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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/12/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EO TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n.r.g. 2791/2023 promossa da:
, (p. iva , (impresa Parte_1 P.IVA_1 individuale di diritto tedesco), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
, (codice fiscale , giusto certificato Parte_2 CodiceFiscale_1 allegato all'atto introduttivo, della Pretura di TE (Germania), con sede legale in D83026 Rosenheim, Via Kufstein, n. 87, rappresentata e difesa dall´Avv. Meinhard Niederl presso lo studio del quale elegge domicilio, in 39028 Silandro- Corzes (BZ), Stuangassl, n. 10 giusta procura notarile allegata all'atto introduttivo (con dichiarazione di ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica:
tel. 0473 – 732421, fax 0473 – 732422; cod. fisc. Email_1 [...]
); C.F._2 appellante contro
1) (cod.fisc. ), con l'Avv. Elisabetta Controparte_1 P.IVA_2
ME (cod.fisc. ) che dichiara di voler ricevere le C.F._3 comunicazioni ai seguenti recapiti telefax 0402333857; pec. ; Email_2
2) c.f. Controparte_2 C.F._4 3) , c.f. ; CP_3 C.F._5 entrambi difesi dall'avv. Guendal Cecovini Amigoni (c.f. , C.F._6
, domiciliati presso il suo studio in Email_3
Trieste, via San Francesco 11 (fax 040 660000), giusta delega in calce alla comparsa di costituzione dd. 30.10.2019 sub R.G. 1989/2019 del Giudice di Pace di Trieste, valida anche per il grado d'appello; appellati CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza del 11.12.2025 depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
, ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale di Trieste
[...]
e la per ivi sentire accogliere le Controparte_2 CP_3 Controparte_1 seguenti conclusioni: “IN VIA pregiudiziale 1) Sospendere con effetto immediato l'efficacia esecutiva della sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. 256/2023, Rep. 248/2023 depositata in cancelleria il 14.06.2023 relativamente al procedimento sub R.G. 1989/2023 per i motivi di cui sopra I. Nel merito 2) accertare e dichiarare che l'iscrizione a ruolo della causa tramite servizio postale non costituisce motivo di inammissibilità della stessa causa per i motivi di cui in narrativa, con ogni pronuncia seguente;
3) di conseguenza respingere integralmente tutte le pretese nei confronti dell'odierna appellante ditta Parte_1
sulla base della sentenza qui impugnata, per i motivi sopra esposti. 4) accertare e
[...] dichiarare che l'incidente verificatosi in data 04.09.2018 sull'autostrada A4 di Trieste (TS), è da ascrivere a colpa e responsabilità esclusiva della conduttrice del veicolo del tipo “Saab”, tg. DP 945 GV, in proprietà della stessa sig.ra e del sig. Controparte_2 Controparte_2
e di conseguenza, 5) condannare i convenuti (cod. fisc. CP_3 CP_3
), residente in [...], CodiceFiscale_7
, (cod. fisc. Controparte_2 [...]
, residente in [...] e C.F._8 CP_1
(p. iva ), in persona dei suoi rappresentanti statutari Dott.
[...] P.IVA_3 [...]
e Dott. con sede legale in 34132 Trieste (TS), Via Machiavelli, CP_4 Controparte_5
n. 4, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dell'attrice ditta Parte_1
, nell'importo complessivo di € 3.844,04, oltre gli interessi legali ed alla
[...] rivalutazione, interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, sulle somme rispettivamente gravate, dal giorno del dovuto fino al saldo, oltre alle spese per la C.T.U. (€ 250.-) e la C.T.P (€ 692,64.-) II. in via istruttoria si chiede l'audizione della teste da sentire Testimone_1
pag. 2/8 eventualmente tramite prova delegata, essendo la stessa residente a [...]– Brunico – Provincia di Bolzano. III. In ogni caso 6) condannare gli appellati , Controparte_2 CP_3
e in persona dei suoi rappresentanti statutari dott. e
[...] Controparte_1 Controparte_4 dott. al pagamento di tutte le spese giudiziali sia di primo grado, sia di Controparte_5 secondo grado per i motivi sopra esposti”. Si costituivano in giudizio e la Controparte_2 CP_3 CP_1 resistendo alla domanda avversaria chiedendone il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata. Sospesa l'efficacia esecutiva con provvedimento del 22.7.2023 e differita la prima udienza il processo era rinviato al 7.10.2025 per la presa in decisione. Detta data era rinviata con decreto del 22.9.2025 per congedo parentale del giudice titolare. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 la causa era assegnata allo scrivente Giudice. Con decreto del 25.11.2025 era fissata per la decisione ai sensi dell'art. 352 u.c. c.p.c. l'udienza del 11.12.2025 disponendo che la stessa fosse trattata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. L'appello è fondato e va accolto. In primo luogo la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui dichiara l'estinzione del processo in ragione dell'avvenuta iscrizione a ruolo a mezzo del servizio postale. Al riguardo (si evidenzi che anche i convenuti persone fisiche nulla hanno osservato) basta richiamare la giurisprudenza di legittimità anche di recente ribadita per cui: “Questa Corte ha già avuto modo di affermare, nella massima sede nomofilattica, che l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (in quel caso, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) ─ al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione ─ realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, nondimeno, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; con la precisazione che, in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione (Cass. Sez. U. 4/03/2009, n. 5160). Le Sezioni Unite hanno in quella occasione osservato, condividendo argomentazioni già svolte da Cass. Sez. 3 n. 12342 del 2008, come, anche nel procedimento avanti il Giudice di pace, l'attività di deposito di atti in cancelleria (e dunque anche la costituzione in giudizio, disciplinata dall'art. 319 cod. proc. civ., senza alcuna distinzione tra attore e convenuto, con la previsione che essa deve avvenire «depositando in cancelleria» l'atto di parte con la relata di notifica e quando occorra la procura) implichi, bensì, che chi l'effettua si rechi in cancelleria e presenti gli atti al cancelliere e che quindi pag. 3/8 sussista una violazione della regola formale nel comportamento del cancelliere che apponga il visto di deposito ad un atto pervenuto a mezzo posta, anche perché il plico postale di norma non viene ricevuto dal cancelliere stesso, ma perviene all'apposito ufficio preposto alla ricezione della posta, che poi lo rimette al cancelliere, senza però che tale difformità dallo schema formale possa considerarsi tale da far ritenere l'atto inesistente e del tutto improduttivo di effetti giuridici, se alla fine del procedimento, pur difforme dallo schema di legge, il plico perviene al cancelliere, che ben può compiere tutte le attività necessarie ai fini del controllo della ritualità della documentazione. Hanno in tal senso argomentato dal fatto che l'attività materiale di deposito degli atti in cancelleria è priva di un requisito volitivo autonomo e non deve essere compiuta necessariamente dal difensore o dalla parte che sta in giudizio personalmente, ma può essere realizzata anche da persona da loro incaricata (c.d. nuncius) (cfr. Cass. n. 7449 del 2001 e n. 26737 del 2006) ed ancora dal fatto che l'ordinamento processuale prevede casi, sia pure speciali, di deposito degli atti in cancelleria mediante invio degli stessi a mezzo posta (art. 134 disp. att. c.p.c. concernente il giudizio di cassazione, e le ipotesi relative al processo tributario, di cui a Corte cost. n. 520 del 2002, e al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativi di sanzione amministrativa, di cui a Corte cost. n. 98 del 2004; cfr. anche Cass. n. 11893 del 2006 per l'estensione dei principi di cui a quest'ultima sentenza all'azione popolare in materia elettorale). In tale quadro ordinamentale hanno dunque ritenuto incompatibile una valutazione di radicale difformità rispetto al deposito realizzato attraverso l'invio dell'atto per mezzo della posta anziché mediante consegna diretta al cancelliere. Hanno però anche evidenziato che, trattandosi pur sempre di attività posta in essere al di fuori delle previsioni normative, il deposito con tali modalità potrà prendere efficacia solo dalla data del raggiungimento dello scopo (art. 156, terzo comma, c.p.c.), e cioè «dell'(eventuale) concreta e documentata ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, e giammai dalla data della spedizione dell'atto, così come invece previsto dalle speciali discipline relative al deposito degli atti processuali a mezzo posta». A tali principi -che questo Collegio condivide e fa propri - ha dato continuità Cass. 17/06/2015, n. 12509, mentre non appare significativo il più recente arresto di Cass. Sez. U. 12/01/2022, n. 758 (…)” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5644 del 2025). Non sussistono elementi di novità alla cui stregua doversi discostare dall'indirizzo consolidato suddetto e quindi non può che rilevarsi la mera irregolarità della iscrizione a ruolo con successiva sanatoria atteso che è puntualmente indicato nella sentenza impugnata che il Cancelliere ebbe a ricevere il plico postale. Tanto premesso il novellato art. 354 c.p.c. impone una decisione nel merito atteso che le ipotesi di riforma per violazione degli artt. 307 e 308 c..p.c. non sono più annoverate tra i casi di rimessione degli atti al primo giudice e non vi è dubbio che all'odierno processo si applichi la nuova regola atteso che è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia. L'appellante ha dimostrato in giudizio la dinamica del sinistro (corrispondente a quanto da lei descritta) per cui il veicolo del tipo Saab targato DP 945 GV, condotto pag. 4/8 da e posseduto in comproprietà con transitando Controparte_2 CP_3 sull'autostrada A4 di Trieste tamponava la IA PO con targa rumena GL 50 CAS, incolonnata e ferma al momento dell'urto, la quale a sua volta veniva sospinta addosso alla CE EN targata WS BB 1507 anch'essa ferma nel traffico. La dinamica è ricavabile dal CID acquisito agli atti del processo da cui, sia tramite lo schizzo grafico che l'annerimento delle caselle prestampate, viene indicato che la IA PO e la CE erano ferme perché incolonnate in fila. Le eccezioni della per cui la dinamica del sinistro non sarebbe chiara e che CP_1 anzi non sia stata fornita la prova che anche la IA PU fosse ferma al momento dell'impatto con la Saab sono del tutto generiche, prive di allegazione ed apodittiche e peraltro non rispondono al principio anche di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15431 del 03/06/2024 (Rv. 671249 - 01). Ebbene nessuna prova contraria è stata concretamente allegata dalla società di assicurazioni. Le doglianze circa gli errori di compilazione come l'annerimento di alcune caselle poi cancellate o l'inesattezza nell'indicazione della data non inficiano la portata probatoria del documento trattandosi di elementi secondari rispetto allo svolgimento dei fatti e peraltro corretti (es. le caselle erroneamente compilate sono state contrassegnate con un “no”). Inoltre a conferma che il sinistro si sia verificato secondo quanto sopra descritto sovviene la prova testimoniale di assunta presso il Tribunale Testimone_1 di Bolzano in data 22/02/2024 in modalità delegata e di cui si riporta integralmente il contenuto:
“ADR: Sono a conoscenza dei fatti perché ero in ferie in Croazia e tornando a casa è successo quell'incidente. Ero ferma nella mia macchina, come passeggera, la mia auto era una CE tg. WS-BB1507. Interrogata sui capitoli ammessi di cui alla memoria istruttoria dd. 09.12.2019 di parte ricorrente, così risponde: Sul cap. 1) Sì è vero. La Saab ha tamponato la IA che è stata spinta contro la CE su cui viaggiavo io. ADR: La vettura su cui io viaggiavo era ferma. Sul cap. 2) Non lo so.
pag. 5/8 ADR: Posso dire che la Saab ha tamponato la IA che è stata spinta contro di noi perché ci ha urtati la IA. ADR: Non mi ricordo quanti urti ho percepito. ADR: Io viaggiavo sulla CE in posizione anteriore destra, sedile passeggero. ADR: Quando ero ferma in coda non ho guardato indietro.” Anche la donna, quindi, precisando che la IA “è stata spinta contro la CE”, conferma che il veicolo era fermo in fila. La stessa CTU, nella parte motiva, precisa che “trattasi di urto coassiale, quindi conferma del tamponamento di veicoli in colonna”. Peraltro va sottolineato che quand'anche il veicolo IA PO fosse stato in lento movimento, non potrebbe addursi allo stesso alcun rimprovero perché lo stato di incolonnamento giustificava una riduzione della distanza di sicurezza certamente coerente con la velocità ridottissima del mezzo di talché l'impatto tra la Saab e la IA PO avrebbe in ogni caso assunto valenza causale assorbente rispetto al successivo scontro tra la IA PU e la CE di proprietà dell'appellante con conseguente responsabilità esclusiva della prima. Risultano, in definitiva, integrati tutti gli elementi dell'illecito civile a carico del conducente del veicolo Saab che non rispettava la distanza di sicurezza, non regolava la velocità così da causare, per colpa, il tamponamento a catena con i danni di cui infra. Venendo dunque alla quantificazione del pregiudizio è stata disposta, in primo grado, una consulenza tecnica d'ufficio che con percorso motivato conclude per i danni subiti dal veicolo CE in euro 2391,05 oltre IVA. Giova premettere che gli accertamenti tecnici svolti dal professionista incaricato appaiono puntuali e pienamente rispondenti al quesito posto avendo potuto il perito analizzare tutta la documentazione ed avendo effettuato anche l'ispezione dei veicoli. In definitiva l'elaborato consegnato all'A.G. è risultato analiticamente motivato, puntuale nella ricostruzione della dinamica e nei conteggi delle singole voci di danno, le conclusioni, infine, si pongono in rapporto di totale coerenza con le argomentazioni precedenti. Il CTU, inoltre, ha fornito puntuale e coerente riscontro alle osservazioni avanzate dai CTP anche motivando la necessità di sostituire il portello posteriore del mezzo CE. Ne consegue che non si ravvisano ragioni e non emergono elementi alla cui stregua doversi discostare dagli accertamenti conclusivi compendiati nell'elaborato peritale (Cass. Pen. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021 (Rv. 661257 - 01).
pag. 6/8 Vanno poi prese in considerazione le altre voci di danno di cui è richiesto il risarcimento e nella specie: euro 500,00 indicato in via equitativa, ex art. 1226 cc., per la svalutazione commerciale della vettura CE immatricolata il 26.03.2015; euro 200,00 per quattro giorni di fermo tecnico (euro 50,00 giornalieri), euro 749,04 per l'assistenza legale stragiudiziale. Ebbene il danno da fermo tecnico non può essere riconosciuto poiché lo stesso andava effettivamente dimostrato e non può farsi ingresso a danni in re ipsa, gravando sul danneggiato l'onere di dimostrare il pregiudizio subito non desumibile dalla mera circostanza dell'indisponibilità del mezzo perché incidentato. Lo stesso vale per il danno da svalutazione attesa l'entità, ad ogni modo lieve come evincibile dalla CTU, del danno subito e non è stata fornita la prova che ciononostante il mezzo sia incorso in un deprezzamento. Neanche le spese legali per l'attività stragiudiziale sono risarcibili trattandosi di esborso rimesso alla libera valutazione dell'assistito non essendo obbligatoria una difesa tecnica in detta fase. Da ultimo si prende atto che la non contesta, anzi conferma, Controparte_1
l'operatività della polizza assicurativa (contratto d'assicurazione auto C587096/0505 e contratto n. C587096/0506 stipulato dal per l'autovettura Saab CP_3 targata DP945GV), precisando che le eccezioni avanzate erano da intendersi limitate all'efficacia probatoria, segnatamente ritenuta confessoria, del modulo di constatazione amichevole dell'incidente e che il Tribunale ha respinto per le ragioni supra esposte. Ne consegue che gli appellati e pur obbligati in solido come da CP_3 CP_2 dispositivo, hanno diritto ad essere tenuti indenni del danno da responsabilità civile. All'uopo si richiama la recente giurisprudenza di legittimà che afferma: “In tema di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli, l'applicazione del principio solidaristico di rilievo sovranazionale "vulneratus ante omnia reficiendus", impone in sede sostanziale l'interpretazione delle norme di legge che disciplinano l'assicurazione r.c.a. in modo coerente con la finalità di tutela della vittima, e comporta in sede processuale che il giudice deve compiere ogni sforzo, nei limiti del principio dispositivo e dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, per l'accertamento della verità e la liquidazione del danno patito dalla vittima;
lo stesso principio vige nei rapporti tra litisconsorti chiamati a rispondere del danno in via solidale, con la conseguenza che l'interesse dell'assicurato e del responsabile civile all'accertamento dell'obbligo solidale dell'assicuratore volto ad indennizzare il terzo danneggiato non può essere limitato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione di regresso nei confronti dell'assicuratore o della richiesta di manleva da parte dell'assicurato.” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 23621 del 24/09/2019 (Rv. 655490 - 01) Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e devono essere rimborsate in favore di Parte_1
pag. 7/8 Le spese di primo grado sono liquidate in misura analoga a quella indicata nella sentenza impugnata ovvero 1.200,00 per compensi oltre IVA e CPA (oltre alle spese di CTU che vanno poste a carico delle parti soccombenti) ai sensi del DM 55/2014 nei parametri precedenti all'aggiornamento del 2022 e nei valori medi giustificati dalla natura dell'istruttoria svolta. Le spese del presente grado sono invece liquidate ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al 2022 tenuto conto dei valori minimi vista l'attività defensionale ridotta ai soli atti scritti e quantificate in euro 1.278,00 oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in grado di appello iscritto al n.r.g. 2791/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) in riforma della sentenza n. 256/2023 emessa il 13.6.2023 dal Giudice di Pace di Trieste (depositata in cancelleria il 14.06.2023) condanna Controparte_1
e in soldio tra loro, a pagare in favore di Controparte_2 CP_3 la somma di euro 2391,05 oltre IVA, Parte_1 interessi e rivalutazione dalla data del fatto;
2) condanna a manlevare i condebitori solidali e CP_1 Controparte_2 delle somme pagate a titolo di responsabilità civile in favore di CP_3
Parte_1
3) condanna e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
a rifondere in favore di le spese di lite che Parte_1 liquida in euro 1.200,00 per il primo grado, euro 1.278,00 per il presente grado, oltre spese generali, IVA e CPA;
4) condanna e a rifondere in Controparte_6 CP_3 favore di le spese di CTU pari ad euro Parte_1
250,00 oltre oneri se dovuti;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 11.12.2025
Il Giudice
EO TI
pag. 8/8