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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n. 13162 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo e dall'Avv. Davide Rinella
Attrice in opposizione
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
Convenuto in opposizione
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Rosaria Ciancimino
Terzo chiamato
E
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
Marcella Camarda
Terzo chiamato oggetto: pagamento somme finanziamento pubblico ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il pagamento della Parte_1 somma di € 62.284,70 da parte del a titolo di contributo Controparte_1 pubblico dovutole a seguito dell'ammissione del progetto imprenditoriale per l'ampliamento della struttura alberghiera sita a Piraino, all'esito del bando indetto dal medesimo CP_1
e delle verifiche di ammissibilità dell'importo speso svolto dall'amministrazione.
Ha allegato che la somma indicata era stata illegittimamente versata in favore di CP_2
(quanto a €. 57.854,72 ) e di (quanto a €. 4.429,97) a seguito dell'intervento CP_4
1 sostitutivo in favore di detti enti ex art. 31 d.l. 69/2013 conv. dalla L. 98/2013.
Secondo la ricorrente il credito vantato dagli enti previdenziali non era dovuto sia perché la relativa cartella di pagamento era stata sospesa nel giudizio di opposizione proposto innanzi al Giudice del Lavoro di Palermo (nel giudizio r.g.12942/2018), sia perché la relativa esigibilità era stata sospesa dalle disposizioni emergenziali adottate a causa del Covid di cui all'art. 18 d.l. 68/2020.
A riprova dell'insussistenza di alcuna obbligazione di pagamento nei confronti degli enti previdenziali, ha richiamato il durc del 28.4.2021.
Il si è costituito in giudizio contestando la fondatezza Controparte_1
CP_ CP_ della domanda attorea. Il pagamento in favore di ed delle somme dovute a era stato legittimamente effettuato sulla scorta delle risulta del Durc Parte_1
negativo del 11.9.2020.
Ha evidenziato come il sopravvenire di altro non valeva ad escludere la correttezza del CP_5
proprio operato, rilevando come ogni eventuale domanda restitutoria avrebbe dovuto essere avanzata nei confronti degli enti che detti importi avevano incassato, invocando la previsione di cui all'art. 1189 c.c.
Per l'ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente, e previa richiesta di CP_ autorizzazione alla chiamata in giudizio ex art. 269 c.p.c., ha domandato la condanna di e alla restituzione delle somme indebitamente percepite. CP_4
CP_ e costituite in giudizio hanno domandato il rigetto delle domande di parte CP_4
ricorrente.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 4.7.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda avanza da nei confronti del convenuto non può Parte_1 CP_1
trovare accoglimento.
Secondo l'art. 31 co. 3 e 8 bis del d.l. 69/2013 conv. dalla L. 98/2013, l'amministrazione chiamata a corrispondere somme al soggetto ammesso ad un finanziamento, ha l'obbligo di accantonare le somme da quest'ultimo dovuto a titolo di contributi, versandole in favore dell'ente creditore, avviando la procedura sostitutiva ivi prevista.
Si tratta di modalità estintiva dell'obbligazione, che secondo lo schema di cui all'art. 1188
c.c., avviene attraverso il pagamento in favore del terzo indicato dalla legge.
Dai documenti depositati risulta che correttamente il a fronte del Durc CP_1
CP_ dell'11.9.2020 che attestava debiti della società attrice in favore di e ha proceduto CP_4
a corrispondere le somme dovute alla beneficiaria del finanziamento direttamente in favore
2 degli enti previdenziali.
Con il pagamento così effettuato il ha quindi estinto la propria obbligazione. CP_1
Non può invece valere a ritenere illegittimo il pagamento così effettuato per il sopravvenire del Durc negativo del 14.4.2021 richiamato da parte attrice (peraltro smentito dall'esito del giudizio richiamato in relazione al credito dell' , trattandosi di attestazione sopravvenuta CP_4
rispetto ai pagamenti effettuati in data 12.3.2021 e 8.4.2021.
CP_ La questione relativa all'inesistenza dei crediti vantati da e introdotta dal ricorrente CP_4
nel presente giudizio, è estranea ai rapporti tra ente finanziatore e ente finanziato, che restano disciplinati dall'art. 31 sopra richiamato.
Il peculiare meccanismo estintivo delineato dal legislatore che si fonda appunto sul Durc negativo, e che mira ad agevolare il recupero dei crediti degli enti previdenziali consentendo la contestuale estinzione del debito della p.a. verso il privato e del debito di quest'ultimo verso gli enti previdenziali, non consente di dare ingresso in tale rapido procedimento alle verifiche relative alla sussistenza di quest'ultimo debito.
Ne consegue che i rilievi mossi dal ricorrente in relazione all'insussistenza del credito degli enti previdenziali per effetto della pronuncia nelle more resa dal Tribunale di Palermo
(sentenza n.4123/2021), confermata dalla Corte d'appello (sentenza n.234/2024), non vale ad escludere che al momento del pagamento dovuto, il , a fronte del Durc negativo, CP_1
CP_ era obbligato a corrispondere gli importi dovuti ad e CP_4
Peraltro l'estinzione per prescrizione accertata nel giudizio richiamato, come noto, opera su eccezione della parte che intenda avvalersene, con la conseguenza che solo all'esito della CP_ relativa manifestazione di volontà da parte del debitore, il credito di (quello di è CP_4
stato invece ritenuto sussistente), poteva essere dichiarato estinto.
L'accertamento del credito vantato dagli enti previdenziali, che esula dal presente giudizio, non risulta inoltre definito con sentenza passata in giudicato.
Ne consegue che la domanda di ripetizione avanzata nei confronti del non può CP_1
trovare accoglimento, mentre i rapporti di dare/avere tra parte attrice e gli enti previdenziali, potranno essere definiti all'esito del giudizio richiamato da parte attrice.
Né può trovare accoglimento la domanda spiegata in via subordinata e volta alla condanna di
CP_
- previa rinuncia alla domanda relativa alle somme di competenza di alla CP_4
restituzione delle somme indicate, sia in quanto tardivamente spiegata soltanto in comparsa conclusionale, sia perché oggetto del diverso giudizio sopra richiamato e non ancora definito
(non risulta che la sentenza della Corte d'appello sia passata in giudicato).
Parte attrice va infine condannata a pagare al e ai terzi chiamati (la cui chiamata in CP_1 giudizio si è resa necessaria in ragione dell'infondata domanda da parte attrice) le spese di
3 lite che si liquidano secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata, in €. 4.300,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge in favore di ciascuna.
Pqm
Rigetta la domanda avanzata da Parte_1
Condanna a pagare e ai terzi chiamati Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. modifiche, in €. 4.300,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge in favore di ciascuno.
Palermo, 3.1.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n. 13162 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo e dall'Avv. Davide Rinella
Attrice in opposizione
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
Convenuto in opposizione
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Rosaria Ciancimino
Terzo chiamato
E
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
Marcella Camarda
Terzo chiamato oggetto: pagamento somme finanziamento pubblico ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il pagamento della Parte_1 somma di € 62.284,70 da parte del a titolo di contributo Controparte_1 pubblico dovutole a seguito dell'ammissione del progetto imprenditoriale per l'ampliamento della struttura alberghiera sita a Piraino, all'esito del bando indetto dal medesimo CP_1
e delle verifiche di ammissibilità dell'importo speso svolto dall'amministrazione.
Ha allegato che la somma indicata era stata illegittimamente versata in favore di CP_2
(quanto a €. 57.854,72 ) e di (quanto a €. 4.429,97) a seguito dell'intervento CP_4
1 sostitutivo in favore di detti enti ex art. 31 d.l. 69/2013 conv. dalla L. 98/2013.
Secondo la ricorrente il credito vantato dagli enti previdenziali non era dovuto sia perché la relativa cartella di pagamento era stata sospesa nel giudizio di opposizione proposto innanzi al Giudice del Lavoro di Palermo (nel giudizio r.g.12942/2018), sia perché la relativa esigibilità era stata sospesa dalle disposizioni emergenziali adottate a causa del Covid di cui all'art. 18 d.l. 68/2020.
A riprova dell'insussistenza di alcuna obbligazione di pagamento nei confronti degli enti previdenziali, ha richiamato il durc del 28.4.2021.
Il si è costituito in giudizio contestando la fondatezza Controparte_1
CP_ CP_ della domanda attorea. Il pagamento in favore di ed delle somme dovute a era stato legittimamente effettuato sulla scorta delle risulta del Durc Parte_1
negativo del 11.9.2020.
Ha evidenziato come il sopravvenire di altro non valeva ad escludere la correttezza del CP_5
proprio operato, rilevando come ogni eventuale domanda restitutoria avrebbe dovuto essere avanzata nei confronti degli enti che detti importi avevano incassato, invocando la previsione di cui all'art. 1189 c.c.
Per l'ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente, e previa richiesta di CP_ autorizzazione alla chiamata in giudizio ex art. 269 c.p.c., ha domandato la condanna di e alla restituzione delle somme indebitamente percepite. CP_4
CP_ e costituite in giudizio hanno domandato il rigetto delle domande di parte CP_4
ricorrente.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 4.7.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda avanza da nei confronti del convenuto non può Parte_1 CP_1
trovare accoglimento.
Secondo l'art. 31 co. 3 e 8 bis del d.l. 69/2013 conv. dalla L. 98/2013, l'amministrazione chiamata a corrispondere somme al soggetto ammesso ad un finanziamento, ha l'obbligo di accantonare le somme da quest'ultimo dovuto a titolo di contributi, versandole in favore dell'ente creditore, avviando la procedura sostitutiva ivi prevista.
Si tratta di modalità estintiva dell'obbligazione, che secondo lo schema di cui all'art. 1188
c.c., avviene attraverso il pagamento in favore del terzo indicato dalla legge.
Dai documenti depositati risulta che correttamente il a fronte del Durc CP_1
CP_ dell'11.9.2020 che attestava debiti della società attrice in favore di e ha proceduto CP_4
a corrispondere le somme dovute alla beneficiaria del finanziamento direttamente in favore
2 degli enti previdenziali.
Con il pagamento così effettuato il ha quindi estinto la propria obbligazione. CP_1
Non può invece valere a ritenere illegittimo il pagamento così effettuato per il sopravvenire del Durc negativo del 14.4.2021 richiamato da parte attrice (peraltro smentito dall'esito del giudizio richiamato in relazione al credito dell' , trattandosi di attestazione sopravvenuta CP_4
rispetto ai pagamenti effettuati in data 12.3.2021 e 8.4.2021.
CP_ La questione relativa all'inesistenza dei crediti vantati da e introdotta dal ricorrente CP_4
nel presente giudizio, è estranea ai rapporti tra ente finanziatore e ente finanziato, che restano disciplinati dall'art. 31 sopra richiamato.
Il peculiare meccanismo estintivo delineato dal legislatore che si fonda appunto sul Durc negativo, e che mira ad agevolare il recupero dei crediti degli enti previdenziali consentendo la contestuale estinzione del debito della p.a. verso il privato e del debito di quest'ultimo verso gli enti previdenziali, non consente di dare ingresso in tale rapido procedimento alle verifiche relative alla sussistenza di quest'ultimo debito.
Ne consegue che i rilievi mossi dal ricorrente in relazione all'insussistenza del credito degli enti previdenziali per effetto della pronuncia nelle more resa dal Tribunale di Palermo
(sentenza n.4123/2021), confermata dalla Corte d'appello (sentenza n.234/2024), non vale ad escludere che al momento del pagamento dovuto, il , a fronte del Durc negativo, CP_1
CP_ era obbligato a corrispondere gli importi dovuti ad e CP_4
Peraltro l'estinzione per prescrizione accertata nel giudizio richiamato, come noto, opera su eccezione della parte che intenda avvalersene, con la conseguenza che solo all'esito della CP_ relativa manifestazione di volontà da parte del debitore, il credito di (quello di è CP_4
stato invece ritenuto sussistente), poteva essere dichiarato estinto.
L'accertamento del credito vantato dagli enti previdenziali, che esula dal presente giudizio, non risulta inoltre definito con sentenza passata in giudicato.
Ne consegue che la domanda di ripetizione avanzata nei confronti del non può CP_1
trovare accoglimento, mentre i rapporti di dare/avere tra parte attrice e gli enti previdenziali, potranno essere definiti all'esito del giudizio richiamato da parte attrice.
Né può trovare accoglimento la domanda spiegata in via subordinata e volta alla condanna di
CP_
- previa rinuncia alla domanda relativa alle somme di competenza di alla CP_4
restituzione delle somme indicate, sia in quanto tardivamente spiegata soltanto in comparsa conclusionale, sia perché oggetto del diverso giudizio sopra richiamato e non ancora definito
(non risulta che la sentenza della Corte d'appello sia passata in giudicato).
Parte attrice va infine condannata a pagare al e ai terzi chiamati (la cui chiamata in CP_1 giudizio si è resa necessaria in ragione dell'infondata domanda da parte attrice) le spese di
3 lite che si liquidano secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata, in €. 4.300,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge in favore di ciascuna.
Pqm
Rigetta la domanda avanzata da Parte_1
Condanna a pagare e ai terzi chiamati Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. modifiche, in €. 4.300,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge in favore di ciascuno.
Palermo, 3.1.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
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