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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6157 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 22/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 420 cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13732/2021 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Massimo Butera e Claudia M.P. Acquaviva, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(già Controparte_1 Controparte_2
, C.F. e P. IV , rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_1
ND LL, giusta procura in atti
RESISTENTE
contro
, in persona del Prefetto pro tempore, C.F. Controparte_3
P.IVA_2 RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l' e la per chiedere l'annullamento della cartella CP_4 Controparte_3
di pagamento n. 293 2020 00015253 34, notificata in data 12/10/2021, con la quale veniva chiesto l'importo di € 18.545,88 per il mancato pagamento del verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 786819728.
L'odierna ricorrente avrebbe appreso della detta violazione e della propria qualità di coobbligato in solido, esclusivamente attraverso la notifica della cartella oggetto del presente ricorso, atteso che nessun atto presupposto le è
stato regolarmente notificato.
Parte ricorrente sosteneva, dunque, che, non avendo mai ricevuto alcuna valida notifica del verbale di accertamento n. 786819728, l'obbligazione fosse da ritenersi ormai estinta per violazione dell'art. 201 co. 5 C.d.S.
Contestava, ancora, la resistente, la nullità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che dispone che ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Infine, insisteva la ricorrente nella nullità dell'atto sia per intervenuta decadenza per violazione dell'art. 3, comma 35 bis, d.l. n.203/2005, conv. in l. 248/05 sia per infondatezza degli importi asseritamente reclamati nonché
per erroneità degli importi richiesti in pagamento;
infatti, la ricorrente avrebbe appreso da informazioni verbali assunte presso la Prefettura di , che il CP_3
verbale di accertamento riguarderebbe una infrazione dell'art. 116, commi 15
e 17, del Codice della Strada commessa da (figlio della CP_5
ricorrente, il quale si trovava alla guida di un veicolo Honda Sh intestato alla propria madre).
La suddetta infrazione “…è punita con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032
euro…”, pertanto, gli importi richiesti nella cartella impugnata non corrisponderebbero e non è chiaro come l'Agente della Riscossione sia arrivata a calcolare la somma di € 18.545,88.
Si costituiva l' la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di CP_4
legittimazione passiva dell'ente e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Non si costituiva la ed in questa sede se ne dichiara la Controparte_3
contumacia.
La causa veniva istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del
22.12.2025 parte ricorrente insisteva come in atti chiedendo la decisione.
Preliminarmente, per quanto attiene la questione relativa alla legittimazione passiva dell'Ente creditore, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale emessa dal concessionario per il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del diritto di credito;
l'eventuale domanda in opposizione attinente a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece,
intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità
di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario (anche Cass.
12 maggio 2008, n. 11687; Cass. 11 novembre 2014, n. 23984); laddove invece si deduca anche un vizio di notifica degli atti, come nel nostro caso,
legittimato passivo, oltre che litisconsorte necessario, è anche il concessionario per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto a inserire la sanzione nei ruoli trasmessi.
Nel caso che occupa, pertanto, va senz'altro ritenuta la legittimazione passiva dell'Ente creditore.
Nel merito l'impugnazione è fondata.
L si è difesa sostenendo esclusivamente la legittimità del proprio CP_4
operato ma nulla poteva dire sulla correttezza della notificazione dell'atto presupposto (che spettava esclusivamente alla , rimasta Controparte_3
contumace).
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. N. 10012 del 15 aprile
2021) ribadiscono il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi,
impugnando con esso anche gli atti presupposti. La Corte osserva che quindi è senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
L'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento.
La ratio di tale principio, pacifico presso la giurisprudenza della Suprema
Corte di legittimità (Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021), è quella di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario.
L'Ente, che non si è costituito nel giudizio, perde il diritto alla riscossione dei tributi se non fornisce prova della notifica dei relativi ruoli e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Nel caso in oggetto, la non si è costituita nel presente Controparte_3
giudizio per dar prova di aver regolarmente notificato il verbale oggetto di impugnazione, pertanto, non avendo assolto al proprio onere probatorio, ha perso il diritto alla riscossione del tributo e, per l'effetto, ne consegue la nullità
dell'atto conseguenziale, ovvero la cartella di pagamento n. 293 2020
00015253 34, notificata da CP_4 Infatti, l'Amministrazione ha l'onere di depositare la documentazione attestante la notifica dell'atto impositivo.
In difetto, e a maggior ragione in caso di mancata costituzione in giudizio, non può ritenersi provato il perfezionamento della notifica (Cass. Civ., Sez. VI-5,
n. 28866 del 12/11/2018).
Il motivo è assorbente.
Pertanto, alla luce della superiore motivazione, il ricorso è fondato e parte resistente va condannata, secondo soccombenza, alla refusione delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, annulla Parte_1
la cartella di pagamento n. 293 2020 00015253 34;
- Condanna e la , in solido tra loro, alla CP_4 Controparte_3
refusione delle spese processuali del presente giudizio in favore di che si liquidano in € 3.376,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali, i.v.a., c.p.a. come per legge ed € 264,00 per spese vive.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Letta all'udienza del 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 420 cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13732/2021 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Massimo Butera e Claudia M.P. Acquaviva, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(già Controparte_1 Controparte_2
, C.F. e P. IV , rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_1
ND LL, giusta procura in atti
RESISTENTE
contro
, in persona del Prefetto pro tempore, C.F. Controparte_3
P.IVA_2 RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l' e la per chiedere l'annullamento della cartella CP_4 Controparte_3
di pagamento n. 293 2020 00015253 34, notificata in data 12/10/2021, con la quale veniva chiesto l'importo di € 18.545,88 per il mancato pagamento del verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 786819728.
L'odierna ricorrente avrebbe appreso della detta violazione e della propria qualità di coobbligato in solido, esclusivamente attraverso la notifica della cartella oggetto del presente ricorso, atteso che nessun atto presupposto le è
stato regolarmente notificato.
Parte ricorrente sosteneva, dunque, che, non avendo mai ricevuto alcuna valida notifica del verbale di accertamento n. 786819728, l'obbligazione fosse da ritenersi ormai estinta per violazione dell'art. 201 co. 5 C.d.S.
Contestava, ancora, la resistente, la nullità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che dispone che ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Infine, insisteva la ricorrente nella nullità dell'atto sia per intervenuta decadenza per violazione dell'art. 3, comma 35 bis, d.l. n.203/2005, conv. in l. 248/05 sia per infondatezza degli importi asseritamente reclamati nonché
per erroneità degli importi richiesti in pagamento;
infatti, la ricorrente avrebbe appreso da informazioni verbali assunte presso la Prefettura di , che il CP_3
verbale di accertamento riguarderebbe una infrazione dell'art. 116, commi 15
e 17, del Codice della Strada commessa da (figlio della CP_5
ricorrente, il quale si trovava alla guida di un veicolo Honda Sh intestato alla propria madre).
La suddetta infrazione “…è punita con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032
euro…”, pertanto, gli importi richiesti nella cartella impugnata non corrisponderebbero e non è chiaro come l'Agente della Riscossione sia arrivata a calcolare la somma di € 18.545,88.
Si costituiva l' la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di CP_4
legittimazione passiva dell'ente e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Non si costituiva la ed in questa sede se ne dichiara la Controparte_3
contumacia.
La causa veniva istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del
22.12.2025 parte ricorrente insisteva come in atti chiedendo la decisione.
Preliminarmente, per quanto attiene la questione relativa alla legittimazione passiva dell'Ente creditore, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale emessa dal concessionario per il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del diritto di credito;
l'eventuale domanda in opposizione attinente a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece,
intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità
di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario (anche Cass.
12 maggio 2008, n. 11687; Cass. 11 novembre 2014, n. 23984); laddove invece si deduca anche un vizio di notifica degli atti, come nel nostro caso,
legittimato passivo, oltre che litisconsorte necessario, è anche il concessionario per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto a inserire la sanzione nei ruoli trasmessi.
Nel caso che occupa, pertanto, va senz'altro ritenuta la legittimazione passiva dell'Ente creditore.
Nel merito l'impugnazione è fondata.
L si è difesa sostenendo esclusivamente la legittimità del proprio CP_4
operato ma nulla poteva dire sulla correttezza della notificazione dell'atto presupposto (che spettava esclusivamente alla , rimasta Controparte_3
contumace).
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. N. 10012 del 15 aprile
2021) ribadiscono il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi,
impugnando con esso anche gli atti presupposti. La Corte osserva che quindi è senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
L'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento.
La ratio di tale principio, pacifico presso la giurisprudenza della Suprema
Corte di legittimità (Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021), è quella di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario.
L'Ente, che non si è costituito nel giudizio, perde il diritto alla riscossione dei tributi se non fornisce prova della notifica dei relativi ruoli e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Nel caso in oggetto, la non si è costituita nel presente Controparte_3
giudizio per dar prova di aver regolarmente notificato il verbale oggetto di impugnazione, pertanto, non avendo assolto al proprio onere probatorio, ha perso il diritto alla riscossione del tributo e, per l'effetto, ne consegue la nullità
dell'atto conseguenziale, ovvero la cartella di pagamento n. 293 2020
00015253 34, notificata da CP_4 Infatti, l'Amministrazione ha l'onere di depositare la documentazione attestante la notifica dell'atto impositivo.
In difetto, e a maggior ragione in caso di mancata costituzione in giudizio, non può ritenersi provato il perfezionamento della notifica (Cass. Civ., Sez. VI-5,
n. 28866 del 12/11/2018).
Il motivo è assorbente.
Pertanto, alla luce della superiore motivazione, il ricorso è fondato e parte resistente va condannata, secondo soccombenza, alla refusione delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, annulla Parte_1
la cartella di pagamento n. 293 2020 00015253 34;
- Condanna e la , in solido tra loro, alla CP_4 Controparte_3
refusione delle spese processuali del presente giudizio in favore di che si liquidano in € 3.376,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali, i.v.a., c.p.a. come per legge ed € 264,00 per spese vive.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Letta all'udienza del 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa