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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 27 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3786/20 R.G e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
AB ON;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Morrone e CP_1
RI AN;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.07.2020 i genitori esercenti la potestà sull'odierna ricorrente (all'epoca minorenne) proponevano opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. nel giudizio RG 9428/18, avente ad oggetto istanza Per_1 per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire l'indennità di frequenza, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di spese. Nelle more del giudizio, diventata maggiorenne, si costituiva la ricorrente. Parte resistente si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso. La causa viene decisa, previa acquisizione della documentazione prodotta, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ritenuto superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 3.07.2020, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa per l'udienza del 17.05.2021, poi sostituita con il deposito di note scritte e rinviata quattro volte in prosieguo. Il procedimento veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. DEL DISSENSO E DELL'OPPOSIZIONE In prima battuta va rilevato che la dichiarazione di dissenso ed il ricorso in opposizione risultano tempestivamente proposti. MERITO Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). In particolare, parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato non abbia esaminato tutte le patologie da cui era affetta, ed ha sottostimato quelle valutate. Ha, inoltre, depositato nuova documentazione di formazione successiva. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Si ritiene che il CTU abbia difatti operato un'analisi esaustiva dello stato patologico complessivo della ricorrente, considerando l'intero quadro clinico. L'elaborato peritale è completo e motivato in maniera logica ed esauriente. La ricorrente, per quanto ritenuto dal dott. risulta affetta da “Lieve disturbo del Per_1 linguaggio in pretermine in soggetto con normalità intellettiva e relazionale”. L'esame obiettivo della periziata risulta condotto con precisione, nello stesso si dà atto dell'assenza di disturbi rilevanti del linguaggio. Risulta, inoltre, adeguatamente valutata la documentazione medica. Il giudizio reso dall'ausiliario risulta, allora, pienamente corretto e motivato. A ciò si aggiunga che le doglianze formulate in perizia appaiono oltremodo generiche ed inidonee ad incrinare l'esito del giudizio di ATP. Invero, in ricorso i genitori dell'allora minorenne si dolevano della Parte_1 mancata valutazione di numerose patologie, senza tuttavia chiarire quali. Deducevano, inoltre, che quelle valutate erano state sottostimate ma si limitavano a proporre un differente esito dell'accertamento senza chiarirne il fondamento. La perizia al contrario è bene e condivisibilmente motivata. Tale conclusione non è sovvertita nemmeno dalle certificazioni allegate al ricorso in opposizione, afferenti a patologie già oggetto di valutazione da parte del CTU e comunque non idonee a comportare l'accoglimento del ricorso (deglutizione atipica). Il ricorso, complessivamente va rigettato Le spese di lite sono compensate tra le parti, tenuto conto della qualità delle stesse. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 27.10.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
AB ON;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Morrone e CP_1
RI AN;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.07.2020 i genitori esercenti la potestà sull'odierna ricorrente (all'epoca minorenne) proponevano opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. nel giudizio RG 9428/18, avente ad oggetto istanza Per_1 per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire l'indennità di frequenza, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di spese. Nelle more del giudizio, diventata maggiorenne, si costituiva la ricorrente. Parte resistente si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso. La causa viene decisa, previa acquisizione della documentazione prodotta, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ritenuto superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 3.07.2020, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa per l'udienza del 17.05.2021, poi sostituita con il deposito di note scritte e rinviata quattro volte in prosieguo. Il procedimento veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. DEL DISSENSO E DELL'OPPOSIZIONE In prima battuta va rilevato che la dichiarazione di dissenso ed il ricorso in opposizione risultano tempestivamente proposti. MERITO Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). In particolare, parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato non abbia esaminato tutte le patologie da cui era affetta, ed ha sottostimato quelle valutate. Ha, inoltre, depositato nuova documentazione di formazione successiva. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Si ritiene che il CTU abbia difatti operato un'analisi esaustiva dello stato patologico complessivo della ricorrente, considerando l'intero quadro clinico. L'elaborato peritale è completo e motivato in maniera logica ed esauriente. La ricorrente, per quanto ritenuto dal dott. risulta affetta da “Lieve disturbo del Per_1 linguaggio in pretermine in soggetto con normalità intellettiva e relazionale”. L'esame obiettivo della periziata risulta condotto con precisione, nello stesso si dà atto dell'assenza di disturbi rilevanti del linguaggio. Risulta, inoltre, adeguatamente valutata la documentazione medica. Il giudizio reso dall'ausiliario risulta, allora, pienamente corretto e motivato. A ciò si aggiunga che le doglianze formulate in perizia appaiono oltremodo generiche ed inidonee ad incrinare l'esito del giudizio di ATP. Invero, in ricorso i genitori dell'allora minorenne si dolevano della Parte_1 mancata valutazione di numerose patologie, senza tuttavia chiarire quali. Deducevano, inoltre, che quelle valutate erano state sottostimate ma si limitavano a proporre un differente esito dell'accertamento senza chiarirne il fondamento. La perizia al contrario è bene e condivisibilmente motivata. Tale conclusione non è sovvertita nemmeno dalle certificazioni allegate al ricorso in opposizione, afferenti a patologie già oggetto di valutazione da parte del CTU e comunque non idonee a comportare l'accoglimento del ricorso (deglutizione atipica). Il ricorso, complessivamente va rigettato Le spese di lite sono compensate tra le parti, tenuto conto della qualità delle stesse. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 27.10.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli