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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 211/2024 RGA avverso la sentenza n. 364/2023 R.S. del Tribunale di Reggio Emilia- Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 09.10.2023 nella causa iscritta al n. 354 / 2023
RG.LAV., non notificata;
avente ad oggetto: contratto di agenzia;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 08/05/2025; promossa da:
(P.IVA sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Genova (GE) Piazza Colombo 2/4 in persona dell'Amministratore Unico sig.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanna Scotti e Salvatore Parte_1
Francesco Antonio Bava, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Bra via Cavour 44; appellante;
contro
(C.F.: ) – contumace;
Controparte_1 C.F._1
appellato; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come pag. 1 di 6 in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa è così sintetizzata nella gravata sentenza:
“Con ricorso depositato in data 28 marzo 2023 regolarmente notificato
[...] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia Parte_1 in funzione di giudice del lavoro affinché il Tribunale adito Controparte_1 accertasse l'inadempimento contrattuale del resistente ex art 1746 c.c., l'esercizio del recesso dal contratto di lavoro senza giusta causa e senza preavviso da parte del resistente ex art 1750 cc e per l'effetto condannasse il medesimo al risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura ritenuta di giustizia
e alla corresponsione dell'indennità sostitutiva ex art 1751 cc, per l'importo quantificato forfettariamente in € 3.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali al saldo effettivo. Esponeva dettagliatamente le sue ragioni
Parte resistente nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace.
(…)”.
Il Tribunale di Reggio Emilia, istruita la causa documentalmente, ha definito la vertenza con la sentenza n. 364/2023 R.S., così statuendo: “(…) 1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese giudiziali tra le parti”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, esaminato il contratto di lavoro concluso fra le parti in causa e valutata la sua qualificazione giuridica, ha osservato che: “dal momento … che il contratto stipulato tra le parti non può essere qualificato come contratto di agenzia e che i diritti di obbligazione sono diritti eterodeterminati e il giudice è vincolato dalla causa petendi e dal petitum devono essere rigettate le domande proposte da parte ricorrente fondate sul presupposto che si tratti di contratto di agenzia”. Con ricorso depositato telematicamente in data 08/04/2024 la Parte_1 ha spiegato appello nei confronti della predetta pronuncia, chiedendo
[...] che questa Corte voglia: “(…) -In totale riforma della sentenza n.364/2023 del
Tribunale di Reggio Emilia pubblicata in data 09.10.2023 dal Tribunale di Reggio
Emilia - sezione lavoro e, mai notificata.
- Dichiarare la validità del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti in data 03
pag. 2 di 6 novembre 2022;
- Accertare l'inadempimento contrattuale del sig. ex art. 1746 Controparte_1
c.c.;
- Accertare l'esercizio del recesso dal contratto di lavoro senza giusta causa e senza preavviso da parte del sig. ex art. 1750 c.c. e per l'effetto: Controparte_1 condannare il Sig. al risarcimento del danno in favore della Controparte_1 società alla corresponsione dell'indennità Parte_1 sostitutiva ex art 1751 cc, per l'importo quantificato forfettariamente in € 3.000,00
o nella somma maggiore o minore che codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio. (…)”.
Con lo spiegato atto di gravame, la società appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure al ragionamento logico-giuridico condotto dal Giudice di prime cure le prospettazioni già svolte in primo grado.
Il sig. , già contumace in primo grado, benché ritualmente evocato Controparte_1 in giudizio non si è costituito nemmeno in questo grado e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'odierna udienza. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto da non risulta meritevole di accoglimento Parte_1 per i motivi appresso indicati.
Al riguardo, va osservato, innanzitutto, che, a dispetto di quanto eccepito nell'atto di gravame, il Giudice a quo nel disattendere le pretese dell'odierna società appellante sulla scorta di una diversa qualificazione giuridica del contratto di lavoro stipulato tra le odierne parti in causa, non si è affatto limitato ad analizzarne il nomen iuris.
Sul punto, infatti, il Tribunale di Reggio Emilia si è limitato ad osservare, peraltro condivisibilmente: << .. parte ricorrente a prova dell'asserito contratto di agenzia ha prodotto un contratto che non viene definito contratto di agenzia, ma “contratto di collaborazione” e già questo elemento è indicativo e contrario all'assunto della parte ricorrente che si tratti di un contratto di agenzia. (…) >>.
A tale considerazione introduttiva, il Giudice a quo ha, poi, fatto seguire una puntuale disamina del contenuto del contratto de quo, rilevando al riguardo che:
<< (…) Comunque, anche a prescindere dalla denominazione, il contratto pag. 3 di 6 prodotto non è certamente un contratto di agenzia essendoci nello stesso previsioni che sono nettamente in contrasto con il contrasto di agenzia.
Tra le altre in particolare rileva l'art. 4 “ Obblighi del collaboratore” che prevede al punto e1): “Il collaboratore ha l'obbligo di documentare ogni mercoledì sera e ogni fine settimana il lavoro svolto di almeno 8 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi che prevedono ogni giorno visite alle potenziali aziende clienti oppure contatti telefonici che hanno lo scopo di fissare propri appuntamenti professionali
( le 8 ore lavorative sono obbligatorie solo se si intende percepire il fisso mensile totale altrimenti verrà fatto il calcolo effettivo delle ore lavorate)”
L'art. 8 intitolato “ Calcolo del tempo effettivo lavorativo” prevede, poi, che: “Per il calcolo del tempo lavorativo effettivo si sommano tutti i minuti giornalieri pari alle 8 ore a cui si deve togliere il 20% del tempo che viene concesso quale calcolo medio per gli spostamenti”.
E' evidente, invece, che nel contratto di agenzia non ci può essere alcun riferimento al tempo di lavoro rilevando solo l'attività di promozione degli affari
e non il tempo di lavoro.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti “(Cass. lav n. 9060/2004, n.9696/2009) “L'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che è legato da un semplice rapporto di collaborazione con il preponente, al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, qualificando come rapporto di lavoro subordinato l'attività svolta alle dipendenze di una compagnia di assicurazione, in considerazione di indici quali l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale della compagnia, la soggezione alle direttive dell'Istituto, l'obbligo di rispettare un orario giornaliero di presenza in ufficio, la predeterminazione dei clienti da visitare e degli itinerari, l'obbligo di avvisare in caso di assenza, l'obbligo di partecipare a riunioni per riferire
pag. 4 di 6 sull'attività svolta, il rimborso spese e la copertura assicurativa per malattie e gli assegni familiari, pur in presenza di un diverso nomen iuris risultante dalla lettera di incarico).” (…) >>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un'attenta e meditata disamina degli atti e dei documenti di causa, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierna società appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
L'odierna appellante, peraltro, nel proprio sintetico atto di gravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa incrinare la solidità e le coerenza del ragionamento logico-giuridico articolato dal Tribunale di
Reggio Emilia nella gravata sentenza.
In particolare, la circostanza il sig. dichiari: “di avere P.IVA CP_1 P.IVA_2 che ad oggi risulta attiva;
N°. R.E.A.286676 come AGENTE di COMMERCIO con
ENASARCO n° Matricola 30287921, Attualmente Agente Pluri-Mandatario”, non incide minimamente sul contenuto del contratto di lavoro stipulato tra le odierne parti in causa e sulla sua qualificazione giuridica, ben potendo un soggetto che svolge abitualmente la professione di agente di commercio decidere di formalizzare il proprio rapporto di lavoro con un'azienda ricorrendo ad uno schema negoziale diverso, proprio come risulta essere avvenuto tra le odierne parti in causa.
La società appellante, peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha svolto precise e concrete allegazioni circa l'esecuzione di tale contratto, non potendo, quindi, assumere alcuna rilevanza nella sua qualificazione giuridica il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione ai sensi dell'art. 1362 c.c.
In conclusione, il contratto di lavoro stipulato tra le odierne parti in causa, tenuto conto degli elementi già puntualmente e correttamente valorizzati dal Tribunale di
Reggio Emilia nella gravata sentenza, non risulta qualificabile come contratto di agenzia (venendo, piuttosto, in considerazione un contratto di lavoro subordinato o, quantomeno, un contratto di collaborazione, coordinata e continuativa etero- organizzata), con conseguente infondatezza delle pretese dell'allora società ricorrente fondate su tale disattesa qualificazione.
Per questi motivi
, assorbenti rispetto ad ogni altro aspetto dedotto in causa, il
pag. 5 di 6 gravame proposto dall'odierna società appellante va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Stante la contumacia del lavoratore appellato, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado.
Ricorrono in capo alla parte appellante le condizioni per il c.d. raddoppio del C.U.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado;
- dà atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1- quater, del DPR n. 115/ 2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 08.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 211/2024 RGA avverso la sentenza n. 364/2023 R.S. del Tribunale di Reggio Emilia- Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 09.10.2023 nella causa iscritta al n. 354 / 2023
RG.LAV., non notificata;
avente ad oggetto: contratto di agenzia;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 08/05/2025; promossa da:
(P.IVA sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Genova (GE) Piazza Colombo 2/4 in persona dell'Amministratore Unico sig.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanna Scotti e Salvatore Parte_1
Francesco Antonio Bava, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Bra via Cavour 44; appellante;
contro
(C.F.: ) – contumace;
Controparte_1 C.F._1
appellato; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come pag. 1 di 6 in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa è così sintetizzata nella gravata sentenza:
“Con ricorso depositato in data 28 marzo 2023 regolarmente notificato
[...] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia Parte_1 in funzione di giudice del lavoro affinché il Tribunale adito Controparte_1 accertasse l'inadempimento contrattuale del resistente ex art 1746 c.c., l'esercizio del recesso dal contratto di lavoro senza giusta causa e senza preavviso da parte del resistente ex art 1750 cc e per l'effetto condannasse il medesimo al risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura ritenuta di giustizia
e alla corresponsione dell'indennità sostitutiva ex art 1751 cc, per l'importo quantificato forfettariamente in € 3.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali al saldo effettivo. Esponeva dettagliatamente le sue ragioni
Parte resistente nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace.
(…)”.
Il Tribunale di Reggio Emilia, istruita la causa documentalmente, ha definito la vertenza con la sentenza n. 364/2023 R.S., così statuendo: “(…) 1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese giudiziali tra le parti”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, esaminato il contratto di lavoro concluso fra le parti in causa e valutata la sua qualificazione giuridica, ha osservato che: “dal momento … che il contratto stipulato tra le parti non può essere qualificato come contratto di agenzia e che i diritti di obbligazione sono diritti eterodeterminati e il giudice è vincolato dalla causa petendi e dal petitum devono essere rigettate le domande proposte da parte ricorrente fondate sul presupposto che si tratti di contratto di agenzia”. Con ricorso depositato telematicamente in data 08/04/2024 la Parte_1 ha spiegato appello nei confronti della predetta pronuncia, chiedendo
[...] che questa Corte voglia: “(…) -In totale riforma della sentenza n.364/2023 del
Tribunale di Reggio Emilia pubblicata in data 09.10.2023 dal Tribunale di Reggio
Emilia - sezione lavoro e, mai notificata.
- Dichiarare la validità del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti in data 03
pag. 2 di 6 novembre 2022;
- Accertare l'inadempimento contrattuale del sig. ex art. 1746 Controparte_1
c.c.;
- Accertare l'esercizio del recesso dal contratto di lavoro senza giusta causa e senza preavviso da parte del sig. ex art. 1750 c.c. e per l'effetto: Controparte_1 condannare il Sig. al risarcimento del danno in favore della Controparte_1 società alla corresponsione dell'indennità Parte_1 sostitutiva ex art 1751 cc, per l'importo quantificato forfettariamente in € 3.000,00
o nella somma maggiore o minore che codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio. (…)”.
Con lo spiegato atto di gravame, la società appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure al ragionamento logico-giuridico condotto dal Giudice di prime cure le prospettazioni già svolte in primo grado.
Il sig. , già contumace in primo grado, benché ritualmente evocato Controparte_1 in giudizio non si è costituito nemmeno in questo grado e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'odierna udienza. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto da non risulta meritevole di accoglimento Parte_1 per i motivi appresso indicati.
Al riguardo, va osservato, innanzitutto, che, a dispetto di quanto eccepito nell'atto di gravame, il Giudice a quo nel disattendere le pretese dell'odierna società appellante sulla scorta di una diversa qualificazione giuridica del contratto di lavoro stipulato tra le odierne parti in causa, non si è affatto limitato ad analizzarne il nomen iuris.
Sul punto, infatti, il Tribunale di Reggio Emilia si è limitato ad osservare, peraltro condivisibilmente: << .. parte ricorrente a prova dell'asserito contratto di agenzia ha prodotto un contratto che non viene definito contratto di agenzia, ma “contratto di collaborazione” e già questo elemento è indicativo e contrario all'assunto della parte ricorrente che si tratti di un contratto di agenzia. (…) >>.
A tale considerazione introduttiva, il Giudice a quo ha, poi, fatto seguire una puntuale disamina del contenuto del contratto de quo, rilevando al riguardo che:
<< (…) Comunque, anche a prescindere dalla denominazione, il contratto pag. 3 di 6 prodotto non è certamente un contratto di agenzia essendoci nello stesso previsioni che sono nettamente in contrasto con il contrasto di agenzia.
Tra le altre in particolare rileva l'art. 4 “ Obblighi del collaboratore” che prevede al punto e1): “Il collaboratore ha l'obbligo di documentare ogni mercoledì sera e ogni fine settimana il lavoro svolto di almeno 8 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi che prevedono ogni giorno visite alle potenziali aziende clienti oppure contatti telefonici che hanno lo scopo di fissare propri appuntamenti professionali
( le 8 ore lavorative sono obbligatorie solo se si intende percepire il fisso mensile totale altrimenti verrà fatto il calcolo effettivo delle ore lavorate)”
L'art. 8 intitolato “ Calcolo del tempo effettivo lavorativo” prevede, poi, che: “Per il calcolo del tempo lavorativo effettivo si sommano tutti i minuti giornalieri pari alle 8 ore a cui si deve togliere il 20% del tempo che viene concesso quale calcolo medio per gli spostamenti”.
E' evidente, invece, che nel contratto di agenzia non ci può essere alcun riferimento al tempo di lavoro rilevando solo l'attività di promozione degli affari
e non il tempo di lavoro.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti “(Cass. lav n. 9060/2004, n.9696/2009) “L'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che è legato da un semplice rapporto di collaborazione con il preponente, al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, qualificando come rapporto di lavoro subordinato l'attività svolta alle dipendenze di una compagnia di assicurazione, in considerazione di indici quali l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale della compagnia, la soggezione alle direttive dell'Istituto, l'obbligo di rispettare un orario giornaliero di presenza in ufficio, la predeterminazione dei clienti da visitare e degli itinerari, l'obbligo di avvisare in caso di assenza, l'obbligo di partecipare a riunioni per riferire
pag. 4 di 6 sull'attività svolta, il rimborso spese e la copertura assicurativa per malattie e gli assegni familiari, pur in presenza di un diverso nomen iuris risultante dalla lettera di incarico).” (…) >>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un'attenta e meditata disamina degli atti e dei documenti di causa, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierna società appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
L'odierna appellante, peraltro, nel proprio sintetico atto di gravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa incrinare la solidità e le coerenza del ragionamento logico-giuridico articolato dal Tribunale di
Reggio Emilia nella gravata sentenza.
In particolare, la circostanza il sig. dichiari: “di avere P.IVA CP_1 P.IVA_2 che ad oggi risulta attiva;
N°. R.E.A.286676 come AGENTE di COMMERCIO con
ENASARCO n° Matricola 30287921, Attualmente Agente Pluri-Mandatario”, non incide minimamente sul contenuto del contratto di lavoro stipulato tra le odierne parti in causa e sulla sua qualificazione giuridica, ben potendo un soggetto che svolge abitualmente la professione di agente di commercio decidere di formalizzare il proprio rapporto di lavoro con un'azienda ricorrendo ad uno schema negoziale diverso, proprio come risulta essere avvenuto tra le odierne parti in causa.
La società appellante, peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha svolto precise e concrete allegazioni circa l'esecuzione di tale contratto, non potendo, quindi, assumere alcuna rilevanza nella sua qualificazione giuridica il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione ai sensi dell'art. 1362 c.c.
In conclusione, il contratto di lavoro stipulato tra le odierne parti in causa, tenuto conto degli elementi già puntualmente e correttamente valorizzati dal Tribunale di
Reggio Emilia nella gravata sentenza, non risulta qualificabile come contratto di agenzia (venendo, piuttosto, in considerazione un contratto di lavoro subordinato o, quantomeno, un contratto di collaborazione, coordinata e continuativa etero- organizzata), con conseguente infondatezza delle pretese dell'allora società ricorrente fondate su tale disattesa qualificazione.
Per questi motivi
, assorbenti rispetto ad ogni altro aspetto dedotto in causa, il
pag. 5 di 6 gravame proposto dall'odierna società appellante va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Stante la contumacia del lavoratore appellato, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado.
Ricorrono in capo alla parte appellante le condizioni per il c.d. raddoppio del C.U.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado;
- dà atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1- quater, del DPR n. 115/ 2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 08.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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