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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/11/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 520/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 20/11/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Panetta per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La difesa di parte ricorrente aderisce all'eccezione di prescrizione quanto all'annualità 2019/2020. Da atto che la ricorrente è attualmente in servizio da quanto riferito e comunque inserita nella GPS in forza della quale risulta essere stata titolare di contratti di supplenza breve anche nel corso del presente anno scolastico.
La difesa di parte resistente, su richiesta del Giudice, riferisce che dal SIDI risulta una proroga della supplenza fino al 29.11.2025.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 20/11/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 520 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 17/03/2025 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANETTA Parte_1 C.F._1
PATRIZIA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex art. Controparte_3 P.IVA_3
417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_4
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 17.3.2025 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo determinato Controparte_1
e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122
e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
1 € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 , 23/24 e 24/25; - per l'effetto del superiore accertamento, condannare i resistenti, ciascuno per le rispettive competenze, al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici e, dunque, condannare i resistenti a corrispondere in favore dell'odierna ricorrente la somma complessiva di € 3.000,00 anche a mezzo di accredito sulla carta docente;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24 e 24/25 condannare le resistenti, ciascuno per la rispettiva competenza, al pagamento della somma di € 3.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. - il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ai sensi
e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e
non riscosso le seconde”.
2. Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_1
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del CP_1
diritto vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del
Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta;
ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla
2 base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto
7.5 motivazione).
5. In relazione alle supplenze brevi e temporanee, rispetto alle quali la richiamata pronuncia della Cassazione non si è espressa (e rispetto alle quali ha emesso decreto di inammissibilità n.
7254 del 19.3.2024, decidendo su altro rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.), è intervenuta di recente la Corte di Giustizia, con la sentenza C-268/24 del 3 luglio 2025 affermando che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
5.1. A tale orientamento questo Giudice non può che conformarsi, mutando parzialmente quello accolto in relazione alla predetta questione, non potendo ritenersi che: “60 […]il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come
ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le
3 funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, EU:C:2023:933, Controparte_5
punto 68). 61. A tale titolo, non occorre, ad avviso del giudice del rinvio, tener conto della durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per
l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate”
(punti 60 e 61 sentenza CG C-268/24).
In sostanza la CG, ad avviso di questo Giudice, demanda (punto 60) al giudice di merito
(solo apparentemente) la valutazione della comparabilità delle funzioni dei docenti a tempo determinato con quelle dei docenti a tempo indeterminato sulla base del complesso degli elementi pertinenti, ossia (come precisato al punto 53) in base alla clausola 3, punto 2 e alla clausola 4 , punto 1, della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle condizioni di impiego.
Tuttavia è la stessa CG (punti 55-56) ad aver compiuto tale valutazione, affermando che l'effettuazione di diverse supplenze di breve durata, che comprendono periodi che vanno da alcune settimane ad alcuni mesi, durante i quali il docente svolge gli stessi compiti e assume gli stessi doveri dei docenti di ruolo pone i docenti, “in linea di principio”, in una situazione comparabile. Ma se tale asserzione è corretta, appare arduo (se non contraddittorio in termini logici), ad avviso di questo Giudice, ipotizzare che un docente chiamato a sostituire a tempo determinato un docente di ruolo, quale appunto “supplente”, svolga una funzione sostanzialmente diversa dallo stesso o un lavoro di diversa natura da quella di insegnante o in condizioni di esercizio diverse.
E' peraltro la stessa CG che afferma espressamente (punto 71): “Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione.
Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal
4 beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
In sostanza, quindi, sembra potersi concludere che, salvo prova contraria, il docente assunto per sostituire altro docente assente, svolga il medesimo lavoro del collega sostituito.
6. Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
7. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma, applicabile all'anno scolastico
2023/2024 fa riferimento alle supplenze fino al 31.8. Allo stesso modo la norma di cui alla L.
207/2024, art. 1 comma 572 che ha modificato l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha esteso il diritto alla carta docente anche per i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, risulta applicabile ai soli contratti fino al 31.8. Quanto alla misura nei limiti di cui alla predetta riforma, come appare confermato dall'art. 6bis L. 79/2025 di conversione del DL 45/2025, la disposizione è riferibile all'a. s. 2025/2026. Il
[...]
, con comunicato ufficiale del 24.6.2025 pubblicato sul sito Controparte_1 istituzionale alle sezione “notizie” (come già rilevato in altre cause dalla difesa dell'amministrazione), ha consentito dalla predetta data (24.6.2025), interpretando in maniera estensiva la normativa sopravvenuta (anche in piena coerenza con i principi ormai consolidati in giurisprudenza), l'iscrizione al portale, anche al personale docente con contratto a termine fino al 31.8.2025 per ottenere l'accredito dell'importo di Euro 500,00, che potrà essere utilizzato entro il 31.8.2026.
8.La ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come emerge dallo stato matricolare prodotto dall'amministrazione resistente, è “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto inserita nelle graduatorie provinciali di (in forza del quale CP_3
inserimento risulta essere stata da ultimo titolare di supplenza breve e saltuaria dal 30.10.2025
5 al 8.11.2025, prorogato per come verificato dalla stessa difesa erariale al 29.11.2025 e quindi evidentemente inserita nelle GPS), ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del
31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e conformi ai principi affermati dalla CG nella sentenza sopra richiamata nell'a. s. 2024/2025 (contratti a termine su orario completo nel medesimo istituto con le seguenti decorrenze: 24.10-31.10.2024, 1.11-7.11.2024, 8.11-23-11-2024, 24.11-
7.12.2024, 8.12-21.12.2024, 7.1.2025-30.4.2025, 1.5-7.6.2025, 8.6-12.6.2025, 13.6-30.6.2025,
1.7-9.7.2025).
9. Deve tuttavia essere accolta (sul punto concorda la stessa difesa di parte ricorrente)
l'eccezione di prescrizione con riferimento all'a.s. 2019/2020. Secondo l'orientamento seguito da questo Giudice (sent. 651/2024 del 24.10.2024, RG 1838/2023, in senso analogo Corte
d'Appello di Milano, sent. 873/2024 del 31.10.2024, sent. 720/2024, 99/2024; sembra confermare il principio anche Corte d'Appello di Venezia, sent. 96/2025 e come di recente affermato da Cass., 17494/2025 del 29.6.2025), in base alle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia della Cassazione richiamata (punto 20.1 della motivazione), il termine di prescrizione quinquennale decorre ordinariamente dal 1.9 e nel caso di specie dal 1.10.2019
(data di decorrenza del contratto di supplenza rilevante), quindi il primo atto interruttivo
(diffida datata 16.1.2025 e inviata a mezzo PEC il 22.2.2025, doc. 3 ricorso) è tardivo, risultando il relativo diritto prescritto alla data del 1.10.2024.
6. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per
6 l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025;
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Verona, 20.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
7
SEZIONE LAVORO
Causa n. 520/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 20/11/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Panetta per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La difesa di parte ricorrente aderisce all'eccezione di prescrizione quanto all'annualità 2019/2020. Da atto che la ricorrente è attualmente in servizio da quanto riferito e comunque inserita nella GPS in forza della quale risulta essere stata titolare di contratti di supplenza breve anche nel corso del presente anno scolastico.
La difesa di parte resistente, su richiesta del Giudice, riferisce che dal SIDI risulta una proroga della supplenza fino al 29.11.2025.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 20/11/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 520 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 17/03/2025 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANETTA Parte_1 C.F._1
PATRIZIA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex art. Controparte_3 P.IVA_3
417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_4
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 17.3.2025 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo determinato Controparte_1
e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122
e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
1 € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 , 23/24 e 24/25; - per l'effetto del superiore accertamento, condannare i resistenti, ciascuno per le rispettive competenze, al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici e, dunque, condannare i resistenti a corrispondere in favore dell'odierna ricorrente la somma complessiva di € 3.000,00 anche a mezzo di accredito sulla carta docente;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24 e 24/25 condannare le resistenti, ciascuno per la rispettiva competenza, al pagamento della somma di € 3.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. - il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ai sensi
e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e
non riscosso le seconde”.
2. Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_1
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del CP_1
diritto vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del
Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta;
ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla
2 base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto
7.5 motivazione).
5. In relazione alle supplenze brevi e temporanee, rispetto alle quali la richiamata pronuncia della Cassazione non si è espressa (e rispetto alle quali ha emesso decreto di inammissibilità n.
7254 del 19.3.2024, decidendo su altro rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.), è intervenuta di recente la Corte di Giustizia, con la sentenza C-268/24 del 3 luglio 2025 affermando che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
5.1. A tale orientamento questo Giudice non può che conformarsi, mutando parzialmente quello accolto in relazione alla predetta questione, non potendo ritenersi che: “60 […]il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come
ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le
3 funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, EU:C:2023:933, Controparte_5
punto 68). 61. A tale titolo, non occorre, ad avviso del giudice del rinvio, tener conto della durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per
l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate”
(punti 60 e 61 sentenza CG C-268/24).
In sostanza la CG, ad avviso di questo Giudice, demanda (punto 60) al giudice di merito
(solo apparentemente) la valutazione della comparabilità delle funzioni dei docenti a tempo determinato con quelle dei docenti a tempo indeterminato sulla base del complesso degli elementi pertinenti, ossia (come precisato al punto 53) in base alla clausola 3, punto 2 e alla clausola 4 , punto 1, della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle condizioni di impiego.
Tuttavia è la stessa CG (punti 55-56) ad aver compiuto tale valutazione, affermando che l'effettuazione di diverse supplenze di breve durata, che comprendono periodi che vanno da alcune settimane ad alcuni mesi, durante i quali il docente svolge gli stessi compiti e assume gli stessi doveri dei docenti di ruolo pone i docenti, “in linea di principio”, in una situazione comparabile. Ma se tale asserzione è corretta, appare arduo (se non contraddittorio in termini logici), ad avviso di questo Giudice, ipotizzare che un docente chiamato a sostituire a tempo determinato un docente di ruolo, quale appunto “supplente”, svolga una funzione sostanzialmente diversa dallo stesso o un lavoro di diversa natura da quella di insegnante o in condizioni di esercizio diverse.
E' peraltro la stessa CG che afferma espressamente (punto 71): “Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione.
Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal
4 beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
In sostanza, quindi, sembra potersi concludere che, salvo prova contraria, il docente assunto per sostituire altro docente assente, svolga il medesimo lavoro del collega sostituito.
6. Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
7. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma, applicabile all'anno scolastico
2023/2024 fa riferimento alle supplenze fino al 31.8. Allo stesso modo la norma di cui alla L.
207/2024, art. 1 comma 572 che ha modificato l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha esteso il diritto alla carta docente anche per i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, risulta applicabile ai soli contratti fino al 31.8. Quanto alla misura nei limiti di cui alla predetta riforma, come appare confermato dall'art. 6bis L. 79/2025 di conversione del DL 45/2025, la disposizione è riferibile all'a. s. 2025/2026. Il
[...]
, con comunicato ufficiale del 24.6.2025 pubblicato sul sito Controparte_1 istituzionale alle sezione “notizie” (come già rilevato in altre cause dalla difesa dell'amministrazione), ha consentito dalla predetta data (24.6.2025), interpretando in maniera estensiva la normativa sopravvenuta (anche in piena coerenza con i principi ormai consolidati in giurisprudenza), l'iscrizione al portale, anche al personale docente con contratto a termine fino al 31.8.2025 per ottenere l'accredito dell'importo di Euro 500,00, che potrà essere utilizzato entro il 31.8.2026.
8.La ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come emerge dallo stato matricolare prodotto dall'amministrazione resistente, è “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto inserita nelle graduatorie provinciali di (in forza del quale CP_3
inserimento risulta essere stata da ultimo titolare di supplenza breve e saltuaria dal 30.10.2025
5 al 8.11.2025, prorogato per come verificato dalla stessa difesa erariale al 29.11.2025 e quindi evidentemente inserita nelle GPS), ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del
31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e conformi ai principi affermati dalla CG nella sentenza sopra richiamata nell'a. s. 2024/2025 (contratti a termine su orario completo nel medesimo istituto con le seguenti decorrenze: 24.10-31.10.2024, 1.11-7.11.2024, 8.11-23-11-2024, 24.11-
7.12.2024, 8.12-21.12.2024, 7.1.2025-30.4.2025, 1.5-7.6.2025, 8.6-12.6.2025, 13.6-30.6.2025,
1.7-9.7.2025).
9. Deve tuttavia essere accolta (sul punto concorda la stessa difesa di parte ricorrente)
l'eccezione di prescrizione con riferimento all'a.s. 2019/2020. Secondo l'orientamento seguito da questo Giudice (sent. 651/2024 del 24.10.2024, RG 1838/2023, in senso analogo Corte
d'Appello di Milano, sent. 873/2024 del 31.10.2024, sent. 720/2024, 99/2024; sembra confermare il principio anche Corte d'Appello di Venezia, sent. 96/2025 e come di recente affermato da Cass., 17494/2025 del 29.6.2025), in base alle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia della Cassazione richiamata (punto 20.1 della motivazione), il termine di prescrizione quinquennale decorre ordinariamente dal 1.9 e nel caso di specie dal 1.10.2019
(data di decorrenza del contratto di supplenza rilevante), quindi il primo atto interruttivo
(diffida datata 16.1.2025 e inviata a mezzo PEC il 22.2.2025, doc. 3 ricorso) è tardivo, risultando il relativo diritto prescritto alla data del 1.10.2024.
6. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per
6 l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025;
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Verona, 20.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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