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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8104 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46340/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 46340/22 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12.06.2025 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Milano, via Cesare Battisti n. 23, presso lo studio dell'Avvocato
IE LE che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
(P.I. , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale, dr. rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
RL RA e IE FA presso il cui studio in Milano, Via M.
Gioia n. 64, è elettivamente domiciliato come da procura in atti.
Convenuta
Conclusioni per parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) condannare in persona del legale rappresentante CP_1 protempore, a liquidare in favore di a saldo Parte_1 dell'indennizzo dedotto nella polizza “Casa” n. 9014406101389, la somma di euro 17.657,59, ovvero quella maggiore o minore somma che in pagina 1 di 7 corso di causa è risultata dovuta, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione monetaria;
2) condannare in persona del legale rappresentante CP_1 protempore, al rimborso delle spese di CTP sostenute dall'attrice per
€ 1.015,04;
3) porre definitivamente le spese di CTU a carico di , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
4) condannare in persona del legale rappresentante CP_1 protempore, alla rivalsa delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. IE LE il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso il compenso.
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia il Giudice adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dato atto che dichiara di non accettare Pt_2 CP_3 il contraddittorio su eventuali domande nuove, disporre la convocazione del CTU a chiarimenti, al fine di determinare le porzioni di copertura danneggiate dall'evento ma escluse dalla copertura assicurativa e, ancorchè non sia stato ex adverso contestato, il valore a nuovo dell'edificio.
Ammettere gli articoli di prova per interpello e testi dedotti in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.
Nel merito
In via principale atto della corresponsione in data 03.11.21 della somma di euro CP_4
9.250,00, accertata e dichiarata la satisfattorietà della somma ai sensi di polizza, respingere le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto assolvere CP_1
da ogni avversaria pretesa
[...]
In via subordinata
Dato atto della corresponsione in data 03.11.21 della somma di euro
9.250,00, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, contenere l'eventuale condanna di CP_1
nei limiti del danno giusto e concretamente provato, tenuto
[...]
pagina 2 di 7 conto delle condizioni tutte di polizza e dell'applicazione dell'art. 1907 c.c. nonché sotto deduzione della somma di euro 9.250,00
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni, di cui alla prodotta documentazione, ed i compensi professionali tutti, di cui alla nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili. Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime in misura pari alle prime o in quelle determinando in via equitativa dal
Giudice”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1 chiedere la condanna di a corrisponderle la somma di Controparte_1 euro 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione, in forza della polizza “Casa” n. 9014406101389 stipulata presso la Compagnia convenuta.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva: che la sig.ra era proprietaria dell'immobile ad uso abitativo sito a Parte_1
Milano, in via Manduria n. 11, assicurato con la polizza di cui sopra, decorrente dal 05.03.2009 e con scadenza al 09.10.2021, per un massimale di euro 600.000,00, a garanzia anche dei danni conseguenti a fenomeni atmosferici;
che nel pomeriggio dell'08.07.2021, nella zona ove era ubicato l'immobile, si verificava un evento atmosferico di particolare intensità, con raffiche di vento e grandine che cagionavano danni al tetto di copertura del fabbricato e all'interno dello stesso;
che per la riparazione dell'immobile erano necessari, in base a preventivo, euro 41.140,00, Iva inclusa;
che, per contro,
corrispondeva la minor somma di euro 9.250,00, Controparte_1 trattenuta a titolo di acconto sul maggior importo dovuto dall'attrice, che ora agiva per ottenere l'integrale indennizzo.
Costituendosi chiedeva al Tribunale di dichiarare che Controparte_1
l'importo già corrisposto dalla Compagnia di euro 9.250,00 era pari pagina 3 di 7 all'indennizzo dovuto dall'attrice in base alla polizza.
La Compagnia sosteneva in particolare che l'immobile di proprietà dell'attrice, assicurato come villa, non era conforme alla descrizione di tale tipologia di fabbricato secondo il glossario di polizza. Sosteneva inoltre che nel liquidare a parte Controparte_1 attrice l'importo di euro 9.250,00, aveva applicato le condizioni di polizza tenendo conto il particolare: del valore di ricostruzione dell'intero immobile;
della conseguente applicazione della relativa regola proporzionale, in ragione dell'insufficienza del capitale assicurato;
dell'esclusione, in ogni caso, delle spese per il ripristino del danno del corpo di fabbrica n. 3 ed in parte del corpo di fabbrica n.
2. dell'immobile, in forza della Condizione Speciale D del Settore Incendio, che prevedeva l'estensione della garanzia agli eventi atmosferici.
Tanto premesso la domanda è fondata nei limiti che seguono.
La polizza sottoscritta dall'attrice includeva la Condizione Speciale
D del Settore Incendio, per cui la garanzia si estendeva anche agli eventi atmosferici, quale quello occorso in data 8.07.2021 che danneggiava, secondo circostanza incontestata, l'immobile di proprietà della sig.ra . Parte_1
Ai sensi della medesima condizione, erano esclusi dalla copertura I danni subiti da subiti da:
- camini, insegne, tende e tendoni parasole, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto;
- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.
Inoltre, il pagamento dell'indennizzo prevedeva la detrazione per singolo sinistro dell'importo di 250,00 euro.
Ciò posto, priva di rilevo è la deduzione di parte convenuta secondo la quale l'immobile di proprietà dell'attrice, assicurato come villa,
pagina 4 di 7 non era conforme alla descrizione di tale tipologia di fabbricato secondo il glossario di polizza, in quanto in parte adibito ad attività lavorativa: la Compagnia, infatti, non chiariva la portata di tale deduzione rispetto all'efficacia della polizza.
Risulta invece fondata l'eccezione relativa alla non inclusione di parte dei danni tra quelli coperti dall'assicurazione, in quanto relativi a “tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati”.
La consulenza svolta nel presente giudizio, alla quale si rimanda in quanto congruamente motivata, anche in risposta alle osservazioni dei
C.t.p. procedeva infatti a distinguere le porzioni dell'immobile di proprietà della sig.ra secondo la seguente Parte_1 classificazione:
porzione 1 (verde/tettoia): mq 565,51,
porzione 2 (rossa/abitazione primo piano): mq. 305,49,
porzione 3 (rosa/abitazione piano terra): mq. 277,90,
porzione 4 (azzurra/abitazione piano primo e vano scala comune): mq.
326,38 porzione 5 (gialla/tettoia): mq 558,39.
Il C.t.u. chiariva poi:
“1. La porzione 1 di mq 565,51 è stata oggetto di revisione generale con il reimpiego dei manufatti di recupero ed integrazione dei nuovi coppi come esistenti
2. Le porzioni 2 e 3 di totale mq 583,39 si presentano parte già oggetto di intervento per un totale di mq 233,36 e parte necessita di una revisione generale per un totale di mq 350,03 in quanto nessun intervento è stato eseguito.
3. La porzione 4 di mq 326,38 è in buono stato di conservazione e quindi non necessita di intervento
4. La porzione 5 di mq 558,39 in stato di degrado in quanto nessun intervento è stato eseguito”.
Pertanto, come infine sintetizzato nella relazione, si potevano individuare:
-superfici oggetto già di intervento mq (565,51+233,36) = 798,87
pagina 5 di 7 -superfici soggette a futuro intervento mq (350,03+558,39) = 908,42 per un totale di mq (798,87+908,42) = 1.707,29
-superficie in buono stato di conservazione e non necessitano di intervento mq 326,38.
In risposta alle osservazioni del C.t.p. della Compagnia il C.t.u. precisava: “è assodato che “abitazione” è inteso un elemento edilizio chiuso e circoscritto mentre la “tettoia-portico” è un elemento con copertura di uno “spazio aperto”.
Per quanto sopra chiarito circa i termini della polizza, non possono dunque ritenersi coperti i danni subiti dalla porzione 1 e dalla porzione 5 dell'immobile e quindi dal totale di 1707,29 mq, oggetto di intervento, devono essere detratti, ai fini del calcolo dell'indennizzo dovuto, mq 1123,9 (ossia mq 565,51 porzione 1 verde/tettoia + mq 558,39 pozione 5 gialla/tettoia).
Richiesto di verificare i costi di ripristino ed in particolare la congruità di quelli esposti nel preventivo di parte attrice (doc.3), il C.t.u. riteneva necessarie le somme indicate, a corpo e dunque non strettamente correlate al numero dei mq, come oneri per le opere provvisionali e di sicurezza, per euro 6680,00.
Riteneva invece che il costo unitario esposto per il rifacimento delle coperture pari ad euro 19.80 mq fosse eccessivo e dovesse essere ricondotto ad euro 14,50 mq. Tale valore per quanto detto dovrà essere riferito a mq 583,39 per un totale di euro 8459,155.
Infine, devono essere aggiunti al conteggio i costi di cui ai numeri
4 (riposizionamento delle lattonerie) e 5 (smontaggio opere provvisionali) del preventivo con esclusione, invece, dei numeri 2 in quanto attinenti cementegole portoghesi “non soggette ad intervento
“e 3 in quanto attinenti camignoli e fumaioli esclusi dalla lettera
D) della polizza.
Conclusivamente l'indennizzo dovuto ammonta ad euro 16.419,155. A tale importo va aggiunta l'iva, in quanto l'indennizzo, al pari del risarcimento, si estende anche agli oneri accessori e conseguenziali e detratta la franchigia di euro 250,00, per un risultato pari ad pagina 6 di 7 euro 19.781,36, espresso in valori attuali, vista l'epoca della c.t.u
Non si ritiene invece applicabile nel calcolo dell'indennizzo come sopra sviluppato l'art. 1907 c.c., in quanto in atti non risulta il valore dell'immobile al tempo del sinistro, tenuto anche conto che, come sopra chiarito, non tutte le porzioni dello stesso erano coperte dall'assicurazione, almeno per l'estensione di cui alla
Condizione speciale D.
Considerato che la Compagnia risulta avere già versato l'importo di euro 9.257.54, da rivalutarsi all'attualità in quanto corrisposto nel novembre 2021, in euro 10654,81, la somma ancora dovuta sarà pari ad euro 9126,55 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri del dm 147/2022. Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di parte convenuta, tenuta anche a rifondere all'attrice l'importo di euro 1015,04 a titolo di spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano a definizione del giudizio, condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 9126,55 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 264,00 per spese, euro 5077,00 per compensi, oltre iva, rimb. forf. e c.p.a., da distrarsi in favore del Difensore dichiaratasi antistatario;
pone le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta e condanna a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 1015,04 per spese di c.t.p.
Milano 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 46340/22 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12.06.2025 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Milano, via Cesare Battisti n. 23, presso lo studio dell'Avvocato
IE LE che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
(P.I. , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale, dr. rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
RL RA e IE FA presso il cui studio in Milano, Via M.
Gioia n. 64, è elettivamente domiciliato come da procura in atti.
Convenuta
Conclusioni per parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) condannare in persona del legale rappresentante CP_1 protempore, a liquidare in favore di a saldo Parte_1 dell'indennizzo dedotto nella polizza “Casa” n. 9014406101389, la somma di euro 17.657,59, ovvero quella maggiore o minore somma che in pagina 1 di 7 corso di causa è risultata dovuta, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione monetaria;
2) condannare in persona del legale rappresentante CP_1 protempore, al rimborso delle spese di CTP sostenute dall'attrice per
€ 1.015,04;
3) porre definitivamente le spese di CTU a carico di , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
4) condannare in persona del legale rappresentante CP_1 protempore, alla rivalsa delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. IE LE il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso il compenso.
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia il Giudice adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dato atto che dichiara di non accettare Pt_2 CP_3 il contraddittorio su eventuali domande nuove, disporre la convocazione del CTU a chiarimenti, al fine di determinare le porzioni di copertura danneggiate dall'evento ma escluse dalla copertura assicurativa e, ancorchè non sia stato ex adverso contestato, il valore a nuovo dell'edificio.
Ammettere gli articoli di prova per interpello e testi dedotti in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.
Nel merito
In via principale atto della corresponsione in data 03.11.21 della somma di euro CP_4
9.250,00, accertata e dichiarata la satisfattorietà della somma ai sensi di polizza, respingere le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto assolvere CP_1
da ogni avversaria pretesa
[...]
In via subordinata
Dato atto della corresponsione in data 03.11.21 della somma di euro
9.250,00, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, contenere l'eventuale condanna di CP_1
nei limiti del danno giusto e concretamente provato, tenuto
[...]
pagina 2 di 7 conto delle condizioni tutte di polizza e dell'applicazione dell'art. 1907 c.c. nonché sotto deduzione della somma di euro 9.250,00
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni, di cui alla prodotta documentazione, ed i compensi professionali tutti, di cui alla nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili. Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime in misura pari alle prime o in quelle determinando in via equitativa dal
Giudice”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1 chiedere la condanna di a corrisponderle la somma di Controparte_1 euro 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione, in forza della polizza “Casa” n. 9014406101389 stipulata presso la Compagnia convenuta.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva: che la sig.ra era proprietaria dell'immobile ad uso abitativo sito a Parte_1
Milano, in via Manduria n. 11, assicurato con la polizza di cui sopra, decorrente dal 05.03.2009 e con scadenza al 09.10.2021, per un massimale di euro 600.000,00, a garanzia anche dei danni conseguenti a fenomeni atmosferici;
che nel pomeriggio dell'08.07.2021, nella zona ove era ubicato l'immobile, si verificava un evento atmosferico di particolare intensità, con raffiche di vento e grandine che cagionavano danni al tetto di copertura del fabbricato e all'interno dello stesso;
che per la riparazione dell'immobile erano necessari, in base a preventivo, euro 41.140,00, Iva inclusa;
che, per contro,
corrispondeva la minor somma di euro 9.250,00, Controparte_1 trattenuta a titolo di acconto sul maggior importo dovuto dall'attrice, che ora agiva per ottenere l'integrale indennizzo.
Costituendosi chiedeva al Tribunale di dichiarare che Controparte_1
l'importo già corrisposto dalla Compagnia di euro 9.250,00 era pari pagina 3 di 7 all'indennizzo dovuto dall'attrice in base alla polizza.
La Compagnia sosteneva in particolare che l'immobile di proprietà dell'attrice, assicurato come villa, non era conforme alla descrizione di tale tipologia di fabbricato secondo il glossario di polizza. Sosteneva inoltre che nel liquidare a parte Controparte_1 attrice l'importo di euro 9.250,00, aveva applicato le condizioni di polizza tenendo conto il particolare: del valore di ricostruzione dell'intero immobile;
della conseguente applicazione della relativa regola proporzionale, in ragione dell'insufficienza del capitale assicurato;
dell'esclusione, in ogni caso, delle spese per il ripristino del danno del corpo di fabbrica n. 3 ed in parte del corpo di fabbrica n.
2. dell'immobile, in forza della Condizione Speciale D del Settore Incendio, che prevedeva l'estensione della garanzia agli eventi atmosferici.
Tanto premesso la domanda è fondata nei limiti che seguono.
La polizza sottoscritta dall'attrice includeva la Condizione Speciale
D del Settore Incendio, per cui la garanzia si estendeva anche agli eventi atmosferici, quale quello occorso in data 8.07.2021 che danneggiava, secondo circostanza incontestata, l'immobile di proprietà della sig.ra . Parte_1
Ai sensi della medesima condizione, erano esclusi dalla copertura I danni subiti da subiti da:
- camini, insegne, tende e tendoni parasole, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto;
- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.
Inoltre, il pagamento dell'indennizzo prevedeva la detrazione per singolo sinistro dell'importo di 250,00 euro.
Ciò posto, priva di rilevo è la deduzione di parte convenuta secondo la quale l'immobile di proprietà dell'attrice, assicurato come villa,
pagina 4 di 7 non era conforme alla descrizione di tale tipologia di fabbricato secondo il glossario di polizza, in quanto in parte adibito ad attività lavorativa: la Compagnia, infatti, non chiariva la portata di tale deduzione rispetto all'efficacia della polizza.
Risulta invece fondata l'eccezione relativa alla non inclusione di parte dei danni tra quelli coperti dall'assicurazione, in quanto relativi a “tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati”.
La consulenza svolta nel presente giudizio, alla quale si rimanda in quanto congruamente motivata, anche in risposta alle osservazioni dei
C.t.p. procedeva infatti a distinguere le porzioni dell'immobile di proprietà della sig.ra secondo la seguente Parte_1 classificazione:
porzione 1 (verde/tettoia): mq 565,51,
porzione 2 (rossa/abitazione primo piano): mq. 305,49,
porzione 3 (rosa/abitazione piano terra): mq. 277,90,
porzione 4 (azzurra/abitazione piano primo e vano scala comune): mq.
326,38 porzione 5 (gialla/tettoia): mq 558,39.
Il C.t.u. chiariva poi:
“1. La porzione 1 di mq 565,51 è stata oggetto di revisione generale con il reimpiego dei manufatti di recupero ed integrazione dei nuovi coppi come esistenti
2. Le porzioni 2 e 3 di totale mq 583,39 si presentano parte già oggetto di intervento per un totale di mq 233,36 e parte necessita di una revisione generale per un totale di mq 350,03 in quanto nessun intervento è stato eseguito.
3. La porzione 4 di mq 326,38 è in buono stato di conservazione e quindi non necessita di intervento
4. La porzione 5 di mq 558,39 in stato di degrado in quanto nessun intervento è stato eseguito”.
Pertanto, come infine sintetizzato nella relazione, si potevano individuare:
-superfici oggetto già di intervento mq (565,51+233,36) = 798,87
pagina 5 di 7 -superfici soggette a futuro intervento mq (350,03+558,39) = 908,42 per un totale di mq (798,87+908,42) = 1.707,29
-superficie in buono stato di conservazione e non necessitano di intervento mq 326,38.
In risposta alle osservazioni del C.t.p. della Compagnia il C.t.u. precisava: “è assodato che “abitazione” è inteso un elemento edilizio chiuso e circoscritto mentre la “tettoia-portico” è un elemento con copertura di uno “spazio aperto”.
Per quanto sopra chiarito circa i termini della polizza, non possono dunque ritenersi coperti i danni subiti dalla porzione 1 e dalla porzione 5 dell'immobile e quindi dal totale di 1707,29 mq, oggetto di intervento, devono essere detratti, ai fini del calcolo dell'indennizzo dovuto, mq 1123,9 (ossia mq 565,51 porzione 1 verde/tettoia + mq 558,39 pozione 5 gialla/tettoia).
Richiesto di verificare i costi di ripristino ed in particolare la congruità di quelli esposti nel preventivo di parte attrice (doc.3), il C.t.u. riteneva necessarie le somme indicate, a corpo e dunque non strettamente correlate al numero dei mq, come oneri per le opere provvisionali e di sicurezza, per euro 6680,00.
Riteneva invece che il costo unitario esposto per il rifacimento delle coperture pari ad euro 19.80 mq fosse eccessivo e dovesse essere ricondotto ad euro 14,50 mq. Tale valore per quanto detto dovrà essere riferito a mq 583,39 per un totale di euro 8459,155.
Infine, devono essere aggiunti al conteggio i costi di cui ai numeri
4 (riposizionamento delle lattonerie) e 5 (smontaggio opere provvisionali) del preventivo con esclusione, invece, dei numeri 2 in quanto attinenti cementegole portoghesi “non soggette ad intervento
“e 3 in quanto attinenti camignoli e fumaioli esclusi dalla lettera
D) della polizza.
Conclusivamente l'indennizzo dovuto ammonta ad euro 16.419,155. A tale importo va aggiunta l'iva, in quanto l'indennizzo, al pari del risarcimento, si estende anche agli oneri accessori e conseguenziali e detratta la franchigia di euro 250,00, per un risultato pari ad pagina 6 di 7 euro 19.781,36, espresso in valori attuali, vista l'epoca della c.t.u
Non si ritiene invece applicabile nel calcolo dell'indennizzo come sopra sviluppato l'art. 1907 c.c., in quanto in atti non risulta il valore dell'immobile al tempo del sinistro, tenuto anche conto che, come sopra chiarito, non tutte le porzioni dello stesso erano coperte dall'assicurazione, almeno per l'estensione di cui alla
Condizione speciale D.
Considerato che la Compagnia risulta avere già versato l'importo di euro 9.257.54, da rivalutarsi all'attualità in quanto corrisposto nel novembre 2021, in euro 10654,81, la somma ancora dovuta sarà pari ad euro 9126,55 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri del dm 147/2022. Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di parte convenuta, tenuta anche a rifondere all'attrice l'importo di euro 1015,04 a titolo di spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano a definizione del giudizio, condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 9126,55 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 264,00 per spese, euro 5077,00 per compensi, oltre iva, rimb. forf. e c.p.a., da distrarsi in favore del Difensore dichiaratasi antistatario;
pone le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta e condanna a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 1015,04 per spese di c.t.p.
Milano 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
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