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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 8316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8316 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro dott.ssa Anna Pagotto, all'udienza di data 14.7.2025 nella causa n. 33802/2024 celebratasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, in base alla a normativa in vigore per la pandemia in atto, emette la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1 avv. Paolo Marini e convenuto contumace CP_1
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede l'accertamento e la declaratoria del suo diritto a percepire i ratei maturati dell'indennità di accompagnamento dal 27.12.2022 riconosciuta con decreto di omologazione di questo Tribunale del 5.2.2024, notificato all' in data CP_1
16.2.2024. Afferma che l' non ha mai posto in pagamento la prestazione CP_1 giudizialmente riconosciuta, nonostante in data 2.4.2024 abbia inoltrato la necessaria documentazione . Conclude con la richiesta di condannare l' a CP_1 corrispondergli i ratei maturati e maturandi relativi alla prestazione riconosciuta nonché le spese.
L' è rimasto contumace. CP_1
Istruita la causa solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale, a seguito del deposito telematico di note di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c..
Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta non evidenzia che a l' abbia CP_1 liquidato la prestazione in questione;
l' non ha dimostrato il contrario in quanto CP_1 ha scelto di rimanere contumace. La domanda pertanto è fondata e merita accoglimento. Ne consegue la condanna del convenuto al pagamento dei ratei poiché non ha liquidato la prestazione nei termini previsti dalla legge. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' distratte ex art 93 c.p.c. ridotte leggermente in relazione alla CP_1 modalità del deposito della documentazione idonea a sostenere la pretesa, non corrispondente all'indice contenuto nel ricorso e contenuta tutta in un unico pdf, senza indicazione dei singoli atti e documenti, in modo da renderne la individuazione difficoltosa.
PQM
dichiara il diritto della parte ricorrente a ricevere l'indennità di accompagnamento a far data da 27.12.2022 e condanna l' a corrisponderle i ratei arretrati e gli CP_1 interessi legali nella misura di legge;
condanna l' a rimborsare a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente i CP_1 compensi legali che si liquidano in complessivi € 1300, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Roma, 14.7.2022 il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro dott.ssa Anna Pagotto, all'udienza di data 14.7.2025 nella causa n. 33802/2024 celebratasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, in base alla a normativa in vigore per la pandemia in atto, emette la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1 avv. Paolo Marini e convenuto contumace CP_1
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede l'accertamento e la declaratoria del suo diritto a percepire i ratei maturati dell'indennità di accompagnamento dal 27.12.2022 riconosciuta con decreto di omologazione di questo Tribunale del 5.2.2024, notificato all' in data CP_1
16.2.2024. Afferma che l' non ha mai posto in pagamento la prestazione CP_1 giudizialmente riconosciuta, nonostante in data 2.4.2024 abbia inoltrato la necessaria documentazione . Conclude con la richiesta di condannare l' a CP_1 corrispondergli i ratei maturati e maturandi relativi alla prestazione riconosciuta nonché le spese.
L' è rimasto contumace. CP_1
Istruita la causa solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale, a seguito del deposito telematico di note di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c..
Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta non evidenzia che a l' abbia CP_1 liquidato la prestazione in questione;
l' non ha dimostrato il contrario in quanto CP_1 ha scelto di rimanere contumace. La domanda pertanto è fondata e merita accoglimento. Ne consegue la condanna del convenuto al pagamento dei ratei poiché non ha liquidato la prestazione nei termini previsti dalla legge. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' distratte ex art 93 c.p.c. ridotte leggermente in relazione alla CP_1 modalità del deposito della documentazione idonea a sostenere la pretesa, non corrispondente all'indice contenuto nel ricorso e contenuta tutta in un unico pdf, senza indicazione dei singoli atti e documenti, in modo da renderne la individuazione difficoltosa.
PQM
dichiara il diritto della parte ricorrente a ricevere l'indennità di accompagnamento a far data da 27.12.2022 e condanna l' a corrisponderle i ratei arretrati e gli CP_1 interessi legali nella misura di legge;
condanna l' a rimborsare a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente i CP_1 compensi legali che si liquidano in complessivi € 1300, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Roma, 14.7.2022 il Giudice