.2004, , il 06.10.2005, e Per_1 Per_2
OF, il 22.10.2020;
che entrambi i coniugi esercitavano “l'attività di commercio online”;
che la crisi dell'unione matrimoniale era da ricondursi alla condotta della moglie, la quale aveva intrapreso una relazione extra coniugale e nel 2010 aveva ingiustificatamente abbandonato la casa coniugale lasciando i figli (di anni 6) e (di anni 5) con il Per_1 Per_2 padre;
che seguiva una “prima separazione di fatto” protrattasi per cinque anni;
che nel 2015 la coppia riprendeva la convivenza anche se ben presto la moglie ricominciava a manifestare nervosismo e disinteresse nei confronti del marito e dei figli;
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che nel 2020, dopo la nascita della terzogenita OF, la situazione precipitava;
che successivamente la sig.ra si rivolgeva al marito manifestando il bisogno di CP_1 un “aiuto medico” e quest'ultimo la accompagnava da un neurologo, il dott. Per_3
, il quale le diagnosticava dei disturbi e le prescriveva degli psicofarmaci (“Prazene
[...]
10 – Entact 10 mg e Max Alt”);
che nei mesi successivi la moglie mostrava “evidenti segni di instabilità”;
che nel 2021 apprendeva che sua moglie aveva intrapreso diverse relazioni extraconiugali e che la stessa non era “neanche certa della paternità di OF”;
che la resistente lasciava la casa familiare insieme alla piccola OF e si recava a Venezia presso i suoi genitori – che si trovavano lì per lavoro - mentre i figli e Per_1 Per_2 restavano con il padre;
che dopo qualche giorno la sig.ra tornava da Venezia e si trasferiva a Giugliano presso l'abitazione dei propri genitori;
che dal test del DNA era emerso che OF era figlia del ricorrente;
che nel mese di settembre 2021 la resistente chiedeva nuovamente aiuto al marito e quest'ultimo la accompagnava presso un medico psichiatra che le diagnosticava la “sindrome da disturbo bipolare” e le prescriveva un farmaco stabilizzante dell'umore; che in un episodio risalente al mese di ottobre 2021, dopo aver sorpreso la moglie in compagnia di un uomo, tra i due sfociava una lite risoltasi in un'aggressione della moglie ai danni del marito;
tutto ciò premesso, chiedeva l'adozione dei seguenti provvedimenti:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2)Disporre allo stato per l'affido congiunto dei figli , e OF ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso il padre;
3) In ordine al diritto di frequentazione della madre con e esprime che Per_1 Per_2 gli stessi siano regolamentati nella più flessibile ed allargata modalità possibile, nel rispetto dei desiderata dei minori alla luce di quanto esposto nel ricorso;
4) In ordine al diritto di frequentazione della madre con la piccola OF disporre che gli stessi avvengano in modalità protetta o comunque alla presenza dei fratelli Per_1
e/o ; Per_2
5) Porre a carico [della resistente] un assegno di mantenimento a titolo di contributo materno al mantenimento dei minori in misura non inferiore ad euro 600 o comunque in quella ritenuta congrua dal Tribunale prevedendo che detto assegno dovrà essere adeguato all'indice ISTAT annuale come per legge;
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6) Porre a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie in favore dei minori da intendersi quali spese mediche e farmacologiche non coperte dal SSN, spese scolastiche e di istruzione, sportive e ludico creative;
7) Nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento dei coniugi perché economicamente autosufficienti”.
Nonché, in via definitiva, pronunciare la separazione con declaratoria di addebito nei confronti della moglie “per avere unicamente con i suoi comportamenti altamente antigiuridici e comunque contrai ai doveri scaturenti dal matrimonio, determinato il fallimento dell'unione” e recepire le altre istanze “come formulate in via d'urgenza”.
Si costituiva la resistente rappresentando, preliminarmente, che le parti avevano raggiunto un accordo – di cui chiedeva il recepimento - e riservandosi, in caso di fallimento della risoluzione consensuale della separazione personale, “di meglio controdedurre” in merito alle avverse pretese di cui al ricorso.
All'udienza del 18.01.2022 le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione, chiedevano la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale.
In data 24.01.2022, il P.M. esprimeva parere negativo all'omologazione della separazione evidenziando che “quanto dettagliatamente rappresentato nel ricorso” dal sig. – così Pt_1 come le richieste ivi avanzate – necessitassero di un adeguato approfondimento istruttorio “a tutela della sana e serena crescita dei minori, in particolare della piccola OF”.
Con decreto reso in data 24.03.2022, il Presidente, dato atto del parere negativo all'omologazione della separazione reso dal P.M., rinviava la causa all'udienza cartolare del
13.05.2022 invitando le parti ad una riformulazione condivisa delle condizioni di separazione che tenessero conto del predetto parere negativo;
con decreto reso in data 07.06.2022, il
Presidente, rilevando che le parti non erano addivenute alla richiesta riformulazione condivisa
– e prendendo atto dell'assenza di patti da omologare – fissava l'udienza del 18.10.2022 per la comparizione personale delle parti.
Con ordinanza resa in data 25.10.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso dei due figli minori con residenza privilegiata presso il padre al quale assegnava la casa familiare, disciplinava un regime di frequentazione madre-figli e poneva a carico della madre un assegno mensile di € 300,00 quale contributo al mantenimento per i due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
quanto al regime di frequentazione madre-figli, in particolare, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti:
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“Considerata l'età di , 17 anni, la madre potrà frequentarlo ogni qualvolta il Per_2 ragazzo lo desideri sempre nel rispetto degli impegni scolastici. Quanto, invece, alla piccola
OF, la madre potrà frequentarla una volta alla settimana, il mercoledì, dalle 16,00 alle
19,00 presso l'abitazione dei propri genitori alla presenza di questi ultimi e sarà cura del ricorrente (o della figlia maggiore) accompagnarla all'appuntamento e poi riportarla a casa.
Allo stato si esclude il pernotto presso la casa dei nonni per il cui riconoscimento occorre un necessario approfondimento istruttorio”.
Con memoria di costituzione depositata dalla resistente in data 21.02.2023, la resistente chiedeva che i figli e fossero collocati presso il padre mentre la minore OF Per_1 Per_2 presso di lei oltre ad una regolamentazione del diritto di frequentazione del padre con la figlia
OF; in via subordinata, nella denegata ipotesi di collocamento della minore OF presso il padre, disporre che la tenesse con sé la minore un giorno infrasettimanale oltre a CP_1 fine settimana alterni dal venerdì alla domenica con pernottamento;
chiedeva, infine, di porre a carico della sig.ra l'obbligo di versare al signor l'importo di € 150,00 CP_1 Pt_1 per il mantenimento per il figlio minore e a carico del l'obbligo di versare Per_2 Pt_1 alla sig.ra l'importo di € 150,00 per il mantenimento per la figlia minore OF. CP_1
Rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, quest'ultimo, all'udienza del 16.03.2023, disponeva che, in aggiunta agli incontri infrasettimanali già previsti, OF pernottasse presso la madre accompagnata dalla sorella a settimane alterne il venerdì sera;
investiva, inoltre, i
Servizi sociali di Pianura del compito di monitorare l'andamento degli incontri madre-figlia e i Servizi sociali di Giugliano del compito di avviare la sig.ra ad una valutazione CP_1 presso uno specialista della ASL (psichiatra o neurologo) ai fini dell'accertamento della esatta diagnosi nonché della adeguatezza della cura farmacologica in atto.
All'udienza del 16.11.2023 le parti, alla luce della certificazione redatta a seguito della visita psichiatrica a cui era stata sottoposta la sig.ra , definivano un accordo in CP_1 merito alle modalità di frequentazione madre-figlia che prevedeva un lieve ampliamento dei tempi di permanenza presso la madre al fine di consentire un riavvicinamento graduale alla stessa tenendo conto della presenza dei nonni materni;
il giudice istruttore, ritenuto l'accordo conforme agli interessi della minore, ne disponeva il recepimento.
In particolare, le parti concordavano quanto segue:
“ogni venerdì il padre accompagnerà la bambina dalla madre, alle 15.00 circa e la bambina starà con la madre, alla presenza dei nonni materni, sino al sabato sera sino alle ore 20.30, salvo diversi accordi”.
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Con istanza depositata in data 28.12.2023 – poi integrata in data 06.01.2024 – il ricorrente, paventando un peggioramento delle condizioni di salute della resistente, chiedeva la modifica dell'ordinanza resa in data 16.11.2023 nella parte in cui prevedeva il pernotto della minore
OF presso l'abitazione della madre.
All'udienza del 22.02.2024, le parti chiedevano la conferma del calendario di frequentazione madre-figlia in atti concordando, altresì, che la minore non fosse più accompagnata dal padre presso l'abitazione materna ma prelevata a casa del padre o a scuola dalla madre o da uno dei parenti conviventi;
alla stessa udienza, il giudice istruttore disponeva che la dott.ssa redigesse una nuova relazione sulle condizioni di salute della sig.ra Per_4
e rinviava la causa in prosieguo di comparizione personale delle parti. CP_1
All'udienza del 28.11.2024 il procuratore di parte ricorrente rinunciava alla domanda di addebito e il procuratore di parte resistente accettava la rinuncia;
entrambi i difensori, inoltre, rinunciavano ai termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e chiedevano che la causa fosse differita unicamente per poter leggere le relazioni del Servizio e poter chiedere i provvedimenti consequenziali.
La causa, infatti, continuava ad essere istruita tramite le relazioni della dott.ssa Per_4 attestanti le condizioni di salute della sig.ra e monitorata dal Servizio;
di CP_1 conseguenza, venivano più volte modificate le modalità di frequentazione madre figlia: si passava, infatti, dall'attivazione, all'udienza del 30.05.2024, di incontri in spazio neutro con
“finalità di osservazione della relazione genitoriale” – e alla prosecuzione, disposta all'udienza del 28.11.2024, degli stessi con “finalità di consolidamento della relazione genitoriale” - all'introduzione, all'udienza del 13.03.2025, di incontri semi-liberi con autorizzazione dei Servizi sociali “ad ampliare ulteriormente i tempi liberi della madre con la figlia in relazione ai risultati raggiunti”.
In data 15.04.2025 i Servizi rappresentavano all'Autorità giudiziaria di aver appreso dal ricorrente che la sig.ra era stata vittima di un'aggressione perpetrata ai suoi danni CP_1 dall'attuale compagno – circostanza successivamente confermata dalla resistente medesima –
e di aver immediatamente convocato la stessa al fine di approfondire l'attuale situazione familiare invitandola, altresì, a preservare la propria serenità e dell'altra figlia neonata (nata dalla successiva relazione); nella medesima relazione, del resto, veniva suggerita l'opportunità – alla luce delle vicissitudini appena esposte – di rimodulare gli incontri madre- figlia al fine di garantire alla minore OF maggiore stabilità e tranquillità.
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Accolta l'istanza di anticipazione dell'udienza proposta dal ricorrente, all'udienza del
08.05.2025, a seguito di libero interrogatorio delle parti e dell'assistente sociale, il giudice istruttore adottava i seguenti provvedimenti:
“rilevato che, come ammesso dalla resistente in udienza, la sig.ra ha esposto CP_1 un'altra figlia ( avuta da una successiva relazione ad un serio pericolo rappresentato Per_5 dall'attuale compagno il quale l'ha aggredita pur essendo in detenzione domiciliare;
[…] a modifica della disciplina in atto dispone che gli incontri in spazio neutro proseguano solo all'interno della struttura;
invita il Servizio sociale di Giugliano a prendere in carico la sig.ra e la figlia minore per un percorso di allontanamento dalla CP_1 Per_5 violenza”.
All'udienza del 23.09.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione giudiziale
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento la natura ed il contenuto delle reciproche accuse dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
La separazione personale dei coniugi è pronunciata ai sensi del primo comma dell'art. 151
c.c. avendo il ricorrente rinunciato alla propria domanda di addebito all'udienza del
28.11.2024 con accettazione della controparte.
In ordine al regime di affido e alle modalità di frequentazione della figlia minore
La prima questione da esaminare è relativa alla domanda di affido della minore. Sul punto, giova preliminarmente osservare, che, sebbene siano emerse delle criticità – che ci si accinge ad esporre nell'immediato prosieguo – nell'esercizio delle competenze genitoriali da parte della madre, non vi è domanda del ricorrente di affido esclusivo della minore.
Vanno svolte, tuttavia, alcune considerazioni preliminari.
Come emerge dall'analisi del complesso iter processuale, l'impostazione metodologica fatta propria dal giudice istruttore rivela la complessità di situazioni caratterizzate dalla
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presenza di una patologia – o, se si voglia, una “fragilità” – psichiatrica in capo a uno dei genitori. È altresì evidente come situazioni di questo tipo sottendano una tendenza a ricercare un equilibrio tra i bisogni e la tutela/protezione dei bambini e il diritto alla bigenitorialità; valori, questi ultimi, assolutamente non contrapposti.
Nell'ambito di interventi rivolti a genitori con patologie psichiatriche non è peregrino ipotizzare che, talvolta, le complessità connesse alla malattia, alle difficoltà di valutazione dei rischi per i minori, ai fattori di “incertezza”, possano condizionare in maniera non trascurabile la prognosi sull'idoneità genitoriale degli stessi.
In questa sede – sulla scorta dell'approccio metodologico opportunamente adottato dal giudice istruttore – si intende privilegiare una metodologia diametralmente opposta basata sulla valutazione della personalità e delle abilità genitoriali nella concretezza della situazione, escludendo qualsiasi aprioristica ed automatica correlazione tra la psicopatologia e l'impossibilità di una sufficiente capacità genitoriale.
Del resto, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che insufficienze mentali anche permanenti dell'adulto non corrispondono in modo automatico ad una inadeguatezza del ruolo genitoriale (ex multis, Cass. civ., Sez. VI-1, 05.03.2018, n. 5096; Cassazione, ordinanza n. 9763/19, sez. I Civile, depositata l'8 aprile).
Tale posizione è stata recentemente confermata dal Tribunale di Velletri, che – dopo aver accertato la patologia bipolare livello 1 della madre e che la stessa si era dichiarata disponibile ad intraprendere un percorso terapeutico – ha concluso che il disturbo della predetta non fosse inconciliabile con l'affido condiviso delle figlie. Pertanto, in funzione del ripristino dell'autonomia genitoriale della madre, è stato affermato il diritto di visita “senza limiti” della stessa, seppur con l'assistenza di una terza persona conosciuta dai minori (Trib. Velletri, sentenza 18.01.2018, n. 74).
Nel caso in esame, è indiscusso il legame affettivo che lega la minore alla madre
(confermato dallo stesso ricorrente, come si legge nella relazione dei Servizi sociali del
15.09.2025) ed è altresì pacifico che, come emerge dalle relazioni pervenute dal personale specializzato dei Servizi Sociali, si è assistito ad un progressivo miglioramento sul piano della genitorialità, definita “sufficientemente adeguata” dalla dott.ssa del Dipartimento di Per_4
Salute Mentale.
Analogamente, anche sul piano delle condizioni di salute della sig.ra , la CP_1 relazione di valutazione psichiatrica datata 18.11.2024 ha dato atto di un quadro quantomeno
“rassicurante” avendo la specialista ritenuto che non emergessero “problematiche psicopatologiche tali da inficiare la genitorialità della signora e il suo senso di responsabilità
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verso la figlia minore” (cfr., aggiornamento valutazione psicologica sig.ra del CP_1
18.11.2024 e depositato in data 07.03.2025).
Inoltre, va dato atto che la resistente non ha dato prova di fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata della minore il coinvolgimento di ambedue i genitori nelle scelte educative relative alla minore stessa nonostante una certa imprudenza nell'esposizione della figlia ai pericoli - di cui si dirà nell'immediato prosieguo – che rileva sul piano del regime di frequentazione madre-figlia e non invece sul regime di affido.
In altri termini, il Collegio ritiene necessario scindere concettualmente le considerazioni concernenti l'affido della minore da quelle concernenti le modalità di frequentazione della stessa con la madre.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, pertanto, andrà disposto l'affido condiviso della minore conformemente, del resto, alle domande di parte atteso che, come si è detto, la prognosi sulle competenze genitoriali della sig.ra non è negativa né il regime di CP_1 affido esclusivo è imposto dalla impossibilità-difficoltà dell'adozione di scelte condivise.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore ritiene il Collegio che, non emergendo alcun elemento contrario al mantenimento dell'attuale situazione di fatto, vada confermata quella del padre in conformità alla disciplina attualmente vigente adottata in sede presidenziale in data 25.10.2022, considerato anche che tanto il padre quanto i fratelli maggiori costituiscono un'importante punto di riferimento per la piccola. Del resto, non vi è alcun dubbio che il padre sia molto più adatto a rivestire il ruolo di genitore collocatario tenuto conto della condotta tenuta dalla madre nel corso del giudizio.
La casa familiare andrà, pertanto, affidata al padre.
La questione a lungo dibattuta dell'intricata vicenda processuale è, invece, rappresentata dalla previsione del regime di frequentazione madre-figlia.
Come anticipato, all'udienza del 23.09.2025, il ricorrente ha chiesto, “alla luce di quanto rappresentato dal Servizio sociale e dalle parti”, la previsione di incontri in modalità “semi- libera” con accompagnamento di OF da parte del padre presso il Servizio sociale e incontro della madre con la possibilità di quest'ultima di portarla “fuori dagli uffici in prossimità del
Centro, per il tempo stabilito dagli assistenti sociali” e riaccompagnamento presso il Centro da parte della madre con osservazione da parte degli operatori del Servizio.
La resistente, invece, ha chiesto la previsione di “incontri liberi con la cautela di una limitazione di tempo e che debbano svolgersi presso l'abitazione dei genitori della sig.ra
, in chiara funzione di garanzia”. CP_1
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Ferme le suesposte considerazioni sulla ritenuta idoneità genitoriale della sig.ra
, è altresì innegabile che malgrado il progressivo miglioramento della situazione CP_1 di fatto, una battuta d'arresto è stata rappresentata dalla vicenda dell'aggressione della stessa da parte del suo attuale compagno durante la detenzione domiciliare di quest'ultimo; aggressione, del resto, avvenuta in presenza della figlia nata dalla successiva relazione, Per_5 come emerso all'udienza del 08.05.2025.
Come opportunamente evidenziato dal giudice istruttore nell'ordinanza del 08.05.2025, è dato ritenere che, “pur non essendo il grave episodio accaduto in pregiudizio di OF, la sig.ra abbia gettato un'ombra sulla sua capacità di mettere le figlie al riparo”. CP_1
Sebbene nel prosieguo siano stati registrati ulteriori esiti nuovamente positivi – o, quantomeno, maggiormente rassicuranti – il Collegio ritiene di non poter prescindere dal dato rappresentato dalla potenziale esposizione della minore ad una situazione di pericolo.
Elemento che viene preso in esame e valutato, come anticipato, ai soli fini delle modalità di frequentazione e non anche del regime di affido.
Ebbene, considerati tutti gli elementi acquisiti, ritiene il Tribunale che, per favorire la ripresa degli incontri madre- figlia, vada disposto un regime di frequentazione che preveda incontri semi-liberi, sulla scorta disciplina “autorizzata” dal giudice istruttore all'udienza del
13.03.2025.
Una precisazione appare quantomai doverosa.
Sebbene il regime di frequentazione de quo non possa costituire di regola una misura permanente, tuttavia, nel caso di specie si ritiene che la previsione di incontri “semi-liberi” rappresenti la soluzione più idonea a garantire contemporaneamente la tutela della minore e il recupero e/o il consolidamento della relazione madre-figlia.
La prima conclusione cui giungere è che, nella prospettiva relazionale che s'intende privilegiare, i Servizi sociali territoriali ricopriranno una posizione preminente per la tutela della minore e della famiglia.
La seconda, invece, è che valorizzando l'impegno assunto dalle parti in udienza può essere attribuito al giudice tutelare il compito di vigilare sull'andamento degli incontri semi-liberi.
Infatti, al Servizio non va attribuito il compito di adottare decisioni nell'interesse della minore quanto piuttosto quello di organizzare i percorsi prima evidenziati e svolgere un attento monitoraggio sulla loro effettività e sui risultati ottenuti relazionando con tempestività al giudice tutelare il quale, qualora le relazioni evidenzino i progressi ottenuti e la disponibilità della minore, ben potrà concordare con le parti le modalità di incontro tra le minore e la madre;
laddove, invece, le relazioni mettano in luce situazioni di potenziale
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pericolo, dovrà sollecitamente investire l'Autorità Giudiziaria per l'adozione di ogni iniziativa, ivi comprese le domande dirette a incidere sulla responsabilità genitoriale.
Sull'assegno di mantenimento per la minore
Lette le conclusioni conformi in merito all'entità dell'assegno di mantenimento posto a carico della madre per la minore, si confermano anche in questa sede i provvedimenti provvisori.
Andrà, dunque, posto a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1 mensilmente, con decorrenza dal corrente mese, a , quale contributo al Parte_1 mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00) con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto al figlio maggiorenne , si prende atto che il ricorrente non ha proposto alcuna domanda;
Per_2 dunque, nulla si dispone al riguardo.
Sulle spese processuali
L'assenza di un'effettiva soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale tra i coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...];
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 38, parte II, Serie A, Sez. W, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
c) dispone l'affidamento condiviso ai genitori della minore OF con residenza privilegiata presso il padre;
d) assegna la casa familiare al padre;
e) dispone che la madre incontri la figlia con le seguenti modalità:
accompagnamento della minore da parte del padre presso il Servizio Sociale, incontro con la madre che può svolgersi anche fuori dagli uffici in prossimità del Centro per il tempo stabilito dagli assistenti sociali, riaccompagnamento da parte della madre presso il Centro, osservazione da parte degli assistenti sociali;
f) ordina che il presente provvedimento sia trasmesso in copia a cura della Cancelleria al giudice tutelare per vigilare sull'andamento degli incontri semi-liberi;
g) pone a carico di NO TA l'obbligo di corrispondere, a titolo di
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contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 300,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della presente sentenza, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
h) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno al 50%;
i) compensa le spese di lite.
Si comunichi al Servizio sociale.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Presidente est.
FF SD
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. FF SD presidente est.
2) Dott.ssa Eva Scalfati giudice
3) Dott.ssa Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24069 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. COSSU IRENE presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. PUNZO MARIA ROSARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/09/2025 il procuratore del ricorrente ha chiesto:
“chiede la conferma dei provvedimenti provvisori in atto, ovvero l'affido condiviso e la collocazione prevalente presso il padre, nonché l'assegnazione della casa familiare e
l'assegno di mantenimento che è attualmente di € 300,00 a carico della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto alle modalità di frequentazione, alla luce di quanto rappresentato dal Servizio Sociale e dalle parti, chiede che siano previsti incontri in modalità
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semi – liberi (accompagnamento da parte del padre presso il Servizio Sociale di OF, incontro con la madre che la può portare fuori dagli uffici in prossimità del Centro, per il tempo stabilito dagli assistenti sociali, riaccompagnamento da parte della madre presso il
Centro, osservazione da parte degli assistenti sociali)”.
Il procuratore della resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“[…] conclude chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori in atto, ovvero l'affido condiviso e la collocazione prevalente presso il padre, nonché l'assegnazione della casa familiare e l'assegno di mantenimento che è attualmente di € 300,00 a carico della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto invece alle modalità di incontro, chiede che siano previsti incontri liberi con la cautela di una limitazione di tempo e che debbano svolgersi presso l'abitazione dei genitori della sig.ra , in chiara funzione di CP_1 garanzia”.
Il Pubblico Ministero ha concluso come segue:
“Il PM, letti gli atti;
chiede che il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso il padre e diritto di visita materno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Gli incontri dovranno avvenire presso l'abitazione dei nonni materni ed alla presenza degli stessi.
Chiede, inoltre, che il contributo, a carico della madre, per il mantenimento della minore, venga determinato in € 350 oltre il 50% delle spese straordinarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso: di avere contratto matrimonio con la resistente in Napoli 28/04/2004; che dal matrimonio erano nati tre figli: , il 30.08.2004, , il 06.10.2005, e Per_1 Per_2
OF, il 22.10.2020;
che entrambi i coniugi esercitavano “l'attività di commercio online”;
che la crisi dell'unione matrimoniale era da ricondursi alla condotta della moglie, la quale aveva intrapreso una relazione extra coniugale e nel 2010 aveva ingiustificatamente abbandonato la casa coniugale lasciando i figli (di anni 6) e (di anni 5) con il Per_1 Per_2 padre;
che seguiva una “prima separazione di fatto” protrattasi per cinque anni;
che nel 2015 la coppia riprendeva la convivenza anche se ben presto la moglie ricominciava a manifestare nervosismo e disinteresse nei confronti del marito e dei figli;
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che nel 2020, dopo la nascita della terzogenita OF, la situazione precipitava;
che successivamente la sig.ra si rivolgeva al marito manifestando il bisogno di CP_1 un “aiuto medico” e quest'ultimo la accompagnava da un neurologo, il dott. Per_3
, il quale le diagnosticava dei disturbi e le prescriveva degli psicofarmaci (“Prazene
[...]
10 – Entact 10 mg e Max Alt”);
che nei mesi successivi la moglie mostrava “evidenti segni di instabilità”;
che nel 2021 apprendeva che sua moglie aveva intrapreso diverse relazioni extraconiugali e che la stessa non era “neanche certa della paternità di OF”;
che la resistente lasciava la casa familiare insieme alla piccola OF e si recava a Venezia presso i suoi genitori – che si trovavano lì per lavoro - mentre i figli e Per_1 Per_2 restavano con il padre;
che dopo qualche giorno la sig.ra tornava da Venezia e si trasferiva a Giugliano presso l'abitazione dei propri genitori;
che dal test del DNA era emerso che OF era figlia del ricorrente;
che nel mese di settembre 2021 la resistente chiedeva nuovamente aiuto al marito e quest'ultimo la accompagnava presso un medico psichiatra che le diagnosticava la “sindrome da disturbo bipolare” e le prescriveva un farmaco stabilizzante dell'umore; che in un episodio risalente al mese di ottobre 2021, dopo aver sorpreso la moglie in compagnia di un uomo, tra i due sfociava una lite risoltasi in un'aggressione della moglie ai danni del marito;
tutto ciò premesso, chiedeva l'adozione dei seguenti provvedimenti:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2)Disporre allo stato per l'affido congiunto dei figli , e OF ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso il padre;
3) In ordine al diritto di frequentazione della madre con e esprime che Per_1 Per_2 gli stessi siano regolamentati nella più flessibile ed allargata modalità possibile, nel rispetto dei desiderata dei minori alla luce di quanto esposto nel ricorso;
4) In ordine al diritto di frequentazione della madre con la piccola OF disporre che gli stessi avvengano in modalità protetta o comunque alla presenza dei fratelli Per_1
e/o ; Per_2
5) Porre a carico [della resistente] un assegno di mantenimento a titolo di contributo materno al mantenimento dei minori in misura non inferiore ad euro 600 o comunque in quella ritenuta congrua dal Tribunale prevedendo che detto assegno dovrà essere adeguato all'indice ISTAT annuale come per legge;
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6) Porre a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie in favore dei minori da intendersi quali spese mediche e farmacologiche non coperte dal SSN, spese scolastiche e di istruzione, sportive e ludico creative;
7) Nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento dei coniugi perché economicamente autosufficienti”.
Nonché, in via definitiva, pronunciare la separazione con declaratoria di addebito nei confronti della moglie “per avere unicamente con i suoi comportamenti altamente antigiuridici e comunque contrai ai doveri scaturenti dal matrimonio, determinato il fallimento dell'unione” e recepire le altre istanze “come formulate in via d'urgenza”.
Si costituiva la resistente rappresentando, preliminarmente, che le parti avevano raggiunto un accordo – di cui chiedeva il recepimento - e riservandosi, in caso di fallimento della risoluzione consensuale della separazione personale, “di meglio controdedurre” in merito alle avverse pretese di cui al ricorso.
All'udienza del 18.01.2022 le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione, chiedevano la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale.
In data 24.01.2022, il P.M. esprimeva parere negativo all'omologazione della separazione evidenziando che “quanto dettagliatamente rappresentato nel ricorso” dal sig. – così Pt_1 come le richieste ivi avanzate – necessitassero di un adeguato approfondimento istruttorio “a tutela della sana e serena crescita dei minori, in particolare della piccola OF”.
Con decreto reso in data 24.03.2022, il Presidente, dato atto del parere negativo all'omologazione della separazione reso dal P.M., rinviava la causa all'udienza cartolare del
13.05.2022 invitando le parti ad una riformulazione condivisa delle condizioni di separazione che tenessero conto del predetto parere negativo;
con decreto reso in data 07.06.2022, il
Presidente, rilevando che le parti non erano addivenute alla richiesta riformulazione condivisa
– e prendendo atto dell'assenza di patti da omologare – fissava l'udienza del 18.10.2022 per la comparizione personale delle parti.
Con ordinanza resa in data 25.10.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso dei due figli minori con residenza privilegiata presso il padre al quale assegnava la casa familiare, disciplinava un regime di frequentazione madre-figli e poneva a carico della madre un assegno mensile di € 300,00 quale contributo al mantenimento per i due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
quanto al regime di frequentazione madre-figli, in particolare, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti:
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“Considerata l'età di , 17 anni, la madre potrà frequentarlo ogni qualvolta il Per_2 ragazzo lo desideri sempre nel rispetto degli impegni scolastici. Quanto, invece, alla piccola
OF, la madre potrà frequentarla una volta alla settimana, il mercoledì, dalle 16,00 alle
19,00 presso l'abitazione dei propri genitori alla presenza di questi ultimi e sarà cura del ricorrente (o della figlia maggiore) accompagnarla all'appuntamento e poi riportarla a casa.
Allo stato si esclude il pernotto presso la casa dei nonni per il cui riconoscimento occorre un necessario approfondimento istruttorio”.
Con memoria di costituzione depositata dalla resistente in data 21.02.2023, la resistente chiedeva che i figli e fossero collocati presso il padre mentre la minore OF Per_1 Per_2 presso di lei oltre ad una regolamentazione del diritto di frequentazione del padre con la figlia
OF; in via subordinata, nella denegata ipotesi di collocamento della minore OF presso il padre, disporre che la tenesse con sé la minore un giorno infrasettimanale oltre a CP_1 fine settimana alterni dal venerdì alla domenica con pernottamento;
chiedeva, infine, di porre a carico della sig.ra l'obbligo di versare al signor l'importo di € 150,00 CP_1 Pt_1 per il mantenimento per il figlio minore e a carico del l'obbligo di versare Per_2 Pt_1 alla sig.ra l'importo di € 150,00 per il mantenimento per la figlia minore OF. CP_1
Rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, quest'ultimo, all'udienza del 16.03.2023, disponeva che, in aggiunta agli incontri infrasettimanali già previsti, OF pernottasse presso la madre accompagnata dalla sorella a settimane alterne il venerdì sera;
investiva, inoltre, i
Servizi sociali di Pianura del compito di monitorare l'andamento degli incontri madre-figlia e i Servizi sociali di Giugliano del compito di avviare la sig.ra ad una valutazione CP_1 presso uno specialista della ASL (psichiatra o neurologo) ai fini dell'accertamento della esatta diagnosi nonché della adeguatezza della cura farmacologica in atto.
All'udienza del 16.11.2023 le parti, alla luce della certificazione redatta a seguito della visita psichiatrica a cui era stata sottoposta la sig.ra , definivano un accordo in CP_1 merito alle modalità di frequentazione madre-figlia che prevedeva un lieve ampliamento dei tempi di permanenza presso la madre al fine di consentire un riavvicinamento graduale alla stessa tenendo conto della presenza dei nonni materni;
il giudice istruttore, ritenuto l'accordo conforme agli interessi della minore, ne disponeva il recepimento.
In particolare, le parti concordavano quanto segue:
“ogni venerdì il padre accompagnerà la bambina dalla madre, alle 15.00 circa e la bambina starà con la madre, alla presenza dei nonni materni, sino al sabato sera sino alle ore 20.30, salvo diversi accordi”.
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Con istanza depositata in data 28.12.2023 – poi integrata in data 06.01.2024 – il ricorrente, paventando un peggioramento delle condizioni di salute della resistente, chiedeva la modifica dell'ordinanza resa in data 16.11.2023 nella parte in cui prevedeva il pernotto della minore
OF presso l'abitazione della madre.
All'udienza del 22.02.2024, le parti chiedevano la conferma del calendario di frequentazione madre-figlia in atti concordando, altresì, che la minore non fosse più accompagnata dal padre presso l'abitazione materna ma prelevata a casa del padre o a scuola dalla madre o da uno dei parenti conviventi;
alla stessa udienza, il giudice istruttore disponeva che la dott.ssa redigesse una nuova relazione sulle condizioni di salute della sig.ra Per_4
e rinviava la causa in prosieguo di comparizione personale delle parti. CP_1
All'udienza del 28.11.2024 il procuratore di parte ricorrente rinunciava alla domanda di addebito e il procuratore di parte resistente accettava la rinuncia;
entrambi i difensori, inoltre, rinunciavano ai termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e chiedevano che la causa fosse differita unicamente per poter leggere le relazioni del Servizio e poter chiedere i provvedimenti consequenziali.
La causa, infatti, continuava ad essere istruita tramite le relazioni della dott.ssa Per_4 attestanti le condizioni di salute della sig.ra e monitorata dal Servizio;
di CP_1 conseguenza, venivano più volte modificate le modalità di frequentazione madre figlia: si passava, infatti, dall'attivazione, all'udienza del 30.05.2024, di incontri in spazio neutro con
“finalità di osservazione della relazione genitoriale” – e alla prosecuzione, disposta all'udienza del 28.11.2024, degli stessi con “finalità di consolidamento della relazione genitoriale” - all'introduzione, all'udienza del 13.03.2025, di incontri semi-liberi con autorizzazione dei Servizi sociali “ad ampliare ulteriormente i tempi liberi della madre con la figlia in relazione ai risultati raggiunti”.
In data 15.04.2025 i Servizi rappresentavano all'Autorità giudiziaria di aver appreso dal ricorrente che la sig.ra era stata vittima di un'aggressione perpetrata ai suoi danni CP_1 dall'attuale compagno – circostanza successivamente confermata dalla resistente medesima –
e di aver immediatamente convocato la stessa al fine di approfondire l'attuale situazione familiare invitandola, altresì, a preservare la propria serenità e dell'altra figlia neonata (nata dalla successiva relazione); nella medesima relazione, del resto, veniva suggerita l'opportunità – alla luce delle vicissitudini appena esposte – di rimodulare gli incontri madre- figlia al fine di garantire alla minore OF maggiore stabilità e tranquillità.
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Accolta l'istanza di anticipazione dell'udienza proposta dal ricorrente, all'udienza del
08.05.2025, a seguito di libero interrogatorio delle parti e dell'assistente sociale, il giudice istruttore adottava i seguenti provvedimenti:
“rilevato che, come ammesso dalla resistente in udienza, la sig.ra ha esposto CP_1 un'altra figlia ( avuta da una successiva relazione ad un serio pericolo rappresentato Per_5 dall'attuale compagno il quale l'ha aggredita pur essendo in detenzione domiciliare;
[…] a modifica della disciplina in atto dispone che gli incontri in spazio neutro proseguano solo all'interno della struttura;
invita il Servizio sociale di Giugliano a prendere in carico la sig.ra e la figlia minore per un percorso di allontanamento dalla CP_1 Per_5 violenza”.
All'udienza del 23.09.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione giudiziale
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento la natura ed il contenuto delle reciproche accuse dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
La separazione personale dei coniugi è pronunciata ai sensi del primo comma dell'art. 151
c.c. avendo il ricorrente rinunciato alla propria domanda di addebito all'udienza del
28.11.2024 con accettazione della controparte.
In ordine al regime di affido e alle modalità di frequentazione della figlia minore
La prima questione da esaminare è relativa alla domanda di affido della minore. Sul punto, giova preliminarmente osservare, che, sebbene siano emerse delle criticità – che ci si accinge ad esporre nell'immediato prosieguo – nell'esercizio delle competenze genitoriali da parte della madre, non vi è domanda del ricorrente di affido esclusivo della minore.
Vanno svolte, tuttavia, alcune considerazioni preliminari.
Come emerge dall'analisi del complesso iter processuale, l'impostazione metodologica fatta propria dal giudice istruttore rivela la complessità di situazioni caratterizzate dalla
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presenza di una patologia – o, se si voglia, una “fragilità” – psichiatrica in capo a uno dei genitori. È altresì evidente come situazioni di questo tipo sottendano una tendenza a ricercare un equilibrio tra i bisogni e la tutela/protezione dei bambini e il diritto alla bigenitorialità; valori, questi ultimi, assolutamente non contrapposti.
Nell'ambito di interventi rivolti a genitori con patologie psichiatriche non è peregrino ipotizzare che, talvolta, le complessità connesse alla malattia, alle difficoltà di valutazione dei rischi per i minori, ai fattori di “incertezza”, possano condizionare in maniera non trascurabile la prognosi sull'idoneità genitoriale degli stessi.
In questa sede – sulla scorta dell'approccio metodologico opportunamente adottato dal giudice istruttore – si intende privilegiare una metodologia diametralmente opposta basata sulla valutazione della personalità e delle abilità genitoriali nella concretezza della situazione, escludendo qualsiasi aprioristica ed automatica correlazione tra la psicopatologia e l'impossibilità di una sufficiente capacità genitoriale.
Del resto, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che insufficienze mentali anche permanenti dell'adulto non corrispondono in modo automatico ad una inadeguatezza del ruolo genitoriale (ex multis, Cass. civ., Sez. VI-1, 05.03.2018, n. 5096; Cassazione, ordinanza n. 9763/19, sez. I Civile, depositata l'8 aprile).
Tale posizione è stata recentemente confermata dal Tribunale di Velletri, che – dopo aver accertato la patologia bipolare livello 1 della madre e che la stessa si era dichiarata disponibile ad intraprendere un percorso terapeutico – ha concluso che il disturbo della predetta non fosse inconciliabile con l'affido condiviso delle figlie. Pertanto, in funzione del ripristino dell'autonomia genitoriale della madre, è stato affermato il diritto di visita “senza limiti” della stessa, seppur con l'assistenza di una terza persona conosciuta dai minori (Trib. Velletri, sentenza 18.01.2018, n. 74).
Nel caso in esame, è indiscusso il legame affettivo che lega la minore alla madre
(confermato dallo stesso ricorrente, come si legge nella relazione dei Servizi sociali del
15.09.2025) ed è altresì pacifico che, come emerge dalle relazioni pervenute dal personale specializzato dei Servizi Sociali, si è assistito ad un progressivo miglioramento sul piano della genitorialità, definita “sufficientemente adeguata” dalla dott.ssa del Dipartimento di Per_4
Salute Mentale.
Analogamente, anche sul piano delle condizioni di salute della sig.ra , la CP_1 relazione di valutazione psichiatrica datata 18.11.2024 ha dato atto di un quadro quantomeno
“rassicurante” avendo la specialista ritenuto che non emergessero “problematiche psicopatologiche tali da inficiare la genitorialità della signora e il suo senso di responsabilità
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verso la figlia minore” (cfr., aggiornamento valutazione psicologica sig.ra del CP_1
18.11.2024 e depositato in data 07.03.2025).
Inoltre, va dato atto che la resistente non ha dato prova di fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata della minore il coinvolgimento di ambedue i genitori nelle scelte educative relative alla minore stessa nonostante una certa imprudenza nell'esposizione della figlia ai pericoli - di cui si dirà nell'immediato prosieguo – che rileva sul piano del regime di frequentazione madre-figlia e non invece sul regime di affido.
In altri termini, il Collegio ritiene necessario scindere concettualmente le considerazioni concernenti l'affido della minore da quelle concernenti le modalità di frequentazione della stessa con la madre.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, pertanto, andrà disposto l'affido condiviso della minore conformemente, del resto, alle domande di parte atteso che, come si è detto, la prognosi sulle competenze genitoriali della sig.ra non è negativa né il regime di CP_1 affido esclusivo è imposto dalla impossibilità-difficoltà dell'adozione di scelte condivise.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore ritiene il Collegio che, non emergendo alcun elemento contrario al mantenimento dell'attuale situazione di fatto, vada confermata quella del padre in conformità alla disciplina attualmente vigente adottata in sede presidenziale in data 25.10.2022, considerato anche che tanto il padre quanto i fratelli maggiori costituiscono un'importante punto di riferimento per la piccola. Del resto, non vi è alcun dubbio che il padre sia molto più adatto a rivestire il ruolo di genitore collocatario tenuto conto della condotta tenuta dalla madre nel corso del giudizio.
La casa familiare andrà, pertanto, affidata al padre.
La questione a lungo dibattuta dell'intricata vicenda processuale è, invece, rappresentata dalla previsione del regime di frequentazione madre-figlia.
Come anticipato, all'udienza del 23.09.2025, il ricorrente ha chiesto, “alla luce di quanto rappresentato dal Servizio sociale e dalle parti”, la previsione di incontri in modalità “semi- libera” con accompagnamento di OF da parte del padre presso il Servizio sociale e incontro della madre con la possibilità di quest'ultima di portarla “fuori dagli uffici in prossimità del
Centro, per il tempo stabilito dagli assistenti sociali” e riaccompagnamento presso il Centro da parte della madre con osservazione da parte degli operatori del Servizio.
La resistente, invece, ha chiesto la previsione di “incontri liberi con la cautela di una limitazione di tempo e che debbano svolgersi presso l'abitazione dei genitori della sig.ra
, in chiara funzione di garanzia”. CP_1
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Ferme le suesposte considerazioni sulla ritenuta idoneità genitoriale della sig.ra
, è altresì innegabile che malgrado il progressivo miglioramento della situazione CP_1 di fatto, una battuta d'arresto è stata rappresentata dalla vicenda dell'aggressione della stessa da parte del suo attuale compagno durante la detenzione domiciliare di quest'ultimo; aggressione, del resto, avvenuta in presenza della figlia nata dalla successiva relazione, Per_5 come emerso all'udienza del 08.05.2025.
Come opportunamente evidenziato dal giudice istruttore nell'ordinanza del 08.05.2025, è dato ritenere che, “pur non essendo il grave episodio accaduto in pregiudizio di OF, la sig.ra abbia gettato un'ombra sulla sua capacità di mettere le figlie al riparo”. CP_1
Sebbene nel prosieguo siano stati registrati ulteriori esiti nuovamente positivi – o, quantomeno, maggiormente rassicuranti – il Collegio ritiene di non poter prescindere dal dato rappresentato dalla potenziale esposizione della minore ad una situazione di pericolo.
Elemento che viene preso in esame e valutato, come anticipato, ai soli fini delle modalità di frequentazione e non anche del regime di affido.
Ebbene, considerati tutti gli elementi acquisiti, ritiene il Tribunale che, per favorire la ripresa degli incontri madre- figlia, vada disposto un regime di frequentazione che preveda incontri semi-liberi, sulla scorta disciplina “autorizzata” dal giudice istruttore all'udienza del
13.03.2025.
Una precisazione appare quantomai doverosa.
Sebbene il regime di frequentazione de quo non possa costituire di regola una misura permanente, tuttavia, nel caso di specie si ritiene che la previsione di incontri “semi-liberi” rappresenti la soluzione più idonea a garantire contemporaneamente la tutela della minore e il recupero e/o il consolidamento della relazione madre-figlia.
La prima conclusione cui giungere è che, nella prospettiva relazionale che s'intende privilegiare, i Servizi sociali territoriali ricopriranno una posizione preminente per la tutela della minore e della famiglia.
La seconda, invece, è che valorizzando l'impegno assunto dalle parti in udienza può essere attribuito al giudice tutelare il compito di vigilare sull'andamento degli incontri semi-liberi.
Infatti, al Servizio non va attribuito il compito di adottare decisioni nell'interesse della minore quanto piuttosto quello di organizzare i percorsi prima evidenziati e svolgere un attento monitoraggio sulla loro effettività e sui risultati ottenuti relazionando con tempestività al giudice tutelare il quale, qualora le relazioni evidenzino i progressi ottenuti e la disponibilità della minore, ben potrà concordare con le parti le modalità di incontro tra le minore e la madre;
laddove, invece, le relazioni mettano in luce situazioni di potenziale
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pericolo, dovrà sollecitamente investire l'Autorità Giudiziaria per l'adozione di ogni iniziativa, ivi comprese le domande dirette a incidere sulla responsabilità genitoriale.
Sull'assegno di mantenimento per la minore
Lette le conclusioni conformi in merito all'entità dell'assegno di mantenimento posto a carico della madre per la minore, si confermano anche in questa sede i provvedimenti provvisori.
Andrà, dunque, posto a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1 mensilmente, con decorrenza dal corrente mese, a , quale contributo al Parte_1 mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00) con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto al figlio maggiorenne , si prende atto che il ricorrente non ha proposto alcuna domanda;
Per_2 dunque, nulla si dispone al riguardo.
Sulle spese processuali
L'assenza di un'effettiva soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale tra i coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...];
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 38, parte II, Serie A, Sez. W, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
c) dispone l'affidamento condiviso ai genitori della minore OF con residenza privilegiata presso il padre;
d) assegna la casa familiare al padre;
e) dispone che la madre incontri la figlia con le seguenti modalità:
accompagnamento della minore da parte del padre presso il Servizio Sociale, incontro con la madre che può svolgersi anche fuori dagli uffici in prossimità del Centro per il tempo stabilito dagli assistenti sociali, riaccompagnamento da parte della madre presso il Centro, osservazione da parte degli assistenti sociali;
f) ordina che il presente provvedimento sia trasmesso in copia a cura della Cancelleria al giudice tutelare per vigilare sull'andamento degli incontri semi-liberi;
g) pone a carico di NO TA l'obbligo di corrispondere, a titolo di
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contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 300,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della presente sentenza, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
h) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno al 50%;
i) compensa le spese di lite.
Si comunichi al Servizio sociale.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Presidente est.
FF SD
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