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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8112 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37286/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 37286/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
UL AN, elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI DIO, 54 80132 NAPOLI presso il difensore avv. UL AN
APPELLANTE contro
Controparte_1
C.F. ), con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SERANTONI ROBERTO e elettivamente domiciliato in CORSO PORTA
ROMANA 108 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SERANTONI ROBERTO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Milano la proponendo appello avverso la sentenza del Giudice Controparte_1 di Pace di Milano 2582/2023 chiedendo in via preliminare di sospendere la provvisoria esecutività della pronuncia di primo grado e nel merito la riforma;
con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 3 Rimessa in termini, parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo di dichiarare la nullità dell'appello / l'inammissibilità delle difese e della produzione avversaria / la totale infondatezza del proposto gravame, e per l'effetto, respingere il proposto gravame, confermando integralmente la sentenza n. 2585/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di Milano – Giudice dott. Pavese – RG n.
2849/2023 pubblicata in data 6.4.2023.
Fallito il tentativo di conciliazione e depositati gli scritti conclusivi e note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 1.8.2025 il giudice rimetteva la causa in decisione.
Il Giudice di Pace di Milano con la sentenza impugnata ha condannato l'odierno appellante, contumace in primo grado, al pagamento in favore di della somma di euro 2.379,00 oltre Controparte_1 interessi contrattuali dalla scadenza al saldo e al rimborso delle spese di lite;
accertando dovuto l'importo capitale a saldo dei corrispettivi contrattualmente previsti per l'attività di amministrazione fiduciaria svolta dall'odierna appellata, attrice in primo grado.
È fatto incontestato anche nel presente giudizio che le parti in data 14.3.20202 sottoscrivevano un contratto (doc. 3 fasc. att. 1° gr.) con cui su incarico dell'appellante l' assumeva Controparte_1
l'obbligazione di essere intestataria e depositaria dei valori mobiliari oggetto del mandato (quote della
EM Service s.r.l.) e di compiere gli atti di gestione degli stessi per i quali avesse ricevuto specifico incarico da parte del fiduciante.
L'appellante allegava visura camerale della EM Service s.r.l. dalla quale risulta che la società è stata posta in liquidazione nel 2018 ed è stata cancellata dal registro delle imprese in data 5.4.2019, assumendo, dunque, che nulla sarebbe dovuto dalla data in cui è stata deliberata la liquidazione volontaria (14.12.2017) ed eccependo l'assoluta non debenza dei compensi per dal 13.3.2019 al
12.3.2020 posto che non vi era più nulla da amministrare.
La produzione della visura camerale è avvenuta in violazione del disposto di cui all'art. 345 u.c. c.p.c.
(che fa appunto divieto di produzione in appello di nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile) poiché il sig. era stato ritualmente evocato innanzi al Giudice di Pace ed ha liberamente scelto di Parte_1 non partecipare a quel giudizio, non costituendo valida giustificazione della mancata costituzione l'allegato carteggio stragiudiziale con la società fiduciaria.
Tuttavia, poiché non è contestata la circostanza che nel corso del rapporto sia intervenuta l'estinzione della società di cui l'Unione deteneva fiduciariamente le partecipazioni, tanto che l'appellata spontaneamente provvedeva a stornare le somme relative alle annualità 2020/21, appare opportuno una disamina della questione anche nel merito.
pagina 2 di 3 Orbene, con la sottoscrizione dell'accordo l'appellante si obbligava al pagamento di commissioni periodiche di amministrazione nella misura predeterminata in contratto, le quali per espressa previsione pattizia maturavano “in ragione d'anno solare o frazione di esso” e rappresentavano “un minimo fisso annuale” da corrispondersi in via anticipata non oltre il 30° giorno dalla data della loro decorrenza.
In ragione di tali clausole non solo è dovuto il corrispettivo per il periodo coincidente con la messa in liquidazione della EM (la cui cessazione coincide solo con la cancellazione) ma anche per l'anno
2019/2020 seguente alla cancellazione, in cui sono senz'altro proseguiti i servizi fiduciari sia pure per un unico mese successivo alla maturazione del compenso (13.3.2019), avendo quest'ultimo carattere forfettario ed essendo dovuto per l'intero anche solo per una frazione di anno.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 dell'obbligo dell'appellante di versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 dell'obbligo dell'appellante di versamento del doppio del contributo unificato.
Milano, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 37286/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
UL AN, elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI DIO, 54 80132 NAPOLI presso il difensore avv. UL AN
APPELLANTE contro
Controparte_1
C.F. ), con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SERANTONI ROBERTO e elettivamente domiciliato in CORSO PORTA
ROMANA 108 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SERANTONI ROBERTO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Milano la proponendo appello avverso la sentenza del Giudice Controparte_1 di Pace di Milano 2582/2023 chiedendo in via preliminare di sospendere la provvisoria esecutività della pronuncia di primo grado e nel merito la riforma;
con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 3 Rimessa in termini, parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo di dichiarare la nullità dell'appello / l'inammissibilità delle difese e della produzione avversaria / la totale infondatezza del proposto gravame, e per l'effetto, respingere il proposto gravame, confermando integralmente la sentenza n. 2585/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di Milano – Giudice dott. Pavese – RG n.
2849/2023 pubblicata in data 6.4.2023.
Fallito il tentativo di conciliazione e depositati gli scritti conclusivi e note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 1.8.2025 il giudice rimetteva la causa in decisione.
Il Giudice di Pace di Milano con la sentenza impugnata ha condannato l'odierno appellante, contumace in primo grado, al pagamento in favore di della somma di euro 2.379,00 oltre Controparte_1 interessi contrattuali dalla scadenza al saldo e al rimborso delle spese di lite;
accertando dovuto l'importo capitale a saldo dei corrispettivi contrattualmente previsti per l'attività di amministrazione fiduciaria svolta dall'odierna appellata, attrice in primo grado.
È fatto incontestato anche nel presente giudizio che le parti in data 14.3.20202 sottoscrivevano un contratto (doc. 3 fasc. att. 1° gr.) con cui su incarico dell'appellante l' assumeva Controparte_1
l'obbligazione di essere intestataria e depositaria dei valori mobiliari oggetto del mandato (quote della
EM Service s.r.l.) e di compiere gli atti di gestione degli stessi per i quali avesse ricevuto specifico incarico da parte del fiduciante.
L'appellante allegava visura camerale della EM Service s.r.l. dalla quale risulta che la società è stata posta in liquidazione nel 2018 ed è stata cancellata dal registro delle imprese in data 5.4.2019, assumendo, dunque, che nulla sarebbe dovuto dalla data in cui è stata deliberata la liquidazione volontaria (14.12.2017) ed eccependo l'assoluta non debenza dei compensi per dal 13.3.2019 al
12.3.2020 posto che non vi era più nulla da amministrare.
La produzione della visura camerale è avvenuta in violazione del disposto di cui all'art. 345 u.c. c.p.c.
(che fa appunto divieto di produzione in appello di nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile) poiché il sig. era stato ritualmente evocato innanzi al Giudice di Pace ed ha liberamente scelto di Parte_1 non partecipare a quel giudizio, non costituendo valida giustificazione della mancata costituzione l'allegato carteggio stragiudiziale con la società fiduciaria.
Tuttavia, poiché non è contestata la circostanza che nel corso del rapporto sia intervenuta l'estinzione della società di cui l'Unione deteneva fiduciariamente le partecipazioni, tanto che l'appellata spontaneamente provvedeva a stornare le somme relative alle annualità 2020/21, appare opportuno una disamina della questione anche nel merito.
pagina 2 di 3 Orbene, con la sottoscrizione dell'accordo l'appellante si obbligava al pagamento di commissioni periodiche di amministrazione nella misura predeterminata in contratto, le quali per espressa previsione pattizia maturavano “in ragione d'anno solare o frazione di esso” e rappresentavano “un minimo fisso annuale” da corrispondersi in via anticipata non oltre il 30° giorno dalla data della loro decorrenza.
In ragione di tali clausole non solo è dovuto il corrispettivo per il periodo coincidente con la messa in liquidazione della EM (la cui cessazione coincide solo con la cancellazione) ma anche per l'anno
2019/2020 seguente alla cancellazione, in cui sono senz'altro proseguiti i servizi fiduciari sia pure per un unico mese successivo alla maturazione del compenso (13.3.2019), avendo quest'ultimo carattere forfettario ed essendo dovuto per l'intero anche solo per una frazione di anno.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 dell'obbligo dell'appellante di versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 dell'obbligo dell'appellante di versamento del doppio del contributo unificato.
Milano, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 3 di 3