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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3248/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dagli avvocati Ivan Cittadino e Roberto Parte_1
Totino
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente, dopo aver premesso d'aver ricevuto in data
25/11/2024 missiva con cui l' chiedeva la restituzione della somma di € CP_1
6.000,00 erogata a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo settembre
Pag. 1 a 7 2021/febbraio 2023 e riconosciuta come indebita per la seguente motivazione:
“DSU trovata con nuovo soggetto rispetto alla precedente al netto di decessi e nascite (art. 3, co. 13, l. n. 26/2019)”; ha convenuto in giudizio innanzi a questo
Tribunale l'Ente previdenziale, al fine di far accertare e dichiarare l'irripetibilità del beneficio assistenziale.
1.1. A sostegno della domanda, ha dedotto d'aver fruito in maniera regolare del reddito di cittadinanza e di possedere tutti i requisiti richiesti ex lege. Ha lamentato, altresì, il difetto di motivazione della richiesta di restituzione dell' e la sua CP_1
scarsa intellegibilità ed ha, infine, eccepito l'irripetibilità di quanto corrisposto, tenuto conto del suo stato di buona fede.
2. L' , dal canto suo, ha argomentato per l'infondatezza dell'avversa CP_1
pretesa e ne ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
4. Quanto alle eccezioni di natura formale mosse avverso la nota dell' , le CP_1
stesse sono, per un verso, inammissibili per carenza di interesse e, per altro verso, infondate: sono inammissibili in quanto il loro accoglimento non genererebbe alcun concreto vantaggio in capo alla parte ricorrente, vertendo il processo previdenziale non già sulla (mera) legittimità degli atti e/o dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, bensì sul rapporto sostanziale dedotto in lite e, dunque, sulla effettiva sussistenza (o meno) dell'obbligazione restitutoria di cui si controverte;
sono, altresì, infondate, dal momento che, dagli atti di causa emerge che, prima della richiesta di ripetizione dell'indebito notificata dall' in data CP_1
25/11/2024, l'odierno resistente aveva già comunicato alla ricorrente, con nota datata 1/4/2013 (doc. n. 5 del fascicolo ), notificata al domicilio fiscale della CP_1
(doc. n. 8) in data 14/4/2013 e regolarmente ricevuta dal padre (doc. n. 5.1), Pt_1
la revoca del reddito di cittadinanza prot. n. motivato CodiceFiscale_1
sulla accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU;
e, peraltro, la ricorrente ha avuto modo di adeguatamente difendersi sul merito della pretesa azionata dall' , dimostrando di avere ben inteso le ragioni sottese alla richiesta di CP_1
Pag. 2 a 7 pagamento notificata dall'Istituto e predisponendo, quindi, all'uopo tutte le più opportune iniziative a tutela dei propri diritti.
5. Nel merito, l'art. 2, co. 5, lett. b) d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019, stabilisce quanto segue: “
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013: … b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
5.1. Orbene, nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che, al momento della domanda di RdC (30/9/2021), la ricorrente, nata il [...], aveva meno di 26 anni. Inoltre, dalle certificazioni ISEE depositate in atti, ella non risulta essere coniugata, non ha figli ed aveva un reddito pari a € 0,00 negli anni 2021 e 2022 e ad € 1.200,00 nel 2023.
5.2. Tale stato di fatto preclude la possibilità di considerare il nucleo familiare della ricorrente come “monocomponente”, atteso che la disposizione su richiamata prevede che il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni deve essere considerato parte del nucleo familiare dei suoi genitori allorquando è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF (non è, dunque, necessario che effettivamente lo sia).
5.3. La condizione di figlio a carico a fini IRPEF è disciplinata nel DPR n.
917/1986 all'art. 12, rubricato “Detrazioni per carichi di famiglia”, il cui comma 2 dispone: “Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede,
Pag. 3 a 7 dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro”.
5.4. Né la ricorrente ha dimostrato di versare in una di quelle ipotesi “residuali” che l' enumera per poter considerare un nucleo familiare c.d. CP_1
“monocomponente”, ossia “1) la pregressa revoca della potestà dei genitori riguardo ai figli divenuti maggiorenni di età inferiore ai 26 anni;
2) la presenza di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ex art. 333 cc, riferito al figlio richiedente il RdC o ai suoi genitori;
3) se il maggiorenne di età inferiore ai 26 anni risulti orfano di entrambi i genitori (o con genitori sconosciuti,
o con un genitore deceduto e l'altro genitore ignoto); 4) la presenza di un provvedimento di affidamento temporaneo del figlio fino ai 21 anni di età che scelga di fare nucleo a sé stante;
5) l'estraneità di uno o entrambi i genitori in termini di rapporti affettivi ed economici, accertata dal provvedimento del giudice;
6) l'eventuale esistenza di figli del richiedente, non individuabili dall'esame della
DSU né tramite consultazione di ANPR” (cfr. messaggio
. 14/10/2022.0003757 – doc. n. 7 del fascicolo di parte resistente). CP_1 CP_2
5.5. In definitiva, la ricorrente non ha fornito la prova, che era a suo carico, del proprio reddito complessivo necessario per non essere considerata a carico della famiglia d'origine e quindi non ha riscontrato la sussistenza di uno dei requisiti richiesti dalla legge per la costituzione del nucleo familiare monocomponente. Ne consegue la legittimità tanto del provvedimento di revoca del beneficio concesso
(cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente), quanto della richiesta di restituzione dei ratei riscossi, a nulla rilevando lo stato di buona fede della percipiente.
5.6. Sul punto, posto che, avuto riguardo alla sua finalità, il reddito di cittadinanza può ritenersi istituto di natura assistenziale, non attingendo ad alcuna provvista contributiva e gravando sulla fiscalità generale (arg. da Cass. n.
13915/2021), non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 l. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 l. n. 412 del 1991,
Pag. 4 a 7 in base alle quali l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), con la conseguenza che la carenza anche una sola delle dette condizioni determina la riespansione dell'operatività della regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
5.7. Si applicano, allora, i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5.8. Si tratta invero di un sottosistema che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento.
5.9. Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra
Pag. 5 a 7 beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens
(sentenza 15.10.2019 n. 26036).
5.10. Nel caso di specie, è pacifico che l'accertamento sotteso al provvedimento ablativo adottato da sia intervenuto dopo l'erogazione delle quote mensili CP_1
della cui ripetizione si tratta.
5.11. Tuttavia, in materia di reddito/pensione di cittadinanza, occorre considerare il disposto contenuto nell'art. 7 d.l. n. 4/2019, in base al quale ove l'amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni o delle informazioni poste a fondamento dell'istanza [di RdC/PdC] ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, deve essere disposta l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario “è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
5.12. Siffatta previsione, di carattere speciale, consente, dunque, la ripetizione di tutte le somme erogate, indipendentemente dalla data di accertamento (e comunicazione) dell'indebito, ed è destinata ad operare nei casi in cui – come nell'odierna fattispecie concreta - sia stata accertata la comunicazione da parte dell'accipiens di dati non fedeli rispetto alla realtà.
6. Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.
7. Stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. (allegata al fascicolo di parte ricorrente), le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Catanzaro, 14/03/2025
Pag. 6 a 7
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3248/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dagli avvocati Ivan Cittadino e Roberto Parte_1
Totino
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente, dopo aver premesso d'aver ricevuto in data
25/11/2024 missiva con cui l' chiedeva la restituzione della somma di € CP_1
6.000,00 erogata a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo settembre
Pag. 1 a 7 2021/febbraio 2023 e riconosciuta come indebita per la seguente motivazione:
“DSU trovata con nuovo soggetto rispetto alla precedente al netto di decessi e nascite (art. 3, co. 13, l. n. 26/2019)”; ha convenuto in giudizio innanzi a questo
Tribunale l'Ente previdenziale, al fine di far accertare e dichiarare l'irripetibilità del beneficio assistenziale.
1.1. A sostegno della domanda, ha dedotto d'aver fruito in maniera regolare del reddito di cittadinanza e di possedere tutti i requisiti richiesti ex lege. Ha lamentato, altresì, il difetto di motivazione della richiesta di restituzione dell' e la sua CP_1
scarsa intellegibilità ed ha, infine, eccepito l'irripetibilità di quanto corrisposto, tenuto conto del suo stato di buona fede.
2. L' , dal canto suo, ha argomentato per l'infondatezza dell'avversa CP_1
pretesa e ne ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
4. Quanto alle eccezioni di natura formale mosse avverso la nota dell' , le CP_1
stesse sono, per un verso, inammissibili per carenza di interesse e, per altro verso, infondate: sono inammissibili in quanto il loro accoglimento non genererebbe alcun concreto vantaggio in capo alla parte ricorrente, vertendo il processo previdenziale non già sulla (mera) legittimità degli atti e/o dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, bensì sul rapporto sostanziale dedotto in lite e, dunque, sulla effettiva sussistenza (o meno) dell'obbligazione restitutoria di cui si controverte;
sono, altresì, infondate, dal momento che, dagli atti di causa emerge che, prima della richiesta di ripetizione dell'indebito notificata dall' in data CP_1
25/11/2024, l'odierno resistente aveva già comunicato alla ricorrente, con nota datata 1/4/2013 (doc. n. 5 del fascicolo ), notificata al domicilio fiscale della CP_1
(doc. n. 8) in data 14/4/2013 e regolarmente ricevuta dal padre (doc. n. 5.1), Pt_1
la revoca del reddito di cittadinanza prot. n. motivato CodiceFiscale_1
sulla accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU;
e, peraltro, la ricorrente ha avuto modo di adeguatamente difendersi sul merito della pretesa azionata dall' , dimostrando di avere ben inteso le ragioni sottese alla richiesta di CP_1
Pag. 2 a 7 pagamento notificata dall'Istituto e predisponendo, quindi, all'uopo tutte le più opportune iniziative a tutela dei propri diritti.
5. Nel merito, l'art. 2, co. 5, lett. b) d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019, stabilisce quanto segue: “
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013: … b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
5.1. Orbene, nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che, al momento della domanda di RdC (30/9/2021), la ricorrente, nata il [...], aveva meno di 26 anni. Inoltre, dalle certificazioni ISEE depositate in atti, ella non risulta essere coniugata, non ha figli ed aveva un reddito pari a € 0,00 negli anni 2021 e 2022 e ad € 1.200,00 nel 2023.
5.2. Tale stato di fatto preclude la possibilità di considerare il nucleo familiare della ricorrente come “monocomponente”, atteso che la disposizione su richiamata prevede che il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni deve essere considerato parte del nucleo familiare dei suoi genitori allorquando è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF (non è, dunque, necessario che effettivamente lo sia).
5.3. La condizione di figlio a carico a fini IRPEF è disciplinata nel DPR n.
917/1986 all'art. 12, rubricato “Detrazioni per carichi di famiglia”, il cui comma 2 dispone: “Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede,
Pag. 3 a 7 dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro”.
5.4. Né la ricorrente ha dimostrato di versare in una di quelle ipotesi “residuali” che l' enumera per poter considerare un nucleo familiare c.d. CP_1
“monocomponente”, ossia “1) la pregressa revoca della potestà dei genitori riguardo ai figli divenuti maggiorenni di età inferiore ai 26 anni;
2) la presenza di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ex art. 333 cc, riferito al figlio richiedente il RdC o ai suoi genitori;
3) se il maggiorenne di età inferiore ai 26 anni risulti orfano di entrambi i genitori (o con genitori sconosciuti,
o con un genitore deceduto e l'altro genitore ignoto); 4) la presenza di un provvedimento di affidamento temporaneo del figlio fino ai 21 anni di età che scelga di fare nucleo a sé stante;
5) l'estraneità di uno o entrambi i genitori in termini di rapporti affettivi ed economici, accertata dal provvedimento del giudice;
6) l'eventuale esistenza di figli del richiedente, non individuabili dall'esame della
DSU né tramite consultazione di ANPR” (cfr. messaggio
. 14/10/2022.0003757 – doc. n. 7 del fascicolo di parte resistente). CP_1 CP_2
5.5. In definitiva, la ricorrente non ha fornito la prova, che era a suo carico, del proprio reddito complessivo necessario per non essere considerata a carico della famiglia d'origine e quindi non ha riscontrato la sussistenza di uno dei requisiti richiesti dalla legge per la costituzione del nucleo familiare monocomponente. Ne consegue la legittimità tanto del provvedimento di revoca del beneficio concesso
(cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente), quanto della richiesta di restituzione dei ratei riscossi, a nulla rilevando lo stato di buona fede della percipiente.
5.6. Sul punto, posto che, avuto riguardo alla sua finalità, il reddito di cittadinanza può ritenersi istituto di natura assistenziale, non attingendo ad alcuna provvista contributiva e gravando sulla fiscalità generale (arg. da Cass. n.
13915/2021), non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 l. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 l. n. 412 del 1991,
Pag. 4 a 7 in base alle quali l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), con la conseguenza che la carenza anche una sola delle dette condizioni determina la riespansione dell'operatività della regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
5.7. Si applicano, allora, i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5.8. Si tratta invero di un sottosistema che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento.
5.9. Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra
Pag. 5 a 7 beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens
(sentenza 15.10.2019 n. 26036).
5.10. Nel caso di specie, è pacifico che l'accertamento sotteso al provvedimento ablativo adottato da sia intervenuto dopo l'erogazione delle quote mensili CP_1
della cui ripetizione si tratta.
5.11. Tuttavia, in materia di reddito/pensione di cittadinanza, occorre considerare il disposto contenuto nell'art. 7 d.l. n. 4/2019, in base al quale ove l'amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni o delle informazioni poste a fondamento dell'istanza [di RdC/PdC] ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, deve essere disposta l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario “è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
5.12. Siffatta previsione, di carattere speciale, consente, dunque, la ripetizione di tutte le somme erogate, indipendentemente dalla data di accertamento (e comunicazione) dell'indebito, ed è destinata ad operare nei casi in cui – come nell'odierna fattispecie concreta - sia stata accertata la comunicazione da parte dell'accipiens di dati non fedeli rispetto alla realtà.
6. Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.
7. Stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. (allegata al fascicolo di parte ricorrente), le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Catanzaro, 14/03/2025
Pag. 6 a 7
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7