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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6395 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50876/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 50876/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato il [...] in [...] ( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Marco PONTEDURO, ), come C.F._2
da procura in atti;
- ricorrente –
- Sportello unico per l'immigrazione di c/o Controparte_1 CP_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso per legge CP_2
dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente non costituito –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30/11/2024, ha chiesto Parte_1
“l'annullamento del provvedimento, con ogni conseguenza di legge, ritenendo ingiusto e gravatorio, e comunque, che venga disposta l'autorizzazione al rilascio del Nulla Osta per motivi di Famiglia identificato con il n. indicando anche la tempistica di NumeroDiCa_1
rilascio” visti i lunghi tempi per fissare un appuntamento dello Sportello Unico di CP_1
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: che in data 22/07/2024 inoltrava allo
Sportello unico per l'immigrazione di la richiesta di autorizzazione all'ingresso nel CP_1
territorio dello Stato per la propria moglie e i due figli minori;
che in data 29/10/2024 riceveva il diniego di nulla osta da parte dello Sportello Unico di in particolare per CP_1 la carenza dei requisiti reddituale e alloggiativo previsti dalla legge;
che, ritenendo invece di possedere tutti i requisiti previsti per il rilascio del nulla osta, ha impugnato il predetto decreto.
L'Amministrazione resistente, nonostante rituale notifica, non si è costituita in giudizio.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la e ha CP_1
ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza
Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con la moglie e i due figli minori, il quale gli è stato negato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di in data 22/07/2024 per insufficienza dei presupposti di reddito CP_1
di cui all'art. 29, co. 3, lett. b., D.lgs. 286/98, ovvero in quanto “il richiedente ha dichiarato per l'anno 2023 il possesso di un reddito pari a 18.546 euro annui, verificato dall'Agenzia delle entrate, che al netto dei contributi previdenziali dovuti all' è pari a 13.737,36 CP_3
euro, raggiungendo reddito inferiore alla soglia minima prevista per ricongiungere i 3 familiari indicati in domanda (17.368,31 euro annui)” e non allegando prova della sussistenza del requisito alloggiativo, in quanto “non è stato dimostrato il possesso di un titolo giuridicamente rilevante (proprietà, locazione, comodato) che riconosca il legittimo possesso o detenzione da parte del richiedente dell'alloggio indicato nell'istanza medesima
(o suoi parenti o affini di I grado)”.
La documentazione versata in atti dal ricorrente smentisce le conclusioni dell'amministrazione circa i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta. Infatti, con riferimento al requisito alloggiativo, il ricorrente ha depositato il contratto di locazione dell'immobile in cui vive e in cui intende ospitare i suoi familiari una volta ricongiunti in Italia, la comunicazione di cessione di fabbricato, il certificato di idoneità alloggiativa per quattro persone e la dichiarazione del proprietario dello stesso immobile che dichiara di essere d'accordo ad ospitare nella sua abitazione i familiari del ricorrente.
Nessun dubbio, allora, sul possesso del requisito alloggiativo da parte del ricorrente.
Per quanto riguarda il requisito reddituale, il ricorrente in atti ha versato la dichiarazione dei redditi 2024, relativa all'anno 2023, in cui si evince che ha dichiarato un reddito lordo complessivo di € 17.916,00, laddove per ricongiungere tre familiari il reddito richiesto è di
17.368,31 euro annui. Appare, dunque, pacifico il possesso del requisito reddituale minimo richiesto per legge ai fini del ricongiungimento, avendo il ricorrente puntualmente documentato in giudizio l'effettiva sussistenza del requisito reddituale.
Per tutte le suddette ragioni la domanda volta ad ottenere il rilascio del nulla osta merita accoglimento.
Nulla sulle spese, vista la contumacia dell'amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone il rilascio, da parte della convenuta, del nulla osta richiesto;
- nulla sulle spese.
Roma, 28/04/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 50876/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato il [...] in [...] ( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Marco PONTEDURO, ), come C.F._2
da procura in atti;
- ricorrente –
- Sportello unico per l'immigrazione di c/o Controparte_1 CP_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso per legge CP_2
dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente non costituito –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30/11/2024, ha chiesto Parte_1
“l'annullamento del provvedimento, con ogni conseguenza di legge, ritenendo ingiusto e gravatorio, e comunque, che venga disposta l'autorizzazione al rilascio del Nulla Osta per motivi di Famiglia identificato con il n. indicando anche la tempistica di NumeroDiCa_1
rilascio” visti i lunghi tempi per fissare un appuntamento dello Sportello Unico di CP_1
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: che in data 22/07/2024 inoltrava allo
Sportello unico per l'immigrazione di la richiesta di autorizzazione all'ingresso nel CP_1
territorio dello Stato per la propria moglie e i due figli minori;
che in data 29/10/2024 riceveva il diniego di nulla osta da parte dello Sportello Unico di in particolare per CP_1 la carenza dei requisiti reddituale e alloggiativo previsti dalla legge;
che, ritenendo invece di possedere tutti i requisiti previsti per il rilascio del nulla osta, ha impugnato il predetto decreto.
L'Amministrazione resistente, nonostante rituale notifica, non si è costituita in giudizio.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la e ha CP_1
ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza
Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con la moglie e i due figli minori, il quale gli è stato negato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di in data 22/07/2024 per insufficienza dei presupposti di reddito CP_1
di cui all'art. 29, co. 3, lett. b., D.lgs. 286/98, ovvero in quanto “il richiedente ha dichiarato per l'anno 2023 il possesso di un reddito pari a 18.546 euro annui, verificato dall'Agenzia delle entrate, che al netto dei contributi previdenziali dovuti all' è pari a 13.737,36 CP_3
euro, raggiungendo reddito inferiore alla soglia minima prevista per ricongiungere i 3 familiari indicati in domanda (17.368,31 euro annui)” e non allegando prova della sussistenza del requisito alloggiativo, in quanto “non è stato dimostrato il possesso di un titolo giuridicamente rilevante (proprietà, locazione, comodato) che riconosca il legittimo possesso o detenzione da parte del richiedente dell'alloggio indicato nell'istanza medesima
(o suoi parenti o affini di I grado)”.
La documentazione versata in atti dal ricorrente smentisce le conclusioni dell'amministrazione circa i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta. Infatti, con riferimento al requisito alloggiativo, il ricorrente ha depositato il contratto di locazione dell'immobile in cui vive e in cui intende ospitare i suoi familiari una volta ricongiunti in Italia, la comunicazione di cessione di fabbricato, il certificato di idoneità alloggiativa per quattro persone e la dichiarazione del proprietario dello stesso immobile che dichiara di essere d'accordo ad ospitare nella sua abitazione i familiari del ricorrente.
Nessun dubbio, allora, sul possesso del requisito alloggiativo da parte del ricorrente.
Per quanto riguarda il requisito reddituale, il ricorrente in atti ha versato la dichiarazione dei redditi 2024, relativa all'anno 2023, in cui si evince che ha dichiarato un reddito lordo complessivo di € 17.916,00, laddove per ricongiungere tre familiari il reddito richiesto è di
17.368,31 euro annui. Appare, dunque, pacifico il possesso del requisito reddituale minimo richiesto per legge ai fini del ricongiungimento, avendo il ricorrente puntualmente documentato in giudizio l'effettiva sussistenza del requisito reddituale.
Per tutte le suddette ragioni la domanda volta ad ottenere il rilascio del nulla osta merita accoglimento.
Nulla sulle spese, vista la contumacia dell'amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone il rilascio, da parte della convenuta, del nulla osta richiesto;
- nulla sulle spese.
Roma, 28/04/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli