TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 11948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11948 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, all'esito della trattazione scritta dei procedimenti riuniti RG.n 14575+14577+14578/2025 ha pubblicato la seguente sentenza
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Santucci pec
[...]
. giusta procura in atti Email_1 Email_2 Email_3
RICORRENTI
E
in persona del dott. nella qualità di Direttore Generale, CP_1 CP_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta ed Enrico Boursier Niutta pec , Email_4 [...]
giusta procura su foglio separato Email_5
RESISTENTE
Oggetto: pagamento indennità su ferie
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi separatamente depositati e poi riuniti i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir :
-I- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla determinazione della retribuzione spettante durante il periodo di godimento delle ferie, attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie (salvo il diverso periodo ritenuto di giustizia), anche delle voci variabili della retribuzione d'appresso indicate:
1. indennità nastro 7H – 8H – 9H – 10H – 11H – 12H;
2. indennità di presenza;
3. indennità di agente unico, turno intero e ridotto;
4. indennità lavoro domenicale con esclusione di e Parte_1 Pt_2
5. indennità premio evitati sinistri;
6. indennità personale viaggiante;
7. emolumento riferibile al turno notturno avvicendato, indicato in busta paga con la formulazione “maggiorazione 20%”;
8. indennità di ristrutturazione;
9. indennità di diaria con esclusione di Parte_3
10. indennità di turno ex art. 5 lettera a) dell'A.N. 21/5/1981;
11.aggio autisti con esclusione di , Parte_1 Pt_2 Pt_4 Parte_5 CP_3
[... previa disapplicazione oppure, ove occorresse, previa declaratoria di nullità degli artt. 5 e 6 c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e/o delle norme degli accordi aziendali ove escludano la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale;
III- con riferimento al periodo dal 1/1/2008 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 7.453,49 Parte_1 in favore del ricorrente della somma di € 6.540,49 Parte_2 in favore del ricorrente della somma di € 6.184,29 Parte_3 in favore del ricorrente della somma di € 7.292,12 Parte_4 in favore del ricorrente della somma di € 5.864,96 Parte_5 in favore del ricorrente della somma di € 6.647,51 Parte_6
salvo quelle diverse somme ritenute di giustizia, a titolo di differenze sulla maggiore retribuzione feriale spettante attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita annualmente, anche delle voci variabili della retribuzione sopra indicate ovvero alternativamente a titolo di risarcimento del danno parametrato a dette differenze;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
IV- condannare infine la società convenuta alla refusione delle spese di causa .” A sostegno del ricorso deducevano di essere stati assunti come conducenti di linea e di essere stati lavoratori mobili oggi in pensione;
che il rapporto di lavoro era disciplinato dalle norme di fonte comunitaria, dal Regio Decreto 8/1/31 n 148 ed infine dalla contrattazione collettiva sia nazionale sia aziendale;
che il numero dei giorni di ferie era disciplinata dall'articolo 10 del c.c.n.l 12/03/1980 come modificato dall'articolo 5 dell'A.N. 27/11/2000 che fissavano in 25/26 giorni, i giorni di ferie usufruibili a seconda dell'anzianità di servizio;
che l'art 29 dell'A.N.28/11/15 prevedeva ulteriori 9 giorni;
che a tali norme si era sovrapposto l'art. 7 della Direttiva 4/11/03 N 88 la quale prevedeva il diritto del lavoratore di beneficiare di almeno quattro settimane pari a 28 giorni lavorativi, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte;
che i ricorrenti, conducenti li linea , come autisti lavoravano su turni consistenti in vari tragitti assegnati agli autisti stessi sulla base di una rotazione predeterminata ,detti i turni erano descritti per ogni corsa in relazione al luogo e all'orario di partenza e di arrivo e rappresentavano l'orario di inizio e fine giornata e conseguentemente il così detto nastro lavorativo;
che stante la maggiore gravosità della prestazione lavorativa su turni, l'art. 5 lett. a) dell'accordo nazionale 21 maggio 1981 aveva previsto l'indennità di turno pari ad attuali euro 0,52 per ogni giornata effettiva di lavoro;
che, a livello aziendale, l'accordo del 23/11/1994, confermato dal verbale di riunione dell' 8/2/1995, e il successivo accordo aziendale dell' 11/7/00 ,per incrementare il compenso legato alla giornata di prestazione lavorativa svolta su turnazione, avevano istituito l'indennità di presenza;
che l'accordo aziendale dell' 11/7/00 aveva anche previsto l'indennità di ristrutturazione legata alla presenza e riconosciuta per ogni giornata di lavoro;
che i ricorrenti percepivano altresì l'indennità personale viaggiante prevista dall'accordo aziendale del 30/5/90 da erogare al personale che rivestiva la qualifica di macchinista ferrovie, agente di movimento, conducente di linea, capotreno, conduttore e bigliettaio e che svolgeva effettivamente le mansioni;
che, per compensare il disagio consistente nel fatto che la prestazione cadeva periodicamente di domenica o nei giorni festivi, era stata prevista l'indennità di lavoro domenicale dall'art. 5 lett b) dell'accordo nazionale 21 maggio 1981; che erano poi previsti turni che si concludevano dopo le 22,00 e dunque in orario notturno, per cui spettava l'emolumento riferibile al turno notturno avvicendato indicato in busta paga con la formulazione “maggiorazione 20%”; che, inoltre ,essendo i turni abitualmente svolti fuori dal comune dove aveva sede il deposito di appartenenza o la loro residenza di servizio, era stata prevista una diaria per ogni agente che si recava fuori dalla residenza assegnatagli, come previsto dall'accordo aziendale del 27 /3/90; che la programmazione aziendale prevedeva i turni lavorativi molto lunghi che solitamente coincidevano con i turni binati , ossia quei turni dove la fine del primo servizio era molto vicina alla seconda ripresa del servizio, per cui, tra il primo e il secondo turno non vi era possibilità di disporre del proprio tempo, se non alla fine dell'intero turno;
che nei turni dei ricorrenti spesso si verificava che tra l'inizio del primo servizio e la fine del secondo ed ultimo servizio intercorreva un lasso di tempo che determinava un nastro lavorativo oltre le 8 ore fino alle 12 ore;
che era stata prevista dall'accordo aziendale 26/2/79, nonché dall'accordo aziendale 15/09/2008 l'indennità di nastro finalizzata a compensare la maggiore durata del nastro;
che inoltre i ricorrenti, essendo addetti alla mansione di guida ,percepivano anche l' emolumento denominato premio evitati sinistri, istituito dalla contrattazione aziendale del 13/10/52 e ridisciplinato dall'accordo aziendale del 23/11/94 ,che prevedeva lire 2000 a presenza per evitati sinistri;
che tale emolumento veniva ribadito nel verbale di riunione dell'8/2/95 che specificava essere persa l'indennità nel giorno del sinistro;
che l'accordo aziendale del 19/04/1971, l'accordo successivo aziendale del 26/02/1979 ,richiamato dall'accordo aziendale del 21/07/1982 , attribuivano agli autisti, che conducevano i mezzi dotati di macchine emettitrici di biglietti a bordo degli autobus, la qualifica di agente unico e i suddetti accordi prevedevano compiti aggiuntivi relativi alla sorveglianza delle apparecchiature, all'attività di azionamento delle stesse, alla trascrizione, ad inizio servizio e a fine corsa ,del numero indicato sul ripetitore posto sul cruscotto , all'annotazione di eventuali guasti;
che per compensare tali ulteriori attività l'accordo del 19/04/1971 aveva previsto l'indennità a favore del personale di guida che prestava servizio ad agente unico;
che tale indennità veniva poi rideterminata nell'ammontare con l'accordo aziendale del 22/6/83; che era prevista anche l'indennità di aggio autisti , introdotta dall'accordo nazionale del 27/11/00, che serviva a compensare gli autisti anche dell'attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio
,di informazione alla clientela e di versamento incassi;
che tutte le predette indennità erano collegate alle mansioni svolte ed erano corrispettivo di disagi e dell'attività lavorativa essendo quindi elementi strutturali della retribuzione percepita;
che tali voci rientravano nel concetto di retribuzione europea ed essendo la retribuzione feriale inferiore a quella corrisposta durante i mesi lavorati per effetto della mancata percezione di tali indennità, i ricorrenti potevano essere dissuasi dal godimento delle ferie;
che tali emolumenti dovevano essere compresi nella retribuzione feriale e che ai fini del calcolo si era considerato per ciascun ricorrente quanto percepito ogni anno come retribuzione variabile, si era poi diviso l'ammontare per i giorni lavorati per ottenere il valore medio degli emolumenti variabili per ogni giornata lavorativa , tale valore medio ,così ottenuto, era stato, poi ,moltiplicato per i giorni di ferie spettanti;
che, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte pronunciatasi sull'articolo 7 della Direttiva 04/11/2003 n 88 , erano stati stabiliti in numero di 28 i giorni di ferie spettanti;
che pertanto spettavano ai ricorrenti le somme sopra indicate;
che per il periodo successivo non compreso nei presenti ricorsi, l'accordo nazionale del 10 maggio 2022 aveva riconosciuto la necessità di quantificare la retribuzione feriale considerando le componenti della retribuzione fissa e variabile e ,dunque, tenendo conto dell'incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalla contrattazione collettiva a decorrere dall' 1/7/22, così avvalorando quanto sostenuto con i presenti ricorsi. Concludeva come sopra. Si costituiva il eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse CP_1 ad agire in quanto l'intero ricorso si basava sul principio affermato dalla Corte di Giustizia, secondo cui il lavoratore in ferie doveva percepire una retribuzione paragonabile a quella che riceveva normalmente ,altrimenti poteva essere dissuaso dal fruire delle ferie, ma , nel caso in esame, i lavoratori avevano tutti goduto delle ferie, per cui non poteva parlarsi di effetto dissuasivo che non si era verificato .Chiedeva il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per ottenere un parere sull' interpretazione del diritto europeo al fine di applicare correttamente l'art 7 della Direttiva CE 2003/88 e verificare se fosse in contrasto o conforme alle norme nazionali , considerato che l'interpretazione offerta dalla CGUE esulava dai limiti imposti dalle norme del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea , considerato che l'art 153 c 5 TFUE escludeva la materia della retribuzione dall'applicazione dei principi di politica sociale dell'Unione e l'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea al comma 2 prevedeva che l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione non poteva essere esteso al di là delle competenze dell'Unione; asseriva che, quindi, la Corte di Giustizia aveva oltrepassato i predetti confini se si riteneva che avesse stabilito il principio secondo cui la retribuzione dovuta ai lavoratori durante il periodo di ferie doveva essere comprensiva di tutti gli elementi del trattamento economico ordinario. Presentava istanza ex art. 420 bis c.p.c. o ex art 363 bis c.p.c. sulla interpretazione delle clausole censurate da parte ricorrente e di cui se ne chiedeva la disapplicazione;
eccepiva la prescrizione dei crediti azionati;
nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso e contestava i conteggi in atti. Veniva disposta la trattazione scritta delle cause , riunite le stesse per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, depositate le note di trattazione scritta ,la causa veniva decisa con la presente sentenza . Preliminarmente va esaminata l'eccezione relativa alla inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire avendo di fatto i ricorrenti tutti usufruito delle ferie negli anni di cui ai ricorsi e non essendosi pertanto verificato alcun effetto dissuasivo al godimento delle ferie conseguente alla mancata percezione di tutti gli emolumenti variabili nella retribuzione feriale. L'eccezione è priva di pregio. Si è affermato che per escludere l'effetto dissuasivo non basta affermare che il lavoratore abbia sempre fruito delle ferie , in quanto ciò che rileva è l'effetto anche solo potenziale dissuasivo sulla fruizione delle ferie ( cfr CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch;
Cass., 20216/2022). Né a tali fini si può ritenere che l'effetto dissuasivo è anche escluso dal fatto che la normativa nazionale non contempla la possibilità di non godere delle ferie prevedendo sanzioni per i datori di lavoro che non assicurino il godimento delle ferie stesse da parte dei lavoratori , in quanto tale sistema si risolverebbe in un danno per il lavoratore che, costretto a prendere le ferie, dovrebbe sopportarne gli oneri economici percependo, durante le ferie, una retribuzione più bassa;
inoltre sempre con riferimento all'effetto dissuasivo,si ritiene che ,come nel diritto interno, anche il diritto dell'Unione impone ai datori di lavoro di far godere delle ferie ai lavoratori tramite l'art 7 citato ,ma è lo stesso diritto dell'Unione che detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie . Infine la Suprema Corte con sentenze emesse a proposito di macchinisti e capi treno di ha, come meglio specificato in seguito, da ultimo ribadito che la CP_4 valutazione sulla potenzialità dissuasiva alla fruizione delle ferie deve essere fatta ex ante ( Cass. 13932/24 ; 13972/24 ). Quanto alla domanda volta a rimettere gli atti alla Corte di Giustizia Europea per ottenere un parere sull'interpretazione del diritto europeo al fine di applicare correttamente l'art 7 della Direttiva CE 2003/88 ,posto che l'interpretazione data dalla Corte e volta ad includere nella retribuzione feriale gli istituti della retribuzione variabile, esulava dai limiti imposti dal Trattato TFUE, non essendo la materia delle retribuzioni tra le materie dell'Unione , si ritiene che tale richiesta non possa essere accolta essendo la Corte di Giustizia già intervenuta con molteplici sentenze che di seguito si citeranno sul punto . Quanto poi alla considerazione secondo cui la Corte avrebbe sconfinato con le pronunce in materie estranee al diritto dell'Unione , la stessa Corte di Giustizia sulla questione ha precisato “sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizione e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore …. di godere nel corso del suo periodo di riposo e di distensione , di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” ( sent e altri C-155/10 del Per_1
13 dicembre 2018 ). La Suprema Corte citata da parte resistente ha, poi, affermato che “ la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale”( Cass 20216/22 ) . Conformemente a tale assunto la Corte nell'affrontare la nozione di retribuzione europea non ha invaso una materia riservata agli Stati membri , ma ha affermato quale risultato deve essere garantito dalla normativa nazionale rimettendo al giudice nazionale la valutazione in ordine al raggiungimento di detto risultato individuato nel far sì che la retribuzione feriale deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Passando al merito della questione occorre esaminare la normativa collettiva in base alla quale viene disciplinata la retribuzione feriale come riportata nella memoria . «L' art. 6 del CCNL Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 stabilisce: “Ai fini del presente contratto valgono le seguenti nozioni di retribuzione mensile: . . . Per retribuzione ordinaria si intende la retribuzione con anzianità individuale, l'indennità di contingenza non conglobata, l'indennità sostitutiva di mensa, gli assegni personali, le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario e variabile, per specifiche prestazioni di servizio, nonché le quote conglobate di caropane”
-gli artt. 1, Accordo 12/3/80 modificato dall'Accordo 27/11/00 , 9 e 10 dell'Accordo del 12/3/1980, stabiliscono che, durante le ferie (art. 10), viene corrisposta la “retribuzione ordinaria” (le cui voci sono analiticamente indicate nell'art. 1 ora, dopo la suddetta modifica, art. 3), nella quale non rientrano le indennità saltuarie e variabili (art. 9), ovvero “Tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legate ad effettive e/o particolari prestazioni”;
- l'art. 5 dell'Accordo del 1981, che esclude tutte le indennità ivi individuate (indennità giornaliera, per lavoro domenicale, di turni avvicendati ecc.) dalla retribuzione ordinaria, specificando che “Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”». Proprio per tali disposizioni non vengono pagate le indennità reclamate dai ricorrenti e previste dagli accordi richiamati in ricorso , indennità che sono state percepite dai lavoratori stessi nei mesi e nei giorni in cui non sono in ferie . Al fine di verificare se dette indennità siano o meno da ricomprendere nella retribuzione feriale si riportano i principi enunciati dalla Suprema Corte recentemente, alla luce delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea sull'art 7 della Direttiva 88/03, chiarificatrici del concetto di retribuzione europea cui occorre riferirsi per verificare le voci da ricomprendere nella retribuzione feriale in Italia. Con la sentenza n 13972/24 dettata per indennità riferite a macchinisti di ( CP_4 indennità IUP e Assenza dalla residenza), la Suprema Corte ha affermato :« 10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_2
l'espressione <> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, < mantenuta>> la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione Persona_3 equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche Per_1 la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 10.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). 10.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). 10.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). 10.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò << valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità>> (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). 10.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 CP_5 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate CP_6 da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. 10.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.» Pertanto la Corte ha ribadito che la retribuzione percepita durante le ferie deve essere paragonabile a quella normalmente percepita in quanto si è voluto,durante le ferie, assicurare una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, ha poi puntualizzato che la retribuzione dovuta durante le ferie comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore, afferma inoltre che la retribuzione prevista durante le ferie non deve dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie stesse e tale valutazione deve essere fatta ex ante . Precisa la Corte in altra sentenza, la n 13932/24, relativa a capi treno richiedenti nel computo della retribuzione feriale tra altre voci anche la IUP ,l'indennità assenza dalla residenza, maneggio denaro (ossia del premio scoperte irregolarità) nonché l'indennità di scorta vetture eccedenti che :« l'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società NO (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate” ………………“non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”». Alla luce di tali argomentazioni ,che si condividono pienamente, chiarita la nozione europea della retribuzione , chiarito che la retribuzione da percepire durante le ferie deve essere paragonabile a quella ordinaria e debba essere comprensiva di qualsiasi importo collegato alla mansione ed allo status, chiarito che l'effetto deterrente si può realizzare ogni qualvolta il lavoratore durante le ferie non percepisce tutte le voci della retribuzione e tutte le indennità che sono collegate alla mansione e/o a compensare i disagi derivanti dalle mansioni esercitate, ritenendosi che in effetti il lavoratore ,sapendo ex ante che durante le ferie percepirebbe sicuramente meno di quanto percepirebbe se fosse in servizio,viste le buste paga dove mensilmente invece i lavoratori percepiscono le predette indennità , la retribuzione corrisposta da , come calcolata durante le ferie, ha ex ante un effetto dissuasivo al CP_1 godimento delle ferie stesse. Appare parimenti infondata ,alla luce di quanto affermato, anche l'osservazione di , già in parte esaminata sopra, secondo cui nessun effetto CP_1 dissuasivo aveva la retribuzione corrisposta dalla società ai lavoratori in ferie , in quanto gli stessi avevano tutti goduto delle ferie , considerato che la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente verificare tale effetto ex ante e non ex post . In particolare poi la Corte ha specificato a “quale retribuzione mensile” è necessario riferirsi per la verifica concreta del c.d. effetto deterrente, in quanto la Corte, oltre ad indicare la nozione europea della retribuzione, spiega che la retribuzione da erogare nelle ferie e paragonabile a quella ordinaria deve essere in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlata allo “status” personale e professionale del lavoratore e, nel parlare di effetto deterrente, si riferisce alla mancata percezione delle indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. Infine la Corte ha esaustivamente spiegato perché, ai fini della valutazione dell'effetto dissuasivo, non si può raffrontare la differenza retributiva mensile con quella annuale .
Quanto poi alle specifiche voci che si assumono non erogate correttamente, si ritiene che le indennità richieste hanno le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE e dalla Corte di Cassazione per essere prese in considerazione nella nozione comunitaria di retribuzione per ferie, trattandosi di elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni, in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni stesse , volte a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, comunque correlate allo status professionale come appare dal richiamo in ricorso all'attività svolta dai ricorrenti ed alle norme contrattuali relative alle predette indennità.
In particolare l'indennità di nastro ( presente nelle buste paga dei ricorrenti ,così superandosi le questioni relative all'assenza di turni binati sostenuta da nelle memorie) , l'indennità CP_1 lavoro domenicale ,l'emolumento riferibile al turno notturno avvicendato indicato in busta paga con la formulazione maggiorazione 20% percepito dai ricorrenti, l'indennità di diaria e l'indennità di turno sono volte a compensare specifici disagi dei lavoratori che devono lavorare in un ampio lasso di tempo, di domenica ,di notte ,fuori dal comune della residenza di servizio e su turni;
l'indennità di agente unico, turno intero e ridotto, è volta a compensare le mansioni ulteriori rispetto a quelle di conducente, così come l'indennità di aggio è volta a compensare l'ulteriore attività di vendita biglietti a bordo . L'indennità premio evitati sinistri, compenso che premia il comportamento del conducente che guida evitando sinistri, deve essere ricompresa nella retribuzione feriale posto che la stessa Corte di Giustizia ha compreso nella predetta retribuzione feriale premi che si collegano alle qualifiche professionali (cfr sentenza Lock 22/5/14 n 539). Quanto all'indennità di presenza , di ristrutturazione e personale viaggiante , queste sono indennità proprie dello status professionale dei ricorrenti, collegate alla mansione e percepite ordinariamente con regolarità come le indennità sopra indicate, avendo il carattere della prevedibilità e abitualità (sentenza To.He del 13.12.2018 n. 385 ). Anche la Corte d'Appello di Roma, esaminando le predette indennità, con la sentenza n.1377/25 ha affermato che le stesse sono collegate alle mansioni degli autisti e/o al loro status . Nella predetta sentenza si legge “In proposito, l'indennità di turno, l'indennità per lavoro domenicale, l'indennità (per la mobilità del) personale viaggiante, l'indennità per lavoro notturno avvicendato, l'indennità di presenza, l'indennità di ristrutturazione (ossia per la soggezione a turni variabili), la diaria (accordata per l'espletamento del servizio lontano dalla residenza), rappresentano forme costanti di remunerazione dello scomodo al quale è esposto il personale conducente di automezzi di linea (come l'appellato) nel normale disimpegno delle proprie mansioni;
il lavoratore, infatti, è tenuto a lavorare secondo le esigenze del servizio pubblico, che deve coprire tutto il territorio interessato e non può subire interruzioni. Il conducente, quindi, è regolarmente chiamato a prestare ininterrotto servizio per tutto il turno, in fasce orarie variabili, di notte, nei festivi, allontanandosi dal luogo di residenza, sempre in viaggio, senza abbandonare il mezzo. E' per compensare tali aggravamenti della prestazione lavorativa che sono normalmente corrisposte le menzionate indennità, come si desume anche dai titoli delle stesse. Tale ragionamento vale ancor di più per l'indennità di “nastro”, prevista quando il conducente effettui, in “unica ripresa”, due turni lavorativi di fila;
ma vale anche per il premio mancati sinistri, evidentemente volto a incentivare maggior attenzione al risultato e sempre collegata alla regolare esecuzione della prestazione lavorativa. Vale, ancora, per l'indennità agente unico, una volta riservata al conducente che viaggiasse senza il controllore dei biglietti (figura ormai inesistente in maniera fissa) e, in seguito all'Accordo Nazionale del 21.7.1982 (doc. 12 dell'appellato in primo grado), accordata in considerazione dell'attività di controllo del funzionamento delle macchine timbratrici, del numero delle timbrature e delle conseguenti trascrizioni in appositi registri. Infine, benché il riconoscimento del diritto all'inclusione dell'aggio autisti nel compenso dovuto per le giornate di ferie fruite non abbia costituito oggetto di specifici motivi di censura, anche tale voce compete. Essa, infatti, come non è contestato tra le parti, ai sensi del CCNL 27.11.2000 remunera l'attività di vendita di titoli di viaggio e relativi incassi alla quale può essere chiamato il conducente, con relativo incomodo connesso all'aggiunta di mansioni rispetto a quelle, già di per sé assai impegnative, di autista.” Alla luce di tali principi e considerando i conteggi che , come di seguito si spiegherà , prendono in considerazione la retribuzione variabile effettivamente percepita da ciascun ricorrente nell'anno ai fini del calcolo del valore medio giornaliero della retribuzione variabile di una giornata lavorativa riferita a ciascun ricorrente ed a ciascun anno , cadono le deduzioni di parte allorquando afferma che per taluni lavoratori, per alcuni periodi CP_1 non sono state percepite alcune indennità, in quanto detta circostanza non incide sulla natura delle predette indennità che sono state considerate nei limiti di quanto effettivamente percepito per il calcolo del valore medio giornaliero della retribuzione riferita alla parte variabile.
Ora passando a verificare i criteri di calcolo dei conteggi, considerando che dette indennità non sono corrisposte durante le ferie ,occorre calcolare quali somme i ricorrenti a tali titoli non hanno goduto nei giorni di ferie;
per far ciò occorre partire dal valore medio giornaliero percepito in una giornata lavorativa a titolo di retribuzione variabile . Per arrivare a sapere detto dato, correttamente parte ricorrente ha calcolato anno per anno quanto percepito per retribuzione variabile , dividendo detta somma per i giorni di effettiva presenza , così venendo a sapere il valore medio giornaliero degli emolumenti variabili per ogni singola giornata, detto valore poi è stato moltiplicato per i giorni di ferie spettanti che sono stati individuati in 28 giorni . Non si può ritenere corretto quanto sostenuto da secondo cui ,avendo la Corte Europea CP_1 garantito il pagamento delle ferie con un compenso paragonabile a quello ordinario solo per 4 settimane , tale compenso dovrebbe essere erogato solo per 24 giorni La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte a proposito del personale aereo con la sentenza 20216/22 secondo cui “ 28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente , peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.
31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure.”( Cass 20216/22) Dello stesso avviso è stato il Tribunale di Roma con la sentenza 8818/22 che ha affermato : «A diverse conclusioni non può condurre la deduzione secondo cui i conteggi dovrebbero esser fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale quindi da ridursi a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.» Infondato poi è quanto sostenuto da secondo cui non si comprendeva davvero per CP_1 quale ragione dovrebbe tenersi conto di 28 giorni invece che di quelli previsti dal CCNL di riferimento posto che l'art 5 del CCNL 23.7.1976 individua precisamente i giorni di ferie cui hanno diritto gli agenti (24 o 25, in base all'anzianità, rispettivamente minore o maggiore di 10 anni, ovvero 26 giorni in caso di anzianità superiore a 20 anni), in quanto lo stesso CP_1 nella memoria , nella parte relativa all'eccezione di inammissibilità della domanda per avere i ricorrenti goduto sempre delle ferie, pur sapendo quale sarebbe stato il trattamento retributivo , ammette che i ricorrenti hanno goduto di 28 giorni di ferie. Del pari non può accogliersi l'eccezione secondo cui ai fini del conteggio non può tenersi conto delle giornate effettive di presenza, ma occorrerebbe far riferimento alla media delle giornate lavorate nell'anno corrispondente ad un coefficiente di 260 , in quanto il valore medio giornaliero di retribuzione variabile calcolato con riferimento alle giornate di effettiva presenza è un criterio che permette di ottenere il valore medio della retribuzione variabile per ogni giornata lavorativa maggiormente ravvicinabile all'effettività della retribuzione (cfr. anche Tribunale di Milano, sentenza 2868/2021, Trib. Roma, Dott.ssa Bracci, n. 58 del 10/01/2022 ) Alla luce dei calcoli in atti, correttamente elaborati secondo i criteri espressi, per il periodo dall'1/1/08 al 31/12/21 si condanna la società al pagamento:
in favore del ricorrente della somma di € 7.453,49 Parte_1 in favore del ricorrente della somma di € 6.540,49 Parte_2 in favore del ricorrente della somma di € 6.184,29 Parte_3 in favore del ricorrente della somma di € 7.292,12 Parte_4 in favore del ricorrente della somma di € 5.864,96 Parte_5 in favore del ricorrente della somma di € 6.647,51 Parte_6
Quanto all'eccezione di prescrizione , la recente pronuncia della Suprema Corte ha reso irrilevante l'applicabilità del regime di stabilità reale ai fini della decorrenza della prescrizione dopo l'introduzione del L 92/12 e non si ritiene che la partecipazione pubblica nella società possa far applicare il diverso regime prescrizionale previsto nel pubblico impiego ,essendo il una spa soggetta al regime privatistico. CP_1
In particolare la Cassazione con la sentenza n 26246 del 2022 ha affermato“ il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” Pertanto, essendo la L 92/12 entrata in vigore il 18/7/12 risultano prescritte , essendo la prescrizione quinquennale ,le pretese anteriori al luglio 2007 , non presenti nel caso in esame essendo il periodo dedotto in giudizio quello successivo a tale data Infine, non si può poi accogliere la richiesta di rinvio alla Corte di Cassazione né ex art 420 bis cpc, essendo l'art 7 della Direttiva 88/03 una disposizione inderogabile da parte della contrattazione collettiva ( Trib Roma sent 122351/24), né ex art 363 bis cpc ,essendosi la Corte di Cassazione già espressa con principi di diritto sulla portata dell'art 7 della predetta Direttiva. Le previsioni contrattuali citate da parte ricorrente (5 e 6c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e ogni altra norma che esclude la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale sono in contrasto con la normativa e la giurisprudenza europea e pertanto sono nulle e vanno disapplicate , non comportando la nullità di tali parti la nullità dell'intero contratto non avendo tale nullità parziale l'effetto di travolgere l'intero equilibrio contrattuale Ne deriva che si condanna al pagamento delle somme sopra indicate in favore di CP_1 ciascun ricorrente oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo. Le spese ., liquidate in dispositivo seguono la soccombenza , considerando la maggiorazione per il numero di parti ed il valore della causa determinato sul compenso più alto.
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese : vista la invalidità per una interpretazione conforme al diritto Comunitario (art. 7 Direttiva 2003/88 CE), degli artt. 5 e 6c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e/o delle norme degli accordi aziendali che escludono la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale ,previa disapplicazione di tali norme si condanna al pagamento con riferimento al periodo dall'1/1/08 al 31/12/21: CP_1
in favore del ricorrente della somma di € 7.453,49 Parte_1 in favore del ricorrente della somma di € 6.540,49 Parte_2 in favore del ricorrente della somma di € 6.184,29 Parte_3 in favore del ricorrente della somma di € 7.292,12 Parte_4 in favore del ricorrente della somma di € 5.864,96 Parte_5 in favore del ricorrente della somma di € 6.647,51 Parte_6 oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5272,50 oltre iva cpa CP_1
e spese generali Roma 21/11/25 Il giudice
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, all'esito della trattazione scritta dei procedimenti riuniti RG.n 14575+14577+14578/2025 ha pubblicato la seguente sentenza
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Santucci pec
[...]
. giusta procura in atti Email_1 Email_2 Email_3
RICORRENTI
E
in persona del dott. nella qualità di Direttore Generale, CP_1 CP_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta ed Enrico Boursier Niutta pec , Email_4 [...]
giusta procura su foglio separato Email_5
RESISTENTE
Oggetto: pagamento indennità su ferie
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi separatamente depositati e poi riuniti i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir :
-I- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla determinazione della retribuzione spettante durante il periodo di godimento delle ferie, attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie (salvo il diverso periodo ritenuto di giustizia), anche delle voci variabili della retribuzione d'appresso indicate:
1. indennità nastro 7H – 8H – 9H – 10H – 11H – 12H;
2. indennità di presenza;
3. indennità di agente unico, turno intero e ridotto;
4. indennità lavoro domenicale con esclusione di e Parte_1 Pt_2
5. indennità premio evitati sinistri;
6. indennità personale viaggiante;
7. emolumento riferibile al turno notturno avvicendato, indicato in busta paga con la formulazione “maggiorazione 20%”;
8. indennità di ristrutturazione;
9. indennità di diaria con esclusione di Parte_3
10. indennità di turno ex art. 5 lettera a) dell'A.N. 21/5/1981;
11.aggio autisti con esclusione di , Parte_1 Pt_2 Pt_4 Parte_5 CP_3
[... previa disapplicazione oppure, ove occorresse, previa declaratoria di nullità degli artt. 5 e 6 c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e/o delle norme degli accordi aziendali ove escludano la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale;
III- con riferimento al periodo dal 1/1/2008 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 7.453,49 Parte_1 in favore del ricorrente della somma di € 6.540,49 Parte_2 in favore del ricorrente della somma di € 6.184,29 Parte_3 in favore del ricorrente della somma di € 7.292,12 Parte_4 in favore del ricorrente della somma di € 5.864,96 Parte_5 in favore del ricorrente della somma di € 6.647,51 Parte_6
salvo quelle diverse somme ritenute di giustizia, a titolo di differenze sulla maggiore retribuzione feriale spettante attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita annualmente, anche delle voci variabili della retribuzione sopra indicate ovvero alternativamente a titolo di risarcimento del danno parametrato a dette differenze;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
IV- condannare infine la società convenuta alla refusione delle spese di causa .” A sostegno del ricorso deducevano di essere stati assunti come conducenti di linea e di essere stati lavoratori mobili oggi in pensione;
che il rapporto di lavoro era disciplinato dalle norme di fonte comunitaria, dal Regio Decreto 8/1/31 n 148 ed infine dalla contrattazione collettiva sia nazionale sia aziendale;
che il numero dei giorni di ferie era disciplinata dall'articolo 10 del c.c.n.l 12/03/1980 come modificato dall'articolo 5 dell'A.N. 27/11/2000 che fissavano in 25/26 giorni, i giorni di ferie usufruibili a seconda dell'anzianità di servizio;
che l'art 29 dell'A.N.28/11/15 prevedeva ulteriori 9 giorni;
che a tali norme si era sovrapposto l'art. 7 della Direttiva 4/11/03 N 88 la quale prevedeva il diritto del lavoratore di beneficiare di almeno quattro settimane pari a 28 giorni lavorativi, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte;
che i ricorrenti, conducenti li linea , come autisti lavoravano su turni consistenti in vari tragitti assegnati agli autisti stessi sulla base di una rotazione predeterminata ,detti i turni erano descritti per ogni corsa in relazione al luogo e all'orario di partenza e di arrivo e rappresentavano l'orario di inizio e fine giornata e conseguentemente il così detto nastro lavorativo;
che stante la maggiore gravosità della prestazione lavorativa su turni, l'art. 5 lett. a) dell'accordo nazionale 21 maggio 1981 aveva previsto l'indennità di turno pari ad attuali euro 0,52 per ogni giornata effettiva di lavoro;
che, a livello aziendale, l'accordo del 23/11/1994, confermato dal verbale di riunione dell' 8/2/1995, e il successivo accordo aziendale dell' 11/7/00 ,per incrementare il compenso legato alla giornata di prestazione lavorativa svolta su turnazione, avevano istituito l'indennità di presenza;
che l'accordo aziendale dell' 11/7/00 aveva anche previsto l'indennità di ristrutturazione legata alla presenza e riconosciuta per ogni giornata di lavoro;
che i ricorrenti percepivano altresì l'indennità personale viaggiante prevista dall'accordo aziendale del 30/5/90 da erogare al personale che rivestiva la qualifica di macchinista ferrovie, agente di movimento, conducente di linea, capotreno, conduttore e bigliettaio e che svolgeva effettivamente le mansioni;
che, per compensare il disagio consistente nel fatto che la prestazione cadeva periodicamente di domenica o nei giorni festivi, era stata prevista l'indennità di lavoro domenicale dall'art. 5 lett b) dell'accordo nazionale 21 maggio 1981; che erano poi previsti turni che si concludevano dopo le 22,00 e dunque in orario notturno, per cui spettava l'emolumento riferibile al turno notturno avvicendato indicato in busta paga con la formulazione “maggiorazione 20%”; che, inoltre ,essendo i turni abitualmente svolti fuori dal comune dove aveva sede il deposito di appartenenza o la loro residenza di servizio, era stata prevista una diaria per ogni agente che si recava fuori dalla residenza assegnatagli, come previsto dall'accordo aziendale del 27 /3/90; che la programmazione aziendale prevedeva i turni lavorativi molto lunghi che solitamente coincidevano con i turni binati , ossia quei turni dove la fine del primo servizio era molto vicina alla seconda ripresa del servizio, per cui, tra il primo e il secondo turno non vi era possibilità di disporre del proprio tempo, se non alla fine dell'intero turno;
che nei turni dei ricorrenti spesso si verificava che tra l'inizio del primo servizio e la fine del secondo ed ultimo servizio intercorreva un lasso di tempo che determinava un nastro lavorativo oltre le 8 ore fino alle 12 ore;
che era stata prevista dall'accordo aziendale 26/2/79, nonché dall'accordo aziendale 15/09/2008 l'indennità di nastro finalizzata a compensare la maggiore durata del nastro;
che inoltre i ricorrenti, essendo addetti alla mansione di guida ,percepivano anche l' emolumento denominato premio evitati sinistri, istituito dalla contrattazione aziendale del 13/10/52 e ridisciplinato dall'accordo aziendale del 23/11/94 ,che prevedeva lire 2000 a presenza per evitati sinistri;
che tale emolumento veniva ribadito nel verbale di riunione dell'8/2/95 che specificava essere persa l'indennità nel giorno del sinistro;
che l'accordo aziendale del 19/04/1971, l'accordo successivo aziendale del 26/02/1979 ,richiamato dall'accordo aziendale del 21/07/1982 , attribuivano agli autisti, che conducevano i mezzi dotati di macchine emettitrici di biglietti a bordo degli autobus, la qualifica di agente unico e i suddetti accordi prevedevano compiti aggiuntivi relativi alla sorveglianza delle apparecchiature, all'attività di azionamento delle stesse, alla trascrizione, ad inizio servizio e a fine corsa ,del numero indicato sul ripetitore posto sul cruscotto , all'annotazione di eventuali guasti;
che per compensare tali ulteriori attività l'accordo del 19/04/1971 aveva previsto l'indennità a favore del personale di guida che prestava servizio ad agente unico;
che tale indennità veniva poi rideterminata nell'ammontare con l'accordo aziendale del 22/6/83; che era prevista anche l'indennità di aggio autisti , introdotta dall'accordo nazionale del 27/11/00, che serviva a compensare gli autisti anche dell'attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio
,di informazione alla clientela e di versamento incassi;
che tutte le predette indennità erano collegate alle mansioni svolte ed erano corrispettivo di disagi e dell'attività lavorativa essendo quindi elementi strutturali della retribuzione percepita;
che tali voci rientravano nel concetto di retribuzione europea ed essendo la retribuzione feriale inferiore a quella corrisposta durante i mesi lavorati per effetto della mancata percezione di tali indennità, i ricorrenti potevano essere dissuasi dal godimento delle ferie;
che tali emolumenti dovevano essere compresi nella retribuzione feriale e che ai fini del calcolo si era considerato per ciascun ricorrente quanto percepito ogni anno come retribuzione variabile, si era poi diviso l'ammontare per i giorni lavorati per ottenere il valore medio degli emolumenti variabili per ogni giornata lavorativa , tale valore medio ,così ottenuto, era stato, poi ,moltiplicato per i giorni di ferie spettanti;
che, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte pronunciatasi sull'articolo 7 della Direttiva 04/11/2003 n 88 , erano stati stabiliti in numero di 28 i giorni di ferie spettanti;
che pertanto spettavano ai ricorrenti le somme sopra indicate;
che per il periodo successivo non compreso nei presenti ricorsi, l'accordo nazionale del 10 maggio 2022 aveva riconosciuto la necessità di quantificare la retribuzione feriale considerando le componenti della retribuzione fissa e variabile e ,dunque, tenendo conto dell'incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalla contrattazione collettiva a decorrere dall' 1/7/22, così avvalorando quanto sostenuto con i presenti ricorsi. Concludeva come sopra. Si costituiva il eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse CP_1 ad agire in quanto l'intero ricorso si basava sul principio affermato dalla Corte di Giustizia, secondo cui il lavoratore in ferie doveva percepire una retribuzione paragonabile a quella che riceveva normalmente ,altrimenti poteva essere dissuaso dal fruire delle ferie, ma , nel caso in esame, i lavoratori avevano tutti goduto delle ferie, per cui non poteva parlarsi di effetto dissuasivo che non si era verificato .Chiedeva il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per ottenere un parere sull' interpretazione del diritto europeo al fine di applicare correttamente l'art 7 della Direttiva CE 2003/88 e verificare se fosse in contrasto o conforme alle norme nazionali , considerato che l'interpretazione offerta dalla CGUE esulava dai limiti imposti dalle norme del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea , considerato che l'art 153 c 5 TFUE escludeva la materia della retribuzione dall'applicazione dei principi di politica sociale dell'Unione e l'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea al comma 2 prevedeva che l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione non poteva essere esteso al di là delle competenze dell'Unione; asseriva che, quindi, la Corte di Giustizia aveva oltrepassato i predetti confini se si riteneva che avesse stabilito il principio secondo cui la retribuzione dovuta ai lavoratori durante il periodo di ferie doveva essere comprensiva di tutti gli elementi del trattamento economico ordinario. Presentava istanza ex art. 420 bis c.p.c. o ex art 363 bis c.p.c. sulla interpretazione delle clausole censurate da parte ricorrente e di cui se ne chiedeva la disapplicazione;
eccepiva la prescrizione dei crediti azionati;
nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso e contestava i conteggi in atti. Veniva disposta la trattazione scritta delle cause , riunite le stesse per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, depositate le note di trattazione scritta ,la causa veniva decisa con la presente sentenza . Preliminarmente va esaminata l'eccezione relativa alla inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire avendo di fatto i ricorrenti tutti usufruito delle ferie negli anni di cui ai ricorsi e non essendosi pertanto verificato alcun effetto dissuasivo al godimento delle ferie conseguente alla mancata percezione di tutti gli emolumenti variabili nella retribuzione feriale. L'eccezione è priva di pregio. Si è affermato che per escludere l'effetto dissuasivo non basta affermare che il lavoratore abbia sempre fruito delle ferie , in quanto ciò che rileva è l'effetto anche solo potenziale dissuasivo sulla fruizione delle ferie ( cfr CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch;
Cass., 20216/2022). Né a tali fini si può ritenere che l'effetto dissuasivo è anche escluso dal fatto che la normativa nazionale non contempla la possibilità di non godere delle ferie prevedendo sanzioni per i datori di lavoro che non assicurino il godimento delle ferie stesse da parte dei lavoratori , in quanto tale sistema si risolverebbe in un danno per il lavoratore che, costretto a prendere le ferie, dovrebbe sopportarne gli oneri economici percependo, durante le ferie, una retribuzione più bassa;
inoltre sempre con riferimento all'effetto dissuasivo,si ritiene che ,come nel diritto interno, anche il diritto dell'Unione impone ai datori di lavoro di far godere delle ferie ai lavoratori tramite l'art 7 citato ,ma è lo stesso diritto dell'Unione che detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie . Infine la Suprema Corte con sentenze emesse a proposito di macchinisti e capi treno di ha, come meglio specificato in seguito, da ultimo ribadito che la CP_4 valutazione sulla potenzialità dissuasiva alla fruizione delle ferie deve essere fatta ex ante ( Cass. 13932/24 ; 13972/24 ). Quanto alla domanda volta a rimettere gli atti alla Corte di Giustizia Europea per ottenere un parere sull'interpretazione del diritto europeo al fine di applicare correttamente l'art 7 della Direttiva CE 2003/88 ,posto che l'interpretazione data dalla Corte e volta ad includere nella retribuzione feriale gli istituti della retribuzione variabile, esulava dai limiti imposti dal Trattato TFUE, non essendo la materia delle retribuzioni tra le materie dell'Unione , si ritiene che tale richiesta non possa essere accolta essendo la Corte di Giustizia già intervenuta con molteplici sentenze che di seguito si citeranno sul punto . Quanto poi alla considerazione secondo cui la Corte avrebbe sconfinato con le pronunce in materie estranee al diritto dell'Unione , la stessa Corte di Giustizia sulla questione ha precisato “sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizione e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore …. di godere nel corso del suo periodo di riposo e di distensione , di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” ( sent e altri C-155/10 del Per_1
13 dicembre 2018 ). La Suprema Corte citata da parte resistente ha, poi, affermato che “ la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale”( Cass 20216/22 ) . Conformemente a tale assunto la Corte nell'affrontare la nozione di retribuzione europea non ha invaso una materia riservata agli Stati membri , ma ha affermato quale risultato deve essere garantito dalla normativa nazionale rimettendo al giudice nazionale la valutazione in ordine al raggiungimento di detto risultato individuato nel far sì che la retribuzione feriale deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Passando al merito della questione occorre esaminare la normativa collettiva in base alla quale viene disciplinata la retribuzione feriale come riportata nella memoria . «L' art. 6 del CCNL Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 stabilisce: “Ai fini del presente contratto valgono le seguenti nozioni di retribuzione mensile: . . . Per retribuzione ordinaria si intende la retribuzione con anzianità individuale, l'indennità di contingenza non conglobata, l'indennità sostitutiva di mensa, gli assegni personali, le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario e variabile, per specifiche prestazioni di servizio, nonché le quote conglobate di caropane”
-gli artt. 1, Accordo 12/3/80 modificato dall'Accordo 27/11/00 , 9 e 10 dell'Accordo del 12/3/1980, stabiliscono che, durante le ferie (art. 10), viene corrisposta la “retribuzione ordinaria” (le cui voci sono analiticamente indicate nell'art. 1 ora, dopo la suddetta modifica, art. 3), nella quale non rientrano le indennità saltuarie e variabili (art. 9), ovvero “Tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legate ad effettive e/o particolari prestazioni”;
- l'art. 5 dell'Accordo del 1981, che esclude tutte le indennità ivi individuate (indennità giornaliera, per lavoro domenicale, di turni avvicendati ecc.) dalla retribuzione ordinaria, specificando che “Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”». Proprio per tali disposizioni non vengono pagate le indennità reclamate dai ricorrenti e previste dagli accordi richiamati in ricorso , indennità che sono state percepite dai lavoratori stessi nei mesi e nei giorni in cui non sono in ferie . Al fine di verificare se dette indennità siano o meno da ricomprendere nella retribuzione feriale si riportano i principi enunciati dalla Suprema Corte recentemente, alla luce delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea sull'art 7 della Direttiva 88/03, chiarificatrici del concetto di retribuzione europea cui occorre riferirsi per verificare le voci da ricomprendere nella retribuzione feriale in Italia. Con la sentenza n 13972/24 dettata per indennità riferite a macchinisti di ( CP_4 indennità IUP e Assenza dalla residenza), la Suprema Corte ha affermato :« 10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_2
l'espressione <> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, < mantenuta>> la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione Persona_3 equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche Per_1 la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 10.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). 10.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). 10.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). 10.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò << valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità>> (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). 10.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 CP_5 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate CP_6 da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. 10.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.» Pertanto la Corte ha ribadito che la retribuzione percepita durante le ferie deve essere paragonabile a quella normalmente percepita in quanto si è voluto,durante le ferie, assicurare una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, ha poi puntualizzato che la retribuzione dovuta durante le ferie comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore, afferma inoltre che la retribuzione prevista durante le ferie non deve dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie stesse e tale valutazione deve essere fatta ex ante . Precisa la Corte in altra sentenza, la n 13932/24, relativa a capi treno richiedenti nel computo della retribuzione feriale tra altre voci anche la IUP ,l'indennità assenza dalla residenza, maneggio denaro (ossia del premio scoperte irregolarità) nonché l'indennità di scorta vetture eccedenti che :« l'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società NO (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate” ………………“non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”». Alla luce di tali argomentazioni ,che si condividono pienamente, chiarita la nozione europea della retribuzione , chiarito che la retribuzione da percepire durante le ferie deve essere paragonabile a quella ordinaria e debba essere comprensiva di qualsiasi importo collegato alla mansione ed allo status, chiarito che l'effetto deterrente si può realizzare ogni qualvolta il lavoratore durante le ferie non percepisce tutte le voci della retribuzione e tutte le indennità che sono collegate alla mansione e/o a compensare i disagi derivanti dalle mansioni esercitate, ritenendosi che in effetti il lavoratore ,sapendo ex ante che durante le ferie percepirebbe sicuramente meno di quanto percepirebbe se fosse in servizio,viste le buste paga dove mensilmente invece i lavoratori percepiscono le predette indennità , la retribuzione corrisposta da , come calcolata durante le ferie, ha ex ante un effetto dissuasivo al CP_1 godimento delle ferie stesse. Appare parimenti infondata ,alla luce di quanto affermato, anche l'osservazione di , già in parte esaminata sopra, secondo cui nessun effetto CP_1 dissuasivo aveva la retribuzione corrisposta dalla società ai lavoratori in ferie , in quanto gli stessi avevano tutti goduto delle ferie , considerato che la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente verificare tale effetto ex ante e non ex post . In particolare poi la Corte ha specificato a “quale retribuzione mensile” è necessario riferirsi per la verifica concreta del c.d. effetto deterrente, in quanto la Corte, oltre ad indicare la nozione europea della retribuzione, spiega che la retribuzione da erogare nelle ferie e paragonabile a quella ordinaria deve essere in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlata allo “status” personale e professionale del lavoratore e, nel parlare di effetto deterrente, si riferisce alla mancata percezione delle indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. Infine la Corte ha esaustivamente spiegato perché, ai fini della valutazione dell'effetto dissuasivo, non si può raffrontare la differenza retributiva mensile con quella annuale .
Quanto poi alle specifiche voci che si assumono non erogate correttamente, si ritiene che le indennità richieste hanno le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE e dalla Corte di Cassazione per essere prese in considerazione nella nozione comunitaria di retribuzione per ferie, trattandosi di elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni, in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni stesse , volte a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, comunque correlate allo status professionale come appare dal richiamo in ricorso all'attività svolta dai ricorrenti ed alle norme contrattuali relative alle predette indennità.
In particolare l'indennità di nastro ( presente nelle buste paga dei ricorrenti ,così superandosi le questioni relative all'assenza di turni binati sostenuta da nelle memorie) , l'indennità CP_1 lavoro domenicale ,l'emolumento riferibile al turno notturno avvicendato indicato in busta paga con la formulazione maggiorazione 20% percepito dai ricorrenti, l'indennità di diaria e l'indennità di turno sono volte a compensare specifici disagi dei lavoratori che devono lavorare in un ampio lasso di tempo, di domenica ,di notte ,fuori dal comune della residenza di servizio e su turni;
l'indennità di agente unico, turno intero e ridotto, è volta a compensare le mansioni ulteriori rispetto a quelle di conducente, così come l'indennità di aggio è volta a compensare l'ulteriore attività di vendita biglietti a bordo . L'indennità premio evitati sinistri, compenso che premia il comportamento del conducente che guida evitando sinistri, deve essere ricompresa nella retribuzione feriale posto che la stessa Corte di Giustizia ha compreso nella predetta retribuzione feriale premi che si collegano alle qualifiche professionali (cfr sentenza Lock 22/5/14 n 539). Quanto all'indennità di presenza , di ristrutturazione e personale viaggiante , queste sono indennità proprie dello status professionale dei ricorrenti, collegate alla mansione e percepite ordinariamente con regolarità come le indennità sopra indicate, avendo il carattere della prevedibilità e abitualità (sentenza To.He del 13.12.2018 n. 385 ). Anche la Corte d'Appello di Roma, esaminando le predette indennità, con la sentenza n.1377/25 ha affermato che le stesse sono collegate alle mansioni degli autisti e/o al loro status . Nella predetta sentenza si legge “In proposito, l'indennità di turno, l'indennità per lavoro domenicale, l'indennità (per la mobilità del) personale viaggiante, l'indennità per lavoro notturno avvicendato, l'indennità di presenza, l'indennità di ristrutturazione (ossia per la soggezione a turni variabili), la diaria (accordata per l'espletamento del servizio lontano dalla residenza), rappresentano forme costanti di remunerazione dello scomodo al quale è esposto il personale conducente di automezzi di linea (come l'appellato) nel normale disimpegno delle proprie mansioni;
il lavoratore, infatti, è tenuto a lavorare secondo le esigenze del servizio pubblico, che deve coprire tutto il territorio interessato e non può subire interruzioni. Il conducente, quindi, è regolarmente chiamato a prestare ininterrotto servizio per tutto il turno, in fasce orarie variabili, di notte, nei festivi, allontanandosi dal luogo di residenza, sempre in viaggio, senza abbandonare il mezzo. E' per compensare tali aggravamenti della prestazione lavorativa che sono normalmente corrisposte le menzionate indennità, come si desume anche dai titoli delle stesse. Tale ragionamento vale ancor di più per l'indennità di “nastro”, prevista quando il conducente effettui, in “unica ripresa”, due turni lavorativi di fila;
ma vale anche per il premio mancati sinistri, evidentemente volto a incentivare maggior attenzione al risultato e sempre collegata alla regolare esecuzione della prestazione lavorativa. Vale, ancora, per l'indennità agente unico, una volta riservata al conducente che viaggiasse senza il controllore dei biglietti (figura ormai inesistente in maniera fissa) e, in seguito all'Accordo Nazionale del 21.7.1982 (doc. 12 dell'appellato in primo grado), accordata in considerazione dell'attività di controllo del funzionamento delle macchine timbratrici, del numero delle timbrature e delle conseguenti trascrizioni in appositi registri. Infine, benché il riconoscimento del diritto all'inclusione dell'aggio autisti nel compenso dovuto per le giornate di ferie fruite non abbia costituito oggetto di specifici motivi di censura, anche tale voce compete. Essa, infatti, come non è contestato tra le parti, ai sensi del CCNL 27.11.2000 remunera l'attività di vendita di titoli di viaggio e relativi incassi alla quale può essere chiamato il conducente, con relativo incomodo connesso all'aggiunta di mansioni rispetto a quelle, già di per sé assai impegnative, di autista.” Alla luce di tali principi e considerando i conteggi che , come di seguito si spiegherà , prendono in considerazione la retribuzione variabile effettivamente percepita da ciascun ricorrente nell'anno ai fini del calcolo del valore medio giornaliero della retribuzione variabile di una giornata lavorativa riferita a ciascun ricorrente ed a ciascun anno , cadono le deduzioni di parte allorquando afferma che per taluni lavoratori, per alcuni periodi CP_1 non sono state percepite alcune indennità, in quanto detta circostanza non incide sulla natura delle predette indennità che sono state considerate nei limiti di quanto effettivamente percepito per il calcolo del valore medio giornaliero della retribuzione riferita alla parte variabile.
Ora passando a verificare i criteri di calcolo dei conteggi, considerando che dette indennità non sono corrisposte durante le ferie ,occorre calcolare quali somme i ricorrenti a tali titoli non hanno goduto nei giorni di ferie;
per far ciò occorre partire dal valore medio giornaliero percepito in una giornata lavorativa a titolo di retribuzione variabile . Per arrivare a sapere detto dato, correttamente parte ricorrente ha calcolato anno per anno quanto percepito per retribuzione variabile , dividendo detta somma per i giorni di effettiva presenza , così venendo a sapere il valore medio giornaliero degli emolumenti variabili per ogni singola giornata, detto valore poi è stato moltiplicato per i giorni di ferie spettanti che sono stati individuati in 28 giorni . Non si può ritenere corretto quanto sostenuto da secondo cui ,avendo la Corte Europea CP_1 garantito il pagamento delle ferie con un compenso paragonabile a quello ordinario solo per 4 settimane , tale compenso dovrebbe essere erogato solo per 24 giorni La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte a proposito del personale aereo con la sentenza 20216/22 secondo cui “ 28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente , peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.
31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure.”( Cass 20216/22) Dello stesso avviso è stato il Tribunale di Roma con la sentenza 8818/22 che ha affermato : «A diverse conclusioni non può condurre la deduzione secondo cui i conteggi dovrebbero esser fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale quindi da ridursi a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.» Infondato poi è quanto sostenuto da secondo cui non si comprendeva davvero per CP_1 quale ragione dovrebbe tenersi conto di 28 giorni invece che di quelli previsti dal CCNL di riferimento posto che l'art 5 del CCNL 23.7.1976 individua precisamente i giorni di ferie cui hanno diritto gli agenti (24 o 25, in base all'anzianità, rispettivamente minore o maggiore di 10 anni, ovvero 26 giorni in caso di anzianità superiore a 20 anni), in quanto lo stesso CP_1 nella memoria , nella parte relativa all'eccezione di inammissibilità della domanda per avere i ricorrenti goduto sempre delle ferie, pur sapendo quale sarebbe stato il trattamento retributivo , ammette che i ricorrenti hanno goduto di 28 giorni di ferie. Del pari non può accogliersi l'eccezione secondo cui ai fini del conteggio non può tenersi conto delle giornate effettive di presenza, ma occorrerebbe far riferimento alla media delle giornate lavorate nell'anno corrispondente ad un coefficiente di 260 , in quanto il valore medio giornaliero di retribuzione variabile calcolato con riferimento alle giornate di effettiva presenza è un criterio che permette di ottenere il valore medio della retribuzione variabile per ogni giornata lavorativa maggiormente ravvicinabile all'effettività della retribuzione (cfr. anche Tribunale di Milano, sentenza 2868/2021, Trib. Roma, Dott.ssa Bracci, n. 58 del 10/01/2022 ) Alla luce dei calcoli in atti, correttamente elaborati secondo i criteri espressi, per il periodo dall'1/1/08 al 31/12/21 si condanna la società al pagamento:
in favore del ricorrente della somma di € 7.453,49 Parte_1 in favore del ricorrente della somma di € 6.540,49 Parte_2 in favore del ricorrente della somma di € 6.184,29 Parte_3 in favore del ricorrente della somma di € 7.292,12 Parte_4 in favore del ricorrente della somma di € 5.864,96 Parte_5 in favore del ricorrente della somma di € 6.647,51 Parte_6
Quanto all'eccezione di prescrizione , la recente pronuncia della Suprema Corte ha reso irrilevante l'applicabilità del regime di stabilità reale ai fini della decorrenza della prescrizione dopo l'introduzione del L 92/12 e non si ritiene che la partecipazione pubblica nella società possa far applicare il diverso regime prescrizionale previsto nel pubblico impiego ,essendo il una spa soggetta al regime privatistico. CP_1
In particolare la Cassazione con la sentenza n 26246 del 2022 ha affermato“ il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” Pertanto, essendo la L 92/12 entrata in vigore il 18/7/12 risultano prescritte , essendo la prescrizione quinquennale ,le pretese anteriori al luglio 2007 , non presenti nel caso in esame essendo il periodo dedotto in giudizio quello successivo a tale data Infine, non si può poi accogliere la richiesta di rinvio alla Corte di Cassazione né ex art 420 bis cpc, essendo l'art 7 della Direttiva 88/03 una disposizione inderogabile da parte della contrattazione collettiva ( Trib Roma sent 122351/24), né ex art 363 bis cpc ,essendosi la Corte di Cassazione già espressa con principi di diritto sulla portata dell'art 7 della predetta Direttiva. Le previsioni contrattuali citate da parte ricorrente (5 e 6c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e ogni altra norma che esclude la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale sono in contrasto con la normativa e la giurisprudenza europea e pertanto sono nulle e vanno disapplicate , non comportando la nullità di tali parti la nullità dell'intero contratto non avendo tale nullità parziale l'effetto di travolgere l'intero equilibrio contrattuale Ne deriva che si condanna al pagamento delle somme sopra indicate in favore di CP_1 ciascun ricorrente oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo. Le spese ., liquidate in dispositivo seguono la soccombenza , considerando la maggiorazione per il numero di parti ed il valore della causa determinato sul compenso più alto.
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese : vista la invalidità per una interpretazione conforme al diritto Comunitario (art. 7 Direttiva 2003/88 CE), degli artt. 5 e 6c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e/o delle norme degli accordi aziendali che escludono la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale ,previa disapplicazione di tali norme si condanna al pagamento con riferimento al periodo dall'1/1/08 al 31/12/21: CP_1
in favore del ricorrente della somma di € 7.453,49 Parte_1 in favore del ricorrente della somma di € 6.540,49 Parte_2 in favore del ricorrente della somma di € 6.184,29 Parte_3 in favore del ricorrente della somma di € 7.292,12 Parte_4 in favore del ricorrente della somma di € 5.864,96 Parte_5 in favore del ricorrente della somma di € 6.647,51 Parte_6 oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5272,50 oltre iva cpa CP_1
e spese generali Roma 21/11/25 Il giudice