Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia - riunito in camera di consiglio - nelle persone dei magistrati: Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente ( Rel \ Est) Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 103 /2024 V.G., riservata in decisione all'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 5.12.2024, avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
E
(C. F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Brosio Nicola, giusta procura in atti;
ricorrenti
Nonché
PM – sede -Intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.2.2024, e Parte_3 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio il 27.3.1993, optando per il regime della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nate due figlie: (cl. 1994) e (cl. 1996), Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti- chiedevano congiuntamente pronunziarsi separazione per le ragioni indicate in ricorso alle condizioni pattuite.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c.- comunicata al PM- riassegnata il 13.11.24 la causa al sottoscritto giudice, verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva, all'udienza cartolare del 5.12.2024, sulle conclusioni
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Collegio.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito, nelle forme prescritte, la volontà di non riconciliarsi.
Sulle statuizioni della separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale di proprietà della moglie viene assegnata alla stessa con i beni e gli arredi ivi contenuti;
3.la macchina Volkswagen Golf intestata alla moglie rimane alla stessa assegnata;
4. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Parte_4
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Joppolo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 1993 Atto N.
3 Parte II Serie A);
C) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella C.C. dell'11.12.24
La Presidente
dr.ssa Gabriella Lupoli
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