TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12361/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa AU IA Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 7.11.2025 da
1) Parte_1 nato/a Cremona il 2.02.1981 cittadino/a: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alberto Sergio Luigi Guastalla presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato/a RO (PD) il 9.04.1980 cittadino/a: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Martina Botton e Dajana Minelle presso le quali ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...] il [...], italiano, residente in [...]
Tarabella 7
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.11.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Il figlio minore della coppia è affidato congiuntamente ad ambo i genitori, i Parte_3 quali eserciteranno le responsabilità genitoriali di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
2) Il figlio minore continuerà a risiedere presso la casa già familiare di Milano Via Pt_3
Tarabella 7 insieme alla madre, abitazione alla medesima assegnata, con tutti gli arredi e/o corredi oggi presenti, sino all'indipendenza economica del figlio.
3) A tale proposito, il Signor continuerà a corrispondere, sino alla relativa estinzione del Parte_3 rapporto, le rate del mutuo fondiario gravante sull'abitazione di Via Tarabella 7, provvedendo, inoltre, al pagamento delle eventuali, purché giustificate, spese straordinarie di cui dovesse in futuro necessitare l'unità immobiliare, ivi comprese quelle eventualmente deliberate dall'Ente condominiale.
4) La Signora provvederà, per conto proprio, a tenere indenne il Sig. degli oneri Pt_1 Parte_3 condominiali ordinari relativi all'abitazione, sopportando interamente le utenze domestiche e la TARI.
5) Il padre, richiamato il predetto regime di affido congiunto della prole, nell'ambito di una più generale suddivisione paritaria dei carichi genitoriali avrà ampia facoltà di frequentazione del figlio, ed in particolare con le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina, allorquando, previa somministrazione della colazione, lo accompagnerà a scuola;
• tutte le settimane, il martedì dopo il calcio con pernottamento ed impegno all'accompagnamento, previa somministrazione della colazione, a scuola il successivo mercoledì, ed il giovedì, sempre dopo il calcio, con impegno a riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna entro le ore 21:30, già somministrata la cena. Restano salvi i diversi accordi scritti tra le parti. 6) Per quanto al periodo estivo e di autonomia scolastica, i genitori sono d'accordo nel suddividersi nella maniera più equa, oltre che più funzionale al ménage familiare ed alle esigenze specifiche del minore, la cura e l'accudimento del figlio, con impegno del Signor
, compatibilmente con i piani ferie di entrambi i genitori (da condividersi, laddove Parte_3 possibile, non oltre il mese di aprile di ciascun anno), a tenere con sé il figlio per n. 3 Pt_3
(tre) settimane, anche non consecutive, nel mese di agosto. Restano salvi i diversi accordi scritti tra le parti. 7) Per quanto alle festività del S. Natale e di fine anno, i periodi con il figlio verranno equamente suddivisi tra i genitori, con alternanza annuale rispetto alle settimane di affidamento, ovvero durante la prima settimana (tendenzialmente dal 23 dicembre al 30/31 dicembre) o durante la seconda (tendenzialmente dal 30/31 dicembre all'Epifania compresa); per le altre feste di calendario, i genitori sono d'accordo che i periodi di affidamento del minore verranno altrettanto suddivisi tra loro equamente, con alternanza annuale, ovvero, in alternativa, con il rispetto del principio di aderenza ai rispettivi week end di competenza. Per quanto alle vacanze di Natale 2025 ed inizio anno 2026, le parti si accordano e convengono che il figlio minore trascorrerà il giorno della vigilia del S. Natale con la madre ed i parenti materni, per poi recarsi il giorno seguente con il padre a Padova per la frequentazione dei parenti paterni, proseguendo poi la prima settimana con il padre;
il giorno 30 dicembre 2025 il minore sarà riaccompagnato dal padre presso la casa della madre con la quale resterà sino all'Epifania. Le parti, fatto salvo il diverso accordo scritto e l'alternanza annuale delle settimane natalizie, sono d'accordo che, ove sarà possibile, s'intende accordata in generale da ciascuna parte all'altra la facoltà di trascorre con il minore durante la prima settimana, od il giorno della vigilia od il giorno di Natale, a prescindere dal calendario degli affidamenti settimanali. Restano salvi i diversi accordi scritti tra le parti in ragione dei migliori interessi del figlio. 8) Per quanto alle spese afferenti al figlio ed ai rapporti economici tra le parti, il Signor Parte_3
s'impegna a continuare a sostenere integralmente le spese scolastiche del figlio presso l'Istituto privato, anche in prospettiva del prossimo ciclo di studi relativo alle scuole medie inferiori, ovvero il pagamento della relativa retta, del servizio mensa, del costo dei libri e del corredo/cancelleria di inizio anno. 9) Il Signor s'impegna, inoltre, a proseguire con il rinnovo e con il pagamento delle Parte_3 assicurazioni mediche/sanitarie (MyAssistence e Quas) in favore del figlio . Pt_3
10) Per quanto alle ulteriori spese straordinarie, di cui al Protocollo in uso al Tribunale di Milano, extrascolastiche, ludiche e/o sportive del figlio, nonché mediche se non coperte dalle assicurazioni, le parti, fermo restando il reciproco impegno a continuare a pagare ciascuna per parte propria almeno uno sport od un'attività in favore del figlio, stabiliscono che le stesse saranno sempre sopportate nella misura del 70% Sig. e del 30% Sig.ra Parte_3 Pt_1
11) I genitori danno conto che il corso di musica attualmente frequentato dal figlio , è pagato Pt_3 dal nonno paterno quale atto di liberalità verso il nipote.
12) La Signora avrà diritto a trattenere e/o vedersi devoluto l'intero ammontare mensile Pt_1 dell'Assegno Unico e Universale per il figlio a carico (o degli strumenti di welfare equipollenti).
13) Le parti, nel dichiarare di essere entrambe lavorativamente occupate e, conseguentemente, allo stato indipendenti economicamente, alla luce delle condizioni patrimoniali e reddituali sopra descritte e degli impegni di spesa sopra previsti, in particolare di quelli a carico del Signor
in favore del minore e del nucleo familiare in senso ampio, convengono che Parte_3 Pt_3 non vi sia necessità della previsione di alcun assegno a titolo di mantenimento indiretto prole e/o per scopi perequativi, provvedendo ciascun genitore al mantenimento diretto del figlio allorquando di propria competenza.
14) Nel caso, infine, della frequentazione di nuovi compagni da parte degli odierni esponenti, ciascuna parte s'impegna ad introdurre con la massima gradualità, prudenza, tatto e sensibilità nella vita del figlio il/la nuovo/a compagna/o, e comunque solo dopo una comprovata Pt_3 stabilità del relativo rapporto.
15) I genitori confermano sin d'ora il preventivo consenso al rilascio dei documenti validi all'espatrio con il figlio, od al rilascio o rinnovo degli stessi.
16) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna Sentenza
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa AU IA Cosmai