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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
SISTO GI, Relatore
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 654/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola - Via Quarantadue Martiri 153 28922 Verbania
VB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
E_ Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 2
e pubblicata il 24/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X03UC00209 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: le parti si riportano ai rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 654/2024, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola, impugnava la sentenza N. 5/02/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania, depositata il 24/02/2023, con la quale veniva accolto il ricorso, con condanna alle spese liquidate in € 2.500, avverso l'avviso di accertamento n. T7X03UC00209/2021, emesso per l'anno d'imposta 2016, che recuperava in capo alla società E_ s.r.l., all'epoca dei fatti avente, sede in Verbania, l'indebita deduzione dell'Iva afferente a 26 fatture di acquisti ricevute da 9 emittenti ditte individuali, che, per quanto segnalato da altre Direzioni, Regionali e Provinciali, o per quanto emerso dal confronto con i dati dello spesometro, risultavano essere fittizi fornitori, senza sede, organizzazione, ed anche, nella maggioranza dei casi, evasori totali.
Invero, alla società E_ s.r.l. venivano notificati, per l'anno di imposta 2015, l'avviso di accertamento n. T7X030200713/2019 definito in adesione e l'avviso di accertamento n. T7X030200293/2020, accertamento dichiarato legittimo dalla CGT del Piemonte con la sentenza n. 212/02/2023; per l'anno di imposta 2016 l'avviso di accertamento oggetto della sentenza avverso cui si propone il presente appello e per l'anno di imposta 2017, l'avviso di accertamento n. T7X06UC00443/2023 oggetto di impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola disconosce la detraibilità dell'iva esposta in 26 fatture d'acquisto ricevute dai seguenti 9 diversi fornitori:
1) Nominativo_1 Imponibile 50.426,10 € IVA 11.093,73 €;
2) Nominativo_2 Imponibile 38.168,50 € IVA 8.397,06 €;
3) Nominativo_3 Imponibile 28.445,00 € IVA 6.257,90 €;
4) Nominativo_10 Imponibile 21.862,00 € IVA 4.809,64 €;
5) Nominativo_4 Imponibile 20.934,30 € IVA 4.605,54 €;
6) Nominativo_5 Imponibile 16.771,00 € IVA 3.689,62 €;
7) Nominativo_6 Imponibile 13.313,00 € IVA 2.928,86 €;
8) Nominativo_7 Imponibile 11.058,60 € IVA 2.432,89 €;
9) Nominativo_8 Imponibile 9.224,50 € IVA 2.029,39 €:
Totale Imponibile 210.203,00 € IVA € 46.244,00 .
Secondo l'Ufficio tutte le predette fatture erano afferenti ad operazioni “soggettivamente inesistenti”. Le sanzioni, di conseguenza, derivano dagli asseriti reati di “illegittima detrazione d'imposta”, “mancata regolarizzazione di fatture irregolari” e “dichiarazione Iva con imposta inferiore a quella dovuta mediante utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti”.
In data 10 gennaio 2023 l'Ufficio depositava una memoria in cui evidenziava la sussistenza del procedimento penale a carico del legale rappresentante della società E_ s.r.l..
La sentenza di primo grado accoglieva il ricorso valorizzando il principio per cui “ non può addossarsi al contribuente un dovere di indagine approfondita sui propri interlocutori commerciali, in termini assimilabili al tipo di controllo che viene svolto da chi tale controllo è istituzionalmente deputato a svolgere.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola con il presente atto propone appello evidenziando che la motivazione della sentenza oggetto del presente gravame è analoga a quella della sentenza n. 15/02/2023 depositata il 19/4/2023 emessa dalla stessa CGT di Verbania, nei confronti della stessa società E_ , sull'accertamento relativo all'anno di imposta 2015 n. T7X030200293/2021 e che quella sentenza è stata annullata dalla Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte, con la sentenza n. 211/02/2023 depositata l'11/5/2023 che ha accolto l'appello dell'ufficio.
I motivi del presenta gravame possono essere così riassunti:
1) omessa considerazione dei numerosi gravi, precisi e concordanti elementi segnalati dall'ufficio;
2) omessa indicazione delle ragioni della mancata considerazione degli elementi dell'ufficio;
3) contrarietà alla giurisprudenza di legittimità e di merito sulla prova della fittizietà delle operazioni;
4) violazione e falsa applicazione di legge articoli 2697 e 2729 cc, quindi violazione dei principi sull'onere della prova: contraddittorietà con la giurisprudenza in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di onere dell'onere della prova;
5) violazione e falsa applicazione delle norme in tema di fatturazione, in particolare degli articoli 19 e 54, comma 2, DPR n. 633/1972, art. 21 comma 2 (contenuto fattura) e 25 n. DPR 633/1972.
So costituiva E_ s.r.l., in persona del legale rappresentante Signora Nominativo_10, rappresentata, nel presente procedimento, dal dott. Difensore_1 , chiedendo la conferma della sentenza impugnata, significando che tutte le fatture relative a presunte afferenti operazioni soggettivamente inesistenti riportano la natura, la qualità e la quantità della merce. Si tratta di fatture inerenti all'acquisito di capi di abbigliamento e scarpe di modico valore e bassa qualità, non caratterizzati da “marchi” identificativi, per cui sarebbe del tutto fisiologico che le fatture siano caratterizzate dalla semplice descrizione del prodotto (natura e qualità), numero di pezzi (quantità) e prezzo, anche per il sistema di commercializzazione delle predette merci, che
è quello della tentata vendita . Nessuna norma prescrive la presenza dell'indicazione delle modalità di pagamento e di trasporto né che la veste grafica delle fatture debba essere la stessa durante l'anno.
Inoltre, la contribuente evidenzia che l'Ufficio non ha, ai fini del disconoscimento della detraibilità dell'IVA indicata nelle fatture emesse dai fornitori Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_10, Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_7 e Nominativo_8 nei confronti della società E_ s.r.l., fornito prova, della fittizietà dell'operato dei soggetti emittenti le fatture e della conoscibilità da parte del cessionario E_ s.r.l. di tale situazione, in ragione degli elementi di criticità fiscale riguardanti i nove fornitori, soggetti palesemente senza struttura e riconosciuti come cartiere.
Ancora l'appellata deposita la sentenza dibattimentale di assoluzione della legale rappresentante di E_ s.r.l., Signora Nominativo_10, perché il fatto non sussiste,N. 146/2024 del Tribunale di Verbania del 03.04.2024, depositata il 05.06.2024, passata in giudicato, relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti del 2016, corrispondenti alle fatture descritte nell'avviso di accertamento.
Con successive memorie le parti depositavano ulteriori memorie, con le quali ribadivano le conclusioni già assunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio osserva che dall'esame del complesso degli elementi dedotti dalle parti nel presente giudizio non emerge né l'inesistenza oggettiva dell'effettiva operatività dei fornitori, né la consapevolezza in capo alla E_ s.r.l. del meccanismo di evasione perpetrato, con la contabilizzazione di fatture emesse da soggetti nei cui confronti, non risultavano evidenti criticità e elementi che avrebbero potuto far presupporre che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta, né che la contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. E ciò perché, il sistema della tentata vendita, utilizzata nelle operazioni commerciali di cui è causa, è un metodo di vendita diretta, diffuso in settori quali abbigliamento e calzature di bassa qualità, in cui un operatore (tentatista) si reca dal cliente con un veicolo attrezzato (magazzino viaggiante) e propone prodotti che vengono consegnati immediatamente in caso di acquisto, senza necessità di ordini anticipati, per cui non poteva destare sospetti di inattendibilità delle fatture, la descrizione generica e approssimativa della merce, priva dei codici degli articoli venduti, della tipologia del modello o di altri elementi che ne consentissero il riscontro.
Quindi, anche in considerazione della tipologia della merce fatturata e delle sue caratteristiche, non erano richieste particolari descrizioni o precisazioni, al di là dell'indicazione della natura e della quantità, né era richiesta, per l'immediatezza e la flessibilità dell'attività commerciale praticata una modalità di contrattazione articolata tramite venditori incaricati e intermediari di consegna della merce.
La stessa sentenza dibattimentale di assoluzione perché il fatto non sussiste N. 146/2024 del Tribunale di
Verbania del 03.04.2024, depositata il 05.06.2024, passata in giudicato ha ritenuto che gli elementi indiziari valorizzati dall'Ufficio non attengono, nella sostanza, né alla struttura organizzativa del cedente né ai diretti rapporti negoziali intrattenuti dall'appellata, con le società ritenute cartiere, con la conseguenza che l'esistenza di una frode IVA consumata a monte della catena distributiva non era desumibile, come ritiene l'Amministrazione Finanziaria con l'impiego di una diligenza minima esigibile da un operatore professionale presente su un mercato di prodotti che conosceva.
La predetta sentenza penale evidenzia come, in tema di IVA, qualora l'amministrazione finanziaria contesti
,come nel caso di specie ,al contribuente l'indebita detrazione di fatture in quanto afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti, incombe all'Ufficio l'onere della prova, sia del fatto che le operazioni commerciali sono intercorse tra soggetti che non sono le genuine controparti, ma anche della consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta e ciò a tutela della buona fede del contribuente.
In assenza, pertanto, di prova della consapevolezza, in capo all'acquirente (che quindi sapeva o avrebbe dovuto sapere usando l'ordinaria diligenza dell'imprenditore onesto e mediamente esperto) della fittizietà/ inesistenza della propria controparte e, quindi, di partecipare ad una presunta frode iva, alcun profilo di penale responsabilità può ravvivarsi in capo allo stesso.
Inoltre, ferma l'inesigibilità, in capo al contribuente, di doveri di indagine approfondita propri, invece, dell'amministrazione, per quanto documentato in atti, non emergono elementi dimostrativi del fatto che i fornitori indicati nelle fatture presentassero evidenti caratteristiche idonee a connotarsi come cartiere agli occhi della legale rappresentante della società, trattandosi di ditte regolarmente iscritte in Camera di
Commercio che risultavano operative sul mercato, tanto che onoravano gli impegni assunti con la società contribuente, emettendo regolare fattura dopo la consegna della merce.
Ma ciò che induce a respingere l'appello dell'Ufficio, anche indipendentemente dalle considerazioni di merito,
è l'efficacia di giudicato nel processo tributario, della sentenza dibattimentale di assoluzione perché il fatto non sussiste N. 146/2024 del Tribunale di Verbania del 03.04.2024, depositata il 05.06.2024, passata in giudicato, condizione necessaria ai sensi dell'art. 21 bis del D. Lgs 74/2000, così come modificato con il D.
Lgs. N. 87/2024 entrato in vigore il 29.06.2024, al fine di evitare che il Giudice Tributario proceda ad un nuovo accertamento autonomo ed indipendente da quello già effettuato dal Giudice Penale su quegli stessi fatti. Infatti, ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 21 bis del D. Lgs 74/2000, così come modificato con il D. Lgs. N. 87/2024. entrato in vigore il 29.06.2024. Il presente giudizio, pertanto, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. T7X03UC00209/2021, emesso per l'anno d'imposta 2016 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Verbania, nei confronti della società J&X Moda s.r.l., va deciso sulla base della predetta sentenza N. 146/2024 del Tribunale di Verbania del 03.04.2024, depositata il 05.06.2024, passata in giudicato, con la quale il Tribunale Ordinario di Verbania, Sezione Penale a seguito di dibattimento, ha assolto la Signora Nominativo_10 imputata del delitto punito e previsto dall'art 2 del D.L.vo N. 74 del 10.03.2000 per avere detratto l'IVA relativa a fatture emesse nell'anno
2016 per operazioni soggettivamente inesistenti per complessivi € 210.205,00, perché il fatto non sussiste.
Nella predetta sentenza il Tribunale di Verbania ha ritenuto non provata l'inesistenza delle prestazioni oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, avuto riguardo anche alla supposta natura di cartiera delle società considerate e alla supposta loro interposizione fittizia.
A decorrere dal 29.06.2024, la sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso divenuta irrevocabile, ha comunque efficacia di giudicato nel procedimento tributario a condizione che il relativo giudizio sia ancora pendente. La revisione del principio del cosiddetto “doppio binario” è stata adottata con il D. Lgs. N. 87/2024 entrato in vigore il 29.06.2024, che ha introdotto il nuovo articolo 21 bis del Dlgs 74/2000, a mente del quale, in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, per fatti identici contestati anche in sede tributaria con emissione di avvisi di accertamento, consistenti nell'emissione ed utilizzo, al fine di evadere le imposte di fatture relative ad operazioni inesistenti, la decisione penale, pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, definitiva e non più impugnabile, ha efficacia di giudicato nel processo tributario ed obbliga il secondo giudice ad adeguarsi alla predetta pronuncia senza ulteriormente valutare i fatti emergenti dalle risultanze processuali.
Detto nuovo assetto dei rapporti fra la giurisdizione penale e la giurisdizione tributaria è stato valorizzato nella sentenza della Corte di Cassazione N. 23570/2024, pubblicata il 03.09.2024, la quale ha evidenziato che la nuova norma si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma, a condizione, però, che a tale data (29 giugno
2024) fosse ancora pendente il giudizio in Cassazione contro la sentenza di appello che ha confermato l'atto impositivo in relazione ai medesimi fatti rilevanti penalmente. Pertanto, per tutti i procedimenti pendenti sarà possibile chiedere l'efficacia del giudicato penale, purché ricorrano le seguenti condizioni: 1) assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, con sentenza emessa a seguito di dibattimento e passata in giudicato;
2) deve trattarsi del medesimo soggetto e degli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario;
3) l'efficacia sia riferita ai medesimi fatti, per cui il giudicato penale di assoluzione esplica i suoi effetti in quanto pronunciato sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.
In sintesi, il vincolo sul giudice tributario si traduce nell'impossibilità di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale.
L'appello va respinto ed in ragione del principio della soccombenza, l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola, va condannata alle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3500,00 oltre accessori
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
SISTO GI, Relatore
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 654/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola - Via Quarantadue Martiri 153 28922 Verbania
VB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
E_ Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 2
e pubblicata il 24/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X03UC00209 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: le parti si riportano ai rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 654/2024, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola, impugnava la sentenza N. 5/02/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania, depositata il 24/02/2023, con la quale veniva accolto il ricorso, con condanna alle spese liquidate in € 2.500, avverso l'avviso di accertamento n. T7X03UC00209/2021, emesso per l'anno d'imposta 2016, che recuperava in capo alla società E_ s.r.l., all'epoca dei fatti avente, sede in Verbania, l'indebita deduzione dell'Iva afferente a 26 fatture di acquisti ricevute da 9 emittenti ditte individuali, che, per quanto segnalato da altre Direzioni, Regionali e Provinciali, o per quanto emerso dal confronto con i dati dello spesometro, risultavano essere fittizi fornitori, senza sede, organizzazione, ed anche, nella maggioranza dei casi, evasori totali.
Invero, alla società E_ s.r.l. venivano notificati, per l'anno di imposta 2015, l'avviso di accertamento n. T7X030200713/2019 definito in adesione e l'avviso di accertamento n. T7X030200293/2020, accertamento dichiarato legittimo dalla CGT del Piemonte con la sentenza n. 212/02/2023; per l'anno di imposta 2016 l'avviso di accertamento oggetto della sentenza avverso cui si propone il presente appello e per l'anno di imposta 2017, l'avviso di accertamento n. T7X06UC00443/2023 oggetto di impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola disconosce la detraibilità dell'iva esposta in 26 fatture d'acquisto ricevute dai seguenti 9 diversi fornitori:
1) Nominativo_1 Imponibile 50.426,10 € IVA 11.093,73 €;
2) Nominativo_2 Imponibile 38.168,50 € IVA 8.397,06 €;
3) Nominativo_3 Imponibile 28.445,00 € IVA 6.257,90 €;
4) Nominativo_10 Imponibile 21.862,00 € IVA 4.809,64 €;
5) Nominativo_4 Imponibile 20.934,30 € IVA 4.605,54 €;
6) Nominativo_5 Imponibile 16.771,00 € IVA 3.689,62 €;
7) Nominativo_6 Imponibile 13.313,00 € IVA 2.928,86 €;
8) Nominativo_7 Imponibile 11.058,60 € IVA 2.432,89 €;
9) Nominativo_8 Imponibile 9.224,50 € IVA 2.029,39 €:
Totale Imponibile 210.203,00 € IVA € 46.244,00 .
Secondo l'Ufficio tutte le predette fatture erano afferenti ad operazioni “soggettivamente inesistenti”. Le sanzioni, di conseguenza, derivano dagli asseriti reati di “illegittima detrazione d'imposta”, “mancata regolarizzazione di fatture irregolari” e “dichiarazione Iva con imposta inferiore a quella dovuta mediante utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti”.
In data 10 gennaio 2023 l'Ufficio depositava una memoria in cui evidenziava la sussistenza del procedimento penale a carico del legale rappresentante della società E_ s.r.l..
La sentenza di primo grado accoglieva il ricorso valorizzando il principio per cui “ non può addossarsi al contribuente un dovere di indagine approfondita sui propri interlocutori commerciali, in termini assimilabili al tipo di controllo che viene svolto da chi tale controllo è istituzionalmente deputato a svolgere.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola con il presente atto propone appello evidenziando che la motivazione della sentenza oggetto del presente gravame è analoga a quella della sentenza n. 15/02/2023 depositata il 19/4/2023 emessa dalla stessa CGT di Verbania, nei confronti della stessa società E_ , sull'accertamento relativo all'anno di imposta 2015 n. T7X030200293/2021 e che quella sentenza è stata annullata dalla Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte, con la sentenza n. 211/02/2023 depositata l'11/5/2023 che ha accolto l'appello dell'ufficio.
I motivi del presenta gravame possono essere così riassunti:
1) omessa considerazione dei numerosi gravi, precisi e concordanti elementi segnalati dall'ufficio;
2) omessa indicazione delle ragioni della mancata considerazione degli elementi dell'ufficio;
3) contrarietà alla giurisprudenza di legittimità e di merito sulla prova della fittizietà delle operazioni;
4) violazione e falsa applicazione di legge articoli 2697 e 2729 cc, quindi violazione dei principi sull'onere della prova: contraddittorietà con la giurisprudenza in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di onere dell'onere della prova;
5) violazione e falsa applicazione delle norme in tema di fatturazione, in particolare degli articoli 19 e 54, comma 2, DPR n. 633/1972, art. 21 comma 2 (contenuto fattura) e 25 n. DPR 633/1972.
So costituiva E_ s.r.l., in persona del legale rappresentante Signora Nominativo_10, rappresentata, nel presente procedimento, dal dott. Difensore_1 , chiedendo la conferma della sentenza impugnata, significando che tutte le fatture relative a presunte afferenti operazioni soggettivamente inesistenti riportano la natura, la qualità e la quantità della merce. Si tratta di fatture inerenti all'acquisito di capi di abbigliamento e scarpe di modico valore e bassa qualità, non caratterizzati da “marchi” identificativi, per cui sarebbe del tutto fisiologico che le fatture siano caratterizzate dalla semplice descrizione del prodotto (natura e qualità), numero di pezzi (quantità) e prezzo, anche per il sistema di commercializzazione delle predette merci, che
è quello della tentata vendita . Nessuna norma prescrive la presenza dell'indicazione delle modalità di pagamento e di trasporto né che la veste grafica delle fatture debba essere la stessa durante l'anno.
Inoltre, la contribuente evidenzia che l'Ufficio non ha, ai fini del disconoscimento della detraibilità dell'IVA indicata nelle fatture emesse dai fornitori Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_10, Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_7 e Nominativo_8 nei confronti della società E_ s.r.l., fornito prova, della fittizietà dell'operato dei soggetti emittenti le fatture e della conoscibilità da parte del cessionario E_ s.r.l. di tale situazione, in ragione degli elementi di criticità fiscale riguardanti i nove fornitori, soggetti palesemente senza struttura e riconosciuti come cartiere.
Ancora l'appellata deposita la sentenza dibattimentale di assoluzione della legale rappresentante di E_ s.r.l., Signora Nominativo_10, perché il fatto non sussiste,N. 146/2024 del Tribunale di Verbania del 03.04.2024, depositata il 05.06.2024, passata in giudicato, relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti del 2016, corrispondenti alle fatture descritte nell'avviso di accertamento.
Con successive memorie le parti depositavano ulteriori memorie, con le quali ribadivano le conclusioni già assunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio osserva che dall'esame del complesso degli elementi dedotti dalle parti nel presente giudizio non emerge né l'inesistenza oggettiva dell'effettiva operatività dei fornitori, né la consapevolezza in capo alla E_ s.r.l. del meccanismo di evasione perpetrato, con la contabilizzazione di fatture emesse da soggetti nei cui confronti, non risultavano evidenti criticità e elementi che avrebbero potuto far presupporre che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta, né che la contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. E ciò perché, il sistema della tentata vendita, utilizzata nelle operazioni commerciali di cui è causa, è un metodo di vendita diretta, diffuso in settori quali abbigliamento e calzature di bassa qualità, in cui un operatore (tentatista) si reca dal cliente con un veicolo attrezzato (magazzino viaggiante) e propone prodotti che vengono consegnati immediatamente in caso di acquisto, senza necessità di ordini anticipati, per cui non poteva destare sospetti di inattendibilità delle fatture, la descrizione generica e approssimativa della merce, priva dei codici degli articoli venduti, della tipologia del modello o di altri elementi che ne consentissero il riscontro.
Quindi, anche in considerazione della tipologia della merce fatturata e delle sue caratteristiche, non erano richieste particolari descrizioni o precisazioni, al di là dell'indicazione della natura e della quantità, né era richiesta, per l'immediatezza e la flessibilità dell'attività commerciale praticata una modalità di contrattazione articolata tramite venditori incaricati e intermediari di consegna della merce.
La stessa sentenza dibattimentale di assoluzione perché il fatto non sussiste N. 146/2024 del Tribunale di
Verbania del 03.04.2024, depositata il 05.06.2024, passata in giudicato ha ritenuto che gli elementi indiziari valorizzati dall'Ufficio non attengono, nella sostanza, né alla struttura organizzativa del cedente né ai diretti rapporti negoziali intrattenuti dall'appellata, con le società ritenute cartiere, con la conseguenza che l'esistenza di una frode IVA consumata a monte della catena distributiva non era desumibile, come ritiene l'Amministrazione Finanziaria con l'impiego di una diligenza minima esigibile da un operatore professionale presente su un mercato di prodotti che conosceva.
La predetta sentenza penale evidenzia come, in tema di IVA, qualora l'amministrazione finanziaria contesti
,come nel caso di specie ,al contribuente l'indebita detrazione di fatture in quanto afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti, incombe all'Ufficio l'onere della prova, sia del fatto che le operazioni commerciali sono intercorse tra soggetti che non sono le genuine controparti, ma anche della consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta e ciò a tutela della buona fede del contribuente.
In assenza, pertanto, di prova della consapevolezza, in capo all'acquirente (che quindi sapeva o avrebbe dovuto sapere usando l'ordinaria diligenza dell'imprenditore onesto e mediamente esperto) della fittizietà/ inesistenza della propria controparte e, quindi, di partecipare ad una presunta frode iva, alcun profilo di penale responsabilità può ravvivarsi in capo allo stesso.
Inoltre, ferma l'inesigibilità, in capo al contribuente, di doveri di indagine approfondita propri, invece, dell'amministrazione, per quanto documentato in atti, non emergono elementi dimostrativi del fatto che i fornitori indicati nelle fatture presentassero evidenti caratteristiche idonee a connotarsi come cartiere agli occhi della legale rappresentante della società, trattandosi di ditte regolarmente iscritte in Camera di
Commercio che risultavano operative sul mercato, tanto che onoravano gli impegni assunti con la società contribuente, emettendo regolare fattura dopo la consegna della merce.
Ma ciò che induce a respingere l'appello dell'Ufficio, anche indipendentemente dalle considerazioni di merito,
è l'efficacia di giudicato nel processo tributario, della sentenza dibattimentale di assoluzione perché il fatto non sussiste N. 146/2024 del Tribunale di Verbania del 03.04.2024, depositata il 05.06.2024, passata in giudicato, condizione necessaria ai sensi dell'art. 21 bis del D. Lgs 74/2000, così come modificato con il D.
Lgs. N. 87/2024 entrato in vigore il 29.06.2024, al fine di evitare che il Giudice Tributario proceda ad un nuovo accertamento autonomo ed indipendente da quello già effettuato dal Giudice Penale su quegli stessi fatti. Infatti, ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 21 bis del D. Lgs 74/2000, così come modificato con il D. Lgs. N. 87/2024. entrato in vigore il 29.06.2024. Il presente giudizio, pertanto, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. T7X03UC00209/2021, emesso per l'anno d'imposta 2016 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Verbania, nei confronti della società J&X Moda s.r.l., va deciso sulla base della predetta sentenza N. 146/2024 del Tribunale di Verbania del 03.04.2024, depositata il 05.06.2024, passata in giudicato, con la quale il Tribunale Ordinario di Verbania, Sezione Penale a seguito di dibattimento, ha assolto la Signora Nominativo_10 imputata del delitto punito e previsto dall'art 2 del D.L.vo N. 74 del 10.03.2000 per avere detratto l'IVA relativa a fatture emesse nell'anno
2016 per operazioni soggettivamente inesistenti per complessivi € 210.205,00, perché il fatto non sussiste.
Nella predetta sentenza il Tribunale di Verbania ha ritenuto non provata l'inesistenza delle prestazioni oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, avuto riguardo anche alla supposta natura di cartiera delle società considerate e alla supposta loro interposizione fittizia.
A decorrere dal 29.06.2024, la sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso divenuta irrevocabile, ha comunque efficacia di giudicato nel procedimento tributario a condizione che il relativo giudizio sia ancora pendente. La revisione del principio del cosiddetto “doppio binario” è stata adottata con il D. Lgs. N. 87/2024 entrato in vigore il 29.06.2024, che ha introdotto il nuovo articolo 21 bis del Dlgs 74/2000, a mente del quale, in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, per fatti identici contestati anche in sede tributaria con emissione di avvisi di accertamento, consistenti nell'emissione ed utilizzo, al fine di evadere le imposte di fatture relative ad operazioni inesistenti, la decisione penale, pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, definitiva e non più impugnabile, ha efficacia di giudicato nel processo tributario ed obbliga il secondo giudice ad adeguarsi alla predetta pronuncia senza ulteriormente valutare i fatti emergenti dalle risultanze processuali.
Detto nuovo assetto dei rapporti fra la giurisdizione penale e la giurisdizione tributaria è stato valorizzato nella sentenza della Corte di Cassazione N. 23570/2024, pubblicata il 03.09.2024, la quale ha evidenziato che la nuova norma si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma, a condizione, però, che a tale data (29 giugno
2024) fosse ancora pendente il giudizio in Cassazione contro la sentenza di appello che ha confermato l'atto impositivo in relazione ai medesimi fatti rilevanti penalmente. Pertanto, per tutti i procedimenti pendenti sarà possibile chiedere l'efficacia del giudicato penale, purché ricorrano le seguenti condizioni: 1) assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, con sentenza emessa a seguito di dibattimento e passata in giudicato;
2) deve trattarsi del medesimo soggetto e degli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario;
3) l'efficacia sia riferita ai medesimi fatti, per cui il giudicato penale di assoluzione esplica i suoi effetti in quanto pronunciato sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.
In sintesi, il vincolo sul giudice tributario si traduce nell'impossibilità di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale.
L'appello va respinto ed in ragione del principio della soccombenza, l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola, va condannata alle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3500,00 oltre accessori