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Articolo 31 della Legge 22 gennaio 1966, n. 1
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Legge 22 gennaio 1966, n. 1
Articolo 31 della Legge 22 gennaio 1966, n. 1
Versione
9 febbraio 1966
Art. 31.
Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966
Vedi fonte istituzionale
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