Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995.
Articolo 2
- Legge 16 giugno 1997, n. 200
Articolo 1 della Legge 16 giugno 1997, n. 200
Versione
6 luglio 1997
6 luglio 1997
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