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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 03/07/2024 al n. 1667 /2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da nata a [...] il [...], e da Parte_1
nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. CASTALDI STEFANIA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 02/07/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Nola (NA) il 05/01/2008 dalla cui unione nasceva il figlio Per_1
il 09/01/2009 in San Gennaro Vesuviano (NA), evidenziavano che il Tribunale di Nola
[...] aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 280/2023 reso nel procedimento R.G. n. 154/2022.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza entro il 06/11/2024, indi, lette le note di parte, assegnava nuovo termine fino al
08/01/2025, rilevato che mancava il deposito del ricorso sottoscritto dalle parti e la documentazione reddituale.
Dopodiché, lette le note depositate il 03/01/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi del figlio minore nato il [...] in [...] Persona_1
Vesuviano (NA), rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315
e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 06/11/2024 e del successivo 08/01/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
❖ “I coniugi vivranno separatamente;
1. il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i coniugi con domicilio presso la residenza della madre in Nola, alla via Pietro Vivenzio, n. 3;
2. La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. Entrambi i coniugi rinunziano ad ogni forma di mantenimento, dichiarandosi autonomi;
4. Stante l'età adolescenziale del minore il diritto di visita al padre verrà rimesso alla volontà del ragazzo, giusti gli impegni scolastici dello stesso e gli impegni lavorativi del padre;
5. Qualora LI manifesti il desiderio di incontrare il padre, trascorrerà con lo stesso un fine settimana alternato. Lo stesso dicasi per le festività natalizie e pasquali: il minore trascorrerà la Vigilia di Natale e del primo dell'Anno e il Lunedì dell'Angelo con il padre e con la madre il giorno di Natale, di Capodanno e di Pasqua, ad anni alterni;
così come per il proprio compleanno;
Per_ 6. Che il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento per la somma di € 100,00 oltre le Per_1 spese straordinarie nella misura del 50% preventivamente concordate tra i genitori;
Per_ 7. Trascorrerà, qualora lo manifesti con il padre la festa del papà e il compleanno dello stesso;
8. che i coniugi, sin d'ora, si danno reciproco consenso all'espatrio, autorizzando le competenti autorità al rilascio del passaporto, ed obbligandosi, altresì, a comunicare reciprocamente, con nota A/R, ogni eventuale cambio di residenza;
9. che le spese del presente giudizio di separazione sono ripartite in parti uguali a carico dei ricorrenti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione. Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
AO EL IT (NA) il 28/06/1977, il giorno 05/01/2008 in Nola (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.1, Serie A, Parte II, volume 1, Anno 2008);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 13/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 03/07/2024 al n. 1667 /2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da nata a [...] il [...], e da Parte_1
nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. CASTALDI STEFANIA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 02/07/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Nola (NA) il 05/01/2008 dalla cui unione nasceva il figlio Per_1
il 09/01/2009 in San Gennaro Vesuviano (NA), evidenziavano che il Tribunale di Nola
[...] aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 280/2023 reso nel procedimento R.G. n. 154/2022.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza entro il 06/11/2024, indi, lette le note di parte, assegnava nuovo termine fino al
08/01/2025, rilevato che mancava il deposito del ricorso sottoscritto dalle parti e la documentazione reddituale.
Dopodiché, lette le note depositate il 03/01/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi del figlio minore nato il [...] in [...] Persona_1
Vesuviano (NA), rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315
e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 06/11/2024 e del successivo 08/01/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
❖ “I coniugi vivranno separatamente;
1. il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i coniugi con domicilio presso la residenza della madre in Nola, alla via Pietro Vivenzio, n. 3;
2. La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. Entrambi i coniugi rinunziano ad ogni forma di mantenimento, dichiarandosi autonomi;
4. Stante l'età adolescenziale del minore il diritto di visita al padre verrà rimesso alla volontà del ragazzo, giusti gli impegni scolastici dello stesso e gli impegni lavorativi del padre;
5. Qualora LI manifesti il desiderio di incontrare il padre, trascorrerà con lo stesso un fine settimana alternato. Lo stesso dicasi per le festività natalizie e pasquali: il minore trascorrerà la Vigilia di Natale e del primo dell'Anno e il Lunedì dell'Angelo con il padre e con la madre il giorno di Natale, di Capodanno e di Pasqua, ad anni alterni;
così come per il proprio compleanno;
Per_ 6. Che il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento per la somma di € 100,00 oltre le Per_1 spese straordinarie nella misura del 50% preventivamente concordate tra i genitori;
Per_ 7. Trascorrerà, qualora lo manifesti con il padre la festa del papà e il compleanno dello stesso;
8. che i coniugi, sin d'ora, si danno reciproco consenso all'espatrio, autorizzando le competenti autorità al rilascio del passaporto, ed obbligandosi, altresì, a comunicare reciprocamente, con nota A/R, ogni eventuale cambio di residenza;
9. che le spese del presente giudizio di separazione sono ripartite in parti uguali a carico dei ricorrenti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione. Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
AO EL IT (NA) il 28/06/1977, il giorno 05/01/2008 in Nola (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.1, Serie A, Parte II, volume 1, Anno 2008);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 13/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca