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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/11/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa GI Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 3399/2025, promosso con ricorso depositato in data 2.7.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Regina Pierobon giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Castelfranco Veneto, piazza della
Serenissima n. 52;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Tenerani giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Padova, galleria Berchet n.
3; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 7.11.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, e unitisi in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Ostuni (BR), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Ostuni (BR), Atto n. 103, parte II, serie A, anno 2004, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione in calce al predetto atto.
2) Assegnare la casa familiare, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, così catastalmente identificata:
Catasto Fabbricati:
Sez. G, Fg. 1 Particella 255:
Sub 3 via Postioma piano S1-T-1 Cat. A/7 cl. 2 vani 7,5 RC € 735,95
Sub 4 via Postioma piano T Cat. C/6 cl. 5 mq. 23 RC € 80,77
Catasto Terreni: Fg. 45 Particella 304 are 8.85 RD € 6,40 Ra € 4,80 alla sig.ra , che continuerà ad abitarla unitamente ai figli e GI. Parte_1 Per_1
3) I figli e GI continueranno a risiedere e a vivere stabilmente presso la casa materna. Per_1
4) I genitori si riconosceranno la maggior flessibilità possibile, impegnandosi a concordare i tempi e le diverse modalità di frequentazione con i figli, al fine di garantire una necessaria continuità del rapporto.
5) I genitori, inoltre, daranno atto che la pensione che percepisce GI in ragione della sua invalidità verrà accantonata interamente per lei al fine di creare una provvista per il futuro.
6) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, CP_1 Pt_1
di € 1.000,00 mensili a favore della figlia GI e di € 500,00 mensili a favore del figlio da pagare mediante Per_1
bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito della domanda.
2 7) Le spese straordinarie relative ai figli, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, saranno al
90% a carico del sig. e al 10% a carico della madre. Tali spese – individuate e disciplinate come da protocollo CP_1
in uso presso il Tribunale di Treviso – dovranno essere rimborsate all'altro genitore entro 10 giorni successivi alla richiesta, previa esibizione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.
8) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento della moglie la somma mensile di € CP_1 Pt_1
1.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito della domanda.
9) L'Assegno UN sarà integralmente percepito dalla signora le detrazioni per figli a carico spetteranno Pt_1
integralmente al signor . CP_1
10) Il signor cede alla signora senza particolare corrispettivo, l'autovettura BMW serie 3 tg. CP_1 Pt_1
FP303KX chiedendo l'applicazione delle agevolazioni di legge trattandosi di cessione pattuita ai fini della risoluzione della crisi familiare.
11) Spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.7.2025, la signora hiedeva la pronuncia della separazione personale, Pt_1
dando atto di aver contratto matrimonio concordatario con il signor il 25.9.2004 a Ostuni e CP_1
che dalla loro unione erano nati i figli GI e il 17.4.2006. Per_1
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto del 3.7.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza del 6.11.2025 per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
3 Si costituiva in giudizio in data 7.10.2025 il signor , aderendo alla domanda di separazione CP_1
proposta dalla moglie, ma con rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente ed accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 6.11.2025, dopo lunga discussione, esse raggiungevano un accordo relativo alle condizioni della loro separazione e precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
All'esito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ostuni è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
4 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi, e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Ostuni (BR), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Ostuni (BR),
Atto n. 103, parte II, serie A, anno 2004.
2) Assegna la casa familiare, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, così catastalmente identificata:
Catasto Fabbricati:
Sez. G, Fg. 1 Particella 255:
Sub 3 via Postioma piano S1-T-1 Cat. A/7 cl. 2 vani 7,5 RC € 735,95
Sub 4 via Postioma piano T Cat. C/6 cl. 5 mq. 23 RC € 80,77
Catasto Terreni: Fg. 45 Particella 304 are 8.85 RD € 6,40 Ra € 4,80 alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli e GI. Parte_1 Per_1
3) I figli e GI continueranno a risiedere e a vivere stabilmente presso la casa materna. Per_1
4) Dà atto che i genitori si riconosceranno la maggior flessibilità possibile, impegnandosi a concordare i tempi e le diverse modalità di frequentazione con i figli, al fine di garantire una necessaria continuità del rapporto.
5) Dà atto che i genitori concordano che la pensione che percepisce GI in ragione della sua invalidità verrà accantonata interamente per lei al fine di creare una provvista per il futuro.
6) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno, a titolo di concorso al mantenimento CP_1 Pt_1
ordinario dei figli, di € 1.000,00 mensili a favore della figlia GI e di € 500,00 mensili a favore del figlio da pagare mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese. Tale importo sarà Per_1
soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito della domanda.
7) Le spese straordinarie relative ai figli, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, saranno al 90% a carico del sig. e al 10% a carico della madre. Tali spese – individuate CP_1
e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso – dovranno essere rimborsate
5 all'altro genitore entro 10 giorni successivi alla richiesta, previa esibizione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.
8) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento della moglie la somma CP_1 Pt_1
mensile di € 1.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito della domanda.
9) L'Assegno UN sarà integralmente percepito dalla signora le detrazioni per figli a carico Pt_1
spetteranno integralmente al signor . CP_1
10) Dà atto che il signor cede alla signora senza particolare corrispettivo, l'autovettura CP_1 Pt_1
BMW serie 3 tg. FP303KX chiedendo l'applicazione delle agevolazioni di legge trattandosi di cessione pattuita ai fini della risoluzione della crisi familiare.
11) Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostuni di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 7.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa GI Civiero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa GI Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 3399/2025, promosso con ricorso depositato in data 2.7.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Regina Pierobon giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Castelfranco Veneto, piazza della
Serenissima n. 52;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Tenerani giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Padova, galleria Berchet n.
3; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 7.11.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, e unitisi in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Ostuni (BR), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Ostuni (BR), Atto n. 103, parte II, serie A, anno 2004, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione in calce al predetto atto.
2) Assegnare la casa familiare, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, così catastalmente identificata:
Catasto Fabbricati:
Sez. G, Fg. 1 Particella 255:
Sub 3 via Postioma piano S1-T-1 Cat. A/7 cl. 2 vani 7,5 RC € 735,95
Sub 4 via Postioma piano T Cat. C/6 cl. 5 mq. 23 RC € 80,77
Catasto Terreni: Fg. 45 Particella 304 are 8.85 RD € 6,40 Ra € 4,80 alla sig.ra , che continuerà ad abitarla unitamente ai figli e GI. Parte_1 Per_1
3) I figli e GI continueranno a risiedere e a vivere stabilmente presso la casa materna. Per_1
4) I genitori si riconosceranno la maggior flessibilità possibile, impegnandosi a concordare i tempi e le diverse modalità di frequentazione con i figli, al fine di garantire una necessaria continuità del rapporto.
5) I genitori, inoltre, daranno atto che la pensione che percepisce GI in ragione della sua invalidità verrà accantonata interamente per lei al fine di creare una provvista per il futuro.
6) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, CP_1 Pt_1
di € 1.000,00 mensili a favore della figlia GI e di € 500,00 mensili a favore del figlio da pagare mediante Per_1
bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito della domanda.
2 7) Le spese straordinarie relative ai figli, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, saranno al
90% a carico del sig. e al 10% a carico della madre. Tali spese – individuate e disciplinate come da protocollo CP_1
in uso presso il Tribunale di Treviso – dovranno essere rimborsate all'altro genitore entro 10 giorni successivi alla richiesta, previa esibizione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.
8) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento della moglie la somma mensile di € CP_1 Pt_1
1.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito della domanda.
9) L'Assegno UN sarà integralmente percepito dalla signora le detrazioni per figli a carico spetteranno Pt_1
integralmente al signor . CP_1
10) Il signor cede alla signora senza particolare corrispettivo, l'autovettura BMW serie 3 tg. CP_1 Pt_1
FP303KX chiedendo l'applicazione delle agevolazioni di legge trattandosi di cessione pattuita ai fini della risoluzione della crisi familiare.
11) Spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.7.2025, la signora hiedeva la pronuncia della separazione personale, Pt_1
dando atto di aver contratto matrimonio concordatario con il signor il 25.9.2004 a Ostuni e CP_1
che dalla loro unione erano nati i figli GI e il 17.4.2006. Per_1
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto del 3.7.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza del 6.11.2025 per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
3 Si costituiva in giudizio in data 7.10.2025 il signor , aderendo alla domanda di separazione CP_1
proposta dalla moglie, ma con rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente ed accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 6.11.2025, dopo lunga discussione, esse raggiungevano un accordo relativo alle condizioni della loro separazione e precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
All'esito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ostuni è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
4 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi, e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Ostuni (BR), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Ostuni (BR),
Atto n. 103, parte II, serie A, anno 2004.
2) Assegna la casa familiare, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, così catastalmente identificata:
Catasto Fabbricati:
Sez. G, Fg. 1 Particella 255:
Sub 3 via Postioma piano S1-T-1 Cat. A/7 cl. 2 vani 7,5 RC € 735,95
Sub 4 via Postioma piano T Cat. C/6 cl. 5 mq. 23 RC € 80,77
Catasto Terreni: Fg. 45 Particella 304 are 8.85 RD € 6,40 Ra € 4,80 alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli e GI. Parte_1 Per_1
3) I figli e GI continueranno a risiedere e a vivere stabilmente presso la casa materna. Per_1
4) Dà atto che i genitori si riconosceranno la maggior flessibilità possibile, impegnandosi a concordare i tempi e le diverse modalità di frequentazione con i figli, al fine di garantire una necessaria continuità del rapporto.
5) Dà atto che i genitori concordano che la pensione che percepisce GI in ragione della sua invalidità verrà accantonata interamente per lei al fine di creare una provvista per il futuro.
6) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno, a titolo di concorso al mantenimento CP_1 Pt_1
ordinario dei figli, di € 1.000,00 mensili a favore della figlia GI e di € 500,00 mensili a favore del figlio da pagare mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese. Tale importo sarà Per_1
soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito della domanda.
7) Le spese straordinarie relative ai figli, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, saranno al 90% a carico del sig. e al 10% a carico della madre. Tali spese – individuate CP_1
e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso – dovranno essere rimborsate
5 all'altro genitore entro 10 giorni successivi alla richiesta, previa esibizione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.
8) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento della moglie la somma CP_1 Pt_1
mensile di € 1.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito della domanda.
9) L'Assegno UN sarà integralmente percepito dalla signora le detrazioni per figli a carico Pt_1
spetteranno integralmente al signor . CP_1
10) Dà atto che il signor cede alla signora senza particolare corrispettivo, l'autovettura CP_1 Pt_1
BMW serie 3 tg. FP303KX chiedendo l'applicazione delle agevolazioni di legge trattandosi di cessione pattuita ai fini della risoluzione della crisi familiare.
11) Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostuni di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 7.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa GI Civiero
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