CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/11/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1331/2024
PROMOSSA DA
on sede legale in Catania, Parte_1
Via Dott. Consoli 57, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dal P.IVA_1 prof. avv. Antonio Barone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Catania in Corso
Italia n. 22,
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
CONTRO
p. iva Controparte_1 P.IVA_2
CONTENUTA IN RIASSUNZIONE – APPELLATA
CONTUMACE pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza del 24.9.2025 la parte costituita precisava le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 16585/2024, pubblicata in data 13.06.204, la prima sezione civile della Corte di
Cassazione accoglieva il ricorso proposto da
[...]
contro l' Parte_2 [...]
, cassava la sentenza n.1982/2021 della Corte d'Appello Controparte_1 di Catania e rinviava alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
In estrema sintesi:
Con atto di citazione, notificato in data 13/02/2015, il consorzio Parte_1 proponeva azione di accertamento negativo del credito avverso l'
[...] [...]
, lamentando di aver ricevuto da quest'ultima, con lettera raccomandata del Controparte_1
29/10/2014, l'indebita richiesta di restituzione della complessiva somma di euro 839.856,83 (di cui euro 450.044,78 riferibili all'anno 2011 ed euro 389.812,05 all'anno 2012).
La società consortile esponeva di intrattenere da anni un rapporto di accreditamento con l'
[...]
; che negli anni 2011 e 2012 aveva stipulato con tale azienda regolari Controparte_1 contratti di prestazioni sanitarie, con i quali aveva pattuito il budget assegnato alla struttura e, in sua funzione, il volume di prestazioni che quest'ultima si impegnava ad erogare con il relativo corrispettivo;
che contestualmente aveva stipulato un contratto di factoring, avente ad oggetto la cessione pro soluto dei crediti derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate per conto della suindicata azienda sanitaria;
che tali contratti avevano avuto regolare esecuzione e che tutte le fatture da essa Part emesse recavano l'autorizzazione al pagamento rilasciata dall'
La stessa metteva in risalto come, a distanza di anni, l' le avesse richiesto la restituzione CP_2 degli importi di € 460.044,78 e di € 389.812,05, rispettivamente corrisposti in adempimento dei contratti stipulati ed eseguiti negli anni 2011 e 2012, ponendo a fondamento di tali pretese creditorie il
D.A. regionale n. 170/213 con cui era stato ripristinato, con effetto retroattivo, il tariffario di cui al
D.A. n. 1977/207 (recante una valorizzazione delle prestazioni rese dai soggetti accreditati inferiore pagina 2 di 7 rispetto a quella alla stregua della quale erano stati stipulati ed eseguiti i contratti oggetto di causa- tariffario ex D.A. n. 24059/1997).
Conseguentemente, agiva in giudizio allo scopo di far accertare l'insussistenza e, dunque, la non spettanza in capo all' delle ingenti somme asseritamente scaturenti dalla differenza tra CP_2 quelle liquidate negli anni 2011 e 2012 e quelle rideterminate applicando la tariffa ripristinata dalla
Regione Sicilia nell'anno 2013.
In data 28/05/2015 si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea e, per l'effetto, l'accertamento e la dichiarazione della spettanza dell'importo di € 839.856,83 a titolo di recupero delle somme scaturenti dalla differenza tra quanto già liquidato e quanto spettante sulla base della diversa valorizzazione delle prestazioni effettuate con le tariffe di cui al D.A. n. 1977/2007, ripristinate con D.A. regionale n. 170/213.
Il Tribunale di Catania, I sez. civile, con sentenza 4623/2017, pubblicata il 06/11/2017, rigettava la domanda attorea e condannava il al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 11.325,00 CP_3 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Con ricorso notificato e depositato in data 27/04/2018, la Parte_1 impugnava la sentenza di primo grado innanzi alla Corte di Appello di Catania, chiedendone la
[...] revoca e/o annullamento, con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio, previa sospensione del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite in primo grado.
Con comparsa depositata il 10/03/2018, si costituiva nel giudizio di appello l CP_4 eccependo l'inconducenza delle difese di parte appellante e contestando, altresì, nel merito tutto il ricorso, chiedendone il rigetto.
All'udienza del giorno 20/01/2021, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 1982/2021 la Corte d'Appello di Catania, sez. I, respingeva l'appello proposto dal
, condannando quest'ultimo alla refusione delle spese di lite del giudizio di secondo grado, CP_3 liquidate in complessivi euro 17.628,00, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Il giudice di secondo grado dava, altresì, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR n. 115/2002.
Con ricorso notificato in data 15/04/2022 e depositato in data 02/05/2022, poi iscritto al n. R.G.
10542/2022, la impugnava davanti alla Corte di Parte_1
pagina 3 di 7 Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Catania, articolando le proprie doglianze in cinque motivi di gravame.
L depositava controricorso e chiedeva di dichiararsi Controparte_1 inammissibile o rigettarsi il ricorso presentato dalla società consortile con vittoria di spese.
La prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16585/2024 accoglieva il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992, e dichiarava assorbiti il primo, il quarto e il quinto motivo di gravame, evidenziando come il buon esito del terzo motivo di impugnazione rendesse vana la disamina degli altri.
Il Supremo Consesso, accogliendo la censura veicolata, nella più ampia cornice del thema disputandum concernente la questione della transitorietà del D.A. n. 170/2013, dal terzo mezzo di gravame, secondo cui l' non avrebbe avuto il potere unilaterale di incidere liberamente sui rapporti con il CP_4 soggetto concessionario concludeva “ribadendo la propria elaborazione formulata con precipuo riferimento, sì, agli "sconti tariffari" ma innegabilmente destinata a proiettarsi pur sul regime tariffario meno vantaggioso di cui al D.A. n. 1977/2007 - ripristinato con il D.A. n. 170/2013 - ed al quale la medesima scontistica si correla, secondo cui, in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art.
1, 1° co., lett. o), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l' "incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n.
243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione (cfr. Cass.
(ord.) 5.10.2021, n. 27007; Cass. (ord.) 4.5.2018, n. 10582)”.
In quest'ottica, i giudici di legittimità statuivano il principio per cui gli effetti del D.A. n. 170/2013 devono intendersi circoscritti al triennio 2007-2009, e di conseguenza, negavano il diritto dell'
[...]
di ripetere gli importi corrispondenti al meno favorevole (per le strutture accreditate) CP_4 regime tariffario ed alla correlata scontistica in relazione ad annualità esulanti dal triennio summenzionato e dunque, nella specie, in relazione agli anni 2011 e 2012.
In accoglimento, nei termini suindicati, del terzo motivo di ricorso, il Supremo Consesso cassava la sentenza n. 1982/2021 della Corte d'Appello di Catania rinviando alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Esso,
pagina 4 di 7 inoltre, in dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso dichiarava non sussistenti i presupposti di cui al 1° co. quater, dell'art 13 d.P.R. n. 115/2002.
Con atto di citazione in riassunzione depositato e notificato in data 11/10/2024 la
[...] riassumeva la causa dinanzi alla prima sezione della Corte d'Appello Parte_1 di Catania, chiedendo al giudice del rinvio di dichiarare l'inesistenza delle pretese creditorie vantate dall' e per l'effetto di accogliere la domanda di accertamento negativo del credito, dalla CP_4 medesima esperita, in attuazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., con ord. n. 16585/2022.
L regolarmente convenuta, rimaneva contumace nel presente grado di giudizio. CP_4
All'udienza del giorno 24/09/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione di termini di 60 giorni per la precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente fase di rinvio è demandato alla Corte d'Appello di Catania di valutare la spettanza o meno della pretesa creditoria avanzata dall' e negata dall'odierna attrice, applicando il CP_4 principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “gli effetti del D.A. n.
170/2013 devono intendersi circoscritti al triennio 2007-2009”, “deponendo in tal senso non solo l'
"incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione”.
La risoluzione della questione deferita alla Corte distrettuale transita, dunque, per l'accertamento della collocazione temporale dei contratti oggetto di causa, dovendosi, all'uopo, verificare se i medesimi negozi siano o meno riferibili al triennio 2007-2009, rispetto al quale, alla luce del principio di diritto affermato dalla Cassazione, il D.A. regionale n. 170/213 può trovare transitoriamente applicazione.
Sotto tale profilo, si evidenzi come i contratti oggetto di controversia siano pacificamente riferibili agli anni 2011 e 2012 e, pertanto, si sottraggano alla parentesi temporale in relazione alla quale l'applicazione retroattiva delle meno vantaggiose tariffe previste dal D.A. n. 1977/2007 è stata ritenuta ragionevole e, dunque, legittima.
Di conseguenza, come, espressamente evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione (pag. 11 dell'ordinanza n. 16585/2024), l' non ha diritto di ripetere gli importi corrispondenti Controparte_4
pagina 5 di 7 al regime meno favorevole per la struttura privata accreditata, dovendosi la sua pretesa ritenere infondata.
Sicché, alla luce delle argomentazioni esposte deve accogliersi la domanda di accertamento negativo esperita dalla e dichiararsi inesistente la pretesa Parte_1 creditoria vantata dall' nei confronti dell'odierna attrice per la somma Controparte_4 complessivamente ammontante a Euro 839.856,83.
Considerata la sua soccombenza, l' è condannata alla rifusione integrale delle spese CP_4 processuali.
Nel caso di specie, invero, non sussistono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite posto l'ormai pacifico quadro di riferimento lumeggiato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione — e pure dal giudice amministrativo (Cons. Stato, 439/2017) — a far tempo da Cass.
10582/2018 e di seguito da Cass. 3676/2020, Cass. 27366/2020, Cass. 297/2021, e Cass. 27007/2021.
Le spese, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sono così liquidate, in favore di Parte_1
- per il primo grado, euro 14.598,00 per compensi (€ 2.304,00 per la fase di studio, €1.520,00 per la fase introduttiva, €6.767,00 per la fase di trattazione, €4.007,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali in misura pari al 15 %, IVA e CPA come per legge;
- per il grado di appello, euro 13.078,00 per compensi (€ 2.853,00 per la fase di studio, €1.659,00 per la fase introduttiva, €3.822,00 per la fase di trattazione, €4.744,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
-per il giudizio di legittimità, euro 7.003,00 per compensi (€ 3225,00 per la fase di studio, €2.119,00 per la fase introduttiva, €1.659,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, come per legge;
-per il giudizio di rinvio, euro 13.078,00 per compensi (€ 2.853,00 per la fase di studio, €1.659,00 per la fase introduttiva, €3.822,00 per la fase di trattazione, €4.744,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1331/2024 R.G., avente ad oggetto la citazione in data 11.10.2024 con cui ha riassunto Parte_1 la causa a seguito dell'annullamento con rinvio, giusta ordinanza della S.C. n. 16585/2024, pubblicata il 13.6.2024, della sentenza di questa Corte di appello n. 1982/2021, pubblicata in data 18.10.2021 che pagina 6 di 7 aveva rigettato l'appello proposto da avverso la Parte_4 sentenza del Tribunale di Catania n. 4623/2017, pubblicata in data 6.11.2017: dichiara la contumacia dell;
CP_4 accoglie l'appello e per l'effetto, in accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito originariamente proposta dall'attrice, dichiara che la stessa non è debitrice dell della CP_4 somma di € 839.856,83; condanna l' alla rifusione integrale delle spese processuali, così liquidate, in favore di CP_4
Parte_1 per il primo grado, euro 14.598,00 per compensi (€ 2.304,00 per la fase di studio, €1.520,00 per la fase introduttiva, €6.767,00 per la fase di trattazione, €4.007,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali in misura pari al 15 %, IVA e CPA come per legge;
per il grado di appello, euro 13.078,00 per compensi (€ 2.853,00 per la fase di studio, €1.659,00 per la fase introduttiva, €3.822,00 per la fase di trattazione, €4.744,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di legittimità, euro 7.003,00 per compensi (€ 3225,00 per la fase di studio, €2.119,00 per la fase introduttiva, €1.659,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, come per legge;
per il giudizio di rinvio, euro 13.078,00 per compensi (€ 2.853,00 per la fase di studio, €1.659,00 per la fase introduttiva, €3.822,00 per la fase di trattazione, €4.744,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 26 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
Questa sentenza è stata redatta, sotto le mie cure, dal MOT dott. Marco Mazzullo
Il magistrato affidatario
Dott. A. Caruso
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1331/2024
PROMOSSA DA
on sede legale in Catania, Parte_1
Via Dott. Consoli 57, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dal P.IVA_1 prof. avv. Antonio Barone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Catania in Corso
Italia n. 22,
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
CONTRO
p. iva Controparte_1 P.IVA_2
CONTENUTA IN RIASSUNZIONE – APPELLATA
CONTUMACE pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza del 24.9.2025 la parte costituita precisava le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 16585/2024, pubblicata in data 13.06.204, la prima sezione civile della Corte di
Cassazione accoglieva il ricorso proposto da
[...]
contro l' Parte_2 [...]
, cassava la sentenza n.1982/2021 della Corte d'Appello Controparte_1 di Catania e rinviava alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
In estrema sintesi:
Con atto di citazione, notificato in data 13/02/2015, il consorzio Parte_1 proponeva azione di accertamento negativo del credito avverso l'
[...] [...]
, lamentando di aver ricevuto da quest'ultima, con lettera raccomandata del Controparte_1
29/10/2014, l'indebita richiesta di restituzione della complessiva somma di euro 839.856,83 (di cui euro 450.044,78 riferibili all'anno 2011 ed euro 389.812,05 all'anno 2012).
La società consortile esponeva di intrattenere da anni un rapporto di accreditamento con l'
[...]
; che negli anni 2011 e 2012 aveva stipulato con tale azienda regolari Controparte_1 contratti di prestazioni sanitarie, con i quali aveva pattuito il budget assegnato alla struttura e, in sua funzione, il volume di prestazioni che quest'ultima si impegnava ad erogare con il relativo corrispettivo;
che contestualmente aveva stipulato un contratto di factoring, avente ad oggetto la cessione pro soluto dei crediti derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate per conto della suindicata azienda sanitaria;
che tali contratti avevano avuto regolare esecuzione e che tutte le fatture da essa Part emesse recavano l'autorizzazione al pagamento rilasciata dall'
La stessa metteva in risalto come, a distanza di anni, l' le avesse richiesto la restituzione CP_2 degli importi di € 460.044,78 e di € 389.812,05, rispettivamente corrisposti in adempimento dei contratti stipulati ed eseguiti negli anni 2011 e 2012, ponendo a fondamento di tali pretese creditorie il
D.A. regionale n. 170/213 con cui era stato ripristinato, con effetto retroattivo, il tariffario di cui al
D.A. n. 1977/207 (recante una valorizzazione delle prestazioni rese dai soggetti accreditati inferiore pagina 2 di 7 rispetto a quella alla stregua della quale erano stati stipulati ed eseguiti i contratti oggetto di causa- tariffario ex D.A. n. 24059/1997).
Conseguentemente, agiva in giudizio allo scopo di far accertare l'insussistenza e, dunque, la non spettanza in capo all' delle ingenti somme asseritamente scaturenti dalla differenza tra CP_2 quelle liquidate negli anni 2011 e 2012 e quelle rideterminate applicando la tariffa ripristinata dalla
Regione Sicilia nell'anno 2013.
In data 28/05/2015 si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea e, per l'effetto, l'accertamento e la dichiarazione della spettanza dell'importo di € 839.856,83 a titolo di recupero delle somme scaturenti dalla differenza tra quanto già liquidato e quanto spettante sulla base della diversa valorizzazione delle prestazioni effettuate con le tariffe di cui al D.A. n. 1977/2007, ripristinate con D.A. regionale n. 170/213.
Il Tribunale di Catania, I sez. civile, con sentenza 4623/2017, pubblicata il 06/11/2017, rigettava la domanda attorea e condannava il al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 11.325,00 CP_3 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Con ricorso notificato e depositato in data 27/04/2018, la Parte_1 impugnava la sentenza di primo grado innanzi alla Corte di Appello di Catania, chiedendone la
[...] revoca e/o annullamento, con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio, previa sospensione del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite in primo grado.
Con comparsa depositata il 10/03/2018, si costituiva nel giudizio di appello l CP_4 eccependo l'inconducenza delle difese di parte appellante e contestando, altresì, nel merito tutto il ricorso, chiedendone il rigetto.
All'udienza del giorno 20/01/2021, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 1982/2021 la Corte d'Appello di Catania, sez. I, respingeva l'appello proposto dal
, condannando quest'ultimo alla refusione delle spese di lite del giudizio di secondo grado, CP_3 liquidate in complessivi euro 17.628,00, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Il giudice di secondo grado dava, altresì, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR n. 115/2002.
Con ricorso notificato in data 15/04/2022 e depositato in data 02/05/2022, poi iscritto al n. R.G.
10542/2022, la impugnava davanti alla Corte di Parte_1
pagina 3 di 7 Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Catania, articolando le proprie doglianze in cinque motivi di gravame.
L depositava controricorso e chiedeva di dichiararsi Controparte_1 inammissibile o rigettarsi il ricorso presentato dalla società consortile con vittoria di spese.
La prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16585/2024 accoglieva il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992, e dichiarava assorbiti il primo, il quarto e il quinto motivo di gravame, evidenziando come il buon esito del terzo motivo di impugnazione rendesse vana la disamina degli altri.
Il Supremo Consesso, accogliendo la censura veicolata, nella più ampia cornice del thema disputandum concernente la questione della transitorietà del D.A. n. 170/2013, dal terzo mezzo di gravame, secondo cui l' non avrebbe avuto il potere unilaterale di incidere liberamente sui rapporti con il CP_4 soggetto concessionario concludeva “ribadendo la propria elaborazione formulata con precipuo riferimento, sì, agli "sconti tariffari" ma innegabilmente destinata a proiettarsi pur sul regime tariffario meno vantaggioso di cui al D.A. n. 1977/2007 - ripristinato con il D.A. n. 170/2013 - ed al quale la medesima scontistica si correla, secondo cui, in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art.
1, 1° co., lett. o), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l' "incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n.
243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione (cfr. Cass.
(ord.) 5.10.2021, n. 27007; Cass. (ord.) 4.5.2018, n. 10582)”.
In quest'ottica, i giudici di legittimità statuivano il principio per cui gli effetti del D.A. n. 170/2013 devono intendersi circoscritti al triennio 2007-2009, e di conseguenza, negavano il diritto dell'
[...]
di ripetere gli importi corrispondenti al meno favorevole (per le strutture accreditate) CP_4 regime tariffario ed alla correlata scontistica in relazione ad annualità esulanti dal triennio summenzionato e dunque, nella specie, in relazione agli anni 2011 e 2012.
In accoglimento, nei termini suindicati, del terzo motivo di ricorso, il Supremo Consesso cassava la sentenza n. 1982/2021 della Corte d'Appello di Catania rinviando alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Esso,
pagina 4 di 7 inoltre, in dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso dichiarava non sussistenti i presupposti di cui al 1° co. quater, dell'art 13 d.P.R. n. 115/2002.
Con atto di citazione in riassunzione depositato e notificato in data 11/10/2024 la
[...] riassumeva la causa dinanzi alla prima sezione della Corte d'Appello Parte_1 di Catania, chiedendo al giudice del rinvio di dichiarare l'inesistenza delle pretese creditorie vantate dall' e per l'effetto di accogliere la domanda di accertamento negativo del credito, dalla CP_4 medesima esperita, in attuazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., con ord. n. 16585/2022.
L regolarmente convenuta, rimaneva contumace nel presente grado di giudizio. CP_4
All'udienza del giorno 24/09/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione di termini di 60 giorni per la precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente fase di rinvio è demandato alla Corte d'Appello di Catania di valutare la spettanza o meno della pretesa creditoria avanzata dall' e negata dall'odierna attrice, applicando il CP_4 principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “gli effetti del D.A. n.
170/2013 devono intendersi circoscritti al triennio 2007-2009”, “deponendo in tal senso non solo l'
"incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione”.
La risoluzione della questione deferita alla Corte distrettuale transita, dunque, per l'accertamento della collocazione temporale dei contratti oggetto di causa, dovendosi, all'uopo, verificare se i medesimi negozi siano o meno riferibili al triennio 2007-2009, rispetto al quale, alla luce del principio di diritto affermato dalla Cassazione, il D.A. regionale n. 170/213 può trovare transitoriamente applicazione.
Sotto tale profilo, si evidenzi come i contratti oggetto di controversia siano pacificamente riferibili agli anni 2011 e 2012 e, pertanto, si sottraggano alla parentesi temporale in relazione alla quale l'applicazione retroattiva delle meno vantaggiose tariffe previste dal D.A. n. 1977/2007 è stata ritenuta ragionevole e, dunque, legittima.
Di conseguenza, come, espressamente evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione (pag. 11 dell'ordinanza n. 16585/2024), l' non ha diritto di ripetere gli importi corrispondenti Controparte_4
pagina 5 di 7 al regime meno favorevole per la struttura privata accreditata, dovendosi la sua pretesa ritenere infondata.
Sicché, alla luce delle argomentazioni esposte deve accogliersi la domanda di accertamento negativo esperita dalla e dichiararsi inesistente la pretesa Parte_1 creditoria vantata dall' nei confronti dell'odierna attrice per la somma Controparte_4 complessivamente ammontante a Euro 839.856,83.
Considerata la sua soccombenza, l' è condannata alla rifusione integrale delle spese CP_4 processuali.
Nel caso di specie, invero, non sussistono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite posto l'ormai pacifico quadro di riferimento lumeggiato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione — e pure dal giudice amministrativo (Cons. Stato, 439/2017) — a far tempo da Cass.
10582/2018 e di seguito da Cass. 3676/2020, Cass. 27366/2020, Cass. 297/2021, e Cass. 27007/2021.
Le spese, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sono così liquidate, in favore di Parte_1
- per il primo grado, euro 14.598,00 per compensi (€ 2.304,00 per la fase di studio, €1.520,00 per la fase introduttiva, €6.767,00 per la fase di trattazione, €4.007,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali in misura pari al 15 %, IVA e CPA come per legge;
- per il grado di appello, euro 13.078,00 per compensi (€ 2.853,00 per la fase di studio, €1.659,00 per la fase introduttiva, €3.822,00 per la fase di trattazione, €4.744,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
-per il giudizio di legittimità, euro 7.003,00 per compensi (€ 3225,00 per la fase di studio, €2.119,00 per la fase introduttiva, €1.659,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, come per legge;
-per il giudizio di rinvio, euro 13.078,00 per compensi (€ 2.853,00 per la fase di studio, €1.659,00 per la fase introduttiva, €3.822,00 per la fase di trattazione, €4.744,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1331/2024 R.G., avente ad oggetto la citazione in data 11.10.2024 con cui ha riassunto Parte_1 la causa a seguito dell'annullamento con rinvio, giusta ordinanza della S.C. n. 16585/2024, pubblicata il 13.6.2024, della sentenza di questa Corte di appello n. 1982/2021, pubblicata in data 18.10.2021 che pagina 6 di 7 aveva rigettato l'appello proposto da avverso la Parte_4 sentenza del Tribunale di Catania n. 4623/2017, pubblicata in data 6.11.2017: dichiara la contumacia dell;
CP_4 accoglie l'appello e per l'effetto, in accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito originariamente proposta dall'attrice, dichiara che la stessa non è debitrice dell della CP_4 somma di € 839.856,83; condanna l' alla rifusione integrale delle spese processuali, così liquidate, in favore di CP_4
Parte_1 per il primo grado, euro 14.598,00 per compensi (€ 2.304,00 per la fase di studio, €1.520,00 per la fase introduttiva, €6.767,00 per la fase di trattazione, €4.007,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali in misura pari al 15 %, IVA e CPA come per legge;
per il grado di appello, euro 13.078,00 per compensi (€ 2.853,00 per la fase di studio, €1.659,00 per la fase introduttiva, €3.822,00 per la fase di trattazione, €4.744,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di legittimità, euro 7.003,00 per compensi (€ 3225,00 per la fase di studio, €2.119,00 per la fase introduttiva, €1.659,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, come per legge;
per il giudizio di rinvio, euro 13.078,00 per compensi (€ 2.853,00 per la fase di studio, €1.659,00 per la fase introduttiva, €3.822,00 per la fase di trattazione, €4.744,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 26 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
Questa sentenza è stata redatta, sotto le mie cure, dal MOT dott. Marco Mazzullo
Il magistrato affidatario
Dott. A. Caruso
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7