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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5896 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Tunisia Città di La Soukra Rue Massaoudi, Sidi Fraj – Chez M Ben HM Sehli, elettivamente domiciliato in Messina, via Nino Bixio n. 89, dell'Avv. Frida Simona Giuffrida, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Torino corso Svizzera n.
65 presso lo studio dell'avv. Nicola Giuseppe Campagna, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 22.12.2021,
[...]
chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge Parte_1 CP_1 deducendo che le parti avevano contratto in data 14.02.1983, nel Comune di Messina -
[...] trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Messina atto n. 96 parte 2 serie A anno 1983; che dall'unione erano nati due figli maggiorenni e autosufficienti;
che nel corso degli anni il rapporto coniugale si era andato deteriorando a causa del carattere irascibile della moglie e che la convivenza era divenuta ormai intollerabile.
Chiedeva, altresì, che fosse posto a carico della convenuta l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 24.11.2022.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale evidenziava che la Controparte_1 causa della crisi matrimoniale era da ricondurre al comportamento del ricorrente, cui chiedeva, pertanto, che fosse addebitata la separazione, con rigetto della domanda di contribuzione economica.
All'udienza presidenziale del 13.06.2022 veniva esperito il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo.
Il Presidente del Tribunale pronunciava, quindi, con ordinanza depositata il 15.06.2022, gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi;
in particolare, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e accertava “che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento, in via provvisoria, di un contributo per il mantenimento del ricorrente posto che a tal fine è necessario che il coniuge richiedente sia privo di adeguati redditi propri ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio: nella specie, i redditi significativi percepiti dal D'EA consentono ragionevolmente al ricorrente di conservare il tenore di vita matrimoniale (del quale, peraltro, non ha allegato le specifiche connotazioni), degradando la pregnanza del riferimento alla differenza reddituale dei coniugi, per altro non significativa a fronte dei rilevanti esborsi indicati dalla convenuta”, nominando il Giudice istruttore e fissando l'udienza di comparizione e trattazione davanti a questo.
All'udienza davanti al giudice istruttore del 15.03.2023, il procuratore del ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione, con la prosecuzione del processo per la decisione sulle altre domande.
Il Giudice Istruttore rimetteva, quindi, la causa al Collegio, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., per la decisione sulla richiesta di sentenza non definitiva di separazione.
Veniva, dunque, emanata sentenza non definitiva n. 974/23 del 19.05.2023, con cui il Collegio dichiarava la separazione personale tra i coniugi e rinviava il procedimento all'udienza del
20.12.2023 per il prosieguo.
A tale udienza, il Giudice formulava proposta conciliativa sì come riprodotta nei provvedimenti provvisori resi in data 15.06.2022 e rinviava la causa all'udienza del 20.03.2024, da celebrarsi ai sensi dell'art. 127-ter mediante lo scambio di note a trattazione scritta, per l'ammissione delle richieste istruttorie. Con ordinanza del 06.05.2024, il Giudice prendeva atto dell'implicito rifiuto della proposta conciliativa, rigettava i mezzi istruttori richiesti da parte convenuta e ordinava a entrambe le parti la produzione di dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, integrando la documentazione già prodotta, nonché documentazione ulteriore relativa alla situazione lavorativa e previdenziale ecc., e rinviava la causa all'udienza del 18.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva differita d'ufficio all'udienza del 18.12.2024.
Alla suddetta udienza, parte resistente manifestava la volontà di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 20.12.2023 e il procuratore di parte ricorrente chiedeva un rinvio per colloquiare sul punto col proprio assistito, così il Giudice rinviava la causa all'udienza del 24.02.2025.
A tale ultima udienza, entrambe le parti manifestavano la volontà di aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 20.12.2023 secondo le condizioni disposte con i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del 15.06.2023, rinunciando alle rispettive ulteriori domande;
dopodiché, precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione, autorizzando le parti alla rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ritiene il Collegio che possa prendersi atto dell'accordo intervenuto tra le parti sulle condizioni della separazione – già disposta con sentenza non definitiva n. 974/23 – le quali hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice in data 20.12.2023 (che ha richiamato quanto disposto nei provvedimenti provvisori resi in data 15.06.2022) con rinuncia delle parti alle ulteriori richieste rispettivamente articolate.
Dato atto dell'esito del giudizio, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e acquisito il parere del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nella causa n. 5896/21 R.G., così provvede:
1. Vista la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione giudiziale delle parti n.
974/23, prende atto dell'accordo sulle condizioni della separazione in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice in data 20.12.2023 (che ha richiamato quanto disposto nei provvedimenti provvisori resi in data 15.06.2022) con rinuncia delle parti alle ulteriori richieste rispettivamente articolate;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 15 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente tt.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.