Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 30/04/2026, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03699/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3699 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Nicolò Fava, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, corso XXII Marzo n. 4;
contro
Ministero dell’interno, Questura di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- del 07.01.2025 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ( recte : la Questura di -OMISSIS- della -OMISSIS-) ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno spedita a mezzo kit postale in data 04.02.2020 (assicurata n. -OMISSIS-) il 19/09/1985 – notificata a mani del ricorrente in data 16.06.2025, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti ad esso annessi, connessi, presupposti conseguenti e successivi, conosciuti e non;
e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- dell’11.12.2025 con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal sig. -OMISSIS- n. -OMISSIS-;
di tutti gli atti e/o i provvedimenti a questo annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. HA SO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Con istanza del 4 febbraio 2020, l’odierno ricorrente, cittadino cinese, chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro scaduto il 16 gennaio 2020.
La Questura di -OMISSIS- ha respinto l’istanza con provvedimento del 7 gennaio 2025, successivamente notificato all’interessato, sulla base della seguente motivazione: “ … si è rilevato che Lei, nonostante Le sia stato fissato un appuntamento per il fotosegnalamento in data 29/06/2021 e sia stato convocato nuovamente nelle date 19/10/2021, 02/03/2022, 17/06/2022, non si è mai presentato presso questi uffici e non si è mai interessato all’istanza presentata, dimostrando disinteresse per la stessa. La pratica è stata quindi archiviata elettronicamente per disinteresse ”.
L’interessato ha impugnato il provvedimento suddetto con ricorso regolarmente notificato il 15 settembre 2025 e depositato il 4 ottobre 2025, deducendo un motivo di gravame formalmente unico: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, 5, 5 bis e 22 D. Lgs. 286/98 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 L. 240/91 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 DPR 394/99 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 bis L. 240/91 – difetto di motivazione – illogicità e contraddittorietà della motivazione – difetto di istruttoria – eccesso di potere per sviamento, travisamento ed errore manifesto – violazione dei principi di imparzialità, buona amministrazione e del legittimo affidamento”.
In sostanza, l’esponente sosteneva che le suindicate circostanze non sarebbero stata conseguenza di un suo disinteresse, ma del comportamento della stessa Questura che, avendo formulato parere contrario al rilascio del visto per reingresso, gli aveva precluso la possibilità di fare rientro in Italia dalla -OMISSIS- ove si era recato poco prima della diffusione della pandemia da Covid-19 con conseguente chiusura delle frontiere. Va precisato fin d’ora che la Questura di -OMISSIS- nega di aver espresso il parere suddetto (cfr. relazione del 24 febbraio 2026), sebbene il Consolato di -OMISSIS- ne faccia menzione nella p.e.c. del 28 ottobre 2025 depositata dalla stessa Amministrazione; in ogni caso, è documentalmente comprovato che il Consolato, con atto del 29 luglio 2022, aveva formalmente respinto la richiesta di visto per reingresso. Infine, il ricorrente denunciava l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
Il Ministero dell’interno si costituiva in giudizio con memoria meramente formale, depositando una relazione della Questura di -OMISSIS- della -OMISSIS- e documentazione inerente alla vicenda controversa.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 17 ottobre 2025, l’istanza cautelare accedente al ricorso è stata accolta ai fini del riesame. Si trascrive detto provvedimento cautelare nelle parti di specifico interesse: “ … la mancata presentazione alle convocazioni è dipesa dal diniego del visto di reingresso dalla Cina (Paese di origine del ricorrente, dove lo stesso si era recato il 9 dicembre 2020) che risulta essere stato notificato all’interessato solo l’11 agosto 2022, quindi in data successiva a quelle delle predette convocazioni; Ritenuto che il diniego del visto di reingresso (di cui non si fa menzione nel provvedimento impugnato) non può considerarsi causa ostativa alla procedibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in quanto notificato successivamente alle convocazioni; Rilevato altresì che delle deduzioni di cui alla nota della Questura prodotta in giudizio non vi è traccia nel provvedimento impugnato, e che non risulta essere stato notificato il preavviso di rigetto, recante peraltro motivazioni differenti da quella posta a sostegno del provvedimento di improcedibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (esclusivamente la mancata presentazione alle convocazioni) … ”.
All’esito del procedimento di riesame, l’Amministrazione respingeva nuovamente l’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno con provvedimento del 11 dicembre 2025, poiché “ le assenze rilevate [dal territorio dell’Unione] sono oltre il limite consentito dalla normativa vigente ”: in particolare, risulterebbe un periodo di assenza superiore ad un anno dal momento del rientro dello straniero in -OMISSIS- (9 dicembre 2020) a quello di richiesta del visto di reingresso (16 dicembre 2021). Quanto al parere contrario al rilascio del visto, l’Amministrazione precisava di aver valorizzato un rapporto dei carabinieri che smentiva quanto dichiarato dal ricorrente in ordine all’attività lavorativa svolta in Italia alle dipendenze di un’impresa di confezioni.
Detto provvedimento sopravvenuto è stato impugnato con ricorso aggiuntivo notificato il 16 febbraio 2026 e depositato il successivo 25 febbraio 2026, anch’esso affidato ad un motivo di gravame formalmente unico: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5,5, dell’art. 5, 5 bis e 22 D. Lgs. 286/98 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 L. 241/90 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 bis L. 241/90 – difetto di motivazione – illogicità e contraddittorietà della motivazione – difetto di istruttoria – eccesso di potere per sviamento, travisamento ed errore manifesto – violazione dei principi di imparzialità, buona amministrazione e del legittimo affidamento – violazione del principio del ne bis in idem”.
Il ricorrente denuncia anzitutto il vizio di illegittimità derivata dall’illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso principale che, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, non sarebbe stato preceduto dal preavviso di rigetto. La tardiva richiesta del visto di reingresso sarebbe giustificabile, ad avviso del ricorrente, alla luce delle drastiche misure restrittive adottate dalla Repubblica -OMISSIS- durante il periodo della pandemia che, tra l’altro, avevano comportato chiusure e limitazioni di orario degli uffici del Consolato di -OMISSIS-. Infine, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della sopravvenienza di elementi che avrebbero consentito il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, segnatamente il reperimento di una occupazione come parrucchiere.
All’udienza in camera di consiglio del 19 marzo 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare accedente ai motivi aggiunti, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso ai difensori delle parti.
Il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in quanto, come disposto con la menzionata ordinanza propulsiva, il procedimento di riesame si è concluso con un nuovo provvedimento espresso di contenuto negativo: tale atto, peraltro corredato da un supporto motivazionale parzialmente diverso rispetto a quello del primo provvedimento, costituisce una nuova espressione della funzione amministrativa e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale, sicché l’interesse del ricorrente si è integralmente trasferito sull’annullamento dell’atto in questione.
Il ricorso per motivi aggiunti attraverso il provvedimento sopravvenuto è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Si premette che, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, “ il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi ”.
Nel caso in esame, è pacifico che l’assenza del ricorrente si sia protratta per un periodo superiore ad un anno, ma tale lontananza pare agevolmente riconducibile alle misure restrittive determinate dalla pandemia, tali da configurare i “gravi e comprovati motivi” di cui alla disposizione citata.
Infatti, anche volendo ammettere che il ricorrente avesse tardivamente richiesto il visto per reingresso, costituisce fatto notorio e determinante ai fini della concreta possibilità di fare ritorno in Italia che le misure restrittive alla libertà di spostamento legate alla pandemia da Covid-19 sono venute meno, da parte del Governo della -OMISSIS-, solo a partire dal 8 gennaio 2023 (in tal senso, cfr. T.A.R. Toscana n. 104 del 24 gennaio 2025, n. 1051 del 27 settembre 2024 e n. 746 del 17 giugno 2024).
La prolungata assenza dello straniero dal territorio nazionale, pertanto, può essere ricondotta a questioni di natura sanitaria che, avendo comportato drastiche limitazioni alla libertà di movimento, risultano idonee ad integrare una causa di forza maggiore.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto il dedotto profilo del difetto di motivazione, poiché l’Amministrazione, considerando essenzialmente il lasso di tempo trascorso dall’uscita dal territorio nazionale, non ha tenuto conto delle contingenti limitazioni alla capacità di spostamento evidenziate in giudizio dall’interessato (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2).
Per tali ragioni, il provvedimento gravato con motivi aggiunti è illegittimo e, pertanto, deve essere annullato.
Tuttavia, in considerazione della peculiarità della vicenda contenziosa, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Questura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 11 dicembre 2025;
- compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
HA SO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| HA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.