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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/06/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 511/2017 del ruolo generale affari contenziosi in data 15.2.2017 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 19.2.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Romina Galiani e Francesca Pauciulo, come Parte_1
da mandato in atti attore contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero Benassi e Daniela Casaletto, come da mandato in atti
convenuta
e
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello, come da mandato in atti convenuta
OGGETTO: annullamento contratto di vendita e del collegato contratto di finanziamento
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
La sentenza viene redatta ai sensi del novellato art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., come modificati dalla Legge 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2017, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
la e la al fine di sentire accogliere le Controparte_2 Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) dichiarare, per tutte le circostanze enucleate in premessa e in diritto,
l'annullamento ex art. 1439 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 1429 c.c., del contratto concluso dal sig.
con in data 20.10.2016; e dichiarare, Parte_1 Controparte_1 altresì, l'annullamento per dolo determinante ex art. 1439 c.c., ovvero ex art. 1429 c.c., del collegato contratto di finanziamento con 2) per gli effetti, condannare la Parte_2 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali ex art. 2043 e seguenti c.c. patiti dal sig. , da quantificarsi ai sensi Parte_1 dell'art. 1226 c.c. nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
3) infine, condannare i convenuti al pagamento delle spese, dei diritti, e degli onorari del giudizio in favore dei sottoscritti avvocati, che se ne dichiarano antistatari”.
Assumeva parte attrice di essere stato contattato nel mese di ottobre 2016 sulla propria utenza mobile da un sedicente operatore di , tale , che gli comunicava di essere stato CP_3 Per_1 prescelto per beneficiare di una “vantaggiosa offerta”, che prevedeva l'installazione gratuita di pannelli fotovoltaici, l'accredito in conto corrente di € 100,00 mensili e l'azzeramento dei costi della bolletta a fronte della reintroduzione in rete del surplus di energia prodottasi e non consumata e che, attirato da quanto prospettatogli telefonicamente, sottoscriveva in un successivo incontro un contratto, senza rendersi conto che le condizioni di quest'ultimo erano nettamente diverse rispetto a quelle sino a quel momento prospettategli;
infatti, la proposta sottoscritta prevedeva l'acquisto dell'impianto fotovoltaico completo al prezzo di € 16.000,00, da restituire rate mensili da € 196,00 ciascuna.
Assumeva altresì l'attore di aver pure sottoscritto “taluni moduli”, senza riceversene copia, su carta intestata della , che lo stesso sottoscriveva nella piena ed esclusiva Parte_2
convinzione di compilare la documentazione necessaria ai fini dell'accredito in conto corrente dei prospettati € 100,00 mensili, rappresentando che in data 23.11.2016 veniva installato da CP_1
l'impianto fotovoltaico sul tetto della sua abitazione, senza però che fosse mai stato dato
[...] seguito all'allaccio.
Assumeva infine l'attore che solo nel successivo mese di dicembre, lo stesso si vedeva recapitare una comunicazione da parte di , con oggetto “Finanziamento nr. 14877301”, Parte_2 con cui l'istituto di credito comunicava al sig. “di aver accettato la sua richiesta di Parte_1 finanziamento alle condizioni contrattuali riportate nel contratto”, in uno alla “distinta bonifici
” – ordine n. 812161634400047 del 09 dicembre 2016, dell'importo di € 16.000,00, con Pt_3 beneficiario ed ordinante ”, così Controparte_1 Parte_1 apprendendo di aver, inconsapevolmente, avanzato una richiesta di finanziamento per l'acquisto di fotovoltaico.
Ritenendo pertanto il processo di formazione della sua volontà viziato dalla condotta tenuta dall'operatore che, con artifici e raggiri, approfittando della sua inesperienza, del CP_1
basso livello di istruzione e della buona fede in lui riposta, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_4 domanda, attesa la regolarità del contratto sottoscritto dall'attore ed eccependo la decadenza dell'attore dal diritto di recesso.
Si costituiva altresì in giudizio , Parte_4 Controparte_2 eccependo l'inammissibilità della domanda di annullamento, la sua infondatezza e, in ogni caso, la carenza di prova, per cui chiedeva il rigetto.
Ammesse ed espletate le prove richieste dalle parti, la causa, dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19.2.2025, celebrata nella forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Si dà atto che nel corso del giudizio veniva presentato dall'attore ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti dei medesimi odierni convenuti, che veniva rigettato con ordinanza del 31.8.2021 per carenza di strumentalità tra la domanda proposta in via cautelare e quella di cognizione ordinaria.
***
La domanda proposta dall'attore è infondata e merita rigetto.
Va preliminarmente inquadrato giuridicamente il contratto intercorso tra le parti per l'applicazione della corretta normativa di riferimento.
Orbene, di fronte ad una espressa qualificazione pattizia dello stesso, che nella “proposta di adesione” in atti viene definito “d'opera”/appalto, occorre evidenziare che la giurisprudenza civile
(da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2012, n. 6636) evidenzia come la distinzione tra appalto e vendita si basa su due elementi: da un lato, la volontà dei contraenti e, dall'altro, il rapporto fra il valore della materia (prestazione di dare) ed il valore della prestazione d'opera
(prestazione di fare), da considerare non in senso oggettivo (quale valore economico della materia o dell'opera), bensì avuto riguardo alla comune intenzione dei contraenti.
Pertanto, si è in presenza d'un contratto d'appalto o d'opera se l'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore-venditore è la realizzazione di un opus unicum od anche di un opus derivato dalla serie, ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, laddove la fornitura della materia è un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese.
Al contrario, si è in presenza d'un contratto di compravendita, se le attività necessarie a produrre il bene costituiscono solo l'ordinario ciclo produttivo del bene, che può anche concludersi con l'assemblaggio delle sue componenti presso il destinatario, ma è la sola consegna del bene stesso,
l'effettiva obbligazione del produttore-venditore, insomma, nella compravendita, oggetto dell'obbligazione è un dare, nel contratto d'appalto o d'opera, oggetto dell'obbligazione è un facere. Nel caso di specie, dalla interpretazione della “proposta di adesione” e dall'esame dei fatti di causa, emerge evidente la prevalenza dell'obbligazione di dare (fornitura del fotovoltaico a fronte del versamento dell'importo di € 16.000,00) rispetto a quella di dare (lavoro), per cui la fattispecie contrattuale che ci occupa deve farsi rientrare nell'ambito della normativa in tema di vendita, compito - quello dell'inquadramento giuridico - che rientra nei poteri officiosi del giudice, al di là del nomen iuris adottato dalle parti.
Tanto stabilito, occorre ancora in via preliminare procedere ad una valutazione in merito alla sussistenza o meno di un collegamento negoziale tra i due contratti oggetto di causa, ossia il contratto stipulato dall'attore con parte convenuta e il Controparte_1 successivo contratto di finanziamento stipulato dallo stesso con l'altra parte convenuta, la al fine di verificare se sia consentita un'analisi unitaria delle sorti Parte_5
dei due contratti oppure se essi debbano essere considerati negozi distinti e indipendenti le cui vicende non sono reciprocamente condizionate.
Orbene, un collegamento negoziale ricorre quando le parti, attraverso la stipulazione di due o più contratti coordinati, mirano a conseguire un risultato economico unitario e complesso;
ciascun contratto conserva una causa autonoma, sebbene ognuno di essi sia finalizzato ad un regolamento reciproco di interessi.
Il collegamento negoziale non dà, quindi, vita ad un nuovo negozio, ma costituisce uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti caratterizzato dal fatto che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro (Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2014, n.
21417; Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2013, n. 7255; Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18884).
Il collegamento negoziale può essere tipico, nei casi in cui sia la legge stessa a prevederlo, o atipico, nell'eventualità in cui l'origine di esso sia da ricercare nella volontà delle parti.
A seguito del recepimento della Direttiva europea in materia di credito al consumo (Direttiva
2008/48/CE), avvenuta con D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e delle conseguenti modifiche apportate al D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato un'ipotesi di collegamento negoziale di fonte legale negli art. 121 e ss. dello stesso D. Lgs. n.
385/1993 tra i contratti di credito al consumo, il cui oggetto sia l'acquisto di beni o servizi determinati, e i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi (Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2018, n.
19778; Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2018, n. 19748; Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2016, n. 19632;
Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2016, n. 19000; Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2015, n. 19522).
L'art. 121, co. 1, lett. d) definisce “contratto di credito collegato” il contratto finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Nel caso di specie, risulta pacifico che parte attrice sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 121, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 385/1993 e ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a) e art. 5, co.
1, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), parte convenuta Controparte_5
riveste la qualità di finanziatore ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. f) D.Lgs. n. 385/1993, e si
[...] ricorda che per “contratto di credito” si intende il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria ai sensi dello stesso articolo, co.1, lett. c); infine, parte convenuta riveste la qualità di professionista ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c) D.Lgs. CP_1
n. 206/2005.
Occorre quindi analizzare la fattispecie oggetto di causa alla luce di quanto detto a proposito della figura del collegamento negoziale.
Il contratto stipulato tra la parte attrice e la parte convenuta ha ad oggetto la CP_1
compravendita di beni, nello specifico di un impianto fotovoltaico, mentre il contratto stipulato tra l'attore e la parte convenuta ha ad oggetto il finanziamento di una somma Parte_2
pari al costo di tale impianto.
Tale secondo contratto di finanziamento rientra nella fattispecie di “contratto di credito” individuata dall'art. 121, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 385/1993, in quanto la banca, Parte_2
, si è con esso impegnata a concedere un credito sotto forma di prestito all'attore
[...]
consumatore.
Il contratto di credito così individuato è collegato al contratto di fornitura del bene stipulato tra l'attore e , in quanto ricorre senza dubbio la seconda condizione richiesta dall'articolo CP_1
121, co. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 385/1993 affinché si verifichi tale ipotesi di collegamento, ossia l'individuazione del bene specifico nel contratto di credito.
Inoltre, l'intestazione del contratto di finanziamento reca «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori - Contratto “Prestito Finalizzato ”», venendo così qualificato, Parte_2
dallo stesso finanziatore, come contratto di credito al consumo.
I due contratti sono quindi collegati, con la conseguenza che le vicende di uno di essi possono ripercuotersi sulle vicende dell'altro.
Il collegamento negoziale può, peraltro, attuarsi in due differenti forme: si può avere collegamento bilaterale (o plurilaterale), nel qual caso si avrà condizionamento reciproco delle vicende che coinvolgono i contratti, o collegamento unilaterale, nel qual caso le vicende che coinvolgono uno dei contratti saranno in grado di ripercuotersi sull'uno o più altri contratti, senza che, però, possa accadere il contrario (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2007, n. 13164; Cass. civ., sez. I, 8 luglio
2004, n. 12567).
Si è detto che, nel caso concreto oggetto di causa, i contratti sono collegati, e che il collegamento postula la volontà di realizzare un obiettivo economico unitario per il raggiungimento del quale le parti stipulano più di un negozio.
Il contratto di fornitura e il contratto di finanziamento posti in essere dalle parti in causa hanno ad oggetto il compimento di un'operazione unitaria, ossia l'acquisto da parte dell'attore, e quindi la vendita da parte di , di un impianto fotovoltaico. CP_1
Il contratto di finanziamento interviene per permettere al consumatore, parte attrice, di effettuare l'acquisto in questione.
Il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento non si pongono, perciò, sullo stesso piano: il primo costituisce il contratto principale, mentre il secondo è contratto accessorio, dipendente dal contratto di fornitura, in quanto non avrebbe ragion d'essere in mancanza di esso.
Si aggiunga che la stessa intestazione del contratto reca “Prestito Finalizzato Parte_2
”, e che l'individuazione del bene al cui acquisto è finalizzato il prestito, come detto, è
[...] indicato a pagina due del medesimo contratto (leggesi “fotovoltaico”).
Ciò chiarito, la fattispecie si inserisce nella figura di collegamento negoziale unilaterale e, conseguentemente, le vicende che coinvolgono il contratto di fornitura si ripercuotono sul contratto di finanziamento, mentre non avviene il contrario.
Accertata l'esistenza di un collegamento negoziale avente fonte legale tra i due contratti, è possibile procedere con l'analisi delle vicende che coinvolgono il contratto principale di fornitura, essendo il contratto di finanziamento ad esso subordinato in un rapporto di principale-accessorio e quindi inevitabilmente condizionato dalle sorti del primo.
La parte attrice chiede l'annullamento del contratto di fornitura “ex art. 1439 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 1429 c.c.”.
Va chiarito che l'azione di annullamento di un contratto può essere proposta per più motivi, tra cui errore, violenza e dolo;
tuttavia, la proposizione di entrambe le cause di annullamento (dolo e errore) contemporaneamente non è in sé inammissibile, essendo stato richiesto al giudice di valutare entrambe le circostanze per determinare se il contratto sia annullabile.
Orbene, affinché possa essere chiesto e ottenuto l'annullamento del contratto per la sussistenza del vizio del consenso per dolo occorre valutare se uno dei contraenti è ricorso all'utilizzo di raggiri al fine di determinare nell'altra parte la volontà di contrattare, e i raggiri devono essere tali che, senza di essi, il contraente che chiede l'annullamento non avrebbe contrattato. Nel caso di specie, l'attore afferma di essere stato indotto alla stipula del contratto di fornitura con prevalentemente dalla convenienza dell'operazione che, a suo dire, le era stata CP_1 prospettata come “gratuita”.
Pertanto parte attrice chiede l'annullamento del contratto di fornitura per essere stato il suo consenso carpito con dolo.
La sussistenza del dolo quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una distorta rappresentazione della realtà, contestuale alla manifestazione della volontà negoziale, a seguito della quale la parte si sia determinata a stipulare (Cass. civ., sez. VI, 4 novembre 2021, n. 31731;
Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5734; Cass. civ., sez. III, 1.10.2009, n. 21074) e che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'articolo 1429 c.c. (cfr.
Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2015, n. 12892; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2009, n. 14628; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2006, n. 12424), avendo riguardo alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte (Cass. civ., 31 maggio 2018, n. 13872; Cass. civ.,
20.01.2017, n. 1585).
Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima” (Cass. Civ. 12892 del 2015).
La prova del dolo, avente per oggetto la sussistenza del raggiro e la rilevanza causale del medesimo ai fini della conclusione del contratto, incombe sulla parte che intende far valere tale vizio del consenso.
Venendo al caso di specie, può già anticiparsi che parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha dedotto e provato tutti gli elementi necessari ad integrare il dolo richiesto dalla norma sopra invocata a carico della convenuta . CP_1
Il contratto stipulato dalle parti (denominato “proposta di adesione per casa efficiente”), prodotto dallo stesso attore e ritualmente sottoscritto da quest'ultimo, riporta in epigrafe il nome della società convenuta, per cui è inverosimile ritenere il coinvolgimento della società CP_3 nell'operazione de qua; sempre nel predetto contratto è scritto a penna che oggetto della prestazione sarebbe stato un “impianto fotovoltaico tutto compreso” con l'indicazione della detrazione fiscale a favore dello stesso . Parte_1
Attesa tale ultima circostanza, appare davvero inverosimile che l'attore ritenesse che l'impianto fosse “gratuito”, in quanto l'indicazione di “detrazione fiscale” presuppone appunto un beneficio in favore del cliente con riferimento alla sopportazione di un costo a carico dello stesso. Sempre nella stessa pagina di tale contratto è chiaramente riportato il costo dell'impianto, “€
16.000,00”, con l'indicazione delle modalità di pagamento in rate da “€ 196,00”.
Gli importi che l'attore deduce essere stati “cancellati” dal venditore, in realtà riguardano il
“pacchetto attinenze”, ossia l'assicurazione, lo smaltimento dell'impianto, etc., e non il bene principale ossia l'acquisto dell'impianto fotovoltaico.
Nelle allegate condizioni generali di contratto, pure sottoscritte dall'attore, si fa chiaramente riferimento al bene e al suo costo e in nessuna parte è riportata una volontà di cedere gratuitamente l'impianto fotovoltaico.
I vari “numeri” scritti in calce alla mail del venditore “ ” sono evidentemente calcoli relativi Per_1
ai risparmi in termini di consumo di energia, non certo possono essere scambiati con importi di denaro, che possono aver in qualche modo confuso l'acquirente.
In altri termini, nella fattispecie che ci occupa non vi è prova di una qualche condotta maliziosa da parte della società convenuta, diretta a indurre l'attore a sottoscrivere un contratto diverso da quello voluto, sicchè la domanda di annullamento non può trovare accoglimento, tenuto altresì conto del fatto che la prova testimoniale offerta, a fronte del chiaro tenore del contratto, come innanzi commentato, si è rivelata contraddittoria ed inattendibile.
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste , cognato dell'attore, infatti, va Testimone_1 evidenziato che lo stesso ha riferito che l'attore “sottoscrisse dei fogli già compilati e integrati nella parte in cui bisognava inserire il codice iban e altre notizie”, ma tale circostanza viene smentita dal contratto prodotto dal , ove emerge di tutta evidenza che il codice iban era Parte_1
stato già inserito al computer sulla proposta, che veniva integralmente riempita con il bene venduto, con il suo prezzo e le modalità di pagamento del bene stesso.
Il teste poi riferisce di ricordare che “il cognato sottoscrisse …anche un foglio con Tes_1
l'indicazione e tanto posso dire poiché vi era uno stemma particolare sopra che io Parte_2
ho visto anche in occasione del finanziamento che mio cognato fece presso la concessionaria per l'acquisto di un'autovettura”.
Orbene, tale circostanza riferita è incompatibile, escludendola, con una qualunque condotta maliziosa e/o con la sussistenza di “artifici e raggiri”, come lamentati dall'attore, e anzi dimostra che l'attore era nelle condizioni di comprendere cosa stesse firmando, atteso che poco prima aveva proceduto ad altro finanziamento per l'acquisto di una autovettura con la medesima banca.
Va poi rilevato che la ha prodotto documentazione sottoscritta dall'attore e da Parte_2
questi non contestata e/o disconosciuta, ove è agevole rilevare ogni elemento del contratto intercorso tra le parti, che prevedeva, lo si ribadisce, la vendita di un impianto fotovoltaico al prezzo di € 16.000,00, la durata del contratto di credito, l'importo mensile da versare, unitamente alla “richiesta di finanziamento”, pure sottoscritta dal , con le indicazioni personali Parte_1 dell'attore, quali tra le altre il suo “reddito mensile netto”, “l'occupazione”, il bene “finanziato”, il “prezzo d'acquisto”, il codice iban, la “Banca pagatrice” delle rate.
Alla luce della chiara lettera anche dei detti documenti, non può ritenersi verosimile che l'attore abbia potuto avere una distorta rappresentazione della realtà.
Medesime considerazioni di inattendibilità, anche in considerazione della convivenza del teste con il padre e del fatto di essere “ a carico” di quest'ultimo, valgono anche per l'altro teste escusso,
, figlio dell'attore, che ha riferito che il padre avrebbe sottoscritto “…fogli Testimone_2
…intestati a ”, circostanza questa smentita dallo stesso attore, che ha Controparte_6
prodotto il contratto sottoscritto, che è intestato alla e non a . CP_1 CP_3
Alla luce di tutto quanto sopra considerato e rilevato, quand'anche vera una lamentata “influenza psicologica” (ma la prova sul punto è inidonea), non sono stati offerti al giudicante elementi atti a dimostrare il dolo rilevante ai fini dell'annullamento del contratto con la conseguenza che la domanda attorea, ivi compresa quella consequenziale di risarcimento del danno, rimasta mera enunciazione di parte, va integralmente rigettata.
Nel rigetto della domanda principale rimane assorbito ogni altro profilo sollevato.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle relative al ricorso ex art. 700 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dal sig. nei Parte_1
confronti della e della , così provvede: Controparte_1 Parte_2
a)rigetta la domanda per quanto esposto nella parte motiva;
b)condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali sostenute dai convenuti, che liquida in favore di ciascun convenuto in € 5.077,00, ivi compresa la fase del ricorso in corso di causa ex art. 700 c.p.c., per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Assorbito ogni altro profilo.
Così deciso in Potenza, li 11.6.2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 511/2017 del ruolo generale affari contenziosi in data 15.2.2017 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 19.2.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Romina Galiani e Francesca Pauciulo, come Parte_1
da mandato in atti attore contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero Benassi e Daniela Casaletto, come da mandato in atti
convenuta
e
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello, come da mandato in atti convenuta
OGGETTO: annullamento contratto di vendita e del collegato contratto di finanziamento
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
La sentenza viene redatta ai sensi del novellato art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., come modificati dalla Legge 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2017, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
la e la al fine di sentire accogliere le Controparte_2 Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) dichiarare, per tutte le circostanze enucleate in premessa e in diritto,
l'annullamento ex art. 1439 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 1429 c.c., del contratto concluso dal sig.
con in data 20.10.2016; e dichiarare, Parte_1 Controparte_1 altresì, l'annullamento per dolo determinante ex art. 1439 c.c., ovvero ex art. 1429 c.c., del collegato contratto di finanziamento con 2) per gli effetti, condannare la Parte_2 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali ex art. 2043 e seguenti c.c. patiti dal sig. , da quantificarsi ai sensi Parte_1 dell'art. 1226 c.c. nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
3) infine, condannare i convenuti al pagamento delle spese, dei diritti, e degli onorari del giudizio in favore dei sottoscritti avvocati, che se ne dichiarano antistatari”.
Assumeva parte attrice di essere stato contattato nel mese di ottobre 2016 sulla propria utenza mobile da un sedicente operatore di , tale , che gli comunicava di essere stato CP_3 Per_1 prescelto per beneficiare di una “vantaggiosa offerta”, che prevedeva l'installazione gratuita di pannelli fotovoltaici, l'accredito in conto corrente di € 100,00 mensili e l'azzeramento dei costi della bolletta a fronte della reintroduzione in rete del surplus di energia prodottasi e non consumata e che, attirato da quanto prospettatogli telefonicamente, sottoscriveva in un successivo incontro un contratto, senza rendersi conto che le condizioni di quest'ultimo erano nettamente diverse rispetto a quelle sino a quel momento prospettategli;
infatti, la proposta sottoscritta prevedeva l'acquisto dell'impianto fotovoltaico completo al prezzo di € 16.000,00, da restituire rate mensili da € 196,00 ciascuna.
Assumeva altresì l'attore di aver pure sottoscritto “taluni moduli”, senza riceversene copia, su carta intestata della , che lo stesso sottoscriveva nella piena ed esclusiva Parte_2
convinzione di compilare la documentazione necessaria ai fini dell'accredito in conto corrente dei prospettati € 100,00 mensili, rappresentando che in data 23.11.2016 veniva installato da CP_1
l'impianto fotovoltaico sul tetto della sua abitazione, senza però che fosse mai stato dato
[...] seguito all'allaccio.
Assumeva infine l'attore che solo nel successivo mese di dicembre, lo stesso si vedeva recapitare una comunicazione da parte di , con oggetto “Finanziamento nr. 14877301”, Parte_2 con cui l'istituto di credito comunicava al sig. “di aver accettato la sua richiesta di Parte_1 finanziamento alle condizioni contrattuali riportate nel contratto”, in uno alla “distinta bonifici
” – ordine n. 812161634400047 del 09 dicembre 2016, dell'importo di € 16.000,00, con Pt_3 beneficiario ed ordinante ”, così Controparte_1 Parte_1 apprendendo di aver, inconsapevolmente, avanzato una richiesta di finanziamento per l'acquisto di fotovoltaico.
Ritenendo pertanto il processo di formazione della sua volontà viziato dalla condotta tenuta dall'operatore che, con artifici e raggiri, approfittando della sua inesperienza, del CP_1
basso livello di istruzione e della buona fede in lui riposta, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_4 domanda, attesa la regolarità del contratto sottoscritto dall'attore ed eccependo la decadenza dell'attore dal diritto di recesso.
Si costituiva altresì in giudizio , Parte_4 Controparte_2 eccependo l'inammissibilità della domanda di annullamento, la sua infondatezza e, in ogni caso, la carenza di prova, per cui chiedeva il rigetto.
Ammesse ed espletate le prove richieste dalle parti, la causa, dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19.2.2025, celebrata nella forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Si dà atto che nel corso del giudizio veniva presentato dall'attore ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti dei medesimi odierni convenuti, che veniva rigettato con ordinanza del 31.8.2021 per carenza di strumentalità tra la domanda proposta in via cautelare e quella di cognizione ordinaria.
***
La domanda proposta dall'attore è infondata e merita rigetto.
Va preliminarmente inquadrato giuridicamente il contratto intercorso tra le parti per l'applicazione della corretta normativa di riferimento.
Orbene, di fronte ad una espressa qualificazione pattizia dello stesso, che nella “proposta di adesione” in atti viene definito “d'opera”/appalto, occorre evidenziare che la giurisprudenza civile
(da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2012, n. 6636) evidenzia come la distinzione tra appalto e vendita si basa su due elementi: da un lato, la volontà dei contraenti e, dall'altro, il rapporto fra il valore della materia (prestazione di dare) ed il valore della prestazione d'opera
(prestazione di fare), da considerare non in senso oggettivo (quale valore economico della materia o dell'opera), bensì avuto riguardo alla comune intenzione dei contraenti.
Pertanto, si è in presenza d'un contratto d'appalto o d'opera se l'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore-venditore è la realizzazione di un opus unicum od anche di un opus derivato dalla serie, ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, laddove la fornitura della materia è un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese.
Al contrario, si è in presenza d'un contratto di compravendita, se le attività necessarie a produrre il bene costituiscono solo l'ordinario ciclo produttivo del bene, che può anche concludersi con l'assemblaggio delle sue componenti presso il destinatario, ma è la sola consegna del bene stesso,
l'effettiva obbligazione del produttore-venditore, insomma, nella compravendita, oggetto dell'obbligazione è un dare, nel contratto d'appalto o d'opera, oggetto dell'obbligazione è un facere. Nel caso di specie, dalla interpretazione della “proposta di adesione” e dall'esame dei fatti di causa, emerge evidente la prevalenza dell'obbligazione di dare (fornitura del fotovoltaico a fronte del versamento dell'importo di € 16.000,00) rispetto a quella di dare (lavoro), per cui la fattispecie contrattuale che ci occupa deve farsi rientrare nell'ambito della normativa in tema di vendita, compito - quello dell'inquadramento giuridico - che rientra nei poteri officiosi del giudice, al di là del nomen iuris adottato dalle parti.
Tanto stabilito, occorre ancora in via preliminare procedere ad una valutazione in merito alla sussistenza o meno di un collegamento negoziale tra i due contratti oggetto di causa, ossia il contratto stipulato dall'attore con parte convenuta e il Controparte_1 successivo contratto di finanziamento stipulato dallo stesso con l'altra parte convenuta, la al fine di verificare se sia consentita un'analisi unitaria delle sorti Parte_5
dei due contratti oppure se essi debbano essere considerati negozi distinti e indipendenti le cui vicende non sono reciprocamente condizionate.
Orbene, un collegamento negoziale ricorre quando le parti, attraverso la stipulazione di due o più contratti coordinati, mirano a conseguire un risultato economico unitario e complesso;
ciascun contratto conserva una causa autonoma, sebbene ognuno di essi sia finalizzato ad un regolamento reciproco di interessi.
Il collegamento negoziale non dà, quindi, vita ad un nuovo negozio, ma costituisce uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti caratterizzato dal fatto che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro (Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2014, n.
21417; Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2013, n. 7255; Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18884).
Il collegamento negoziale può essere tipico, nei casi in cui sia la legge stessa a prevederlo, o atipico, nell'eventualità in cui l'origine di esso sia da ricercare nella volontà delle parti.
A seguito del recepimento della Direttiva europea in materia di credito al consumo (Direttiva
2008/48/CE), avvenuta con D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e delle conseguenti modifiche apportate al D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato un'ipotesi di collegamento negoziale di fonte legale negli art. 121 e ss. dello stesso D. Lgs. n.
385/1993 tra i contratti di credito al consumo, il cui oggetto sia l'acquisto di beni o servizi determinati, e i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi (Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2018, n.
19778; Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2018, n. 19748; Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2016, n. 19632;
Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2016, n. 19000; Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2015, n. 19522).
L'art. 121, co. 1, lett. d) definisce “contratto di credito collegato” il contratto finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Nel caso di specie, risulta pacifico che parte attrice sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 121, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 385/1993 e ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a) e art. 5, co.
1, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), parte convenuta Controparte_5
riveste la qualità di finanziatore ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. f) D.Lgs. n. 385/1993, e si
[...] ricorda che per “contratto di credito” si intende il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria ai sensi dello stesso articolo, co.1, lett. c); infine, parte convenuta riveste la qualità di professionista ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c) D.Lgs. CP_1
n. 206/2005.
Occorre quindi analizzare la fattispecie oggetto di causa alla luce di quanto detto a proposito della figura del collegamento negoziale.
Il contratto stipulato tra la parte attrice e la parte convenuta ha ad oggetto la CP_1
compravendita di beni, nello specifico di un impianto fotovoltaico, mentre il contratto stipulato tra l'attore e la parte convenuta ha ad oggetto il finanziamento di una somma Parte_2
pari al costo di tale impianto.
Tale secondo contratto di finanziamento rientra nella fattispecie di “contratto di credito” individuata dall'art. 121, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 385/1993, in quanto la banca, Parte_2
, si è con esso impegnata a concedere un credito sotto forma di prestito all'attore
[...]
consumatore.
Il contratto di credito così individuato è collegato al contratto di fornitura del bene stipulato tra l'attore e , in quanto ricorre senza dubbio la seconda condizione richiesta dall'articolo CP_1
121, co. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 385/1993 affinché si verifichi tale ipotesi di collegamento, ossia l'individuazione del bene specifico nel contratto di credito.
Inoltre, l'intestazione del contratto di finanziamento reca «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori - Contratto “Prestito Finalizzato ”», venendo così qualificato, Parte_2
dallo stesso finanziatore, come contratto di credito al consumo.
I due contratti sono quindi collegati, con la conseguenza che le vicende di uno di essi possono ripercuotersi sulle vicende dell'altro.
Il collegamento negoziale può, peraltro, attuarsi in due differenti forme: si può avere collegamento bilaterale (o plurilaterale), nel qual caso si avrà condizionamento reciproco delle vicende che coinvolgono i contratti, o collegamento unilaterale, nel qual caso le vicende che coinvolgono uno dei contratti saranno in grado di ripercuotersi sull'uno o più altri contratti, senza che, però, possa accadere il contrario (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2007, n. 13164; Cass. civ., sez. I, 8 luglio
2004, n. 12567).
Si è detto che, nel caso concreto oggetto di causa, i contratti sono collegati, e che il collegamento postula la volontà di realizzare un obiettivo economico unitario per il raggiungimento del quale le parti stipulano più di un negozio.
Il contratto di fornitura e il contratto di finanziamento posti in essere dalle parti in causa hanno ad oggetto il compimento di un'operazione unitaria, ossia l'acquisto da parte dell'attore, e quindi la vendita da parte di , di un impianto fotovoltaico. CP_1
Il contratto di finanziamento interviene per permettere al consumatore, parte attrice, di effettuare l'acquisto in questione.
Il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento non si pongono, perciò, sullo stesso piano: il primo costituisce il contratto principale, mentre il secondo è contratto accessorio, dipendente dal contratto di fornitura, in quanto non avrebbe ragion d'essere in mancanza di esso.
Si aggiunga che la stessa intestazione del contratto reca “Prestito Finalizzato Parte_2
”, e che l'individuazione del bene al cui acquisto è finalizzato il prestito, come detto, è
[...] indicato a pagina due del medesimo contratto (leggesi “fotovoltaico”).
Ciò chiarito, la fattispecie si inserisce nella figura di collegamento negoziale unilaterale e, conseguentemente, le vicende che coinvolgono il contratto di fornitura si ripercuotono sul contratto di finanziamento, mentre non avviene il contrario.
Accertata l'esistenza di un collegamento negoziale avente fonte legale tra i due contratti, è possibile procedere con l'analisi delle vicende che coinvolgono il contratto principale di fornitura, essendo il contratto di finanziamento ad esso subordinato in un rapporto di principale-accessorio e quindi inevitabilmente condizionato dalle sorti del primo.
La parte attrice chiede l'annullamento del contratto di fornitura “ex art. 1439 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 1429 c.c.”.
Va chiarito che l'azione di annullamento di un contratto può essere proposta per più motivi, tra cui errore, violenza e dolo;
tuttavia, la proposizione di entrambe le cause di annullamento (dolo e errore) contemporaneamente non è in sé inammissibile, essendo stato richiesto al giudice di valutare entrambe le circostanze per determinare se il contratto sia annullabile.
Orbene, affinché possa essere chiesto e ottenuto l'annullamento del contratto per la sussistenza del vizio del consenso per dolo occorre valutare se uno dei contraenti è ricorso all'utilizzo di raggiri al fine di determinare nell'altra parte la volontà di contrattare, e i raggiri devono essere tali che, senza di essi, il contraente che chiede l'annullamento non avrebbe contrattato. Nel caso di specie, l'attore afferma di essere stato indotto alla stipula del contratto di fornitura con prevalentemente dalla convenienza dell'operazione che, a suo dire, le era stata CP_1 prospettata come “gratuita”.
Pertanto parte attrice chiede l'annullamento del contratto di fornitura per essere stato il suo consenso carpito con dolo.
La sussistenza del dolo quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una distorta rappresentazione della realtà, contestuale alla manifestazione della volontà negoziale, a seguito della quale la parte si sia determinata a stipulare (Cass. civ., sez. VI, 4 novembre 2021, n. 31731;
Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5734; Cass. civ., sez. III, 1.10.2009, n. 21074) e che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'articolo 1429 c.c. (cfr.
Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2015, n. 12892; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2009, n. 14628; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2006, n. 12424), avendo riguardo alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte (Cass. civ., 31 maggio 2018, n. 13872; Cass. civ.,
20.01.2017, n. 1585).
Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima” (Cass. Civ. 12892 del 2015).
La prova del dolo, avente per oggetto la sussistenza del raggiro e la rilevanza causale del medesimo ai fini della conclusione del contratto, incombe sulla parte che intende far valere tale vizio del consenso.
Venendo al caso di specie, può già anticiparsi che parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha dedotto e provato tutti gli elementi necessari ad integrare il dolo richiesto dalla norma sopra invocata a carico della convenuta . CP_1
Il contratto stipulato dalle parti (denominato “proposta di adesione per casa efficiente”), prodotto dallo stesso attore e ritualmente sottoscritto da quest'ultimo, riporta in epigrafe il nome della società convenuta, per cui è inverosimile ritenere il coinvolgimento della società CP_3 nell'operazione de qua; sempre nel predetto contratto è scritto a penna che oggetto della prestazione sarebbe stato un “impianto fotovoltaico tutto compreso” con l'indicazione della detrazione fiscale a favore dello stesso . Parte_1
Attesa tale ultima circostanza, appare davvero inverosimile che l'attore ritenesse che l'impianto fosse “gratuito”, in quanto l'indicazione di “detrazione fiscale” presuppone appunto un beneficio in favore del cliente con riferimento alla sopportazione di un costo a carico dello stesso. Sempre nella stessa pagina di tale contratto è chiaramente riportato il costo dell'impianto, “€
16.000,00”, con l'indicazione delle modalità di pagamento in rate da “€ 196,00”.
Gli importi che l'attore deduce essere stati “cancellati” dal venditore, in realtà riguardano il
“pacchetto attinenze”, ossia l'assicurazione, lo smaltimento dell'impianto, etc., e non il bene principale ossia l'acquisto dell'impianto fotovoltaico.
Nelle allegate condizioni generali di contratto, pure sottoscritte dall'attore, si fa chiaramente riferimento al bene e al suo costo e in nessuna parte è riportata una volontà di cedere gratuitamente l'impianto fotovoltaico.
I vari “numeri” scritti in calce alla mail del venditore “ ” sono evidentemente calcoli relativi Per_1
ai risparmi in termini di consumo di energia, non certo possono essere scambiati con importi di denaro, che possono aver in qualche modo confuso l'acquirente.
In altri termini, nella fattispecie che ci occupa non vi è prova di una qualche condotta maliziosa da parte della società convenuta, diretta a indurre l'attore a sottoscrivere un contratto diverso da quello voluto, sicchè la domanda di annullamento non può trovare accoglimento, tenuto altresì conto del fatto che la prova testimoniale offerta, a fronte del chiaro tenore del contratto, come innanzi commentato, si è rivelata contraddittoria ed inattendibile.
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste , cognato dell'attore, infatti, va Testimone_1 evidenziato che lo stesso ha riferito che l'attore “sottoscrisse dei fogli già compilati e integrati nella parte in cui bisognava inserire il codice iban e altre notizie”, ma tale circostanza viene smentita dal contratto prodotto dal , ove emerge di tutta evidenza che il codice iban era Parte_1
stato già inserito al computer sulla proposta, che veniva integralmente riempita con il bene venduto, con il suo prezzo e le modalità di pagamento del bene stesso.
Il teste poi riferisce di ricordare che “il cognato sottoscrisse …anche un foglio con Tes_1
l'indicazione e tanto posso dire poiché vi era uno stemma particolare sopra che io Parte_2
ho visto anche in occasione del finanziamento che mio cognato fece presso la concessionaria per l'acquisto di un'autovettura”.
Orbene, tale circostanza riferita è incompatibile, escludendola, con una qualunque condotta maliziosa e/o con la sussistenza di “artifici e raggiri”, come lamentati dall'attore, e anzi dimostra che l'attore era nelle condizioni di comprendere cosa stesse firmando, atteso che poco prima aveva proceduto ad altro finanziamento per l'acquisto di una autovettura con la medesima banca.
Va poi rilevato che la ha prodotto documentazione sottoscritta dall'attore e da Parte_2
questi non contestata e/o disconosciuta, ove è agevole rilevare ogni elemento del contratto intercorso tra le parti, che prevedeva, lo si ribadisce, la vendita di un impianto fotovoltaico al prezzo di € 16.000,00, la durata del contratto di credito, l'importo mensile da versare, unitamente alla “richiesta di finanziamento”, pure sottoscritta dal , con le indicazioni personali Parte_1 dell'attore, quali tra le altre il suo “reddito mensile netto”, “l'occupazione”, il bene “finanziato”, il “prezzo d'acquisto”, il codice iban, la “Banca pagatrice” delle rate.
Alla luce della chiara lettera anche dei detti documenti, non può ritenersi verosimile che l'attore abbia potuto avere una distorta rappresentazione della realtà.
Medesime considerazioni di inattendibilità, anche in considerazione della convivenza del teste con il padre e del fatto di essere “ a carico” di quest'ultimo, valgono anche per l'altro teste escusso,
, figlio dell'attore, che ha riferito che il padre avrebbe sottoscritto “…fogli Testimone_2
…intestati a ”, circostanza questa smentita dallo stesso attore, che ha Controparte_6
prodotto il contratto sottoscritto, che è intestato alla e non a . CP_1 CP_3
Alla luce di tutto quanto sopra considerato e rilevato, quand'anche vera una lamentata “influenza psicologica” (ma la prova sul punto è inidonea), non sono stati offerti al giudicante elementi atti a dimostrare il dolo rilevante ai fini dell'annullamento del contratto con la conseguenza che la domanda attorea, ivi compresa quella consequenziale di risarcimento del danno, rimasta mera enunciazione di parte, va integralmente rigettata.
Nel rigetto della domanda principale rimane assorbito ogni altro profilo sollevato.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle relative al ricorso ex art. 700 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dal sig. nei Parte_1
confronti della e della , così provvede: Controparte_1 Parte_2
a)rigetta la domanda per quanto esposto nella parte motiva;
b)condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali sostenute dai convenuti, che liquida in favore di ciascun convenuto in € 5.077,00, ivi compresa la fase del ricorso in corso di causa ex art. 700 c.p.c., per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Assorbito ogni altro profilo.
Così deciso in Potenza, li 11.6.2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba