Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3975 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata in [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. POLIZZI ROSARIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
29/11/2024, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata in [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) il
10/01/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte I;
- che dall'unione era nato il figlio , in Catania il 20/05/1996, Persona_1
maggiorenne e autosufficiente;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e potranno fissare la loro residenza liberamente.
2. La casa coniugale sita in Francavilla di Sicilia, Via Avv. Angelo
Scrofani n. 16, continuerà ad essere abitata dal Sig. insieme al figlio convivente. 3. Pt_1
La Sig.ra corrisponderà un assegno di mantenimento in favore del coniuge Parte_2
della somma pari ad € 100,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e ciò entro il giorno 5 di ogni mese.
4. I coniugi si danno atto di avere proceduto alla separazione delle cose aventi in comunione, regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere più alcuna pretesa da avanzare reciprocamente”.
All'udienza del 26/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/11/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata in [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 10/01/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte
I.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)