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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
nella causa civile n. 1077/2023 r.g. promossa
da
, e , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
OGGETTO: Solo danni eredi del sig. , rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Perusi, C.F. Persona_1
a cose
, come da mandato a margine dell'atto di citazione C.F._1
d'appello, con domicilio eletto presso quest'ultimo, con Studio in Verona,
Interrato dell'Acqua Morta n. 62
APPELLANTI
Contro
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art 281-sexies cpc
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione prima civile, n.
1006/2023 del 27.4.2023 pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1006/2023, il Tribunale di Brescia, in accoglimento della domanda dell'attore , condannava il convenuto contumace Persona_1 [...]
al risarcimento del danno che liquidava in € 3.130,61. CP_1
, ricevuta in presto l'auto dall'attore, una Hyundai targata Persona_2
DS046SS, e postosi alla sua guida (senza patente perché revocata) aveva urtato da tergo un'altra autovettura il giorno 09.04.2021 mentre si trovava in
Roncadelle (BS) via Martiri della Libertà.
L'ammontare del danno liquidato si componeva delle seguenti voci di spesa: €
2.516,01 per riparazione, € 201,00 per spese di soccorso stradale, € 413,60 per sanzione ex art. 116, comma 15 C.d.S. (guida senza patente).
Non erano riconosciute le seguenti altre voci di spesa: € 5.116,60 per sanzione ex art. 116, comma 14 C.d.S. (incauto affidamento), € 180,19 per aggravio premi assicurativi, importo non specificato dall'attore per fermo tecnico dell'auto.
Avverso la sentenza proponevano appello, quali eredi di , Persona_1 Pt_1
e .
[...] Parte_2 Parte_3
La causa veniva discussa all'udienza del 26 febbraio 2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti lamentano errore materiale nell'importo di
€ 413,60 in luogo di € 5.116,60 (per l'esattezza € 5.118,10) corrisposti da Per_1
pagina 2 di 5 a titolo di sanzione ex art.116, comma 15 del C.d.S. e censurano la Per_1
sentenza ove il tribunale non ha riconosciuto € 180,19 per aggravio premi assicurativi, avendo dimostrato che se prima dell'incidente pagavano per premi di polizza da € 83,85 l'anno successivo hanno pagato € 264,04 con un incremento di € 180,19.
Con il secondo motivo censurano la sentenza laddove il giudice ha compensato le spese di lite in ragione sia della contumacia del convenuto sia della parziale soccombenza dell'attore.
---------------------------------
L'appello è fondato.
Deve procedersi alla correzione di errore materiale, dal momento che all'evidenza sono stati invertiti degli importi.
, ha corrisposto, perché tenuto in via solidale con € 5.118,10 Persona_1 CP_1
e non € 413,60 ex art. 116, comma 15 C.d.S.
Ai sensi dell'art. 287 c.p.c., la competenza in materia di correzione di errore materiale della sentenza appellata spetta alla Corte d'Appello.
In ordine al mancato riconoscimento del malus assicurativo, diversamente da quanto motivato dal giudice di primo grado, sussiste la prova che Persona_1
ha pagato in più alla propria compagnia di assicurazione per RC auto € 180,19
(docc.11 e 12) per l'anno successivo al sinistro, decorrente dall' 11.01.2022.
Il totale dovuto agli eredi di , in luogo di quanto liquidato dal Persona_1
Tribunale, comprende ora le seguenti voci di spesa: € 200,01 per recupero pagina 3 di 5 mezzo;
€ 2.516,01 per riparazione auto, € 5.118,10 per sanzione, € 180,19 per aggravio assicurativo.
Il totale ammonta a € 8.014,31.
Trattandosi di debito di valore l'importo va maggiorato per rivalutazione monetaria dal giorno della domanda giudiziale e per interessi previa devalutazione della somma dal giorno della domanda e poi annualmente rivalutata.
Parte vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese processuali pur se la parte sia rimasta contumace.
Contrariamente a quanto asserito dal giudice di primo grado, la contumacia di una delle parti non giustifica la compensazione delle spese di lite non rispondendo ad alcuno dei requisiti dell'art. 92, comma 2, c.c., dovendosi il giudice attenere al principio della soccombenza.
In ordine alla reciproca soccombenza, ha precisato la Corte di Cassazione che nel caso in cui l'accoglimento parziale abbia riguardato la misura meramente quantitativa, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (Cass. n. 516 del 15/01/2020), circostanza che non risulta nel caso in esame.
La sentenza va riformata, quindi, anche in punto spese di lite che si liquidano,
sulla base del decisum, in complessivi € 3.900 (di cui € 900 per lo studio della pagina 4 di 5 controversia, € 700 per l'introduzione del giudizio, € 800 per trattazione ed €
1.500 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie 15% e accessori di legge.
Quelle del grado, non essendosi costituito l'appellato per contrastare la chiesta riforma, non sono dovute.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia-Seconda Sezione Civile, in accoglimento dell'
appello, condanna a pagare in favore degli appellanti, a titolo di CP_1
risarcimento del danno, in luogo di € 3.130,61 stabilita dal Tribunale, la somma di € 8.014,31 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come in parte motiva;
condanna a pagare in favore degli appellanti, a titolo di CP_1
spese del primo grado, € 3.900 oltre rimborso spese forfettarie 15% e accessori di legge;
nulla sulle spese del grado.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Presidente
Manuela Cantù
pagina 5 di 5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
nella causa civile n. 1077/2023 r.g. promossa
da
, e , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
OGGETTO: Solo danni eredi del sig. , rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Perusi, C.F. Persona_1
a cose
, come da mandato a margine dell'atto di citazione C.F._1
d'appello, con domicilio eletto presso quest'ultimo, con Studio in Verona,
Interrato dell'Acqua Morta n. 62
APPELLANTI
Contro
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art 281-sexies cpc
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione prima civile, n.
1006/2023 del 27.4.2023 pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1006/2023, il Tribunale di Brescia, in accoglimento della domanda dell'attore , condannava il convenuto contumace Persona_1 [...]
al risarcimento del danno che liquidava in € 3.130,61. CP_1
, ricevuta in presto l'auto dall'attore, una Hyundai targata Persona_2
DS046SS, e postosi alla sua guida (senza patente perché revocata) aveva urtato da tergo un'altra autovettura il giorno 09.04.2021 mentre si trovava in
Roncadelle (BS) via Martiri della Libertà.
L'ammontare del danno liquidato si componeva delle seguenti voci di spesa: €
2.516,01 per riparazione, € 201,00 per spese di soccorso stradale, € 413,60 per sanzione ex art. 116, comma 15 C.d.S. (guida senza patente).
Non erano riconosciute le seguenti altre voci di spesa: € 5.116,60 per sanzione ex art. 116, comma 14 C.d.S. (incauto affidamento), € 180,19 per aggravio premi assicurativi, importo non specificato dall'attore per fermo tecnico dell'auto.
Avverso la sentenza proponevano appello, quali eredi di , Persona_1 Pt_1
e .
[...] Parte_2 Parte_3
La causa veniva discussa all'udienza del 26 febbraio 2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti lamentano errore materiale nell'importo di
€ 413,60 in luogo di € 5.116,60 (per l'esattezza € 5.118,10) corrisposti da Per_1
pagina 2 di 5 a titolo di sanzione ex art.116, comma 15 del C.d.S. e censurano la Per_1
sentenza ove il tribunale non ha riconosciuto € 180,19 per aggravio premi assicurativi, avendo dimostrato che se prima dell'incidente pagavano per premi di polizza da € 83,85 l'anno successivo hanno pagato € 264,04 con un incremento di € 180,19.
Con il secondo motivo censurano la sentenza laddove il giudice ha compensato le spese di lite in ragione sia della contumacia del convenuto sia della parziale soccombenza dell'attore.
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L'appello è fondato.
Deve procedersi alla correzione di errore materiale, dal momento che all'evidenza sono stati invertiti degli importi.
, ha corrisposto, perché tenuto in via solidale con € 5.118,10 Persona_1 CP_1
e non € 413,60 ex art. 116, comma 15 C.d.S.
Ai sensi dell'art. 287 c.p.c., la competenza in materia di correzione di errore materiale della sentenza appellata spetta alla Corte d'Appello.
In ordine al mancato riconoscimento del malus assicurativo, diversamente da quanto motivato dal giudice di primo grado, sussiste la prova che Persona_1
ha pagato in più alla propria compagnia di assicurazione per RC auto € 180,19
(docc.11 e 12) per l'anno successivo al sinistro, decorrente dall' 11.01.2022.
Il totale dovuto agli eredi di , in luogo di quanto liquidato dal Persona_1
Tribunale, comprende ora le seguenti voci di spesa: € 200,01 per recupero pagina 3 di 5 mezzo;
€ 2.516,01 per riparazione auto, € 5.118,10 per sanzione, € 180,19 per aggravio assicurativo.
Il totale ammonta a € 8.014,31.
Trattandosi di debito di valore l'importo va maggiorato per rivalutazione monetaria dal giorno della domanda giudiziale e per interessi previa devalutazione della somma dal giorno della domanda e poi annualmente rivalutata.
Parte vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese processuali pur se la parte sia rimasta contumace.
Contrariamente a quanto asserito dal giudice di primo grado, la contumacia di una delle parti non giustifica la compensazione delle spese di lite non rispondendo ad alcuno dei requisiti dell'art. 92, comma 2, c.c., dovendosi il giudice attenere al principio della soccombenza.
In ordine alla reciproca soccombenza, ha precisato la Corte di Cassazione che nel caso in cui l'accoglimento parziale abbia riguardato la misura meramente quantitativa, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (Cass. n. 516 del 15/01/2020), circostanza che non risulta nel caso in esame.
La sentenza va riformata, quindi, anche in punto spese di lite che si liquidano,
sulla base del decisum, in complessivi € 3.900 (di cui € 900 per lo studio della pagina 4 di 5 controversia, € 700 per l'introduzione del giudizio, € 800 per trattazione ed €
1.500 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie 15% e accessori di legge.
Quelle del grado, non essendosi costituito l'appellato per contrastare la chiesta riforma, non sono dovute.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia-Seconda Sezione Civile, in accoglimento dell'
appello, condanna a pagare in favore degli appellanti, a titolo di CP_1
risarcimento del danno, in luogo di € 3.130,61 stabilita dal Tribunale, la somma di € 8.014,31 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come in parte motiva;
condanna a pagare in favore degli appellanti, a titolo di CP_1
spese del primo grado, € 3.900 oltre rimborso spese forfettarie 15% e accessori di legge;
nulla sulle spese del grado.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Presidente
Manuela Cantù
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