Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 121
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa considerazione dei numerosi gravi, precisi e concordanti elementi segnalati dall'ufficio

    La Corte ha ritenuto che non emergessero né l'inesistenza oggettiva dell'operatività dei fornitori, né la consapevolezza in capo alla società del meccanismo di evasione, né che la contribuente fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo della sostanziale inesistenza del contraente, anche in considerazione del sistema della tentata vendita e della tipologia della merce fatturata. Inoltre, la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario.

  • Rigettato
    Omessa indicazione delle ragioni della mancata considerazione degli elementi dell'ufficio

    La Corte ha ritenuto che non emergessero né l'inesistenza oggettiva dell'operatività dei fornitori, né la consapevolezza in capo alla società del meccanismo di evasione, né che la contribuente fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo della sostanziale inesistenza del contraente, anche in considerazione del sistema della tentata vendita e della tipologia della merce fatturata. Inoltre, la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario.

  • Rigettato
    Contrarietà alla giurisprudenza di legittimità e di merito sulla prova della fittizietà delle operazioni

    La Corte ha ritenuto che non emergessero né l'inesistenza oggettiva dell'operatività dei fornitori, né la consapevolezza in capo alla società del meccanismo di evasione, né che la contribuente fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo della sostanziale inesistenza del contraente, anche in considerazione del sistema della tentata vendita e della tipologia della merce fatturata. Inoltre, la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge articoli 2697 e 2729 cc, quindi violazione dei principi sull'onere della prova: contraddittorietà con la giurisprudenza in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di onere dell'onere della prova

    La Corte ha ritenuto che non emergessero né l'inesistenza oggettiva dell'operatività dei fornitori, né la consapevolezza in capo alla società del meccanismo di evasione, né che la contribuente fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo della sostanziale inesistenza del contraente, anche in considerazione del sistema della tentata vendita e della tipologia della merce fatturata. Inoltre, la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione delle norme in tema di fatturazione, in particolare degli articoli 19 e 54, comma 2, DPR n. 633/1972, art. 21 comma 2 (contenuto fattura) e 25 n. DPR 633/1972

    La Corte ha ritenuto che non emergessero né l'inesistenza oggettiva dell'operatività dei fornitori, né la consapevolezza in capo alla società del meccanismo di evasione, né che la contribuente fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo della sostanziale inesistenza del contraente, anche in considerazione del sistema della tentata vendita e della tipologia della merce fatturata. Inoltre, la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 121
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 121
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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