Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1126/2022 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Giuliana Gaudiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1126/2022 r.g. proposta da
, rappresentata e difese dall'Avv. Aldo Zagarese Parte_1
-attrice-
Contro
e per essa , in Controparte_1 Controparte_2 persona del rappresentante p.t. rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe Sollito
-convenuta-
FATTO E DIRITTO
I.
Fatti di causa
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_3
al fine di dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva n. 35/2022
[...]
RGE relativamente ai beni siti in c/da Donnanna snc nel comune di Corigliano Rossano
A.U. di Rossano ed indicati catastalmente al foglio 44 particelle nn. 857 sub 42 e sub 23 categoria A/3 E C/6 di vani 5,5 il primo e 28 mq il secondo.
Deduceva di aver chiesto la sospensione dell'esecuzione intrapresa nei suoi confronti dalla quale procuratrice della Controparte_4 [...]
a sua volta procuratrice della e che detta richiesta Controparte_2 Controparte_1 veniva rigettata dal GE in fase cautelare. Introduceva, pertanto, il presente giudizio di merito deducendo, quanto già evidenziato dinanzi al GE, ed in particolare:
1. Che presso la Banca Carime spa, la ditta apriva il Controparte_5 conto corrente n. 152598/34 in data 20.7.2018. Nel corso del tempo, la maturazione degli interessi legali oltre allo scoperto di passività mai ripianate portava ad una posizione debitoria della Controparte_5 per un ammontare complessivo pari ad euro 176.333,85 oggetto di
[...] specifica ingiunzione mediante l'emissione del decreto ingiuntivo n.
140/2010 reso provvisoriamente esecutivo in data 19.01.2010 da parte del Tribunale di Bari.
2. Che in virtù di tale debitoria, parte convenuta pignorava i beni della debitrice ma l'immobile sottoposto a vincolo le sarebbe stato assegnato
1
R.G.A.C.;
3. di risiedere, unitamente ai propri figli, presso tale bene;
4. che l'immobile in questione rientrerebbe nel fondo patrimoniale costituito in data 21.07.2008;
5. la nullità dell'atto di precetto che, in particolare, nulla riferirebbe circa l'origine del credito, indicando solo gli estremi del titolo esecutivo, senza peraltro precisare la data in cui lo stesso sarebbe stato notificato ad essa opponente;
6. nullità/inammissibilità della procedura esecutiva per insussistenza della posizione debitoria della ricorrente, ovvero, per carenza di legittimazione passiva;
7. nullità del decreto ingiuntivo quale titolo posto a fondamento della procedura esecutiva per mancata allegazione degli estratti conto inerenti il rapporto di anticipi fatture sul c/c intestato al debitore da cui desumere le operazioni contabili eseguite dall'istituto di credito ed i relativi interessi applicati sul conto anticipi fatture;
8. che la creditrice avrebbe agito direttamente contro essa opponente senza la previa escussione del patrimonio della dei Controparte_5
e e dei soci e Controparte_6 CP_7 Controparte_6
; Parte_2
La creditrice si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa istruita con prove documentali è stata rinviata all'udienza del
19/11/2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ed all'esito della stessa veniva introitata per la decisione.
II. Interesse ad agire
Preliminare rispetto al merito del presente giudizio, è verificare se ricorra l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. delle parti alla pronuncia nel merito dell'opposizione nonostante l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva.
Deve, innanzitutto, premettersi che non può essere dichiarata cessata la materia del contendere, non essendovi stata unanime richiesta dalle parti del giudizio. Sul punto, infatti, si rammenta che “è principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del
2 contendere, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II,
29/07/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 29/07/2021), n.21757).
Preliminare, invece, al tema della sussistenza o meno dell'interesse ad agire della ricorrente è la questione circa la natura dell'opposizione formulata, poiché da tale qualificazione ne discendono conseguenze in punto di interesse dell'opponente alla decisione. Orbene, la presente controversia, non può che attenere ad un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., il cui oggetto è, com'è noto, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. che investe, invece, il “quomodo” di tale esecuzione), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto.
Avendo ricondotto la natura della opposizione al rimedio impugnatorio previsto dall'art. 615 c.p.c., ne discende che nella fattispecie in esame permane l'interesse del debitore esecutato ad ottenere una pronuncia nel merito delle opposizioni, poiché si ritiene permane l'interesse delle parti ad una decisione sulla sussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo (cfr Cass. Sez. 6 n. 20924/2017).
Seppure la procedura esecutiva intrapresa dalla odierna convenuta è stata dichiarata estinta, infatti, e parte attrice ha richiesto “l'estinzione del giudizio per il venir meno della procedura esecutiva su cui risultava fondata l'opposizione”, l'interesse di parte convenuta a far accertare la sussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata continua a sussistere al fine di cristallizzare l'esistenza di detto diritto, anche in vista di eventuali future ed ulteriori esecuzioni.
III. Nel merito
Nel merito, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. III.1 Esecuzione avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore
Orbene, ai fini del decidere risulta dirimente verificare se gli immobili costituenti l'abitazione principale del debitore e del suo nucleo familiare sono impignorabili, pena la violazione “del primario ed inviolabile diritto all'abitazione”.
Orbene, come correttamente affermato dal Giudice della cautela “la circostanza che l'esecutato risieda presso l'immobile pignorato unitamente al proprio nucleo familiare non costituisce causa di improcedibilità dell'esecuzione, impedendo solo, ai sensi dell'art. 560 c.p.c., che possa disporsi la liberazione del bene prima dell'emissione del decreto di trasferimento”. L'unica eccezione , invero, è rappresentata dall'art. 76 D.P.R. n. 602/73 – secondo cui, ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c., l'agente della
3 riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente – disposizione, questa, non suscettibile tuttavia di applicazione analogica ad altre fattispecie stante la sua natura di norma eccezionale.
Il legislatore, quindi, nel nostro ordinamento ha previsto un'unica ipotesi di impignorabilità dell'abitazione principale del debitore nel caso di espropriazione esattoriale e in presenza di determinati presupposti. Non sussiste, quindi, così come sostiene al contrario parte attrice, un diritto assoluto e inviolabile a favore del debitore nel non vedere pignorata la propria abitazione principale.
Il diritto all'abitazione nonché il diritto del debitore ad abitare l'immobile, qualora lo stesso costituisca abitazione principale dello stesso e del suo nucleo familiare, riceve infatti nel nostro ordinamento un altro tipo di tutela, che non si sostanzia nell'assoluta impignorabilità e conseguente inefficacia della procedura esecutiva iniziata.
Acclarata pertanto la pacifica pignorabilità di detti beni, la tutela del debitore, che intende procrastinare la liberazione della propria abitazione, passa dall'autorizzazione del GE ad abitare l'immobile, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 560 cpc.
A tal riguardo, è necessario rammentare che inizialmente la liberazione degli immobili oggetto delle procedure esecutive, secondo il codice di rito del 1940, avveniva unitamente all'emissione del decreto di trasferimento. Tale quadro normativo, tuttavia, ha mostrato ben presto la propria inadeguatezza, in quanto l'incertezza sui tempi e sui costi necessari per ottenere l'effettiva disponibilità del bene dopo l'acquisto, costituiva un fattore disincentivante per i potenziali acquirenti e di conseguenza un fattore idoneo a rallentare l'iter esecutivo.
Di talché, prassi virtuose sviluppatesi in diversi Tribunali suggerivano di anticipare il momento della liberazione dell'immobile, in modo da ottenere l'effettivo sgombero in epoca antecedente ed approssimativamente coincidente con la data del pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario.
Il legislatore dapprima del 2006 e successivamente del 2016 ha fatto propria tale esigenza di anticipare la liberazione del bene, avvicinando così la vendita coattiva alla vendita volontaria e stabilito – all'art. 560, 3° co., c.p.c. – che il giudice dispone la liberazione dell'immobile pignorato: a) quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare il cespite o revoca l'autorizzazione precedentemente concessa;
b) in ogni caso, quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione del bene.
Tale disposizione normativa è stata ulteriormente modificata dalla recente riforma introdotta con il decreto-legge n. 135/2018, e non modificata nella parte che qui interessa in seguito alla riforma Cartabia, che riscrivendo la disposizione in commento è intervenuta sui tempi di emissione dell'ordine di liberazione, ha accentuato la tutela del debitore e del suo nucleo familiare, differendo la liberazione al momento della vendita per gli immobili abitati dal debitore e da suo nucleo familiare.
4 Il legislatore del 2019, quindi, ha invertito la rotta.
La necessità di liberare in via anticipata l'immobile ritenuta imprescindibile a lungo, viene ora a delinearsi come un'opzione facoltativa, da valutarsi nel singolo caso concreto. Le esigenze del debitore che abita l'immobile “prima casa”, infatti, vengono considerate prevalenti rispetto all'interesse economico del creditore ad ottenere il massimo risultato possibile dalla vendita dell'immobile, sicché in caso di destinazione abitativa primaria il rilascio dell'immobile è consentito solo al momento dell'emissione del decreto di trasferimento.
Orbene, ne deriva il rigetto del motivo relativo alla improcedibilità dell'esecuzione, stante il suo oggetto.
III.2 Assegnazione casa familiare
Quanto al secondo motivo di opposizione, si osserva come l'eventuale assegnazione della casa coniugale alla ex moglie del proprietario dell'immobile, in forza di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è opponibile alla procedura esecutiva solo se trascritta in data anteriore al pignoramento ed in assenza di trascrizioni ipotecarie precedenti al pignoramento stesso (cfr. Cass. n. 7776/2016, secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2642 c.c., ma “entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero”). Nel caso di specie, tuttavia, sul bene di proprietà dell'esecutata, non solo nella certificazione ipocatastale in atti non risulta alcuna trascrizione di una eventuale assegnazione, ma su tale immobile grava anche la iscrizione di ipoteca volontaria del
1/2/2018 in favore di BANCA CARIME.
Deve, quindi, convenirsi con quanto già statuito sul punto dal Giudice dell'esecuzione e rigettare il presente motivo di opposizione.
III.3 Fondo patrimoniale
Parte attrice evidenzia che il bene oggetto dell'esecuzione “risulta vincolato da fondo patrimoniale n. 17053 del 21.7.2008 trascritto in favore del coniuge
[...]
. Tra gli effetti derivanti dalla costituzione del fondo, infatti, vi è Parte_1
l'impossibilità per i terzi di agire in executivis nei confronti dei beni facenti parte del fondo (cfr. art. 170 c.c.). Ciò significa che essi divengono impignorabili, salvo che il debito per cui si procede sia stato contratto per bisogni familiari”.
Parte ricorrente, tuttavia, omette di considerare che dalle certificazioni notarili sostitutive in atti, il fondo patrimoniale trascritto sui beni pignorati è stato dichiarato inefficace nei confronti della cedente Banca Carime s.p.a. e, pertanto, non è opponibile neppure alla cessionaria attuale creditrice procedente. Controparte_1
III.4 Nullità del titolo esecutivo
Per quanto attiene al motivo di opposizione relativo alla illegittimità del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo, per mancata allegazione degli estratti conto inerenti il rapporto di anticipi fatture sul c/c intestato al debitore da cui desumere le
5 operazioni contabili eseguite dall'istituto di credito ed i relativi interessi applicati sul conto anticipi fatture si osserva quanto segue.
Come già dedotto, il credito, esecutivamente azionato dalla banca creditrice e oggetto di contestazione da parte dell'esecutata, era fondato su un decreto ingiuntivo, mai opposto e pertanto diventato esecutivo.
Sul punto costituisce principio consolidato quello in virtù del quale “il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cfr. Cass. n.
3667/2013).
Ne deriva, quindi, che la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso.
Dalle considerazioni suesposte ne deriva anche il rigetto del motivo relativo alla nullità del titolo esecutivo.
IV. Motivi sub 5-6-8: Improcedibilità della domanda
Ebbene, ritiene questo Tribunale che la domanda della ricorrente in relazione ai motivi sopra identificati ai n. non possa trovare accoglimento, dovendosi Nu_1 dichiarare l'improcedibilità della stessa.
Occorre premettere che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, (c.d.
“eccezione di giudicato”), non costituendo un'oggetto di eccezione in senso tecnico, è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo.
Ciò infatti “risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare
l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti. Il giudice al quale ne risulti l'esistenza, pertanto, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato
e grado del processo” (Cassazione civile , sez. II , 28/10/2019 , n. 27481).
Operato tale preliminare inquadramento, nel caso di specie è pacifica la riproposizione della medesima domanda proposta nel giudizio incardinato dinanzi al
Tribunale di Castrovillari al n. 269/22 RG e definito con sentenza n. 459/2025 del
12-3-25.
6 Sotto tale ultimo profilo, infatti, deve osservarsi in termini generali come alcun rilievo assuma la circostanza per cui siano in gioco rispettivamente un'opposizione c.d. preventiva (ex art. 615, primo comma, c.p.c.) ed una c.d. successiva (ex art. 615, secondo comma, c.p.c.).
Anzi al contrario, giova ricordare come la più recente giurisprudenza di legittimità abbia ricostruito il rapporto tra opposizione preventiva ed opposizione successiva all'esecuzione affermando che l'opposizione chiamata pre-esecutiva o a precetto e disciplinata dal co. 1 dell'art. 615 c.p.c. si distingue da quella di cui al comma
2, chiamata opposizione esecutiva o ad esecuzione iniziata o a pignoramento, soltanto in relazione al momento in cui viene proposta.
Nonostante non siano mancati in passato pronunciamenti di segno opposto, infatti, è stata riconosciuta a queste due opposizioni identità di petitum: “nonostante il potere conferito al giudice dal primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ. riguardi testualmente l'efficacia esecutiva del titolo, non è però l'impugnazione di questo
l'oggetto dell'opposizione pre-esecutiva, la quale mira invece, per il momento in cui interviene, a contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del precetto come in concreto formulato ed intimato e, quindi, mira a contrastare quella particolare connotazione del diritto di procedere in executivis impressa con la specifica minaccia contenuta nel precetto medesimo” (Cass. Civ., Sezioni Unite, 19889/2019).
Nel caso di opposizione a precetto, quindi, non viene a contestarsi il diritto in sé come consacrato nel titolo, ma il diritto del creditore ad agire in via esecutiva per conseguire il concreto soddisfacimento delle ragioni riconosciutegli: “il petitum dell'opposizione pre-esecutiva, pertanto, coincide con quello dell'opposizione all'esecuzione già iniziata, in quanto in entrambi i casi la domanda principale è volta ad accertare l'insussistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore a procedere esecutivamente” (Cass. Civ., sezione III, 26285/2019). È stato affermato, infatti, che l'oggetto delle opposizioni a precetto può essere o un titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale. Ebbene, nel primo caso, non possono addursi contestazioni su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, dovendosi proporre invece con gli ordinari mezzi di impugnazione previsti, mentre quelle per fatti posteriori non integrano un'impugnazione del titolo, ma fatti di cui il titolo non ha potuto tener conto. Nel secondo caso, poi, non si impugna il contratto o il negozio o il provvedimento cui l'ordinamento riconosce efficacia esecutiva ma si attiva piuttosto un'azione per “sovvertire l'apparenza dell'esecutività del titolo a favore di chi vi appare come creditore”. Acclarata, pertanto, l'identità di petitum tra le due opposizioni, occorre chiedersi quali sono le conseguenze nel caso in cui il debitore abbia proposto entrambe le azioni fondandole sui medesimi motivi, concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata.
Ebbene, è stato recentemente affermato che nel caso in cui le cause pendano innanzi a giudici diversi, sussiste litispendenza fra l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione successivamente proposta, mentre se pendono innanzi al
7 medesimo ufficio giudiziario, le stesse andranno riunite, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., oppure, qualora ciò non sia possibile, occorrerà sospendere pregiudizialmente la seconda causa, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (Cass. Civ., sezione III, 26285/2019).
Nel caso di specie, invece, essendo stata la prima opposizione già decisa con sentenza, non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda. Nella fattispecie non v'è dubbio che nei due giudizi che si sono succeduti gli elementi costitutivi dell'azione siano identici nella parte evidenziata e relativa ai motivi sub 5-6-8: vi è, infatti, identità di soggetti;
identico è l'accadimento storico che funge da causa petendi; identico è, altresì, il petitum, sia mediato che immediato.
In conseguenza di quanto suesposto osta allo scrutinio della domanda nel presente giudizio il principio del ne bis in idem il quale “non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscono due volte sulla medesima domanda e determina l'improcedibilità del processo” (Cass. n. 7813 del 03/04/2014; Cass. n.
15341/2005).
La domanda relativa ai motivi sub 5-6-8 risulta pertanto improcedibile e conseguentemente inammissibile.
Ebbene, in conclusione, l'opposizione va in toto rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab.
A allegata, scaglione da Euro € 52.001 ed € 260.000– valori minimi in considerazione della difficoltà delle questioni trattate), con la precisione che tenendo conto della natura della causa non si tiene conto delle spese relative alla fase istruttoria.
P.q.m.
il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_3
nei confronti di
[...] Controparte_3
e
[...] Controparte_8
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA al pagamento delle spese Parte_1 processuali pari ad € 4.200 in favore di e per Controparte_1 essa , oltre a rimborso forf. spese gen., Controparte_2
Iva e Cpa come per legge;
3) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Castrovillari, 17/3/2025
Il Giudice
Giuliana Gaudiano
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