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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Composto dai Signori Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
(ex art. 473 bis.22 comma 4 CPC) sul ricorso iscritto al n. 1577/2023 ruolo generale affari contenziosi civili da:
nata a [...] il [...], Parte_1 con l' avv. STIGLIANO PAOLO - RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], con l' avv. DE Controparte_1
STEFANO DOROTEA - RESISTENTE
E
– INTERVENIENTE NECESSARIO Controparte_2
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi (art. 151 CC – artt. 473 bis e ss
CPC – nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglia, introdotto dalla c.d.
)
FATTO e DIRITTO
1 Con ricorso presentato in data 14.7.2023, Parte_1
ha chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge
[...] CP_1
con cui ha contratto matrimonio religioso in Nocara (CS) in data
[...]
27.4.2014 (registro atti di matrimonio del detto Comune, anno 2014, parte II^, serie A, n. 1). Ha dedotto che dal rapporto di coniugio è nata la figlia _1
(in data 24.8.2014); che a cagione del comportamento del marito,
[...] dedito al gioco e all' alcool, la convivenza è divenuta intollerabile;
che quindi ella
1 nel settembre 2019 ha lasciato la casa coniugale (condotta in fitto a Nocara) e si è trasferita ad abitare presso i suoi genitori (sempre in Nocara), portando con sé la piccola ASSUNTA. Ha chiesto che, con la pronuncia di separazione, fosse disposto l' affido esclusivo della minore a sé e che fosse ordinato al marito di contribuire al mantenimento di sé e della figlia con un assegno mensile di € 300,00 per ognuna, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia. Ha altresì domandato, ai sensi dell' art. 473 bis.49 CPC, che, passata in giudicato la sentenza di separazione, fosse pronunciata altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 si è associato alla domanda di separazione, ma, Controparte_1
allegando che il rapporto fosse naufragato per avere la moglie intrapreso una relazione con un altro uomo, ha chiesto che la separazione fosse pronunciata con addebito alla moglie. Ha poi chiesto che la figlia fosse affidata in modalità condivisa e che fosse a lui imposto l' obbligo di contribuire al solo mantenimento della figlia, con un assegno mensile di € 200,00.
3 Espletato senza successo il tentativo di conciliazione all' udienza del 24.1.2024, con successiva ordinanza del 17.2.2024 lo scrivente giudice istruttore ha pronunciato i seguenti provvedimenti interinali: <a) Dispone l' affido condiviso della minore ASSUNTA, salva la sua coabitazione con la madre;
b) Dispone che il padre incontri la figlia due pomeriggi a settimana presso il domicilio materno o anche in altro luogo ma comunque alla presenza della madre o di persona di fiducia di questa;
c) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia, versando alla moglie, in modalità tracciabile, l' assegno mensile di € 200,00
(rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) e partecipando al 50% delle spese straordinarie. Con la medesima ordinanza ha disatteso le istanze di prova orale articolate dalle parti ed ha incaricato il Consultorio familiare di BI di valutare la capacità genitoriale delle parti.
4 Quindi, precisate le conclusioni e depositati gli scritti difensivi ex art. 473 bis.28
CPC, all' udienza del 2.12.2024 la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio.
5 Il PM non ha fatto pervenire le sue conclusioni.
2 ***
6 La domanda di separazione, avanzata dall' uno e dall' altro dei coniugi, va accolta, in quanto la mancata ripresa della convivenza nel tempo di durata del presente procedimento (anni) è sintomo sicuro dell' irreversibilità della crisi coniugale e, quindi, della intollerabilità della convivenza.
7 La domanda di addebito della separazione, avanzata (solo) dal marito nei confronti della moglie non merita accoglimento, in quanto non è stata dimostrata l' esistenza della relazione extraconiugale cui il imputa l' irreversibilità CP_1
della crisi coniugale.
8 Relativamente all' affido della piccola ASSUNTA, la relazione del Consultorio familiare di BI (vedi nota del 15.5.2024) ha evidenziato un atteggiamento di rifiuto della medesima nei confronti della figura paterna e dei familiari del medesimo. Trattasi di atteggiamento originato da passate condotte incongrue del
(rottura della bicicletta di ASSUNTA;
lancio di un piatto di pasta in CP_1
aria durante un pasto), atteggiamento che gli operatori del Consultorio prevedono che possa essere superato con un percorso di mediazione familiare. Al momento, il Collegio reputa di confermare la disciplina dell' affido e degli incontri padre/figlia stabilita nella menzionata ordinanza del 17.2.2024.
8 Per quanto riguarda le richieste di natura economica, va osservato che la lavora precariamente come assistente di persone anziane mentre il Parte_1
, privo di professionalità qualificata, è attualmente disoccupato. In tale CP_1
situazione, deve necessariamente rigettarsi la richiesta di mantenimento avanzata per sé dalla , richiesta tra l' altro preclusa dalla circostanza che ella Parte_1
ha intrapreso una convivenza con un altro uomo (vedi relazione del Consultorio). Il contributo del per il mantenimento della figlia va contenuto nell' CP_1 importo di € 200,00 al mese, salva la compartecipazione alle spese straordinarie indicate come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)
3 farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4 Stante la precarietà economica del , appare opportuno, a tutela delle CP_1 esigenze della minore, che l' assegno unico e universale sia erogato integralmente in favore della . Parte_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 151 cc e 473 bis.22 comma 4 e ss CPC, non definitivamente pronunciando:
a) Dichiara la separazione tra i coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
b) Rigetta la richiesta di addebito della separazione avanzata dal;
CP_1
c) Rigetta la richiesta della di contributo al proprio mantenimento Parte_1
a carico del marito;
d) Dispone l' affido condiviso della minore ASSUNTA, salva la sua coabitazione con la madre;
e) Dispone che il padre incontri la figlia due pomeriggi a settimana presso il domicilio materno o anche in altro luogo ma comunque alla presenza della madre o di persona di fiducia di questa;
f) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia, versando alla moglie, in modalità tracciabile, l' assegno mensile di € 200,00
(rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) e partecipando al 50% delle spese straordinarie come individuate in parte motiva;
g) Dispone che l' assegno unico e universale sia erogato integralmente in favore della;
Parte_1
h) Provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo istruttorio sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
i) Spese al definitivo.
Così deciso in Castrovillari, nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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