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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 605/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
FRATTAROLO SC MARIA, Relatore
CASO LUIGI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2738/2023 depositato il 20/05/2023
proposto da
Comune di Frosinone - Piazza Vi Dicembre 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. Società_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 596/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 13/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 760 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SI RIPORTANO AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E CONCLUDENDO
PER L'ACCOGLIMENTO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 596/2/2022 del 21/9/22 (dep. il 13/12/22) la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Frosinone accoglieva il ricorso della RES.1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. 760, emesso dal Comune di Frosinone e notificato in data 01/12/2021, per omesso versamento dell'imposta IMU annualità 2016 con riferimento a vari immobili, terreni e fabbricati, di proprietà della società medesima, siti in Frosinone.
La ricorrente aveva eccepito, in primo grado, producendo apposita relazione tecnica, che i terreni oggetto di accertamento avevano “potenzialità edificatoria sostanzialmente inesistente”, come già riconosciuto da sentenze del giudice tributario che, in primo grado, avevano accolto analoghi ricorsi per annualità 2012 e
2014.
Il Comune di Frosinone si costituiva nel giudizio di primo grado deducendo di avere provveduto ad annullare l'avviso di accertamento impugnato, in virtù del potere di autotutela, chiedendo pertanto di dichiararsi inammissibile il ricorso.
La società contribuente, con successive memorie, rappresentava che il Comune, dopo aver provveduto ad annullare in autotutela l'avviso n. 760 del 29/11/21, le aveva notificato in pari data l'avviso n. 760 Rif/39/010322 con il quale, per i terreni in questione, chiedeva un importo ridotto alla metà e, con riferimento ai fabbricati, notificava un nuovo avviso di accertamento – n. 39 del 1/3/2022 – con il quale confermava integralmente l'imposta richiesta nell'avviso originario.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, dopo aver premesso che "in tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione di un primo avviso di accertamento non esprime una nuova pretesa tributaria e l'atto successivo che riduce la richiesta originaria contenuta in un avviso precedentemente notificato non costituisce nuovo avviso di accertamento”, riteneva ammissibile il ricorso e sussistente l'interesse ad agire della contribuente avverso “la pretesa impositiva avanzata dal Comune con riferimento ai terreni indicati in ricorso, poiché il resistente non ha affatto motivato le ragioni per le quali ha successivamente ritenuto di assoggettare ad Imu i medesimi terreni per un importo ridotto e i criteri seguiti per arrivare a determinare un tale importo”; richiamando pertanto precedente sentenza pronunciata tra le parti, affermava che “se il connotato della edificabilità dei terreni, ai fini dell'applicazione del criterio della determinazione della base imponibile IMU fondato sul loro valore venale, deve essere primariamente desunto dalla qualificazione ad essi attribuita dal PRG, è comunque imprescindibile tener conto della maggiore o minore attualità di quelle concrete potenzialità edificatorie che finiscono per incidere significativamente sul loro effettivo valore venale. Ne consegue che i vincoli di inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione, che pur non facendo venir meno l'originaria natura edificabile del bene hanno comunque una significativa incidenza negativa sul suo valore venale (Cass. sent. n. 14763/15). In altri termini, le fasce di rispetto dalle strutture di pubblica utilità su cui fa leva la ricorrente, pur non costituenda ex se vincoli di inedificabilità assoluta per i terreni in questione, comportano limitazioni di varia natura delle loro potenzialità edificatorie in relazione all'esistenza, al di sopra o a ridosso dei terreni stessi, di strutture di pubblica utilità relativamente alle quali la vigente normativa impone l'osservanza di determinate distanze dagli stessi nella realizzazione di nuovi manufatti edilizi”;
conseguentemente, il Giudice di primo grado riteneva che il Comune di Frosinone non avesse “in alcun modo esplicitato nell'impugnato provvedimento, come doveroso ad imprescindibile tutela del contribuente, i criteri impiegati per determinare ponderatamente il congruo valore venale dei singoli beni qui oggetto di imposizione IMU, criteri fra altro non solo non evidenziati direttamente nel provvedimento de quo, ma neanche esplicitati in altri atti d'ufficio (conosciuti o conoscibili dal contribuente) cui il provvedimento stesso abbia comunque fatto espresso rinvio per relationem”.
Ha proposto appello il Comune di Frosinone eccependo erroneità della motivazione della sentenza e ribadendo la legittimità della tassazione operata nei confronti della Resistente_1 s.r.l., nell'avviso di accertamento n. 760 del 29.11.2021 per l'anno 2016 relativo all'I.M.U. già rettificato, comprensiva delle aree edificabili.
Si è costituito il contribuente depositando controdeduzioni e successive memorie nelle quali chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, l'appello del Comune deve essere respinto.
Oggetto della presente controversia è l'avviso di accertamento n.760 del 29.11.2021 per IMU 2016 – come ridotto con avviso n. 39 del 1/3/2022 – limitatamente ai terreni oggetto di imposizione, essendo stata per i fabbricati presentata istanza di rateizzazione dell'imposta; trattasi di terreni ubicati nell'area PRT ASI così individuati:
- 362254 D Zona a servizi – piano particolareggiato SIF zona (p) Superficie Mq.12760 (foglio 36, sub 325);
- 370193 D Zona a servizi Piano particolareggiato SIF zona (p) Superficie Mq. 3595 (foglio 36 sub 326);
- 362251 D Zona a Destinazione produttiva Superficie Mq.6935 (foglio 36 sub 329);
- 402610 D Zona a Destinazione produttiva Superficie Mq.969 (foglio 36 sub 330);
- 362249 D Zona a Destinazione Produttiva Superficie Mq2991 (foglio 36 sub 331);
- 402611D Zona a Destinazione produttiva (vincolo linee elettriche ad alta tensione per mq.75) Superficie mq.1275 (foglio 36 sub 68);
- 361498 D Zona a Servizi piano particolareggiato SIF zona M/(sp), Superficie mq.50 (foglio 38 sub 190);
- 361499 D Zona a Servizi piano particolareggiato SIF zona M (sp) Superficie Mq.45 (foglio 38 sub 191);
- 363537 D Zona a Servizi piano particolareggiato SIF zona M(sp) e parte vr Superficie Mq 8940 (foglio
38 sub 6).
Il Comune appellante fa presente che la società contribuente era stata già, in annualità precedenti, soggetto passivo di analoghi avvisi di accertamento per le stesse aree edificabili e che i relativi contenziosi erano stati già decisi in senso favorevole all'ente comunale con sentenze della CTR n. 9504/18/16 e n. 9505/18/16
(a loro volta oggetto di revocazione decisa sempre a favore del Comune con sentenze n. 7200/19/17 e n.
7201/19/17).
L'appellante sostiene inoltre l'erroneità della sentenza in punto di ritenuto difetto di motivazione dell'atto impugnato che, al contrario, soddisferebbe i requisiti sufficienti per consentire il diritto di difesa della controparte, contenendo “tutte le normative applicate nella fattispecie de qua” ed indicando “per ogni immobile: estremi catastali;
tipo di fabbricato;
titolo di proprietà; categoria;
periodo di possesso;
base imponibile;
aliquota applicata;
detrazione applicata;
eventuali riduzioni;
importo totale dovuto”.
In particolare il Comune fa presente di non aver tassato l'intera superficie delle aree, avendo tenuto conto della presenza di servitù (per linee elettriche, raccordo ferroviario e acquedotto), sostenendo, pertanto che “è sufficiente che un terreno sia ubicato in prossimità della zona abitativa, ovvero possa usufruire di servizi pubblici e sociali, per essere considerato area fabbricabile”; ribadisce la legittimità dell'imposizione su questi terreni, in quanto inclusi nel Piano Regolatore Generale.
La società resistente ha prodotto perizia asseverata avente ad oggetto l'effettiva capacità edificatoria dei terreni di proprietà della Associazione_1 s.r.l. Società_2 e Affini, nella quale viene evidenziato:
- quanto alle particelle sub 330, 326 e 68 del foglio 36, esse identificano nella loro intera estensione la strada (ora comunale) di collegamento tra strada n.7 e l'Asse attrezzato, documentati dal tecnico dell'ASI, con l'atto di frazionamento n.188994 del 2.2.2005;
- quanto alle particelle sub 325,329 e 331 del foglio 36, esse sono ubicate a ridosso della sede viaria dell'autostrada Milano- Napoli;
la particella 325 è inoltre attraversata dalla linea ferroviaria ASI, da due elettrodotti e dall'acquedotto e la particella 329 è attraversato da linee elettriche;
- quanto alle particelle 329 e 331, esse sono a ridosso della Indirizzo_1 di collegamento tra la strada n.7 e l'asse attrezzato;
analoga situazione per la particella 325 posta sull'altro lato dell'autostrada;
- quanto alle particelle sub 6,190 e 191 del foglio 38, esse sono tutte a ridosso dell'autostrada Milano -
Napoli.
La perizia documenta inoltre che tutte le particelle oggetto di tassazione si trovano all'interno dei 60 metri della fascia di rispetto dell'autostrada Milano-Napoli ad eccezione della particella n. 331 che è comunque all'interno dei 200 metri.
I terreni oggetto dell'accertamento sono poi indicati come ricadenti nella zona omogenea “D” (produttiva) del PRG del Comune di Frosinone;
tale zona è comunque sottoposta alla disciplina urbanistica del PRT ASI, che si sovrappone e prevale sul PRG del Comune, imponendo i seguenti vincoli di inedificabilità:
- distanza minima per le costruzioni lungo il tratto autostradale di mt.200;
- distanza minima per le costruzioni lungo le linee ferroviarie di mt.30 dalla rotaia più vicina;
- distanza minima per le costruzioni dall'acquedotto di mt.7,00;
- distanza minima per le costruzioni dalle linee elettriche di mt.7,00.
Sul punto, va considerato che, come affermato dal Consiglio di Stato (Sez. II, n. 815/20) “Il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabil e, pur non derivando dalla programmazione e pianificazione urbanistica, è sempre sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi (art. 41 septies, I. n.1150 del 1942, aggiunto dall'art. 19, I. n. 765 del 1967; art. 9, I. n. 729 del 1961) e dai relativi provvedimenti di attuazione (D.M. 1° aprile 1968)"; nello stesso senso, anche la Corte di Cassazione (sez. trib. n.18633/2019) ha statuito che: " .... il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale ed autostradale, ai sensi dell'art. 41 septies della Legge n. 115071942 - modificata dalla Legge n. 765/1967 - si traduce in un divietoassol uto di edificazione delle fasce comprese nelle zone asservite dalla legge e che il divieto di costruire ad una distanza inferiore dalle opere autostradali, in quanto dettato per favorire la circolazione e per offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sull'autostrada, ha carattere generale e inderogabile non solo nei confronti dei privati, ma anche nei riguardi della regolamentazione edilizia demandata agli enti pubblici (Cass. n. 27114 del 2013 e n. 229/2007)”.
Deve essere pertanto confermata la decisione di primo grado e respinto l'appello del Comune. Con riguardo alle spese di giudizio del presente grado, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte ... soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, insussistenti dette ragioni, dovendosi fare applicazione del disposto del principio generale di cui al medesimo art. 15, I comma, secondo cui le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi, come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal d.m. n. 147/22.
P.Q.M.
respinge l'appello del Comune e lo condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida in Euro 3.000,00.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
FRATTAROLO SC MARIA, Relatore
CASO LUIGI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2738/2023 depositato il 20/05/2023
proposto da
Comune di Frosinone - Piazza Vi Dicembre 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. Società_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 596/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 13/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 760 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SI RIPORTANO AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E CONCLUDENDO
PER L'ACCOGLIMENTO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 596/2/2022 del 21/9/22 (dep. il 13/12/22) la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Frosinone accoglieva il ricorso della RES.1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. 760, emesso dal Comune di Frosinone e notificato in data 01/12/2021, per omesso versamento dell'imposta IMU annualità 2016 con riferimento a vari immobili, terreni e fabbricati, di proprietà della società medesima, siti in Frosinone.
La ricorrente aveva eccepito, in primo grado, producendo apposita relazione tecnica, che i terreni oggetto di accertamento avevano “potenzialità edificatoria sostanzialmente inesistente”, come già riconosciuto da sentenze del giudice tributario che, in primo grado, avevano accolto analoghi ricorsi per annualità 2012 e
2014.
Il Comune di Frosinone si costituiva nel giudizio di primo grado deducendo di avere provveduto ad annullare l'avviso di accertamento impugnato, in virtù del potere di autotutela, chiedendo pertanto di dichiararsi inammissibile il ricorso.
La società contribuente, con successive memorie, rappresentava che il Comune, dopo aver provveduto ad annullare in autotutela l'avviso n. 760 del 29/11/21, le aveva notificato in pari data l'avviso n. 760 Rif/39/010322 con il quale, per i terreni in questione, chiedeva un importo ridotto alla metà e, con riferimento ai fabbricati, notificava un nuovo avviso di accertamento – n. 39 del 1/3/2022 – con il quale confermava integralmente l'imposta richiesta nell'avviso originario.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, dopo aver premesso che "in tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione di un primo avviso di accertamento non esprime una nuova pretesa tributaria e l'atto successivo che riduce la richiesta originaria contenuta in un avviso precedentemente notificato non costituisce nuovo avviso di accertamento”, riteneva ammissibile il ricorso e sussistente l'interesse ad agire della contribuente avverso “la pretesa impositiva avanzata dal Comune con riferimento ai terreni indicati in ricorso, poiché il resistente non ha affatto motivato le ragioni per le quali ha successivamente ritenuto di assoggettare ad Imu i medesimi terreni per un importo ridotto e i criteri seguiti per arrivare a determinare un tale importo”; richiamando pertanto precedente sentenza pronunciata tra le parti, affermava che “se il connotato della edificabilità dei terreni, ai fini dell'applicazione del criterio della determinazione della base imponibile IMU fondato sul loro valore venale, deve essere primariamente desunto dalla qualificazione ad essi attribuita dal PRG, è comunque imprescindibile tener conto della maggiore o minore attualità di quelle concrete potenzialità edificatorie che finiscono per incidere significativamente sul loro effettivo valore venale. Ne consegue che i vincoli di inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione, che pur non facendo venir meno l'originaria natura edificabile del bene hanno comunque una significativa incidenza negativa sul suo valore venale (Cass. sent. n. 14763/15). In altri termini, le fasce di rispetto dalle strutture di pubblica utilità su cui fa leva la ricorrente, pur non costituenda ex se vincoli di inedificabilità assoluta per i terreni in questione, comportano limitazioni di varia natura delle loro potenzialità edificatorie in relazione all'esistenza, al di sopra o a ridosso dei terreni stessi, di strutture di pubblica utilità relativamente alle quali la vigente normativa impone l'osservanza di determinate distanze dagli stessi nella realizzazione di nuovi manufatti edilizi”;
conseguentemente, il Giudice di primo grado riteneva che il Comune di Frosinone non avesse “in alcun modo esplicitato nell'impugnato provvedimento, come doveroso ad imprescindibile tutela del contribuente, i criteri impiegati per determinare ponderatamente il congruo valore venale dei singoli beni qui oggetto di imposizione IMU, criteri fra altro non solo non evidenziati direttamente nel provvedimento de quo, ma neanche esplicitati in altri atti d'ufficio (conosciuti o conoscibili dal contribuente) cui il provvedimento stesso abbia comunque fatto espresso rinvio per relationem”.
Ha proposto appello il Comune di Frosinone eccependo erroneità della motivazione della sentenza e ribadendo la legittimità della tassazione operata nei confronti della Resistente_1 s.r.l., nell'avviso di accertamento n. 760 del 29.11.2021 per l'anno 2016 relativo all'I.M.U. già rettificato, comprensiva delle aree edificabili.
Si è costituito il contribuente depositando controdeduzioni e successive memorie nelle quali chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, l'appello del Comune deve essere respinto.
Oggetto della presente controversia è l'avviso di accertamento n.760 del 29.11.2021 per IMU 2016 – come ridotto con avviso n. 39 del 1/3/2022 – limitatamente ai terreni oggetto di imposizione, essendo stata per i fabbricati presentata istanza di rateizzazione dell'imposta; trattasi di terreni ubicati nell'area PRT ASI così individuati:
- 362254 D Zona a servizi – piano particolareggiato SIF zona (p) Superficie Mq.12760 (foglio 36, sub 325);
- 370193 D Zona a servizi Piano particolareggiato SIF zona (p) Superficie Mq. 3595 (foglio 36 sub 326);
- 362251 D Zona a Destinazione produttiva Superficie Mq.6935 (foglio 36 sub 329);
- 402610 D Zona a Destinazione produttiva Superficie Mq.969 (foglio 36 sub 330);
- 362249 D Zona a Destinazione Produttiva Superficie Mq2991 (foglio 36 sub 331);
- 402611D Zona a Destinazione produttiva (vincolo linee elettriche ad alta tensione per mq.75) Superficie mq.1275 (foglio 36 sub 68);
- 361498 D Zona a Servizi piano particolareggiato SIF zona M/(sp), Superficie mq.50 (foglio 38 sub 190);
- 361499 D Zona a Servizi piano particolareggiato SIF zona M (sp) Superficie Mq.45 (foglio 38 sub 191);
- 363537 D Zona a Servizi piano particolareggiato SIF zona M(sp) e parte vr Superficie Mq 8940 (foglio
38 sub 6).
Il Comune appellante fa presente che la società contribuente era stata già, in annualità precedenti, soggetto passivo di analoghi avvisi di accertamento per le stesse aree edificabili e che i relativi contenziosi erano stati già decisi in senso favorevole all'ente comunale con sentenze della CTR n. 9504/18/16 e n. 9505/18/16
(a loro volta oggetto di revocazione decisa sempre a favore del Comune con sentenze n. 7200/19/17 e n.
7201/19/17).
L'appellante sostiene inoltre l'erroneità della sentenza in punto di ritenuto difetto di motivazione dell'atto impugnato che, al contrario, soddisferebbe i requisiti sufficienti per consentire il diritto di difesa della controparte, contenendo “tutte le normative applicate nella fattispecie de qua” ed indicando “per ogni immobile: estremi catastali;
tipo di fabbricato;
titolo di proprietà; categoria;
periodo di possesso;
base imponibile;
aliquota applicata;
detrazione applicata;
eventuali riduzioni;
importo totale dovuto”.
In particolare il Comune fa presente di non aver tassato l'intera superficie delle aree, avendo tenuto conto della presenza di servitù (per linee elettriche, raccordo ferroviario e acquedotto), sostenendo, pertanto che “è sufficiente che un terreno sia ubicato in prossimità della zona abitativa, ovvero possa usufruire di servizi pubblici e sociali, per essere considerato area fabbricabile”; ribadisce la legittimità dell'imposizione su questi terreni, in quanto inclusi nel Piano Regolatore Generale.
La società resistente ha prodotto perizia asseverata avente ad oggetto l'effettiva capacità edificatoria dei terreni di proprietà della Associazione_1 s.r.l. Società_2 e Affini, nella quale viene evidenziato:
- quanto alle particelle sub 330, 326 e 68 del foglio 36, esse identificano nella loro intera estensione la strada (ora comunale) di collegamento tra strada n.7 e l'Asse attrezzato, documentati dal tecnico dell'ASI, con l'atto di frazionamento n.188994 del 2.2.2005;
- quanto alle particelle sub 325,329 e 331 del foglio 36, esse sono ubicate a ridosso della sede viaria dell'autostrada Milano- Napoli;
la particella 325 è inoltre attraversata dalla linea ferroviaria ASI, da due elettrodotti e dall'acquedotto e la particella 329 è attraversato da linee elettriche;
- quanto alle particelle 329 e 331, esse sono a ridosso della Indirizzo_1 di collegamento tra la strada n.7 e l'asse attrezzato;
analoga situazione per la particella 325 posta sull'altro lato dell'autostrada;
- quanto alle particelle sub 6,190 e 191 del foglio 38, esse sono tutte a ridosso dell'autostrada Milano -
Napoli.
La perizia documenta inoltre che tutte le particelle oggetto di tassazione si trovano all'interno dei 60 metri della fascia di rispetto dell'autostrada Milano-Napoli ad eccezione della particella n. 331 che è comunque all'interno dei 200 metri.
I terreni oggetto dell'accertamento sono poi indicati come ricadenti nella zona omogenea “D” (produttiva) del PRG del Comune di Frosinone;
tale zona è comunque sottoposta alla disciplina urbanistica del PRT ASI, che si sovrappone e prevale sul PRG del Comune, imponendo i seguenti vincoli di inedificabilità:
- distanza minima per le costruzioni lungo il tratto autostradale di mt.200;
- distanza minima per le costruzioni lungo le linee ferroviarie di mt.30 dalla rotaia più vicina;
- distanza minima per le costruzioni dall'acquedotto di mt.7,00;
- distanza minima per le costruzioni dalle linee elettriche di mt.7,00.
Sul punto, va considerato che, come affermato dal Consiglio di Stato (Sez. II, n. 815/20) “Il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabil e, pur non derivando dalla programmazione e pianificazione urbanistica, è sempre sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi (art. 41 septies, I. n.1150 del 1942, aggiunto dall'art. 19, I. n. 765 del 1967; art. 9, I. n. 729 del 1961) e dai relativi provvedimenti di attuazione (D.M. 1° aprile 1968)"; nello stesso senso, anche la Corte di Cassazione (sez. trib. n.18633/2019) ha statuito che: " .... il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale ed autostradale, ai sensi dell'art. 41 septies della Legge n. 115071942 - modificata dalla Legge n. 765/1967 - si traduce in un divietoassol uto di edificazione delle fasce comprese nelle zone asservite dalla legge e che il divieto di costruire ad una distanza inferiore dalle opere autostradali, in quanto dettato per favorire la circolazione e per offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sull'autostrada, ha carattere generale e inderogabile non solo nei confronti dei privati, ma anche nei riguardi della regolamentazione edilizia demandata agli enti pubblici (Cass. n. 27114 del 2013 e n. 229/2007)”.
Deve essere pertanto confermata la decisione di primo grado e respinto l'appello del Comune. Con riguardo alle spese di giudizio del presente grado, ove si consideri che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte ... soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, si ritengono, nel caso di specie, insussistenti dette ragioni, dovendosi fare applicazione del disposto del principio generale di cui al medesimo art. 15, I comma, secondo cui le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi, come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal d.m. n. 147/22.
P.Q.M.
respinge l'appello del Comune e lo condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida in Euro 3.000,00.