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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 949/2021
Oggi, 12/06/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to Pietro COPPOLA, per GUARIGLIA LETIZIA, il quale insiste nell'ammissione della già invocata CTU e si riporta alle approntate difese;
in subordine, chiede l'accoglimento, quantomeno parziale, della domanda;
avv.to Raffaele Antonio NACCHIA, per delega dell'avv. Federica LOCATELLI, per il
, il quale si riporta alle approntate difese e chiede che la causa Controparte_1 venga decisa;
avv.to Stefano CUOMO, per delega dell'avv. Luigi TUCCILLO, per l'impresa assicuratrice, il quale si riporta alle approntate difese e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 9
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 949/2021 R.G., avente ad oggetto “responsabilità da cose in custodia”, pendente
TRA
GUARIGLIA LETIZIA, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Pietro Coppola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Piazza D'Amora, n. 3;
- ATTRICE -
E
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Federica Locatelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Nocera Inferiore alla Piazza Amendola, n. 1;
- CONVENUTO -
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rogata per AR
[...] in data 26.7.17, dall'Avv. Luigi Tuccillo, presso il cui studio Per_1 elettivamente domicilia in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino, n. 15;
- TERZA CHIAMATA -
All'udienza celebrata in data 12.6.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra GU LE ha convenuto in giudizio il sito in Nocera Inferiore, alla I Traversa via Napoli n. 6, onde sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento di tutti i danni – all'uopo quantificati nella somma di euro 26.000,00 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in data 6.3.20, intorno alle ore
12:00, nell'androne del fabbricato del testé menzionato ente di gestione. Segnatamente, la difesa della sig.ra GU ha dedotto: che quest'ultima, residente in un appartamento ubicato all'interno della
B del dianzi citato , “dopo essere uscita dal portone di ingresso di suddetta Scala Parte_1 CP_1
[…], attraversando l'androne, scoperto e senza alcuna protezione di antiscivolo”, sarebbe caduta
“rovinosamente al suolo” a causa della presenza sulla pavimentazione di “materiale oleoso misto ad acqua”, non “segnalato né transennato e non visibile”; che in conseguenza del descritto incidente l'odierna istante avrebbe riportato “gravi lesioni al ginocchio destro”, che ne avrebbero reso necessario il trasporto, a bordo di un'ambulanza del 118, presso il pronto soccorso del P.O. di Nocera Inferiore, ove i sanitari avrebbero deciso di ricoverarla per “algia alla palpazione di tutti i metameri dell'asse spinale, algia con edema della regione rotulea di ginocchio dx, frattura arto inferiore destro”; che in data 13.3.20 la sig.ra GU si sarebbe sottoposta presso il predetto nosocomio ad un intervento chirurgico;
che all'attrice sarebbero residuati significativi esiti di carattere permanente.
A suffragio della spiegata domanda, l'odierna istante ha sostanzialmente affermato che la responsabilità dell'incidente asseritamente occorso in data 6.3.20 dovrebbe essere ascritta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., esclusivamente al convenuto ente di gestione, che avrebbe mancato di attendere agli obblighi di custodia della res che avrebbe prodotto il sinistro di cui si discorre.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, ha provveduto a costituirsi in giudizio il sito in Nocera Inferiore, alla I Traversa via Napoli n. 6, chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda attorea. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa del predetto convenuto si è limitata a sostenere che nessuna responsabilità per l'evento per cui è causa potrebbe essere ascritta all'ente di gestione.
Di là dall'aver approntato siffatta difesa, il summenzionato convenuto ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio l'impresa per essere dalla medesima manlevato in ipotesi di Controparte_2
accoglimento della domanda attorea, dacché con tale compagnia avrebbe stipulato una polizza assicurativa – contrassegnata dal n. 350652256 – preordinata a garantirlo anche da rischi analoghi a quello concretizzatosi.
pagina 3 di 9 Autorizzata l'evocazione in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 24.2.22, si è costituita l'impresa chiedendo la reiezione delle avverse pretese. Con specifico riguardo Controparte_2 alla domanda attorea, ha dedotto che non sarebbe “ravvisabile in capo al né una violazione CP_1 dell'art.2043 cc. né una violazione degli obblighi di cui all'art.2051 c.c.”, giacché il convenuto provvederebbe “ad una continua ed efficiente pulizia delle scale e dei pianerottoli e degli androni, nonché delle parti esterne con la diligenza dovuta per legge”, e che la responsabilità per l'incidente de quo potrebbe, al più, essere imputata “al singolo condomino che ha versato il liquido scivoloso sulle scale condominiali”, in quanto non potrebbe pretendersi dall'ente di gestione di “procedere ad ogni ora del giorno e della notte alla pulizia delle scale al fine di evitare cadute”; inoltre, ha affermato che la responsabilità per l'evento dannoso di cui si discorre dovrebbe, in ogni caso, essere ascritta in via esclusiva alla sig.ra GU, la quale avrebbe percorso “la piattaforma posta sotto la rampa di scale all'uscita del portone della scala B che conduce al viale comune” con disattenzione e senza utilizzare il corrimano colà installato;
infine, ha contestato la quantificazione del pregiudizio operata nel libello introduttivo.
In relazione, poi, alla domanda di manleva, ha eccepito che l'assicurato avrebbe provveduto a denunciare tardivamente il sinistro, in asserito spregio all'art. 1913 c.c. ed alle condizioni generali di polizza.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta la prova testimoniale, la causa, essendo stata reputata matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, deve indugiarsi sulla proposta domanda risarcitoria. A tal fine, non può prescindersi da una breve analisi delle posizioni assunte dalla dottrina e, soprattutto, dalla giurisprudenza in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.: muovendo dalla formulazione letterale di siffatta disposizione, emerge con nitore – vieppiù confrontando tale norma con il dettato dell'art. 1153 del previgente codice civile, a tenore del quale ciascuno doveva rispondere del danno arrecato “colle” cose (e non “dalle” cose) custodite – che il legislatore del 1942 abbia inteso superare l'impostazione esegetica per la quale, al fine di individuare il soggetto responsabile, doveva guardarsi al comportamento della persona, anziché alla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno.
Passando all'esame degli indirizzi giurisprudenziali, non può tacersi che, secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., ex pluribus, Cass. n. 38/56), tale forma di responsabilità introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne pagina 4 di 9 deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortuito, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza).
Tuttavia, nel corso del tempo si è assistito ad un revirement pretorio, oramai consolidatosi (cfr., inter alia, Cass. n. 20427/08; Cass. n. 25243/06). Secondo la più recente impostazione, infatti, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo: detto altrimenti, il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito – inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno –, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occorrendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. A tal riguardo, lo stesso Supremo organo di nomofilachia, aderendo all'orientamento più recente, ha affermato a chiare lettere che nel dettato dell'art. 2051 c.c. il legislatore ha inteso scolpire un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva: ‹‹il termine “custodia” ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della
“custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia”, quella “custodiendae rei” (e che viene altresì qualificata come “exacta”, “exsactissima”), la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi […]. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con
pagina 5 di 9 l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di “colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo›› (così, testualmente, Cass. S.U. n. 12019/91).
Corollario di tale approdo interpretativo è quello per il quale il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito. Al riguardo, pare opportuno rilevare che il caso fortuito è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n. 15429, Cass.
15/03/2004, n. 5236; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, n. 12219; Cass. 9/04/2003, n. 5578;
Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n. 584).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, la proposta domanda non può che essere rigettata, poiché l'attrice non ha adeguatamente dimostrato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non essendo emerso con sufficiente grado di nitore dal raccolto compendio probatorio che l'incidente per cui è disputa sia stato causato dalla presenza di un liquido oleoso sulla pavimentazione condominiale.
Ebbene, l'unico elemento di prova addotto dall'odierna istante a sostegno dell'effettiva verificazione del sinistro secondo la prospettata dinamica è rappresentato dalla deposizione testimoniale resa dalla di lei sorella, sig.ra la quale, premesso che in data 6.3.20, intorno alle ore 12.00, si Testimone_1 trovasse in prossimità della propria auto, “di fronte all'ingresso del palazzo”, essendosi colà recata per
“andare a prendere”, come era solita fare, l'attrice, ha confermato di aver visto quest'ultima scivolare nell'androne, precisando di aver “notato la presenza di liquido oleoso a terra” dopo che si fosse avvicinata alla sorella per prestarle soccorso;
inoltre, ha precisato che il liquido presente sulla pavimentazione fosse “olio sporco, non limpido”, aggiungendo che la relativa “macchia era
pagina 6 di 9 abbastanza ampia”; infine, ha dichiarato che l'evento lesivo fosse occorso “in corrispondenza della parte di pavimento posta subito dopo le scale”.
Dalla deposizione della sorella dell'attrice non si evincono elementi sufficienti per individuare quale antecedente causale dell'incidente di cui si discorre la res custodita: invero, l'unica teste escussa ha dichiarato di aver visto l'odierna istante cadere, ma non ha affermato di aver visto – rectius, visivamente percepito – che la caduta fosse stata causata dalla presenza di una macchia di liquido oleoso, avendo la teste espressamente riferito che, soltanto una volta avvicinatasi alla sorella, avesse
“notato la presenza di liquido oleoso a terra”.
Né – in assenza di ulteriori elementi – l'evento dannoso per cui disputa può esser ritenuto conseguenza della macchia d'olio per il sol fatto che la stessa fosse presente nei pressi del punto ove la sig.ra
GU è caduta, giacché tale circostanza non esclude, né rende poco plausibili, possibili ricostruzioni fattuali alternative.
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che ritenersi non adeguatamente provato che l'evento dannoso sia stato cagionato dal res custodita.
Peraltro, quand'anche si fosse pervenuti all'opposta conclusione, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto in ogni caso essere rigettata, giacché dalle raccolte risultanze istruttorie è emerso che la sig.ra
GU, come sostenuto dall'impresa assicuratrice, avrebbe potuto evitare l'evento dannoso di cui si discorre se avesse usato l'ordinaria diligenza: apertis verbis, nella fattispecie in esame, il comportamento colposo del danneggiato avrebbe comunque interrotto la serie causale eventualmente innescata dalla presenza della macchia d'olio, essendosi de facto atteggiato a manifestazione del caso fortuito eziologicamente efficiente rispetto al sinistro. A questo proposito, non può tacersi che, secondo il monolitico indirizzo della Corte di nomofilachia, “può integrare ipotesi di caso fortuito la condotta del danneggiato connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, che deve essere valutata tenendo conto anche del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà” (così, testualmente, Cass. ord. n. 16149/19). Detto altrimenti, la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, prevista dall'art 2051 c.c., postula che il danno costituisca effetto prodotto dalle cose medesime, in relazione alla loro intrinseca pericolosità, tanto originaria, quanto sopravvenuta, ragion per cui tale presunzione deve essere esclusa con riguardo all'evento dannoso nel quale la cosa in custodia abbia avuto un ruolo di elemento meramente passivo nella dinamica dell'infortunio, determinato da una condotta disattenta dell'utente, che finisce per costituire la causa esclusiva del sinistro medesimo, in quanto caso fortuito che esclude la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.: invero, quanto più la situazione di possibile pericolo pagina 7 di 9 è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 23919/13).
A suffragio della riconducibilità del sinistro per cui è causa al comportamento colposo dell'attrice anche laddove si ritenesse provato che la serie causale esitata nella caduta fosse stata innescata dalla presenza di liquido oleoso militano, in primo luogo, le dichiarazioni dell'unica teste escussa, la quale ha riferito che il liquido fosse “olio sporco, non limpido”, aggiungendo che la relativa “macchia era abbastanza ampia”. Ne discende che l'odierna istante, se avesse profuso un adeguato grado di diligenza, avrebbe dovuto avvedersi della presenza del liquido in ragione delle non esigue dimensioni della macchia, vieppiù considerando che la sostanza oleosa, di colore scuro, verosimilmente risaltasse rispetto al colore della pavimentazione, che, come risulta dai rilievi fotografici prodotti dall'attrice (che la teste ha confermato immortalare il luogo ove è occorso il sinistro), all'epoca era composta da mattonelle di colore rosso.
Ad ulteriore fondamento dell'approdo testé raggiunto può essere addotta l'argomentazione di carattere logico per la quale se l'attrice si fosse appoggiata, come sarebbe stato opportuno fare, al corrimano in metallo ivi installato – immortalato nei summenzionati rilievi fotografici – verosimilmente la caduta per cui è causa sarebbe stata evitata.
La reiezione della domanda attorea comporta l'assorbimento di quella proposta dal convenuto ente di gestione nei confronti della terza chiamata.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, per quanto concerne il rapporto processuale instauratosi tra l'odierna istante e il convenuto ente di gestione, devono – in ossequio al principio della soccombenza – essere poste a carico della sig.ra GU.
Quanto alla posizione della terza chiamata, le spese devono essere poste a carico dell'attrice, essendo l'iniziativa della chiamante – non già arbitraria, bensì – stata giustificata dalle pretese fatte valere dall'odierna istante, rivelatesi infondate (cfr. Cass. n. 10364/23; Cass. n. 18710/21).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da GU LE, atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 1. Rigetta la domanda attorea;
2. Dichiara assorbita la domanda proposta dalla parte convenuta nei confronti della società terza chiamata;
3. Condanna l'attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che all'uopo liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. Condanna l'attrice al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice, delle spese di lite, che all'uopo liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 9 di 9
Oggi, 12/06/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to Pietro COPPOLA, per GUARIGLIA LETIZIA, il quale insiste nell'ammissione della già invocata CTU e si riporta alle approntate difese;
in subordine, chiede l'accoglimento, quantomeno parziale, della domanda;
avv.to Raffaele Antonio NACCHIA, per delega dell'avv. Federica LOCATELLI, per il
, il quale si riporta alle approntate difese e chiede che la causa Controparte_1 venga decisa;
avv.to Stefano CUOMO, per delega dell'avv. Luigi TUCCILLO, per l'impresa assicuratrice, il quale si riporta alle approntate difese e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 9
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 949/2021 R.G., avente ad oggetto “responsabilità da cose in custodia”, pendente
TRA
GUARIGLIA LETIZIA, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Pietro Coppola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Piazza D'Amora, n. 3;
- ATTRICE -
E
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Federica Locatelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Nocera Inferiore alla Piazza Amendola, n. 1;
- CONVENUTO -
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rogata per AR
[...] in data 26.7.17, dall'Avv. Luigi Tuccillo, presso il cui studio Per_1 elettivamente domicilia in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino, n. 15;
- TERZA CHIAMATA -
All'udienza celebrata in data 12.6.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra GU LE ha convenuto in giudizio il sito in Nocera Inferiore, alla I Traversa via Napoli n. 6, onde sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento di tutti i danni – all'uopo quantificati nella somma di euro 26.000,00 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in data 6.3.20, intorno alle ore
12:00, nell'androne del fabbricato del testé menzionato ente di gestione. Segnatamente, la difesa della sig.ra GU ha dedotto: che quest'ultima, residente in un appartamento ubicato all'interno della
B del dianzi citato , “dopo essere uscita dal portone di ingresso di suddetta Scala Parte_1 CP_1
[…], attraversando l'androne, scoperto e senza alcuna protezione di antiscivolo”, sarebbe caduta
“rovinosamente al suolo” a causa della presenza sulla pavimentazione di “materiale oleoso misto ad acqua”, non “segnalato né transennato e non visibile”; che in conseguenza del descritto incidente l'odierna istante avrebbe riportato “gravi lesioni al ginocchio destro”, che ne avrebbero reso necessario il trasporto, a bordo di un'ambulanza del 118, presso il pronto soccorso del P.O. di Nocera Inferiore, ove i sanitari avrebbero deciso di ricoverarla per “algia alla palpazione di tutti i metameri dell'asse spinale, algia con edema della regione rotulea di ginocchio dx, frattura arto inferiore destro”; che in data 13.3.20 la sig.ra GU si sarebbe sottoposta presso il predetto nosocomio ad un intervento chirurgico;
che all'attrice sarebbero residuati significativi esiti di carattere permanente.
A suffragio della spiegata domanda, l'odierna istante ha sostanzialmente affermato che la responsabilità dell'incidente asseritamente occorso in data 6.3.20 dovrebbe essere ascritta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., esclusivamente al convenuto ente di gestione, che avrebbe mancato di attendere agli obblighi di custodia della res che avrebbe prodotto il sinistro di cui si discorre.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, ha provveduto a costituirsi in giudizio il sito in Nocera Inferiore, alla I Traversa via Napoli n. 6, chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda attorea. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa del predetto convenuto si è limitata a sostenere che nessuna responsabilità per l'evento per cui è causa potrebbe essere ascritta all'ente di gestione.
Di là dall'aver approntato siffatta difesa, il summenzionato convenuto ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio l'impresa per essere dalla medesima manlevato in ipotesi di Controparte_2
accoglimento della domanda attorea, dacché con tale compagnia avrebbe stipulato una polizza assicurativa – contrassegnata dal n. 350652256 – preordinata a garantirlo anche da rischi analoghi a quello concretizzatosi.
pagina 3 di 9 Autorizzata l'evocazione in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 24.2.22, si è costituita l'impresa chiedendo la reiezione delle avverse pretese. Con specifico riguardo Controparte_2 alla domanda attorea, ha dedotto che non sarebbe “ravvisabile in capo al né una violazione CP_1 dell'art.2043 cc. né una violazione degli obblighi di cui all'art.2051 c.c.”, giacché il convenuto provvederebbe “ad una continua ed efficiente pulizia delle scale e dei pianerottoli e degli androni, nonché delle parti esterne con la diligenza dovuta per legge”, e che la responsabilità per l'incidente de quo potrebbe, al più, essere imputata “al singolo condomino che ha versato il liquido scivoloso sulle scale condominiali”, in quanto non potrebbe pretendersi dall'ente di gestione di “procedere ad ogni ora del giorno e della notte alla pulizia delle scale al fine di evitare cadute”; inoltre, ha affermato che la responsabilità per l'evento dannoso di cui si discorre dovrebbe, in ogni caso, essere ascritta in via esclusiva alla sig.ra GU, la quale avrebbe percorso “la piattaforma posta sotto la rampa di scale all'uscita del portone della scala B che conduce al viale comune” con disattenzione e senza utilizzare il corrimano colà installato;
infine, ha contestato la quantificazione del pregiudizio operata nel libello introduttivo.
In relazione, poi, alla domanda di manleva, ha eccepito che l'assicurato avrebbe provveduto a denunciare tardivamente il sinistro, in asserito spregio all'art. 1913 c.c. ed alle condizioni generali di polizza.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta la prova testimoniale, la causa, essendo stata reputata matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, deve indugiarsi sulla proposta domanda risarcitoria. A tal fine, non può prescindersi da una breve analisi delle posizioni assunte dalla dottrina e, soprattutto, dalla giurisprudenza in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.: muovendo dalla formulazione letterale di siffatta disposizione, emerge con nitore – vieppiù confrontando tale norma con il dettato dell'art. 1153 del previgente codice civile, a tenore del quale ciascuno doveva rispondere del danno arrecato “colle” cose (e non “dalle” cose) custodite – che il legislatore del 1942 abbia inteso superare l'impostazione esegetica per la quale, al fine di individuare il soggetto responsabile, doveva guardarsi al comportamento della persona, anziché alla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno.
Passando all'esame degli indirizzi giurisprudenziali, non può tacersi che, secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., ex pluribus, Cass. n. 38/56), tale forma di responsabilità introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne pagina 4 di 9 deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortuito, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza).
Tuttavia, nel corso del tempo si è assistito ad un revirement pretorio, oramai consolidatosi (cfr., inter alia, Cass. n. 20427/08; Cass. n. 25243/06). Secondo la più recente impostazione, infatti, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo: detto altrimenti, il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito – inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno –, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occorrendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. A tal riguardo, lo stesso Supremo organo di nomofilachia, aderendo all'orientamento più recente, ha affermato a chiare lettere che nel dettato dell'art. 2051 c.c. il legislatore ha inteso scolpire un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva: ‹‹il termine “custodia” ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della
“custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia”, quella “custodiendae rei” (e che viene altresì qualificata come “exacta”, “exsactissima”), la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi […]. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con
pagina 5 di 9 l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di “colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo›› (così, testualmente, Cass. S.U. n. 12019/91).
Corollario di tale approdo interpretativo è quello per il quale il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito. Al riguardo, pare opportuno rilevare che il caso fortuito è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n. 15429, Cass.
15/03/2004, n. 5236; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, n. 12219; Cass. 9/04/2003, n. 5578;
Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n. 584).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, la proposta domanda non può che essere rigettata, poiché l'attrice non ha adeguatamente dimostrato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non essendo emerso con sufficiente grado di nitore dal raccolto compendio probatorio che l'incidente per cui è disputa sia stato causato dalla presenza di un liquido oleoso sulla pavimentazione condominiale.
Ebbene, l'unico elemento di prova addotto dall'odierna istante a sostegno dell'effettiva verificazione del sinistro secondo la prospettata dinamica è rappresentato dalla deposizione testimoniale resa dalla di lei sorella, sig.ra la quale, premesso che in data 6.3.20, intorno alle ore 12.00, si Testimone_1 trovasse in prossimità della propria auto, “di fronte all'ingresso del palazzo”, essendosi colà recata per
“andare a prendere”, come era solita fare, l'attrice, ha confermato di aver visto quest'ultima scivolare nell'androne, precisando di aver “notato la presenza di liquido oleoso a terra” dopo che si fosse avvicinata alla sorella per prestarle soccorso;
inoltre, ha precisato che il liquido presente sulla pavimentazione fosse “olio sporco, non limpido”, aggiungendo che la relativa “macchia era
pagina 6 di 9 abbastanza ampia”; infine, ha dichiarato che l'evento lesivo fosse occorso “in corrispondenza della parte di pavimento posta subito dopo le scale”.
Dalla deposizione della sorella dell'attrice non si evincono elementi sufficienti per individuare quale antecedente causale dell'incidente di cui si discorre la res custodita: invero, l'unica teste escussa ha dichiarato di aver visto l'odierna istante cadere, ma non ha affermato di aver visto – rectius, visivamente percepito – che la caduta fosse stata causata dalla presenza di una macchia di liquido oleoso, avendo la teste espressamente riferito che, soltanto una volta avvicinatasi alla sorella, avesse
“notato la presenza di liquido oleoso a terra”.
Né – in assenza di ulteriori elementi – l'evento dannoso per cui disputa può esser ritenuto conseguenza della macchia d'olio per il sol fatto che la stessa fosse presente nei pressi del punto ove la sig.ra
GU è caduta, giacché tale circostanza non esclude, né rende poco plausibili, possibili ricostruzioni fattuali alternative.
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che ritenersi non adeguatamente provato che l'evento dannoso sia stato cagionato dal res custodita.
Peraltro, quand'anche si fosse pervenuti all'opposta conclusione, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto in ogni caso essere rigettata, giacché dalle raccolte risultanze istruttorie è emerso che la sig.ra
GU, come sostenuto dall'impresa assicuratrice, avrebbe potuto evitare l'evento dannoso di cui si discorre se avesse usato l'ordinaria diligenza: apertis verbis, nella fattispecie in esame, il comportamento colposo del danneggiato avrebbe comunque interrotto la serie causale eventualmente innescata dalla presenza della macchia d'olio, essendosi de facto atteggiato a manifestazione del caso fortuito eziologicamente efficiente rispetto al sinistro. A questo proposito, non può tacersi che, secondo il monolitico indirizzo della Corte di nomofilachia, “può integrare ipotesi di caso fortuito la condotta del danneggiato connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, che deve essere valutata tenendo conto anche del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà” (così, testualmente, Cass. ord. n. 16149/19). Detto altrimenti, la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, prevista dall'art 2051 c.c., postula che il danno costituisca effetto prodotto dalle cose medesime, in relazione alla loro intrinseca pericolosità, tanto originaria, quanto sopravvenuta, ragion per cui tale presunzione deve essere esclusa con riguardo all'evento dannoso nel quale la cosa in custodia abbia avuto un ruolo di elemento meramente passivo nella dinamica dell'infortunio, determinato da una condotta disattenta dell'utente, che finisce per costituire la causa esclusiva del sinistro medesimo, in quanto caso fortuito che esclude la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.: invero, quanto più la situazione di possibile pericolo pagina 7 di 9 è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 23919/13).
A suffragio della riconducibilità del sinistro per cui è causa al comportamento colposo dell'attrice anche laddove si ritenesse provato che la serie causale esitata nella caduta fosse stata innescata dalla presenza di liquido oleoso militano, in primo luogo, le dichiarazioni dell'unica teste escussa, la quale ha riferito che il liquido fosse “olio sporco, non limpido”, aggiungendo che la relativa “macchia era abbastanza ampia”. Ne discende che l'odierna istante, se avesse profuso un adeguato grado di diligenza, avrebbe dovuto avvedersi della presenza del liquido in ragione delle non esigue dimensioni della macchia, vieppiù considerando che la sostanza oleosa, di colore scuro, verosimilmente risaltasse rispetto al colore della pavimentazione, che, come risulta dai rilievi fotografici prodotti dall'attrice (che la teste ha confermato immortalare il luogo ove è occorso il sinistro), all'epoca era composta da mattonelle di colore rosso.
Ad ulteriore fondamento dell'approdo testé raggiunto può essere addotta l'argomentazione di carattere logico per la quale se l'attrice si fosse appoggiata, come sarebbe stato opportuno fare, al corrimano in metallo ivi installato – immortalato nei summenzionati rilievi fotografici – verosimilmente la caduta per cui è causa sarebbe stata evitata.
La reiezione della domanda attorea comporta l'assorbimento di quella proposta dal convenuto ente di gestione nei confronti della terza chiamata.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, per quanto concerne il rapporto processuale instauratosi tra l'odierna istante e il convenuto ente di gestione, devono – in ossequio al principio della soccombenza – essere poste a carico della sig.ra GU.
Quanto alla posizione della terza chiamata, le spese devono essere poste a carico dell'attrice, essendo l'iniziativa della chiamante – non già arbitraria, bensì – stata giustificata dalle pretese fatte valere dall'odierna istante, rivelatesi infondate (cfr. Cass. n. 10364/23; Cass. n. 18710/21).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da GU LE, atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 1. Rigetta la domanda attorea;
2. Dichiara assorbita la domanda proposta dalla parte convenuta nei confronti della società terza chiamata;
3. Condanna l'attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che all'uopo liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. Condanna l'attrice al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice, delle spese di lite, che all'uopo liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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