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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 4849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4849 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3510/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3510 del ruolo generale dell'anno 2018 vertente tra
Parte_1
opponente, con l'avv. Angelo Boglioni
e
Controparte_1
opposta, con gli avv.ti Mario Vanzo, Francesco Vanzo e Vittorio Vanzo
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del
12.6.2025 e, perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 7540 ord. in data 29.12.2017, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a di pagare, in favore della ricorrente (da ora, per brevità, Parte_1 Controparte_1
, la complessiva somma di € 41.202,32=, oltre interessi e spese, così composta: i) € CP_1
21.575,30= quale saldo passivo del conto corrente n. 1051/3; ii) € 5.426,28 = quale saldo passivo del pagina 1 di 10 conto corrente n. 3487; iii) € 14.200,74= quale residuo debito derivante da mutuo chirografario
“cartolarizzato” n. 65574.
Avverso tale decreto, notificato in data 22.1.2018, ha proposto opposizione la con atto di Parte_1
citazione notificato (con atto spedito a mezzo del servizio postale) in data 28.2.2018.
L'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni a lei attribuite apposte sui contratti di prestito e di conto corrente (docc. nn. 4, 5 e 8 allegati al ricorso monitorio) ed eccepito, in ogni caso, la “nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato”.
Ciò premesso, ha concluso perché il tribunale, accertata la “falsità delle sottoscrizioni apposte sui contratti di conto corrente n. 1051/3 e n. 3487/1 nonché sul contratto di prestito n 06/49/65574 del
13/10/2014”, volesse dichiarare la nullità di detti contratti e revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che “nulla è dovuto dalla signora alla ”, con Parte_1 Controparte_2
vittoria di spese.
si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente la “improcedibilità dell'opposizione CP_1 per tardiva costituzione dell'attore e/o [sul]la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius”, nonché la “nullità della notifica dell'atto di citazione” con conseguente “passaggio in giudicato ex art.
647 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto”; nel merito ha dichiarato di voler utilizzare le scritture private oggetto di disconoscimento da parte della e ha concluso in sostanza perché il Parte_1
tribunale, accogliendo le eccezioni preliminari, volesse dichiarare l'opposizione improcedibile o inammissibile;
nel merito, perché volesse rigettare in ogni caso l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, con vittoria di spese.
La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. grafologica diretta ad accertare l'autografia o meno delle sottoscrizioni disconosciute dalla è stata trattenuta in Parte_1
decisione una prima volta all'udienza del 22.2.2024.
Con ordinanza in data 24.6.2024, il g.i., rilevato che parte opposta nel costituirsi in giudizio aveva espressamente eccepito, fra l'altro, la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius (per il pagina 2 di 10 mancato rispetto del termine a comparire) e che, ciò nonostante, era “stata omessa la fissazione della nuova udienza ai sensi dell'art. 164, 3° comma, c.p.c”, ha rimesso la causa in istruttoria, fissando la nuova udienza del 7.11.2024.
Disposto un rinvio, alla successiva udienza del 27.2.2025 il difensore di ha dichiarato di CP_1
“rinunciare all'eccezione di nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire, considerando pertanto validamente espletata la successiva attività istruttoria” e, nulla opponendo il difensore della è stata nuovamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. Parte_1
La causa è stata quindi definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 12.6.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Nullità della citazione per vizio della vocatio in ius per il mancato rispetto del termine a comparire.
Come accennato sub 1., il vizio risulta sanato, atteso che la banca si è comunque costituita in giudizio e che, con l'ordinanza in data 24.6.2024 citata, è stata fissata la nuova udienza contemplata dall'art. 164,
3° comma, c.p.c.
3. Nullità della notificazione della citazione dell'atto di opposizione perché effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore.
Anche tale vizio risulta sanato per effetto della costituzione della banca, avendo l'atto, pur viziato, comunque raggiunto il suo scopo (art. 156, 3° comma, c.p.c.).
Resta perciò esclusa la pretesa definitività del decreto ingiuntivo.
4. Improcedibilità dell'opposizione per la tardiva costituzione di parte opposta nel giudizio di opposizione.
Anche tale eccezione è infondata, atteso che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 645 c.p.c. con la legge 218/2011 (in vigore dal 20.1.2012) è venuto meno il generale dimezzamento dei termini contemplato dalla disciplina previgente per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 10 Ne deriva la tempestività della costituzione in giudizio della avvenuta (il 9.3.2018) nel Parte_1 rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione (effettuata con atto spedito a mezzo del servizio postale il 28.2.2018).
5. Merito.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e merita perciò accoglimento nei limiti di cui ora si dirà.
5.1. Disconoscimento delle sottoscrizioni.
Come accennato sub 1., la ha disconosciuto, già con l'atto di citazione in opposizione, le Parte_1
sottoscrizioni a lei attribuite apposte sui due contratti di conto corrente e sul contratto di prestito chirografario.
Il disconoscimento, operato sulle copie dei documenti prodotti dalla banca, deve ritenersi valido ed efficace, perché effettuato dalla senza riserva di esame degli originali dei contratti, là dove Parte_1
prodotti (pag. 2 della comparsa di risposta, ove si osserva che i contratti “sono affetti da grave nullità in quanto riportano sottoscrizioni evidentemente false, rilevabili ictu oculi e certamente non apposte dall'odierna attrice”).
Deve perciò escludersi la necessità – invocata dalla banca – dell'ulteriore disconoscimento delle sottoscrizioni a seguito della produzione degli originali dei documenti.
Proposta in ogni caso da istanza di verificazione, è stata disposta c.t.u. grafologica, che ha CP_1 concluso accertando l'autografia di tutte le sottoscrizioni apposte su entrambi i contratti di conto corrente e, di contro, la falsità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di prestito personale.
Il tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuta la c.t.u., fondate su ampia e convincente motivazione anche in risposta alle osservazioni formulate dal solo consulente da parte opposta, avendo il c.t.u. ben chiarito (pagg. 88/95 dell'elaborato) come la pretesa “forte variabilità grafica” che caratterizzerebbe le sottoscrizioni sia in realtà “supportata visivamente da una figura suggestiva, in quanto altera la percezione del lettore e, di conseguenza, la valutazione oggettiva. Ciò in quanto in essa vengono presentate quattro firme autografe non omogenee tra loro per contesto esecutivo e spazio
a disposizione per la firma”.
pagina 4 di 10 Il consulente precisa difatti che “ciò che colpisce e che può essere scambiato per estrema variabilità grafoespressiva in realtà è solo il calibro” e che “in realtà si tratta semplicemente di capacità della scrivente di adattare le dimensioni della firma allo spazio che ha a disposizione” (pag. 89), fermo restando che “le differenze sono minime e relative unicamente alle forme finali, che non possono mai essere identiche l'una all'altra” (come bene evidenziato nelle riproduzioni fotografiche contenute nella consulenza - pagg. 90-91).
Il c.t.u. ha quindi condivisibilmente evidenziato che “le ventidue firme in verifica sono risultate provenire da due mani diverse:
- una prima che ha apposto le sei firme presenti sul documento prodotto da parte convenuta come doc.6, datato 2 febbraio 2006, e siglate X1-X6, nonché le tre firme presenti sul documento prodotto da parte convenuta come doc.7, datato 12 febbraio 2016, siglate X7-X9;
- una seconda mano che ha apposto le restanti tredici firme sul documento prodotto da parte convenuta come doc.7, datato 13 ottobre 2014, e siglate X10-X22”.
Sulla scorta di tali premesse, il c.t.u. ha quindi escluso le seguenti ipotesi:
“- che X1-X9 siano frutto di imitazione pedissequa o a mano libera da modello autografo, in quanto le firme evidenziano tutte caratteristiche grafomotorie, strutturali e formali che rientrano nell'ambito di variabilità autografa;
- che le firme X10-X22 siano frutto di un tentativo di dissimulazione della propria grafia da parte della signora in quanto le caratteristiche grafomotorie in esse espresse sono incompatibili con Parte_1
quelle dell'attrice, che non sarebbe stata in grado di modificare la propria grafia al punto da non inserire nei tracciati nessuno degli elementi che connotano la sua grafia e la firma in particolare”.
Ha inoltre evidenziato che “stanti la spigliatezza, la fluidità e la spontaneità esecutiva che sono emerse in X1-X9, l'ipotesi accreditata è che esse siano state apposte dalla signora senza nessun Parte_1
tentativo di dissimulare il proprio grafismo.
Stante la relativa rapidità di stesura, la riproduzione del medesimo modello di firma nelle tredici firme,
l'immagine generale che richiama la firma autografa nei suoi aspetti più suggestivi ma la disattendono sia negli indici grafici generali sia nei dettagli, l'ipotesi più accreditata è che le firme X10-X22 siano state apposte da uno scrivente che ha realizzato e interiorizzato un proprio modello di firma su
pagina 5 di 10 imitazione di quello della signora e l'ha riprodotto in tutti i tredici esemplari in verifica” Parte_1
(pag. 97).
Condivise pertanto le considerazioni svolte dal c.t.u., vanno quindi ribadite le conclusioni cui è giunto il consulente, secondo cui “le nove firme presenti sui documenti prodotti come doc.6 e doc.7 da parte convenuta sono autografe, apposte dalla signora Parte_1
Le tredici firme presenti sul documento prodotto come doc.8 da parte convenuta sono apocrife, apposte da altro scrivente” (pag. 99).
Ne deriva che va accertata l'autografia delle nove sottoscrizioni attribuite alla apposte sui due Parte_1
contratti di conto corrente e, di contro, la falsità delle tredici sottoscrizioni apposte sul contratto di prestito personale.
Sulla scorta di tali conclusioni può essere affrontato l'esame delle singole pretese azionate in via monitoria dalla banca.
6. Contratti di conto corrente.
Verificata l'autografia delle sottoscrizioni apposte dalla sui contratti di conto corrente, va Parte_1 altresì rilevato che la banca ha prodotto, fra l'altro, copia di entrambi i contratti, accompagnati dai relativi estratti conto.
Per giurisprudenza costante, “nel rapporto di conto corrente, gli estratti conto non contestati dal correntista costituiscono piena prova del credito della banca anche nei confronti del fideiussore, ove questi non li assoggetti ad alcuna specifica contestazione” (così Cass. 14234/2003, da cui è tratta la massima;
conformi le successive Cass. 29415/2020 e 18352/2023).
In difetto di specifiche contestazioni sollevate da parte opponente in ordine alle risultanze degli estratti conto, vanno quindi accertati i seguenti crediti della banca:
a) € 21.575,30 quale saldo debitore del c/c n. 1051/3, oltre interessi convenzionali dal 21.11.2017 al saldo;
pagina 6 di 10 b) € 5.426,28 quale saldo debitore del c/c n. 3487, sempre oltre interessi convenzionali dal 21.11.2017 al saldo.
7. Contratto di “prestito chirografario persone fisiche”.
Accertata la falsità delle sottoscrizioni attribuite alla apposte sul contratto in esame, va Parte_1
accertata la mancata conclusione del contratto, con la conseguente infondatezza della pretesa azionata in via monitoria dalla banca fondata su tale titolo (in realtà insussistente).
Resta poi esclusa la possibilità di valutare l'ipotesi di una valida conclusione del contratto di mutuo in forma meramente verbale, nel difetto di sottoscrizione del cliente e perciò del requisito di forma scritta richiesto a pena di nullità dall'art. 117, 1° comma, TUB.
Ne consegue l'accoglimento parziale dell'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo, con conseguente revoca dello stesso.
8. Domanda di ripetizione dell'indebito.
A fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni operato dalla la banca opposta ha proposto, Parte_1
in via subordinata – già con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. – domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., avendo in ogni caso accreditato la somma oggetto del preteso mutuo sul c/c n. 1051/3 comunque intestato alla Parte_1
La domanda deve ritenersi ammissibile sulla scorta delle indicazioni fornite da Cass. SS.UU.
26727/2024, secondo cui "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato
l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art.
pagina 7 di 10 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria)".
La domanda deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo della tempestività nell'ambito del giudizio di opposizione, sebbene proposta per la prima volta, come accennato, nella prima memoria ex art. 183,
6° comma, c.p.c. (e non in comparsa di risposta), attesa la nullità della citazione originariamente notificata (per vizio della vocatio in ius), sanata solo per effetto della successiva fissazione della nuova udienza di cui all'ordinanza in data 24.6.2024.
Ciò posto, va altresì rilevato che:
a) è pacifica – e documentata – l'erogazione della somma da parte della banca in favore della Parte_1 mediante accredito dell'importo di € 24.687,50= (cfr. annotazione in data 14.10.2014 nell'estratto conto del c/c 1051/3 al 30.11.2014 prodotto dalla banca);
b) le risultanze istruttorie impongono di ritenere provata la restituzione parziale di tale importo da parte della che ha provveduto in ogni caso al pagamento di parte delle “rate” dovute in forza del Parte_1 preteso contratto di mutuo, comprensive della quota capitale e della quota interessi (quest'ultima in realtà non dovuta).
La copia del piano di ammortamento prodotto dalla stessa banca (doc. n. 5 allegato al ricorso monitorio) attesta l'intervenuto pagamento delle prime trenta rate e il successivo passaggio a sofferenza del credito con data/valuta 20.11.2017, risultando a tale data in mora ulteriori sette rate.
Ne deriva che deve ritenersi provato il regolare pagamento da parte della sino alla trentesima Parte_1
rata, per il complessivo importo – sempre ricavabile dall'estratto conto – di € 14.916,43= (27 rate da €
496,83=, cui si aggiungono ulteriori tre rate per € 502,30=, € 501,01 ed € 498,71=).
Al netto delle somme già restituite, la risulta tenuta, in definitiva, alla restituzione del residuo Parte_1 importo di € 9.771,07=.
Attesa la mala fede dell'accipiens, spettano inoltre gli interessi di legge, in favore della banca, dalla data dell'erogazione della somma al saldo, con le seguenti precisazioni.
pagina 8 di 10 Gli interessi sono dovuti sull'intera somma di € 24.687,50= dal 14.10.2014, via via ridotta in ragione del pagamento periodico delle “rate”; sono inoltre dovuti nella misura legale ex art. 1284, 1° comma,
c.c. dal 14.10.2014 al giorno anteriore alla proposizione della domanda giudiziale (memoria depositata il 3.7.2018) e nella misura ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal 3.7.2018 al saldo.
9. Riepilogo.
In conclusione, accolta parzialmente l'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo, restando a carico dell'opposta le spese relative alla fase monitoria.
La va in ogni caso condannata al pagamento, in favore di , delle seguenti somme: Parte_1 CP_1
a) € 21.575,30 quale saldo debitore del c/c n. 1051/3, oltre interessi convenzionali dal 21.11.2017 al saldo;
b) € 5.426,28 quale saldo debitore del c/c n. 3487, sempre oltre interessi convenzionali dal 21.11.2017 al saldo.
c) € 9.771,07= quale restituzione dell'indebito, oltre interessi come specificato sub 8.
10. Spese.
La sostanzialmente soccombente, va condannata alla rifusione delle spese sostenute da Parte_1
per il presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 7.616,00= per CP_1
compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.000,01= ad € 52.000,00=).
Atteso l'esito, le spese della c.t.u., come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido e per metà ciascuna nei rapporti interni.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accerta l'autenticità delle nove sottoscrizioni apposte dall'opponente sui contratti di conto Parte_1
pagina 9 di 10 corrente indicati in motivazione e la falsità delle tredici sottoscrizioni apposte sul contratto di prestito sempre indicato in motivazione, come da risultanze della c.t.u. espletata,
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 7540 Parte_1
ord. in data 29.12.2017 del giudice del Tribunale di Brescia e, per l'effetto, revoca detto decreto;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della opposta Parte_1 Controparte_1
delle seguenti somme:
a) € 21.575,30, oltre interessi convenzionali dal 21.11.2017 al saldo;
b) € 5.426,28, sempre oltre interessi convenzionali dal 21.11.2017 al saldo.
c) € 9.771,07=, oltre interessi come specificato in motivazione;
d) € 7.616,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate dal giudice, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido e per metà ciascuna nei rapporti interni.
Così deciso in Brescia il 12.11.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3510 del ruolo generale dell'anno 2018 vertente tra
Parte_1
opponente, con l'avv. Angelo Boglioni
e
Controparte_1
opposta, con gli avv.ti Mario Vanzo, Francesco Vanzo e Vittorio Vanzo
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del
12.6.2025 e, perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 7540 ord. in data 29.12.2017, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a di pagare, in favore della ricorrente (da ora, per brevità, Parte_1 Controparte_1
, la complessiva somma di € 41.202,32=, oltre interessi e spese, così composta: i) € CP_1
21.575,30= quale saldo passivo del conto corrente n. 1051/3; ii) € 5.426,28 = quale saldo passivo del pagina 1 di 10 conto corrente n. 3487; iii) € 14.200,74= quale residuo debito derivante da mutuo chirografario
“cartolarizzato” n. 65574.
Avverso tale decreto, notificato in data 22.1.2018, ha proposto opposizione la con atto di Parte_1
citazione notificato (con atto spedito a mezzo del servizio postale) in data 28.2.2018.
L'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni a lei attribuite apposte sui contratti di prestito e di conto corrente (docc. nn. 4, 5 e 8 allegati al ricorso monitorio) ed eccepito, in ogni caso, la “nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato”.
Ciò premesso, ha concluso perché il tribunale, accertata la “falsità delle sottoscrizioni apposte sui contratti di conto corrente n. 1051/3 e n. 3487/1 nonché sul contratto di prestito n 06/49/65574 del
13/10/2014”, volesse dichiarare la nullità di detti contratti e revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che “nulla è dovuto dalla signora alla ”, con Parte_1 Controparte_2
vittoria di spese.
si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente la “improcedibilità dell'opposizione CP_1 per tardiva costituzione dell'attore e/o [sul]la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius”, nonché la “nullità della notifica dell'atto di citazione” con conseguente “passaggio in giudicato ex art.
647 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto”; nel merito ha dichiarato di voler utilizzare le scritture private oggetto di disconoscimento da parte della e ha concluso in sostanza perché il Parte_1
tribunale, accogliendo le eccezioni preliminari, volesse dichiarare l'opposizione improcedibile o inammissibile;
nel merito, perché volesse rigettare in ogni caso l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, con vittoria di spese.
La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. grafologica diretta ad accertare l'autografia o meno delle sottoscrizioni disconosciute dalla è stata trattenuta in Parte_1
decisione una prima volta all'udienza del 22.2.2024.
Con ordinanza in data 24.6.2024, il g.i., rilevato che parte opposta nel costituirsi in giudizio aveva espressamente eccepito, fra l'altro, la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius (per il pagina 2 di 10 mancato rispetto del termine a comparire) e che, ciò nonostante, era “stata omessa la fissazione della nuova udienza ai sensi dell'art. 164, 3° comma, c.p.c”, ha rimesso la causa in istruttoria, fissando la nuova udienza del 7.11.2024.
Disposto un rinvio, alla successiva udienza del 27.2.2025 il difensore di ha dichiarato di CP_1
“rinunciare all'eccezione di nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire, considerando pertanto validamente espletata la successiva attività istruttoria” e, nulla opponendo il difensore della è stata nuovamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. Parte_1
La causa è stata quindi definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 12.6.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Nullità della citazione per vizio della vocatio in ius per il mancato rispetto del termine a comparire.
Come accennato sub 1., il vizio risulta sanato, atteso che la banca si è comunque costituita in giudizio e che, con l'ordinanza in data 24.6.2024 citata, è stata fissata la nuova udienza contemplata dall'art. 164,
3° comma, c.p.c.
3. Nullità della notificazione della citazione dell'atto di opposizione perché effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore.
Anche tale vizio risulta sanato per effetto della costituzione della banca, avendo l'atto, pur viziato, comunque raggiunto il suo scopo (art. 156, 3° comma, c.p.c.).
Resta perciò esclusa la pretesa definitività del decreto ingiuntivo.
4. Improcedibilità dell'opposizione per la tardiva costituzione di parte opposta nel giudizio di opposizione.
Anche tale eccezione è infondata, atteso che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 645 c.p.c. con la legge 218/2011 (in vigore dal 20.1.2012) è venuto meno il generale dimezzamento dei termini contemplato dalla disciplina previgente per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 10 Ne deriva la tempestività della costituzione in giudizio della avvenuta (il 9.3.2018) nel Parte_1 rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione (effettuata con atto spedito a mezzo del servizio postale il 28.2.2018).
5. Merito.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e merita perciò accoglimento nei limiti di cui ora si dirà.
5.1. Disconoscimento delle sottoscrizioni.
Come accennato sub 1., la ha disconosciuto, già con l'atto di citazione in opposizione, le Parte_1
sottoscrizioni a lei attribuite apposte sui due contratti di conto corrente e sul contratto di prestito chirografario.
Il disconoscimento, operato sulle copie dei documenti prodotti dalla banca, deve ritenersi valido ed efficace, perché effettuato dalla senza riserva di esame degli originali dei contratti, là dove Parte_1
prodotti (pag. 2 della comparsa di risposta, ove si osserva che i contratti “sono affetti da grave nullità in quanto riportano sottoscrizioni evidentemente false, rilevabili ictu oculi e certamente non apposte dall'odierna attrice”).
Deve perciò escludersi la necessità – invocata dalla banca – dell'ulteriore disconoscimento delle sottoscrizioni a seguito della produzione degli originali dei documenti.
Proposta in ogni caso da istanza di verificazione, è stata disposta c.t.u. grafologica, che ha CP_1 concluso accertando l'autografia di tutte le sottoscrizioni apposte su entrambi i contratti di conto corrente e, di contro, la falsità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di prestito personale.
Il tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuta la c.t.u., fondate su ampia e convincente motivazione anche in risposta alle osservazioni formulate dal solo consulente da parte opposta, avendo il c.t.u. ben chiarito (pagg. 88/95 dell'elaborato) come la pretesa “forte variabilità grafica” che caratterizzerebbe le sottoscrizioni sia in realtà “supportata visivamente da una figura suggestiva, in quanto altera la percezione del lettore e, di conseguenza, la valutazione oggettiva. Ciò in quanto in essa vengono presentate quattro firme autografe non omogenee tra loro per contesto esecutivo e spazio
a disposizione per la firma”.
pagina 4 di 10 Il consulente precisa difatti che “ciò che colpisce e che può essere scambiato per estrema variabilità grafoespressiva in realtà è solo il calibro” e che “in realtà si tratta semplicemente di capacità della scrivente di adattare le dimensioni della firma allo spazio che ha a disposizione” (pag. 89), fermo restando che “le differenze sono minime e relative unicamente alle forme finali, che non possono mai essere identiche l'una all'altra” (come bene evidenziato nelle riproduzioni fotografiche contenute nella consulenza - pagg. 90-91).
Il c.t.u. ha quindi condivisibilmente evidenziato che “le ventidue firme in verifica sono risultate provenire da due mani diverse:
- una prima che ha apposto le sei firme presenti sul documento prodotto da parte convenuta come doc.6, datato 2 febbraio 2006, e siglate X1-X6, nonché le tre firme presenti sul documento prodotto da parte convenuta come doc.7, datato 12 febbraio 2016, siglate X7-X9;
- una seconda mano che ha apposto le restanti tredici firme sul documento prodotto da parte convenuta come doc.7, datato 13 ottobre 2014, e siglate X10-X22”.
Sulla scorta di tali premesse, il c.t.u. ha quindi escluso le seguenti ipotesi:
“- che X1-X9 siano frutto di imitazione pedissequa o a mano libera da modello autografo, in quanto le firme evidenziano tutte caratteristiche grafomotorie, strutturali e formali che rientrano nell'ambito di variabilità autografa;
- che le firme X10-X22 siano frutto di un tentativo di dissimulazione della propria grafia da parte della signora in quanto le caratteristiche grafomotorie in esse espresse sono incompatibili con Parte_1
quelle dell'attrice, che non sarebbe stata in grado di modificare la propria grafia al punto da non inserire nei tracciati nessuno degli elementi che connotano la sua grafia e la firma in particolare”.
Ha inoltre evidenziato che “stanti la spigliatezza, la fluidità e la spontaneità esecutiva che sono emerse in X1-X9, l'ipotesi accreditata è che esse siano state apposte dalla signora senza nessun Parte_1
tentativo di dissimulare il proprio grafismo.
Stante la relativa rapidità di stesura, la riproduzione del medesimo modello di firma nelle tredici firme,
l'immagine generale che richiama la firma autografa nei suoi aspetti più suggestivi ma la disattendono sia negli indici grafici generali sia nei dettagli, l'ipotesi più accreditata è che le firme X10-X22 siano state apposte da uno scrivente che ha realizzato e interiorizzato un proprio modello di firma su
pagina 5 di 10 imitazione di quello della signora e l'ha riprodotto in tutti i tredici esemplari in verifica” Parte_1
(pag. 97).
Condivise pertanto le considerazioni svolte dal c.t.u., vanno quindi ribadite le conclusioni cui è giunto il consulente, secondo cui “le nove firme presenti sui documenti prodotti come doc.6 e doc.7 da parte convenuta sono autografe, apposte dalla signora Parte_1
Le tredici firme presenti sul documento prodotto come doc.8 da parte convenuta sono apocrife, apposte da altro scrivente” (pag. 99).
Ne deriva che va accertata l'autografia delle nove sottoscrizioni attribuite alla apposte sui due Parte_1
contratti di conto corrente e, di contro, la falsità delle tredici sottoscrizioni apposte sul contratto di prestito personale.
Sulla scorta di tali conclusioni può essere affrontato l'esame delle singole pretese azionate in via monitoria dalla banca.
6. Contratti di conto corrente.
Verificata l'autografia delle sottoscrizioni apposte dalla sui contratti di conto corrente, va Parte_1 altresì rilevato che la banca ha prodotto, fra l'altro, copia di entrambi i contratti, accompagnati dai relativi estratti conto.
Per giurisprudenza costante, “nel rapporto di conto corrente, gli estratti conto non contestati dal correntista costituiscono piena prova del credito della banca anche nei confronti del fideiussore, ove questi non li assoggetti ad alcuna specifica contestazione” (così Cass. 14234/2003, da cui è tratta la massima;
conformi le successive Cass. 29415/2020 e 18352/2023).
In difetto di specifiche contestazioni sollevate da parte opponente in ordine alle risultanze degli estratti conto, vanno quindi accertati i seguenti crediti della banca:
a) € 21.575,30 quale saldo debitore del c/c n. 1051/3, oltre interessi convenzionali dal 21.11.2017 al saldo;
pagina 6 di 10 b) € 5.426,28 quale saldo debitore del c/c n. 3487, sempre oltre interessi convenzionali dal 21.11.2017 al saldo.
7. Contratto di “prestito chirografario persone fisiche”.
Accertata la falsità delle sottoscrizioni attribuite alla apposte sul contratto in esame, va Parte_1
accertata la mancata conclusione del contratto, con la conseguente infondatezza della pretesa azionata in via monitoria dalla banca fondata su tale titolo (in realtà insussistente).
Resta poi esclusa la possibilità di valutare l'ipotesi di una valida conclusione del contratto di mutuo in forma meramente verbale, nel difetto di sottoscrizione del cliente e perciò del requisito di forma scritta richiesto a pena di nullità dall'art. 117, 1° comma, TUB.
Ne consegue l'accoglimento parziale dell'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo, con conseguente revoca dello stesso.
8. Domanda di ripetizione dell'indebito.
A fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni operato dalla la banca opposta ha proposto, Parte_1
in via subordinata – già con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. – domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., avendo in ogni caso accreditato la somma oggetto del preteso mutuo sul c/c n. 1051/3 comunque intestato alla Parte_1
La domanda deve ritenersi ammissibile sulla scorta delle indicazioni fornite da Cass. SS.UU.
26727/2024, secondo cui "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato
l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art.
pagina 7 di 10 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria)".
La domanda deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo della tempestività nell'ambito del giudizio di opposizione, sebbene proposta per la prima volta, come accennato, nella prima memoria ex art. 183,
6° comma, c.p.c. (e non in comparsa di risposta), attesa la nullità della citazione originariamente notificata (per vizio della vocatio in ius), sanata solo per effetto della successiva fissazione della nuova udienza di cui all'ordinanza in data 24.6.2024.
Ciò posto, va altresì rilevato che:
a) è pacifica – e documentata – l'erogazione della somma da parte della banca in favore della Parte_1 mediante accredito dell'importo di € 24.687,50= (cfr. annotazione in data 14.10.2014 nell'estratto conto del c/c 1051/3 al 30.11.2014 prodotto dalla banca);
b) le risultanze istruttorie impongono di ritenere provata la restituzione parziale di tale importo da parte della che ha provveduto in ogni caso al pagamento di parte delle “rate” dovute in forza del Parte_1 preteso contratto di mutuo, comprensive della quota capitale e della quota interessi (quest'ultima in realtà non dovuta).
La copia del piano di ammortamento prodotto dalla stessa banca (doc. n. 5 allegato al ricorso monitorio) attesta l'intervenuto pagamento delle prime trenta rate e il successivo passaggio a sofferenza del credito con data/valuta 20.11.2017, risultando a tale data in mora ulteriori sette rate.
Ne deriva che deve ritenersi provato il regolare pagamento da parte della sino alla trentesima Parte_1
rata, per il complessivo importo – sempre ricavabile dall'estratto conto – di € 14.916,43= (27 rate da €
496,83=, cui si aggiungono ulteriori tre rate per € 502,30=, € 501,01 ed € 498,71=).
Al netto delle somme già restituite, la risulta tenuta, in definitiva, alla restituzione del residuo Parte_1 importo di € 9.771,07=.
Attesa la mala fede dell'accipiens, spettano inoltre gli interessi di legge, in favore della banca, dalla data dell'erogazione della somma al saldo, con le seguenti precisazioni.
pagina 8 di 10 Gli interessi sono dovuti sull'intera somma di € 24.687,50= dal 14.10.2014, via via ridotta in ragione del pagamento periodico delle “rate”; sono inoltre dovuti nella misura legale ex art. 1284, 1° comma,
c.c. dal 14.10.2014 al giorno anteriore alla proposizione della domanda giudiziale (memoria depositata il 3.7.2018) e nella misura ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal 3.7.2018 al saldo.
9. Riepilogo.
In conclusione, accolta parzialmente l'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo, restando a carico dell'opposta le spese relative alla fase monitoria.
La va in ogni caso condannata al pagamento, in favore di , delle seguenti somme: Parte_1 CP_1
a) € 21.575,30 quale saldo debitore del c/c n. 1051/3, oltre interessi convenzionali dal 21.11.2017 al saldo;
b) € 5.426,28 quale saldo debitore del c/c n. 3487, sempre oltre interessi convenzionali dal 21.11.2017 al saldo.
c) € 9.771,07= quale restituzione dell'indebito, oltre interessi come specificato sub 8.
10. Spese.
La sostanzialmente soccombente, va condannata alla rifusione delle spese sostenute da Parte_1
per il presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 7.616,00= per CP_1
compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.000,01= ad € 52.000,00=).
Atteso l'esito, le spese della c.t.u., come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido e per metà ciascuna nei rapporti interni.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accerta l'autenticità delle nove sottoscrizioni apposte dall'opponente sui contratti di conto Parte_1
pagina 9 di 10 corrente indicati in motivazione e la falsità delle tredici sottoscrizioni apposte sul contratto di prestito sempre indicato in motivazione, come da risultanze della c.t.u. espletata,
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 7540 Parte_1
ord. in data 29.12.2017 del giudice del Tribunale di Brescia e, per l'effetto, revoca detto decreto;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della opposta Parte_1 Controparte_1
delle seguenti somme:
a) € 21.575,30, oltre interessi convenzionali dal 21.11.2017 al saldo;
b) € 5.426,28, sempre oltre interessi convenzionali dal 21.11.2017 al saldo.
c) € 9.771,07=, oltre interessi come specificato in motivazione;
d) € 7.616,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate dal giudice, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido e per metà ciascuna nei rapporti interni.
Così deciso in Brescia il 12.11.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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