Art. 4. (Esercizio della liberta' religiosa) 1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto, secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.
Articolo 3Articolo 5
Articolo 4 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
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7 maggio 1995
7 maggio 1995
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