Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
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n. rg7500 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7500 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Persona_1
dall'avv. CIBELLI ROSSELLA presso il quale elettivamente domicilia in
Villaricca (NA) al Corso Italia n, 461,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. CUOMO ROBERT ALFONSO ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli (NA) alla Piazza Nicola Amore n. 10,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 14/04/2025 e Persona_1
chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro relativi al Parte_1
figlio minore nato il [...] come accordo in esso contenuto. Per_2
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Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. - Il minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi 1 Persona_3
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, la Dr.ssa nella sua Parte_1
abitazione in Napoli (NA) alla Via Beniamino Guidetti n. 110. Pertanto, i genitori, ex art, 337 ter c.c., adotteranno i congiuntamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e residenza abituale del figlio tenendo Per_2
conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2. - La Dr.ssa continuerà a vivere, unitamente al figlio minore, nella sua Pt_1
abitazione in Napoli (NA) alla Via Beniamino Guidetti n. 110, nell'immobile di proprietà della stessa, mentre il sig. risiederà in Giugliano in Campania (NA) alla Per_1
Via Staffetta n, 127. Eventuali cambi di residenza e/o di domicilio di ciascun genitore dovranno essere comunicati all'altro genitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuto trasferimento, nell'interesse del figlio minore.
3. - Il sig. che termina la sua attività lavorativa alle ore 18:30, potrà Persona_1
tenere il figlio presso di sé due pomeriggi alla settimana (il martedì ed il giovedi) dalle ore
19:00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 21:00.
Fino al compimento del quarto anno di età di il sig. potrà tenere con sé il Per_2 Per_1
minore, weekend alterni, il sabato dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e la domenica dalle ore
10:00 alte ore 19:00, sempre con riaccompagnamento presso l'abitazione materna. A partire dal compimento del quarto anno di età, il minore, sempre a weekend alterni, pernotterà anche con il padre. Nell'ipotesi in cui, nei giorni stabiliti per gli incontri padre/figlio, questi ultimi non potessero svolgersi a causa di una indisponibilità del minore
(febbre, impegni scolastici, ludici, etc.), il padre avrà diritto a recuperare gli stessi, concordando i giorni con la Dr.ssa Pt_1
4. - Per le festività natalizie del 2025, il minore trascorrerà i giorni 24, 26 e 31 dicembre con la madre, mentre i giorni 25 dicembre e 1° e 6 gennaio 2026 con il padre dalle ore
10:30 alle ore 19:00. Dal Natale 2026, il minore, che avrà compiuto il quarto anno di
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età, trascorrerà, ad anni alterni, il 24 e il 26 dicembre, nonché il 1° gennaio con un genitore, e con l'altro genitore il 25 dicembre, il 31 dicembre, nonché il 6 gennaio.
5. - Per le festività di Pasqua il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il lunedì in Albis.
6. - Per le vacanze estive, il minore, che avrà compiuto 4 anni di età e fino al compimento del sesto anno di età, trascorrerà 2 settimane, non consecutive, con il padre nel mese di luglio e/o di agosto, da concordare con la madre entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Fino al quarto anno di età del minore il padre, nelle settimane di sua spettanza, riaccompagnerà il minore per il pernotto dalla madre, seguendo l'orario 10:30 — 19:00. A partire dal compimento del sesto anno di età, il minore trascorrerà 2 settimane, anche consecutive, con il padre nel mese di luglio e/o di agosto, da concordare con la madre sempre entro e non oltre il
30 aprile di ogni anno.
7. - Il minore trascorrerà rispettivamente la Festa del Papà con il sig. e la Festa Per_1
della Mamma con la Dr.ssa mentre i giorni del compleanno (28 ottobre) e Pt_1
dell'onomastico del minore (3 aprile) saranno trascorsi preferibilmente con entrambi i genitori o, solo in caso di mancato accordo tra questi ultimi, in via alternata con ciascuno di loro ogni anno.
8. - Per le feste indicate da calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), le stesse saranno trascorse dal minore alternativamente con un genitore e con l'altro.
9. - Le parti dichiarano sin da ora che, in caso di necessità e nell'interesse del minore, concordemente potranno modificare in via temporanea i giorni e gli orari di visita come sopra previsti, precisandosi che, in caso di disaccordo, rimarranno vincolanti le presenti pattuizioni e che, comunque, tali eventuali cambiamenti in alcun modo costituiranno variazioni dell'accordo raggiunto.
10 - Il sig. verserà alla Dr.ssa la somma mensile di € Persona_1 Parte_1
350,00 (euro trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, da versarsi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie 1T97L0200803464000420329844. Tale somma sarà soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli Indici ISTAT. In ragione di un
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temporaneo periodo di assestamento economico per il sig. dovuto Persona_1
innanzitutto alla necessita per lo stesso di completare l'arredamento della sua nuova abitazione e di garantire un ambiente idoneo per il minore, nonché alle spese di nido privato del piccolo che termineranno i prossimi mese di giugno 2025, avendo i genitori già Per_2
iscritto per il nuovo anno scolastico il minore alla scuola pubblica, la Dr.ssa Pt_1
acconsente a che l'ammontare dell'assegno di mantenimento sopra indicato venga corrisposto nella misura ridotta di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) fino al mese di giugno 2025
(compreso). A partire, dunque, dal mese di luglio 2025, il contributo per il predetto mantenimento del minore sarà pari ad € 350,00 (euro, trecentocinquanta/00).
11. - Entrambi i genitori parteciperanno, ciascuno nella misura del 50%, a tutte le spese straordinarie occorrenti per la sana ed equilibrata crescita del figlio, così come indicata dal
Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Napoli, con particolare riferimento alle spese di istruzione, spese sportive, spese mediche non coperte dal SSN, etc.. Tutte le predette spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori ¢ debitamente documentate ai fini del rimborso.
12. - Le parti concordano che l'assegno unico per il figlio minore riconosciuto Per_2
dall' sarà percepito in via esclusiva dalla Dr.ssa il sig. rinuncia, CP_1 Pt_1 Per_1
pertanto, sin d'ora alla facoltà di percepire la quota a lui spettante dell'assegno unico e, nel contempo, si rende disponibile a sottoscrivere la modulistica finalizzata ad accreditare integralmente detto beneficio in favore della Dr.ssa Pt_1
13. - Le parti si autorizzano, ora per allora, al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento relativo al figlio ed a loro stessi per eventuali viaggi nazionali, nella comunità europee ed internazionali,
14. - Le parti si impegnano a comunicare per le questioni relative al figlio minore tramite telefono, fornendosi sin da ora i seguenti numeri di cellulare: +39 3934229800 (Dott.
— +39 347 6256033 (Dr.ssa , ed impegnandosi a Persona_1 Parte_1
comunicare ogni eventuale cambio di residenza e domicilio, nonché di numero di telefono.
15. - Per tutto quanto non previsto nel presente atto verranno applicate le norme vigenti in
Materia.
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16. - Le spese della presente procedura restano integralmente compensate tra le parti, con rinunzia dei sottoscritti procuratori alla solidarietà professionale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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