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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/07/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Gabriella Del Mastro Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr. Roberta Marra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5072/2024 RGVG avente ad oggetto "divorzio congiunto"
TRA Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), nato a [...] il [...]
E
Parte_2 (CF. C.F. 2 ), nata a [...] il [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Rizzo
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio in data 15.12.1999 e dalla loro unione nascevano figli Per_1 (1999) e Per_2 (1994), ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con sentenza n. 1245/2004 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 23/12/2024 essi hanno chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordando le condizioni.
I coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 20.5.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 e Parte_2 in data 15.12.1999 in San Pietro
VE (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 58, parte II, seria A, anno 1999) alle condizioni di cui ai fogli allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi il 14.7.2025
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro CONDIZIONI CONCORDATE DIVORZIO
Tra TA LO nato il [...] in [...] v.co e OR AN nata in jan Pietro VE il 1.10.76
Premesso che
I Sigg.ri TA LO e OR AN contrassero matrimonio in San
Pietro v.co il 15.12.1999 trascritto nel registro Atti matrimonio al nr. 58
parte II Serie A, e dalla unione coniugale nacquero i figli NE, il
2.1.1999, e CO, il 2.8.94;
▸i predetti coniugi hanno ottenuto sentenza di separazione dal Tribunale di
Brindisi in data 25.10.2004 (nr. 1245/2004):
i predetti coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza ed hanno dei nuclei familiari differenti;
utto ciò premesso i Sigg.ri TA e OR concordano quanto segue:
entrambi i figli sono economicamente autosufficienti e/o comunque hanno, di fatto, altro nucleo familiare, per cui nulla viene stabilito, a carico dell'uno o dell'altro coniuge, a titolo di mantenimento per
NE e CO (quest'ultimo risiede con il padre);
. i Sigg.ri TA e OR, già in sede di separazione, avevano concordato di non richiedere reciprocamente un assegno alimentare, per cui confermano la rinuncia reciproca a richiedere un assegno, nello specifico divorzile;
i Sigg.ri TA e OR hanno regolato tutti i rapporti economici, non hanno in comune beni mobili od immobili, e dichiarano di non avere nulla a reciprocamente pretendere in relazione al rapporto matrimoniale e/o successivo alla separazione, avendo definito ogni rapporto economico
Befel 1 fuc 1
OR AN Aw. Pasquale Rizzo afufo LO pregresso rinunciando ad ogni ragione di pregresso credito;
4. i coniugi prestano consenso al rilascio di passaporto, e la sig.ra OR
perderà il cognome da coniugata;
5. trattandosi di richiesta congiunta di cessazione effetti civili matrimonio,
nulla per le competenze legali, fermo restando che gli aventi diritto sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
BO OF we Brindisi/San Pietro v.co, li 22.1.25
OR AN TA LO
Avv. Pasquale Rizz
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Gabriella Del Mastro Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr. Roberta Marra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5072/2024 RGVG avente ad oggetto "divorzio congiunto"
TRA Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), nato a [...] il [...]
E
Parte_2 (CF. C.F. 2 ), nata a [...] il [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Rizzo
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio in data 15.12.1999 e dalla loro unione nascevano figli Per_1 (1999) e Per_2 (1994), ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con sentenza n. 1245/2004 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 23/12/2024 essi hanno chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordando le condizioni.
I coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 20.5.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 e Parte_2 in data 15.12.1999 in San Pietro
VE (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 58, parte II, seria A, anno 1999) alle condizioni di cui ai fogli allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi il 14.7.2025
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro CONDIZIONI CONCORDATE DIVORZIO
Tra TA LO nato il [...] in [...] v.co e OR AN nata in jan Pietro VE il 1.10.76
Premesso che
I Sigg.ri TA LO e OR AN contrassero matrimonio in San
Pietro v.co il 15.12.1999 trascritto nel registro Atti matrimonio al nr. 58
parte II Serie A, e dalla unione coniugale nacquero i figli NE, il
2.1.1999, e CO, il 2.8.94;
▸i predetti coniugi hanno ottenuto sentenza di separazione dal Tribunale di
Brindisi in data 25.10.2004 (nr. 1245/2004):
i predetti coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza ed hanno dei nuclei familiari differenti;
utto ciò premesso i Sigg.ri TA e OR concordano quanto segue:
entrambi i figli sono economicamente autosufficienti e/o comunque hanno, di fatto, altro nucleo familiare, per cui nulla viene stabilito, a carico dell'uno o dell'altro coniuge, a titolo di mantenimento per
NE e CO (quest'ultimo risiede con il padre);
. i Sigg.ri TA e OR, già in sede di separazione, avevano concordato di non richiedere reciprocamente un assegno alimentare, per cui confermano la rinuncia reciproca a richiedere un assegno, nello specifico divorzile;
i Sigg.ri TA e OR hanno regolato tutti i rapporti economici, non hanno in comune beni mobili od immobili, e dichiarano di non avere nulla a reciprocamente pretendere in relazione al rapporto matrimoniale e/o successivo alla separazione, avendo definito ogni rapporto economico
Befel 1 fuc 1
OR AN Aw. Pasquale Rizzo afufo LO pregresso rinunciando ad ogni ragione di pregresso credito;
4. i coniugi prestano consenso al rilascio di passaporto, e la sig.ra OR
perderà il cognome da coniugata;
5. trattandosi di richiesta congiunta di cessazione effetti civili matrimonio,
nulla per le competenze legali, fermo restando che gli aventi diritto sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
BO OF we Brindisi/San Pietro v.co, li 22.1.25
OR AN TA LO
Avv. Pasquale Rizz