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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Valentina di Leo, nella causa iscritta al n. 10906/2024 R. G. Aff. Cont.
Lavoro, all'esito dell'udienza del 18/9/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito telematico della stessa
TRA
Parte_1
Avv. DIBITONTO MARCO ricorrente
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato ex art. 417 bis
[...]
c.p.c. dott. Vito Alfonso resistente avente ad oggetto: ricostruzione di carriera ATA – progressione economica - differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 7.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto di essere dipendente a tempo indeterminato del (di seguito dal Controparte_2 CP_1
1.9.2017 con qualifica di collaboratore scolastico.
Prima di essere assunta a tempo indeterminato, parte ricorrente aveva svolto, a partire dal 15.10.2004, attività lavorativa non di ruolo, a tempo determinato, sempre come ATA come da prospetto contenuto in ricorso e come da contratti allegati allo stesso.
Parte ricorrente ha dedotto che, a seguito dell'immissione in ruolo, si è vista ricostruire la propria carriera, con applicazione delle disposizioni previste in materia dagli artt. 569 e 570 del d.lgs. n.
297/94 e dal Ccnl di comparto.
In particolare, la lavoratrice ha dedotto che la ricostruzione della sua carriera è stata effettuata in base ai criteri e ai principi espressi in dette disposizioni, secondo le quali il servizio non di ruolo non è riconosciuto interamente come servizio di ruolo, ma solo parzialmente (sino ad un massimo di tre 1 anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici) e di non aver fruito della c.d. clausola di salvaguardia ex CCNL comparto scuola del 2011
a causa del mancato riconoscimento integrale di tutto il servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo.
Ritenuto che detta limitazione fosse per più motivi in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla Corte di giustizia UE), e ritenuto di aver invece diritto al riconoscimento per intero di tutti gli anni di servizio non di ruolo e alla progressione economica (cd. gradoni) di cui gode il personale scolastico assunto a tempo indeterminato, la parte ricorrente ha chiesto al giudice di condannare il lla ricostruzione della sua carriera tenendo conto del riconoscimento per intero CP_1 di tutti gli anni lavorati non di ruolo, incluso il servizio non di ruolo svolto nell'anno 2013 e, conseguentemente, al collocamento nel livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità maturata
(comprensiva del servizio prestato nel 2013) e, al pagamento in suo favore delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento di detta anzianità; vinte le spese di lite, da distrarsi.
A seguito di regolare intimazione, il i è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo in CP_1 via preliminare la prescrizione delle pretese economiche;
nel merito, parte resistente, pur riconoscendo il diritto della parte ricorrente alla valutazione integrale dell'effettivo servizio prestato ai fini della ricostruzione della carriera, ha chiesto che sia accertato e dichiarato che la ricorrente ha un'anzianità complessiva pari ad anni 8, mesi 5 e giorni 1, determinata non considerando l'anno 2013, per il quale è prevista la cd. “sterilizzazione” economica e il servizio non prestato il giorno19.3.2016.
L'odierna udienza era tenuta con le modalità in epigrafe indicate.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa, di natura documentale, è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2. - Nel merito, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
Il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato (come quello non di ruolo prestato dalla parte ricorrente) può ritenersi un consolidato principio desumibile dalla normativa comunitaria.
E' sufficiente al riguardo richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo
2 determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano
3 esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Va poi aggiunto che, nel caso di specie, le ragioni e le condizioni oggettive (le uniche che potrebbero giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori stabili) non sussistono, perché la natura non di ruolo del rapporto di lavoro e la novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente non sono elementi idonei a legittimare la disparità di trattamento, né è tale la particolare modalità di reclutamento del personale del settore scolastico e le esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Inoltre, anche la nostra giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai Ccnl succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati Ccnl che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7.11.2016,
n. 22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 e Cass. 6.4.2017, n. 8945).
Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per i dipendenti del stabilizzati il riconoscimento del pregresso servizio non di CP_1 ruolo è solo parziale e non completo ed intero ed in forza delle quali al personale del on di CP_1 ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, viene valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, con la previsione di un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
Dette conclusioni non sono suscettibili di modifiche a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia 20 settembre 2018 ( , secondo la quale "la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro Per_2
a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati
4 nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
Ciò perché siamo in presenza, nel caso di specie, non di un docente, ma di un ATA che, durante i plurimi rapporti a termine come precario, dal 2000 e fino all'immissione in ruolo, non ha svolto sostituzioni temporanee, ma ha lavorato con continuità, provvedendo a svolgere sempre la medesima attività di assistente amministrativo e non ha insegnato "svariate materie".
Peraltro, il punto definitivo sulla ricostruzione della carriera del personale ATA, anche dopo la citata
Corte di giustizia 20 settembre 2018, è stato effettuato dalla recente Cass. 28.11.2019, n. 31150, proprio nei termini di cui sopra.
In particolare, nel caso di specie, la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorrente in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli non risulta smentita da allegazioni di segno contrario ed “inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche ( art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (così, in motivazione, Cass.
n. 31150/2019).
In ordine alla domanda di parificazione sotto il profilo dell'inquadramento e della retribuzione per il periodo anteriore al 10.7.2001, data di entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, che nel recepire i contenuti del citato accordo quadro, ha così disposto (all'art. 2, par. 1): <Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurano che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi>>, la Suprema Corte ha statuito, già con pronuncia n. 31149/19 (confermata poi da Cass., 491/21 e n. 28116/21) che, ove il decreto di ricostruzione della carriera sia stato adottato dall' nella vigenza della Direttiva, Controparte_1 devono essere riconosciuti, ai fini della ricostruzione della carriera, anche i rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE.
5 La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone, infatti, al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento e che tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (così, ex plurimis Cassazione civile , sez. lav., 16.07.2020 , n.15231).
Nel caso di specie, la questione da ultimo menzionata non viene il rilievo perché il ricorrente non ha dedotto in giudizio rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE.
Va dunque dichiarato il diritto dell'istante, durante l'intero servizio di pre-ruolo effettuato a partire dal primo contratto a termine (15.10.2004 - 30.6.2005), alle progressioni stipendiali previste per i dipendenti a tempo indeterminato, con le conseguenze di legge, tra cui quella di essere collocato nella fascia stipendiale spettante in seguito alla suddetta progressione economica.
Analogamente va accolta la domanda di applicazione della clausola di salvaguardia.
Ed invero, l'accordo del 4 agosto 2011 ha introdotto una doppia clausola di salvaguardia in favore del personale già in servizio alla data dell'1.9.2010 statuendo che:
- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
"9-14 anni".
- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre - esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".
Come sancito in numerosi precedenti giurisprudenziali, proprio al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, si evidenzia, riguardo la clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL economico
2011, come "tale clausola di favore deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze di in forza di successione di contratti a tempo determinato, CP_3 iniziati prima del 1° settembre 2011 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale, avessero già
6 svolto un anno di servizio, con conseguente fondatezza anche della pretesa del ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni, sino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni"(Tribunale Torino sentenza n. 429 del 2019; Tribunale Bologna 12/03/2020,
n.139; Tribunale Palermo, 17/07/2020, n.2262; Tribunale Cosenza 03/07/2020, n.1013). In tal senso, peraltro, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione.”(Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020).
Nel caso in esame sussistono i presupposti previsti dal citato accordo, avendo la ricorrente iniziato a lavorare prima del 1° settembre 2011 e avendo a quella data più di un anno di servizio.
Il in definitiva, è tenuto a ricostruire la carriera della parte ricorrente considerando per intero CP_1 ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato e a corrispondere le differenze retributive maturate per effetto del differente nuovo inquadramento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Va, tuttavia, precisato che - a fronte di un'anzianità giuridica pari ad anni 6, mesi 11 e giorni 10 riconosciuta nel decreto di ricostruzione di carriera qui impugnato - l'anzianità giuridica che il CP_1 dovrà riconoscere in forza della presente decisione è pari ad anni 9, mesi 0 e giorni 9 secondo il conteggio effettuato dal ricorrente, basato su un numero di giorni di effettivo servizio ad eccezione del giorno di servizio non prestato il giorno 19.3.2016, che per tale motivo va escluso dal calcolo (per tale aspetto, v. infra) e contestato dal limitatamente all'inclusione, nello stesso, dell'anno CP_1
2013 e al servizio prestato il giorno 19.3.2016.
Con riferimento alla prima delle contestazioni in oggetto, si osserva, tuttavia, che l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio prestato nell'anno 2013 non è utile ai soli fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1, comma 1, lett. b, D.P.R. n. 122/2013), come - del resto - precisato nel decreto di ricostruzione in atti.
Tale è, del resto, l'orientamento assunto da quest'Ufficio nei numerosi precedenti relativi a fattispecie analoghe (alcuni dei quali richiamati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi), ai quali questa giudice ritiene di dare continuità.
7 Ne deriva che, in sede attuativa, nel procedere alla ricostruzione della carriera in termini economici, il convenuto dovrà tener conto della c.d. “sterilizzazione economica” con riferimento CP_2 all'anno 2013.
Si evidenzia che a tale soluzione ermeneutica ha, di recente, aderito anche la Corte di Appello di Bari, che in fattispecie analoga ha affermato che “…la ricostruzione in termini di anzianità di servizio della carriera del docente non soffre della cd. “sterilizzazione economica” dell'anno 2013, come preteso dal Giova evidenziare che, pur applicando l'invocato meccanismo della sterilizzazione della CP_3 suddetta annualità, il computo degli anni relativi alla anzianità di servizio prestati dal docente risulterebbe del tutto inalterato, incidendo il medesimo solo eventualmente sulla ricostruzione (in sede di attuazione della sentenza) della progressione economica spettante, e non -con tutta evidenza- sugli anni/giorni di effettivo servizio resi in favore del che tali permangono anche a voler CP_3
'bloccare', come oltre si dirà, l'incremento economico connesso agli scaglioni stipendiali.” (si veda, sul punto, Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 1177/2023 pubbl. il 20/07/2023).
Ancor più di recente, sulla questione controversa sottoposta ad odierno scrutinio, è intervenuta la
Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 21 maggio 2025, n. 13618), la quale – all'esito di una compiuta ricostruzione dell'articolato quadro normativo di riferimento (integrato, in particolare, dall'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, secondo cui “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”, nonché dall'art. 1, lett. b), del D.P.R. n. 122/2013, che ha esteso la disposizione di blocco anche all'anno 2013) – ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni la Corte è pervenuta muovendo dal preliminare rilievo che “la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione,
8 destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
E' stata pure evidenziata, nella sentenza dianzi citata, la distinzione tra le progressioni orizzontali e verticali nel pubblico impiego (che, a mente dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali) e gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio (fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche), quale ragione di fondo che ha indotto il Legislatore a prevedere, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, “sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
"sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013”.
Non ravvisando i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia n. 310/2013, la Suprema Corte ha, quindi, chiarito che “La
"non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie”.
Ciò comporta – prosegue la Corte – “che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
In questa prospettiva, “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle
9 fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Risultano, pertanto, solo in parte superate le conclusioni alle quali era pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia CP_2 mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici,
“sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (Cass. Sez. Lav. n. 13618/2025 cit.; conf. Cass. Sez Lav. n. 13619/2025).
Orbene, alla luce del recentissimo intervento chiarificatore della Suprema Corte, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato con riconoscimento di un'anzianità giuridica di anni 9 mesi 0 e giorni 09 (maturata alla data di immissione in ruolo, risalente al 1.9.2017) e conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo e diritto a percepire le differenze retributive (non prescritte) maturate in virtù del suddetto nuovo riconoscimento.
Tuttavia, come chiarito dalla S.C. nei più recenti arresti, la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto e valutato l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera ai soli fini giuridici e non anche ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (essendo la relativa anzianità interessata dalla normativa di blocco).
Quanto all'ulteriore contestazione del relativa all'asserita, erronea, inclusione del giorno di CP_1 servizio prestato il giorno 19.3.2016 nel calcolo attoreo dell'anzianità di servizio, la stessa appare fondata alla luce dello stato matricolare allegato alla memoria di costituzione, dal quale merge che in tale data il ricorrente non ha effettivamente svolto servizio (avendo egli fruito di un permesso non retribuito per motivi personali/familiari).
Ne consegue che tale giorno va escluso dal calcolo dell'anzianità di servizio.
Quanto alle richieste differenze retributive, le stesse spettano nei limiti della prescrizione Cont quinquennale tempestivamente eccepita dal;
la prescrizione è stata validamente interrotta in data 5.12.2024, con la notifica della lettera di diffida e costituzione in mora (v. doc. 3 produzione documentale del ricorrente).
Quindi spettano le differenze retributive maturate a partire dal 5.12.2019.
10 Il va, pertanto, condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze CP_1 retributive derivanti dalla corretta ricostruzione di carriera e dal conseguente, nuovo, inquadramento stipendiale con la decorrenza indicata.
Su dette differenze compete la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma
36°, della L. n. 724 del 1994.
3. - Le spese di lite vengono compensate in misura di 2/3, ai sensi dell'art. 92, comma 2°, c.p.c., tenuto conto: a) della riconosciuta validità dell'anno 2013 ai soli fini dell'anzianità giuridica;
b) del correlato ridimensionamento della pretesa retributiva (fatta valere con domanda di condanna generica, con conseguente impossibilità di applicazione del criterio giurisprudenziale del decisum per la determinazione del valore della controversia ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata); c) dell'accoglimento nei limiti della prescrizione della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla nuova ricostruzione della carriera.
Trattasi, a giudizio di chi scrive, di “specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa” che, se indicate esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza, appaiono idonee ad integrare le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la deroga al principio generale della soccombenza, come anche evidenziato dalla Corte di Appello di Bari nel precedente richiamato dal ricorrente nelle ultime note di trattazione scritta (si veda sentenza n. 2227/2023 pubbl. il 27/11/2023, che ha ritenuto non idonee a giustificare la compensazione ragioni diverse da quelle poste a fondamento della presente decisione).
Nel resto, tali spese seguono la soccombenza del resistente e si liquidano secondo CP_2 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 (cause di lavoro di valore indeterminabile – complessità bassa con fase di trattazione-istruttoria: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023), con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Si fa luogo all'aumento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 nella misura del 10%.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 del con ricorso depositato in data 7.12.2024, Controparte_2 nella causa iscritta al n. 10906/2024 R.G.A.C., così provvede:
11 - dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini giuridici, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta sin dal primo contratto di lavoro a tempo determinato pari ad anni 9 mesi 0 e giorni 9;
- condanna il alla ricostruzione della carriera, ai fini economici, in conformità al predetto CP_1 riconoscimento dell'anzianità di servizio, ordinando, altresì, l'attribuzione, in favore della ricorrente, della corretta fascia stipendiale, da determinarsi in conformità alle previsioni dei contratti collettivi succedutisi nel tempo, con applicazione della c.d. clausola di salvaguardia e con
“sterilizzazione economica” relativamente all'anno 2013;
- condanna, altresì, il al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive CP_1 maturate per effetto della ricostruzione della carriera nei termini innanzi indicati, nei limiti della prescrizione quinquennale (ossia decorrenti dal 5.12.2019), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara compensate per 2/3 le spese processuali, che liquida per l'intero in complessivi €.5.079,00 per compensi (€. 4.618,00 + €. 461,80 a titolo di maggiorazione per i collegamenti ipertestuali), i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali al 15%, come per legge;
e) condanna il della residua quota di spese, con distrazione in favore del Controparte_4 procuratore antistatario di parte ricorrente.
Foggia, 19.9.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina di Leo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Valentina di Leo, nella causa iscritta al n. 10906/2024 R. G. Aff. Cont.
Lavoro, all'esito dell'udienza del 18/9/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito telematico della stessa
TRA
Parte_1
Avv. DIBITONTO MARCO ricorrente
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato ex art. 417 bis
[...]
c.p.c. dott. Vito Alfonso resistente avente ad oggetto: ricostruzione di carriera ATA – progressione economica - differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 7.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto di essere dipendente a tempo indeterminato del (di seguito dal Controparte_2 CP_1
1.9.2017 con qualifica di collaboratore scolastico.
Prima di essere assunta a tempo indeterminato, parte ricorrente aveva svolto, a partire dal 15.10.2004, attività lavorativa non di ruolo, a tempo determinato, sempre come ATA come da prospetto contenuto in ricorso e come da contratti allegati allo stesso.
Parte ricorrente ha dedotto che, a seguito dell'immissione in ruolo, si è vista ricostruire la propria carriera, con applicazione delle disposizioni previste in materia dagli artt. 569 e 570 del d.lgs. n.
297/94 e dal Ccnl di comparto.
In particolare, la lavoratrice ha dedotto che la ricostruzione della sua carriera è stata effettuata in base ai criteri e ai principi espressi in dette disposizioni, secondo le quali il servizio non di ruolo non è riconosciuto interamente come servizio di ruolo, ma solo parzialmente (sino ad un massimo di tre 1 anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici) e di non aver fruito della c.d. clausola di salvaguardia ex CCNL comparto scuola del 2011
a causa del mancato riconoscimento integrale di tutto il servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo.
Ritenuto che detta limitazione fosse per più motivi in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla Corte di giustizia UE), e ritenuto di aver invece diritto al riconoscimento per intero di tutti gli anni di servizio non di ruolo e alla progressione economica (cd. gradoni) di cui gode il personale scolastico assunto a tempo indeterminato, la parte ricorrente ha chiesto al giudice di condannare il lla ricostruzione della sua carriera tenendo conto del riconoscimento per intero CP_1 di tutti gli anni lavorati non di ruolo, incluso il servizio non di ruolo svolto nell'anno 2013 e, conseguentemente, al collocamento nel livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità maturata
(comprensiva del servizio prestato nel 2013) e, al pagamento in suo favore delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento di detta anzianità; vinte le spese di lite, da distrarsi.
A seguito di regolare intimazione, il i è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo in CP_1 via preliminare la prescrizione delle pretese economiche;
nel merito, parte resistente, pur riconoscendo il diritto della parte ricorrente alla valutazione integrale dell'effettivo servizio prestato ai fini della ricostruzione della carriera, ha chiesto che sia accertato e dichiarato che la ricorrente ha un'anzianità complessiva pari ad anni 8, mesi 5 e giorni 1, determinata non considerando l'anno 2013, per il quale è prevista la cd. “sterilizzazione” economica e il servizio non prestato il giorno19.3.2016.
L'odierna udienza era tenuta con le modalità in epigrafe indicate.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa, di natura documentale, è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2. - Nel merito, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
Il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato (come quello non di ruolo prestato dalla parte ricorrente) può ritenersi un consolidato principio desumibile dalla normativa comunitaria.
E' sufficiente al riguardo richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo
2 determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano
3 esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Va poi aggiunto che, nel caso di specie, le ragioni e le condizioni oggettive (le uniche che potrebbero giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori stabili) non sussistono, perché la natura non di ruolo del rapporto di lavoro e la novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente non sono elementi idonei a legittimare la disparità di trattamento, né è tale la particolare modalità di reclutamento del personale del settore scolastico e le esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Inoltre, anche la nostra giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai Ccnl succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati Ccnl che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7.11.2016,
n. 22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 e Cass. 6.4.2017, n. 8945).
Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per i dipendenti del stabilizzati il riconoscimento del pregresso servizio non di CP_1 ruolo è solo parziale e non completo ed intero ed in forza delle quali al personale del on di CP_1 ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, viene valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, con la previsione di un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
Dette conclusioni non sono suscettibili di modifiche a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia 20 settembre 2018 ( , secondo la quale "la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro Per_2
a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati
4 nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
Ciò perché siamo in presenza, nel caso di specie, non di un docente, ma di un ATA che, durante i plurimi rapporti a termine come precario, dal 2000 e fino all'immissione in ruolo, non ha svolto sostituzioni temporanee, ma ha lavorato con continuità, provvedendo a svolgere sempre la medesima attività di assistente amministrativo e non ha insegnato "svariate materie".
Peraltro, il punto definitivo sulla ricostruzione della carriera del personale ATA, anche dopo la citata
Corte di giustizia 20 settembre 2018, è stato effettuato dalla recente Cass. 28.11.2019, n. 31150, proprio nei termini di cui sopra.
In particolare, nel caso di specie, la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorrente in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli non risulta smentita da allegazioni di segno contrario ed “inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche ( art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (così, in motivazione, Cass.
n. 31150/2019).
In ordine alla domanda di parificazione sotto il profilo dell'inquadramento e della retribuzione per il periodo anteriore al 10.7.2001, data di entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, che nel recepire i contenuti del citato accordo quadro, ha così disposto (all'art. 2, par. 1): <Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurano che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi>>, la Suprema Corte ha statuito, già con pronuncia n. 31149/19 (confermata poi da Cass., 491/21 e n. 28116/21) che, ove il decreto di ricostruzione della carriera sia stato adottato dall' nella vigenza della Direttiva, Controparte_1 devono essere riconosciuti, ai fini della ricostruzione della carriera, anche i rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE.
5 La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone, infatti, al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento e che tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (così, ex plurimis Cassazione civile , sez. lav., 16.07.2020 , n.15231).
Nel caso di specie, la questione da ultimo menzionata non viene il rilievo perché il ricorrente non ha dedotto in giudizio rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE.
Va dunque dichiarato il diritto dell'istante, durante l'intero servizio di pre-ruolo effettuato a partire dal primo contratto a termine (15.10.2004 - 30.6.2005), alle progressioni stipendiali previste per i dipendenti a tempo indeterminato, con le conseguenze di legge, tra cui quella di essere collocato nella fascia stipendiale spettante in seguito alla suddetta progressione economica.
Analogamente va accolta la domanda di applicazione della clausola di salvaguardia.
Ed invero, l'accordo del 4 agosto 2011 ha introdotto una doppia clausola di salvaguardia in favore del personale già in servizio alla data dell'1.9.2010 statuendo che:
- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
"9-14 anni".
- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre - esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".
Come sancito in numerosi precedenti giurisprudenziali, proprio al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, si evidenzia, riguardo la clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL economico
2011, come "tale clausola di favore deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze di in forza di successione di contratti a tempo determinato, CP_3 iniziati prima del 1° settembre 2011 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale, avessero già
6 svolto un anno di servizio, con conseguente fondatezza anche della pretesa del ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni, sino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni"(Tribunale Torino sentenza n. 429 del 2019; Tribunale Bologna 12/03/2020,
n.139; Tribunale Palermo, 17/07/2020, n.2262; Tribunale Cosenza 03/07/2020, n.1013). In tal senso, peraltro, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione.”(Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020).
Nel caso in esame sussistono i presupposti previsti dal citato accordo, avendo la ricorrente iniziato a lavorare prima del 1° settembre 2011 e avendo a quella data più di un anno di servizio.
Il in definitiva, è tenuto a ricostruire la carriera della parte ricorrente considerando per intero CP_1 ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato e a corrispondere le differenze retributive maturate per effetto del differente nuovo inquadramento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Va, tuttavia, precisato che - a fronte di un'anzianità giuridica pari ad anni 6, mesi 11 e giorni 10 riconosciuta nel decreto di ricostruzione di carriera qui impugnato - l'anzianità giuridica che il CP_1 dovrà riconoscere in forza della presente decisione è pari ad anni 9, mesi 0 e giorni 9 secondo il conteggio effettuato dal ricorrente, basato su un numero di giorni di effettivo servizio ad eccezione del giorno di servizio non prestato il giorno 19.3.2016, che per tale motivo va escluso dal calcolo (per tale aspetto, v. infra) e contestato dal limitatamente all'inclusione, nello stesso, dell'anno CP_1
2013 e al servizio prestato il giorno 19.3.2016.
Con riferimento alla prima delle contestazioni in oggetto, si osserva, tuttavia, che l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio prestato nell'anno 2013 non è utile ai soli fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1, comma 1, lett. b, D.P.R. n. 122/2013), come - del resto - precisato nel decreto di ricostruzione in atti.
Tale è, del resto, l'orientamento assunto da quest'Ufficio nei numerosi precedenti relativi a fattispecie analoghe (alcuni dei quali richiamati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi), ai quali questa giudice ritiene di dare continuità.
7 Ne deriva che, in sede attuativa, nel procedere alla ricostruzione della carriera in termini economici, il convenuto dovrà tener conto della c.d. “sterilizzazione economica” con riferimento CP_2 all'anno 2013.
Si evidenzia che a tale soluzione ermeneutica ha, di recente, aderito anche la Corte di Appello di Bari, che in fattispecie analoga ha affermato che “…la ricostruzione in termini di anzianità di servizio della carriera del docente non soffre della cd. “sterilizzazione economica” dell'anno 2013, come preteso dal Giova evidenziare che, pur applicando l'invocato meccanismo della sterilizzazione della CP_3 suddetta annualità, il computo degli anni relativi alla anzianità di servizio prestati dal docente risulterebbe del tutto inalterato, incidendo il medesimo solo eventualmente sulla ricostruzione (in sede di attuazione della sentenza) della progressione economica spettante, e non -con tutta evidenza- sugli anni/giorni di effettivo servizio resi in favore del che tali permangono anche a voler CP_3
'bloccare', come oltre si dirà, l'incremento economico connesso agli scaglioni stipendiali.” (si veda, sul punto, Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 1177/2023 pubbl. il 20/07/2023).
Ancor più di recente, sulla questione controversa sottoposta ad odierno scrutinio, è intervenuta la
Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 21 maggio 2025, n. 13618), la quale – all'esito di una compiuta ricostruzione dell'articolato quadro normativo di riferimento (integrato, in particolare, dall'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, secondo cui “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”, nonché dall'art. 1, lett. b), del D.P.R. n. 122/2013, che ha esteso la disposizione di blocco anche all'anno 2013) – ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni la Corte è pervenuta muovendo dal preliminare rilievo che “la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione,
8 destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
E' stata pure evidenziata, nella sentenza dianzi citata, la distinzione tra le progressioni orizzontali e verticali nel pubblico impiego (che, a mente dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali) e gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio (fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche), quale ragione di fondo che ha indotto il Legislatore a prevedere, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, “sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
"sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013”.
Non ravvisando i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia n. 310/2013, la Suprema Corte ha, quindi, chiarito che “La
"non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie”.
Ciò comporta – prosegue la Corte – “che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
In questa prospettiva, “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle
9 fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Risultano, pertanto, solo in parte superate le conclusioni alle quali era pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia CP_2 mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici,
“sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (Cass. Sez. Lav. n. 13618/2025 cit.; conf. Cass. Sez Lav. n. 13619/2025).
Orbene, alla luce del recentissimo intervento chiarificatore della Suprema Corte, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato con riconoscimento di un'anzianità giuridica di anni 9 mesi 0 e giorni 09 (maturata alla data di immissione in ruolo, risalente al 1.9.2017) e conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo e diritto a percepire le differenze retributive (non prescritte) maturate in virtù del suddetto nuovo riconoscimento.
Tuttavia, come chiarito dalla S.C. nei più recenti arresti, la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto e valutato l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera ai soli fini giuridici e non anche ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (essendo la relativa anzianità interessata dalla normativa di blocco).
Quanto all'ulteriore contestazione del relativa all'asserita, erronea, inclusione del giorno di CP_1 servizio prestato il giorno 19.3.2016 nel calcolo attoreo dell'anzianità di servizio, la stessa appare fondata alla luce dello stato matricolare allegato alla memoria di costituzione, dal quale merge che in tale data il ricorrente non ha effettivamente svolto servizio (avendo egli fruito di un permesso non retribuito per motivi personali/familiari).
Ne consegue che tale giorno va escluso dal calcolo dell'anzianità di servizio.
Quanto alle richieste differenze retributive, le stesse spettano nei limiti della prescrizione Cont quinquennale tempestivamente eccepita dal;
la prescrizione è stata validamente interrotta in data 5.12.2024, con la notifica della lettera di diffida e costituzione in mora (v. doc. 3 produzione documentale del ricorrente).
Quindi spettano le differenze retributive maturate a partire dal 5.12.2019.
10 Il va, pertanto, condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze CP_1 retributive derivanti dalla corretta ricostruzione di carriera e dal conseguente, nuovo, inquadramento stipendiale con la decorrenza indicata.
Su dette differenze compete la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma
36°, della L. n. 724 del 1994.
3. - Le spese di lite vengono compensate in misura di 2/3, ai sensi dell'art. 92, comma 2°, c.p.c., tenuto conto: a) della riconosciuta validità dell'anno 2013 ai soli fini dell'anzianità giuridica;
b) del correlato ridimensionamento della pretesa retributiva (fatta valere con domanda di condanna generica, con conseguente impossibilità di applicazione del criterio giurisprudenziale del decisum per la determinazione del valore della controversia ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata); c) dell'accoglimento nei limiti della prescrizione della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla nuova ricostruzione della carriera.
Trattasi, a giudizio di chi scrive, di “specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa” che, se indicate esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza, appaiono idonee ad integrare le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la deroga al principio generale della soccombenza, come anche evidenziato dalla Corte di Appello di Bari nel precedente richiamato dal ricorrente nelle ultime note di trattazione scritta (si veda sentenza n. 2227/2023 pubbl. il 27/11/2023, che ha ritenuto non idonee a giustificare la compensazione ragioni diverse da quelle poste a fondamento della presente decisione).
Nel resto, tali spese seguono la soccombenza del resistente e si liquidano secondo CP_2 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 (cause di lavoro di valore indeterminabile – complessità bassa con fase di trattazione-istruttoria: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023), con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Si fa luogo all'aumento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 nella misura del 10%.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 del con ricorso depositato in data 7.12.2024, Controparte_2 nella causa iscritta al n. 10906/2024 R.G.A.C., così provvede:
11 - dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini giuridici, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta sin dal primo contratto di lavoro a tempo determinato pari ad anni 9 mesi 0 e giorni 9;
- condanna il alla ricostruzione della carriera, ai fini economici, in conformità al predetto CP_1 riconoscimento dell'anzianità di servizio, ordinando, altresì, l'attribuzione, in favore della ricorrente, della corretta fascia stipendiale, da determinarsi in conformità alle previsioni dei contratti collettivi succedutisi nel tempo, con applicazione della c.d. clausola di salvaguardia e con
“sterilizzazione economica” relativamente all'anno 2013;
- condanna, altresì, il al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive CP_1 maturate per effetto della ricostruzione della carriera nei termini innanzi indicati, nei limiti della prescrizione quinquennale (ossia decorrenti dal 5.12.2019), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara compensate per 2/3 le spese processuali, che liquida per l'intero in complessivi €.5.079,00 per compensi (€. 4.618,00 + €. 461,80 a titolo di maggiorazione per i collegamenti ipertestuali), i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali al 15%, come per legge;
e) condanna il della residua quota di spese, con distrazione in favore del Controparte_4 procuratore antistatario di parte ricorrente.
Foggia, 19.9.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina di Leo
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