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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 4 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 495/2022 cui è riunito il numero 840/2022 R.G.A.C.L., aventi entrambi ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 8024/2021 emessa in data 6 ottobre 2021 dal Tribunale- GL di Roma e vertente
tra
cf rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Guido Roma PEC
; Email_1
-APPELLANTE nel procedimento n.r.g. 495/2022-
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi
Labonia (c.f.: ) in virtù di procura ad litem rilasciata con CodiceFiscale_2 separato atto PEC: ; Email_2
APPELLATO nel proc 495/2022 e nel proc. riunito 840/2022
Nonché nei confronti di Controparte_2 cf in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.ti Prof. Michel Martone PEC e Email_3
Gianluca Lucchetti PEC;
Email_4
nel procedimento n.r.g. 840/2022- CP_3
-APPELLATO contumace nel procedimento n.r.g. 495/2022-
Conclusioni delle parti costitute: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 4 marzo 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 8024/2021 emessa, con decisione
[...] contestuale, dal Tribunale GL di Roma il giorno 6 ottobre 2021.
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione avente ad oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097 76 20
000020317000, ritenendo prescritti ed estinti tutti i crediti previdenziali confluiti nella medesima;
in forza dei contrasti giurisprudenziali esistenti al momento della notifica della suddetta comunicazione, ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Ha altresì proposto autonoma impugnazione, con ricorso depositato in data 5 aprile 2022, avverso la medesima sentenza, la
[...]
Parte_2
Gli appellanti hanno illustrato motivi di cui si tratterà nel prosieguo.
In entrambi i giudizi, l' si è costituita Controparte_1 il 3 marzo 2025 (alle ore 23.36) avversando entrambi gli appelli evidenziando, in relazione a quello interposto dal che la compensazione delle spese nei Pt_1 suoi confronti andava giustificata alla luce della condotta esente da censure dell' in sede di riscossione, e per il gravame proposto dalla il CP_1 CP_2
Pag. 2 di 11 difetto di giurisdizione e nel merito l'infondatezza. Nel gravame proposto da l'impugnazione è stata notificata anche alla Pt_1 [...]
già parte del primo grado, senza che la Controparte_2 stessa si costituisse per cui va ritenuta contumace.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 4 marzo 2025, all'esito della discussione orale (in cui le parti si sono riportate agli atti ed hanno chiesto la decisione) e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, adiva il Giudice del lavoro presso Parte_1 il Tribunale di Roma, impugnando la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
097 76 20 000020317000, notificatagli dall Controparte_1 in data 22 ottobre 2018, relativamente ai seguenti atti di riscossione recanti posizioni previdenziali della Parte_2
[...]
-n. 097.2008.0282390564.000;
-n. 097.2009.0105722386.000;
-n. 097.2010.010162319.0000;
-n. 097.2011.0114601226.000;
-n. 097.2012.0141001275.000.
In particolare, l'allora ricorrente deduceva l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per una serie di vizi formali (mancata indicazione degli estremi catastali degli immobili ove l'ipoteca sarebbe stata iscritta, la nullità della notifica delle cartelle, della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria) e, nel merito, l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine di cinque anni dalla notifica delle cartelle.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_2 in qualità di Ente creditore, Controparte_2
e chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata e generica.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della la stessa si CP_2 costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di controparte nonché proponendo domanda riconvenzionale per la condanna dell' al CP_1 risarcimento del danno subito in conseguenza della declaratoria, totale o parziale, dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
Il Tribunale di Roma, riteneva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla per non aver tale parte chiesto il differimento dell'udienza, CP_2 così come invece stabilito dall'art. 418 c.p.c.. ed in via parimenti preliminare, disattendeva le eccezioni relative all'invalidità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta a mezzo PEC stante il raggiungimento dello scopo dell'atto, avendo parte ricorrente tempestivamente impugnato la predetta comunicazione.
Nel merito, accoglieva il ricorso ritenendo interamente prescritti tutti i crediti previdenziali oggetto di riscossione ritenendo che per quattro
(097.2008.0282390564.000; - n. 097.2009.105722386.000; - n.
097.2010.010162319.000; - n. 097.2011.0114601226.000) dei cinque AVA sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca la notifica dell'intimazione di pagamento si collocava oltre i cinque anni dalla notifica delle stesse, mentre, per l'ultimo titolo, costituito dalla cartella n. 09720120141001275000, rilevava che comunque l'interruzione posteriore ad esso non poteva dirsi documentata per la mancata produzione in giudizio dell'intimazione di pagamento ( ma solo della cartolina di ricevimento) e non potendo perciò accertarsi se l'intimazione in questione fosse riferita o meno a detto titolo.
Pertanto, il Tribunale accoglieva integralmente il ricorso, come si ricava dalla formula presente nel dispositivo <accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione>> e per il tenore della motivazione, ma, nel definire le spese, le compensava integralmente motivando che «i contrasti giurisprudenziali esistenti al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecari impugnata in ordine ai termini prescrizionali del credito portato dalle
Pag. 4 di 11 cartelle non impugnate giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti».
Avverso la sentenza hanno proposto autonome impugnazioni Parte_1
e la che sono state riunite. CP_2
Esaminando, per una questione di ordine logico, con precedenza l'appello proposto da , e precisamente il secondo motivo di Parte_1 impugnazione da questi proposto, relativo al mancato rilievo da parte del primo
Giudice del decorso del termine di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 097.2012.01410012750.000, lo stesso va dichiarato inammissibile.
Invero, come già osservato in precedenza, il Giudice di prime cure si è pronunciato in termini integralmente favorevoli all'attuale appellante, così concludendo <Pertanto, la notifica nel 2018 del successivo preavviso di iscrizione ipotecaria risulta tardivamente intervenuta rispetto ai crediti portati dalle cartelle impugnate, come detto, riguardanti crediti previdenziali riguardanti gli anni dal 2008 al 2012.>>
Infatti in relazione al titolo cui si riferisce l'impugnazione, Il Tribunale, pur affermando che in via astratta, l'atto di intimazione di pagamento notificato il 21 ottobre 2016, si collocava entro il quinquennio termine dalla data di notifica della cartella, ha tuttavia, in concreto, escluso la sua rilevanza come atto interruttivo, in quanto la mancata produzione in giudizio dell'atto di intimazione di pagamento n. 09720169058721366 precludeva la possibilità di accertare che esso fosse riferibile anche alla cartella in discussione (<Tuttavia, non può non rilevarsi che l'intimazione di pagamento non è stata prodotta in giudizio, essendo stato depositato solamente l'avviso di ricevimento che, a dire dell' riguarderebbe il predetto atto interruttivo della Controparte_1 prescrizione che tuttavia non è stato depositato. Tale copia dell'avviso di ricevimento risulta inidoneo a fini probatori dal momento che da esso non si ricava neppure se l'intimazione di pagamento asseritamente inviata faccia riferimento alle cartelle oggetto del presente giudizio o ad altre>>).
Dunque, il non ha interesse ad impugnare tale parte della statuizione Pt_1 di primo grado anch'essa a lui favorevole.
Pag. 5 di 11 Con l'altro motivo il censura la compensazione operata dal Tribunale Pt_1 in difetto delle ragioni giustificative previste dall'art.92 cpc, affermando che la necessità della motivazione non avrebbe potuto ritenersi soddisfatta da un richiamo che era stato di puro stile (< una motivazione blanda, con ragioni futili dettando criteri e dettami di puro stile>> << Il tutto senza tener minimamente conto del fatto che, in piena emergenza epidemiologica, le parti in causa hanno, oggi più che mai, pieno diritto a veder rifondersi spese e compensi>>).
L'appello sul motivo va accolto.
Va osservato che l'intervento delle Sezioni Unite sulla prescrizione richiamato dal
Tribunale si colloca nel 2016, mentre la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è avvenuta il 22 ottobre 2018, e quindi, in un momento di gran lunga successivo alla citata pronuncia, tale da aver già consentito il consolidamento del predetto orientamento.
Pertanto, non poteva ritenersi esistente nessun contrasto giurisprudenziale sul punto al momento della notifica dell'atto oggetto di impugnativa e neppure al tempo successivo dell'instaurazione della lite.
Posto che a questo punto, ai fini della condanna, va preso atto della chiamata in giudizio jussu judicis della e che in questo grado nessuno ha censurato CP_2 la legittimità di tale chiamata su cui è, pertanto, caduto il giudicato, e, viceversa, non potendo ritenersi il formato il giudicato interno in punto di legittimazione in assenza di qualsivoglia statuizione da parte del primo giudice nella sentenza gravata, appare preliminare alla condanna l'accertamento della legittimazione passiva.
Nel caso l'originario ricorrente ha reagito con l'impugnazione alla comunicazione del preavviso dell'iscrizione ipotecaria per far accertare l'insussistenza della pretesa per intervenuta prescrizione (questione su cui la domanda è stata accolta in primo grado) posteriore alla notifica delle cartelle per tale via proponendo una opposizione all'esecuzione per la quale è legittimato esclusivamente l'ente titolare del credito (v. Cass. SSUU n.7514/2022 al punto 12.2 <Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei
Pag. 6 di 11 crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria>>).
Ciò è ancor più vero ove si consideri che <<... l'opposizione proposta avverso
l'iscrizione ipotecaria ed il fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U,
22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6 - 3, n. 32243 del 13/12/2018).>> (di recente Cass. ez. 3, Ordinanza n. 6844 del 2024).
Ne deriva che in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del primo grado vanno regolate in base al criterio della soccombenza favorevolmente all'appellante poste a carico della vanno liquidate come da Pt_1 CP_2 dispositivo.
Esse sono liquidate determinando il valore della causa in primo grado in ossequio al criterio del domandato con il correttivo del decisum e, dunque, con applicazione del quinto scaglione delle cause di valore compreso fra € 52.001 a
€ 260.000 e nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
Con l'autonoma impugnazione proposta unicamente nei confronti dell'
[...]
, la ha censurato la sentenza esclusivamente Controparte_1 CP_2 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di
Pag. 7 di 11 condanna dell' al risarcimento del danno per omessa richiesta di Controparte_5 differimento dell'udienza ex art. 418 c.p.c.
Al riguardo, ha evidenziato di avere assolto all'incombente e che lo stesso Giudice aveva per effetto di tale richiesta, in data 21 ottobre 2021, fissato una nuova udienza di discussione.
Richiamando le considerazioni già esposte in primo grado a sostegno della domanda riconvenzionale, ha insistito per la condanna di . CP_1
Va premesso che poiché la domanda proposta in appello riguarda solo il rapporto tra e , fondato sul dedotto diritto della CP_2 Controparte_1 prima al risarcimento del danno, rapporto al quale è estraneo il non Pt_1 sussiste la necessità di estendere la domanda a quest'ultimo, né la statuizione che concerne il rapporto interno fra tali soggetti produce effetti sulla domanda principale proposta da Pt_3
Conseguentemente, ben può il Collegio entrare nel merito dell'impugnazione, nonostante l'originario ricorrente non sia stato evocato nel presente grado di appello.
Nel merito, il motivo è infondato.
Questo Collegio presta adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia, da ultimo ribadito nella recente sentenza n. 34078/2021, che, a sua volta, richiama l'inquadramento sistematico del rapporto tra e concessionario della riscossione Controparte_6 delineato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 2016.
In particolare, con tale ultima pronuncia, i Giudici di legittimità hanno precisato che il credito iscritto a ruolo ed oggetto di esecuzione esattoriale non perde la propria natura sostanziale di credito contributivo e che deve escludersi che l'
[...]
a seguito dell'affidamento al concessionario della riscossione del CP_6 ruolo perda la titolarità del credito contributivo e che, per effetto di ciò, a tutela del medesimo credito, non possa più adottare atti di interruzione del termine di prescrizione.
Anche dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 46/1999, che disciplina la procedura di riscossione dei crediti contributivi, si evince che l' previdenziale mantenga CP_6
Pag. 8 di 11 una funzione di forte ingerenza nei confronti dell' , che si esplica Controparte_5 non solo nell'esercizio di un controllo sull'operato del medesimo nell'attività di riscossione della quota ma anche nel potere di interrompere interrompere con propri atti la prescrizione del credito medesimo o, come nel caso di specie, di contrastare l'iniziativa del debitore che tale prescrizione intenda far valere ( <Da tale complessa disciplina si deve trarre il convincimento che la procedura di riscossione dei crediti contributivi disciplinata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, mantenendo esplicitamente la funzione di controllo dell'ente creditore sull'operato del concessionario nell'attività di riscossione della quota, non autorizza in alcun modo a ritenere che il medesimo l'ente non sia nella condizione giuridica di interrompere con propri atti la prescrizione del credito medesimo o, come nel caso di specie, di contrastare l'iniziativa del debitore che tale prescrizione intenda far valere. Dunque, è da escludersi che sia inibito all'ente previdenziale di porre in essere l'attività necessaria ad evitare
l'estinzione dei crediti, restando intatta la responsabilità connessa al corretto andamento dell'attività di rilevanza pubblicistica connessa alla gestione previdenziale>>)
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve dunque escludersi l'estraneità dell'Ente creditore alle sorti del credito contributivo di cui rimane, comunque, titolare nonché l'irrilevanza della propria condotta a tutela del credito stesso.
Pertanto, trovando applicazione l'art. 1227, comma 2, c.c. – ai sensi del quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” – il comportamento processuale ed extra- processuale della risulta idoneo ad escludere il diritto al risarcimento. CP_2
Per un verso emerge dall'esame degli atti che l' ha notificato le cartelle, CP_1 un avviso di pagamento nel 2016 e la comunicazione preventiva d'ipoteca nel
2018. Viceversa, la , pur potendo adoperarsi al fine di impedire la CP_2 prescrizione in pendenza della procedura di riscossione a mezzo ruolo esattoriale, mediante iniziative proprie o attraverso il controllo dell'agente della riscossione, non lo ha fatto.
Pag. 9 di 11 L'appello della va, pertanto, disatteso. CP_2
Nell'appello le spese del gravame incardinato dal sono liquidate, in Pt_3 applicazione del secondo scaglione (valore della causa in appello segnato dal decisum pari alla misura delle spese liquidate in questa sede) della tabella 12 e nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
Viceversa, sono compensate tra e considerato che le SSUU n. CP_1 Pt_3
7514 del 2022, chiarificatrice della legittimazione passiva, è intervenuta l'otto marzo 2022 e, dunque, non solo dopo l'instaurazione della lite, ma anche dopo la proposizione del gravame da parte del che risale al 4 marzo 2022, in Pt_1 tema di legittimazione passiva.
Le spese nell'appello proposto dalla ( e sull'autonoma domanda da questa CP_2 proposta per il risarcimento del danno) seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione sempre del quinto scaglione (avendo la parametrato la CP_2 domanda del risarcimento al valore dei crediti oggetto di riscossione e ritenuti dal
Tribunale prescritti) della tabella 12 e dei valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva e decisionale
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio CP_2
2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con separati ricorsi, successivamente riuniti, depositati, rispettivamente, in data 4 marzo 2022 da ed in Parte_1 data 5 aprile 2022 dalla Controparte_2
quest'ultimo proposto unicamente nei confronti
[...]
, ed il primo nei confronti di Controparte_1 [...]
e della Controparte_1 Controparte_2
Pag. 10 di 11 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_2 tempore, con riferimento alla sentenza n. 8024/2021 emessa il giorno 6 ottobre
2021 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1 riforma parzialmente la sentenza di primo grado- ferma nel resto- e condanna la alla Controparte_2 rifusione delle spese di lite del primo grado in favore del liquidandole Pt_1 nella misura intera di euro 4.200,00, oltre IVA, CPA e spese generali;
2) Condanna la Controparte_2 anche alla rifusione delle spese del presente grado in favore di
[...]
liquidandole in euro 1000,00 oltre IVA, CPA e spese Parte_1 generali come per legge, mentre le compensa fra la e in CP_2 CP_1 relazione all'appello proposto dalla CP_2
3) Rigetta l'appello proposto Controparte_2
e la condanna alla rifusione delle spese del presente
[...] grado nei confronti in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata CP_1 da che liquida in euro 5000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come CP_2 per legge,
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della Controparte_2
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
[...]
2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 4 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 di 11 Controparte_4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 4 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 495/2022 cui è riunito il numero 840/2022 R.G.A.C.L., aventi entrambi ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 8024/2021 emessa in data 6 ottobre 2021 dal Tribunale- GL di Roma e vertente
tra
cf rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Guido Roma PEC
; Email_1
-APPELLANTE nel procedimento n.r.g. 495/2022-
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi
Labonia (c.f.: ) in virtù di procura ad litem rilasciata con CodiceFiscale_2 separato atto PEC: ; Email_2
APPELLATO nel proc 495/2022 e nel proc. riunito 840/2022
Nonché nei confronti di Controparte_2 cf in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.ti Prof. Michel Martone PEC e Email_3
Gianluca Lucchetti PEC;
Email_4
nel procedimento n.r.g. 840/2022- CP_3
-APPELLATO contumace nel procedimento n.r.g. 495/2022-
Conclusioni delle parti costitute: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 4 marzo 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 8024/2021 emessa, con decisione
[...] contestuale, dal Tribunale GL di Roma il giorno 6 ottobre 2021.
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione avente ad oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097 76 20
000020317000, ritenendo prescritti ed estinti tutti i crediti previdenziali confluiti nella medesima;
in forza dei contrasti giurisprudenziali esistenti al momento della notifica della suddetta comunicazione, ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Ha altresì proposto autonoma impugnazione, con ricorso depositato in data 5 aprile 2022, avverso la medesima sentenza, la
[...]
Parte_2
Gli appellanti hanno illustrato motivi di cui si tratterà nel prosieguo.
In entrambi i giudizi, l' si è costituita Controparte_1 il 3 marzo 2025 (alle ore 23.36) avversando entrambi gli appelli evidenziando, in relazione a quello interposto dal che la compensazione delle spese nei Pt_1 suoi confronti andava giustificata alla luce della condotta esente da censure dell' in sede di riscossione, e per il gravame proposto dalla il CP_1 CP_2
Pag. 2 di 11 difetto di giurisdizione e nel merito l'infondatezza. Nel gravame proposto da l'impugnazione è stata notificata anche alla Pt_1 [...]
già parte del primo grado, senza che la Controparte_2 stessa si costituisse per cui va ritenuta contumace.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 4 marzo 2025, all'esito della discussione orale (in cui le parti si sono riportate agli atti ed hanno chiesto la decisione) e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, adiva il Giudice del lavoro presso Parte_1 il Tribunale di Roma, impugnando la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
097 76 20 000020317000, notificatagli dall Controparte_1 in data 22 ottobre 2018, relativamente ai seguenti atti di riscossione recanti posizioni previdenziali della Parte_2
[...]
-n. 097.2008.0282390564.000;
-n. 097.2009.0105722386.000;
-n. 097.2010.010162319.0000;
-n. 097.2011.0114601226.000;
-n. 097.2012.0141001275.000.
In particolare, l'allora ricorrente deduceva l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per una serie di vizi formali (mancata indicazione degli estremi catastali degli immobili ove l'ipoteca sarebbe stata iscritta, la nullità della notifica delle cartelle, della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria) e, nel merito, l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine di cinque anni dalla notifica delle cartelle.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_2 in qualità di Ente creditore, Controparte_2
e chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata e generica.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della la stessa si CP_2 costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di controparte nonché proponendo domanda riconvenzionale per la condanna dell' al CP_1 risarcimento del danno subito in conseguenza della declaratoria, totale o parziale, dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
Il Tribunale di Roma, riteneva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla per non aver tale parte chiesto il differimento dell'udienza, CP_2 così come invece stabilito dall'art. 418 c.p.c.. ed in via parimenti preliminare, disattendeva le eccezioni relative all'invalidità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta a mezzo PEC stante il raggiungimento dello scopo dell'atto, avendo parte ricorrente tempestivamente impugnato la predetta comunicazione.
Nel merito, accoglieva il ricorso ritenendo interamente prescritti tutti i crediti previdenziali oggetto di riscossione ritenendo che per quattro
(097.2008.0282390564.000; - n. 097.2009.105722386.000; - n.
097.2010.010162319.000; - n. 097.2011.0114601226.000) dei cinque AVA sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca la notifica dell'intimazione di pagamento si collocava oltre i cinque anni dalla notifica delle stesse, mentre, per l'ultimo titolo, costituito dalla cartella n. 09720120141001275000, rilevava che comunque l'interruzione posteriore ad esso non poteva dirsi documentata per la mancata produzione in giudizio dell'intimazione di pagamento ( ma solo della cartolina di ricevimento) e non potendo perciò accertarsi se l'intimazione in questione fosse riferita o meno a detto titolo.
Pertanto, il Tribunale accoglieva integralmente il ricorso, come si ricava dalla formula presente nel dispositivo <accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione>> e per il tenore della motivazione, ma, nel definire le spese, le compensava integralmente motivando che «i contrasti giurisprudenziali esistenti al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecari impugnata in ordine ai termini prescrizionali del credito portato dalle
Pag. 4 di 11 cartelle non impugnate giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti».
Avverso la sentenza hanno proposto autonome impugnazioni Parte_1
e la che sono state riunite. CP_2
Esaminando, per una questione di ordine logico, con precedenza l'appello proposto da , e precisamente il secondo motivo di Parte_1 impugnazione da questi proposto, relativo al mancato rilievo da parte del primo
Giudice del decorso del termine di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 097.2012.01410012750.000, lo stesso va dichiarato inammissibile.
Invero, come già osservato in precedenza, il Giudice di prime cure si è pronunciato in termini integralmente favorevoli all'attuale appellante, così concludendo <Pertanto, la notifica nel 2018 del successivo preavviso di iscrizione ipotecaria risulta tardivamente intervenuta rispetto ai crediti portati dalle cartelle impugnate, come detto, riguardanti crediti previdenziali riguardanti gli anni dal 2008 al 2012.>>
Infatti in relazione al titolo cui si riferisce l'impugnazione, Il Tribunale, pur affermando che in via astratta, l'atto di intimazione di pagamento notificato il 21 ottobre 2016, si collocava entro il quinquennio termine dalla data di notifica della cartella, ha tuttavia, in concreto, escluso la sua rilevanza come atto interruttivo, in quanto la mancata produzione in giudizio dell'atto di intimazione di pagamento n. 09720169058721366 precludeva la possibilità di accertare che esso fosse riferibile anche alla cartella in discussione (<Tuttavia, non può non rilevarsi che l'intimazione di pagamento non è stata prodotta in giudizio, essendo stato depositato solamente l'avviso di ricevimento che, a dire dell' riguarderebbe il predetto atto interruttivo della Controparte_1 prescrizione che tuttavia non è stato depositato. Tale copia dell'avviso di ricevimento risulta inidoneo a fini probatori dal momento che da esso non si ricava neppure se l'intimazione di pagamento asseritamente inviata faccia riferimento alle cartelle oggetto del presente giudizio o ad altre>>).
Dunque, il non ha interesse ad impugnare tale parte della statuizione Pt_1 di primo grado anch'essa a lui favorevole.
Pag. 5 di 11 Con l'altro motivo il censura la compensazione operata dal Tribunale Pt_1 in difetto delle ragioni giustificative previste dall'art.92 cpc, affermando che la necessità della motivazione non avrebbe potuto ritenersi soddisfatta da un richiamo che era stato di puro stile (< una motivazione blanda, con ragioni futili dettando criteri e dettami di puro stile>> << Il tutto senza tener minimamente conto del fatto che, in piena emergenza epidemiologica, le parti in causa hanno, oggi più che mai, pieno diritto a veder rifondersi spese e compensi>>).
L'appello sul motivo va accolto.
Va osservato che l'intervento delle Sezioni Unite sulla prescrizione richiamato dal
Tribunale si colloca nel 2016, mentre la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è avvenuta il 22 ottobre 2018, e quindi, in un momento di gran lunga successivo alla citata pronuncia, tale da aver già consentito il consolidamento del predetto orientamento.
Pertanto, non poteva ritenersi esistente nessun contrasto giurisprudenziale sul punto al momento della notifica dell'atto oggetto di impugnativa e neppure al tempo successivo dell'instaurazione della lite.
Posto che a questo punto, ai fini della condanna, va preso atto della chiamata in giudizio jussu judicis della e che in questo grado nessuno ha censurato CP_2 la legittimità di tale chiamata su cui è, pertanto, caduto il giudicato, e, viceversa, non potendo ritenersi il formato il giudicato interno in punto di legittimazione in assenza di qualsivoglia statuizione da parte del primo giudice nella sentenza gravata, appare preliminare alla condanna l'accertamento della legittimazione passiva.
Nel caso l'originario ricorrente ha reagito con l'impugnazione alla comunicazione del preavviso dell'iscrizione ipotecaria per far accertare l'insussistenza della pretesa per intervenuta prescrizione (questione su cui la domanda è stata accolta in primo grado) posteriore alla notifica delle cartelle per tale via proponendo una opposizione all'esecuzione per la quale è legittimato esclusivamente l'ente titolare del credito (v. Cass. SSUU n.7514/2022 al punto 12.2 <Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei
Pag. 6 di 11 crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria>>).
Ciò è ancor più vero ove si consideri che <<... l'opposizione proposta avverso
l'iscrizione ipotecaria ed il fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U,
22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6 - 3, n. 32243 del 13/12/2018).>> (di recente Cass. ez. 3, Ordinanza n. 6844 del 2024).
Ne deriva che in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del primo grado vanno regolate in base al criterio della soccombenza favorevolmente all'appellante poste a carico della vanno liquidate come da Pt_1 CP_2 dispositivo.
Esse sono liquidate determinando il valore della causa in primo grado in ossequio al criterio del domandato con il correttivo del decisum e, dunque, con applicazione del quinto scaglione delle cause di valore compreso fra € 52.001 a
€ 260.000 e nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
Con l'autonoma impugnazione proposta unicamente nei confronti dell'
[...]
, la ha censurato la sentenza esclusivamente Controparte_1 CP_2 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di
Pag. 7 di 11 condanna dell' al risarcimento del danno per omessa richiesta di Controparte_5 differimento dell'udienza ex art. 418 c.p.c.
Al riguardo, ha evidenziato di avere assolto all'incombente e che lo stesso Giudice aveva per effetto di tale richiesta, in data 21 ottobre 2021, fissato una nuova udienza di discussione.
Richiamando le considerazioni già esposte in primo grado a sostegno della domanda riconvenzionale, ha insistito per la condanna di . CP_1
Va premesso che poiché la domanda proposta in appello riguarda solo il rapporto tra e , fondato sul dedotto diritto della CP_2 Controparte_1 prima al risarcimento del danno, rapporto al quale è estraneo il non Pt_1 sussiste la necessità di estendere la domanda a quest'ultimo, né la statuizione che concerne il rapporto interno fra tali soggetti produce effetti sulla domanda principale proposta da Pt_3
Conseguentemente, ben può il Collegio entrare nel merito dell'impugnazione, nonostante l'originario ricorrente non sia stato evocato nel presente grado di appello.
Nel merito, il motivo è infondato.
Questo Collegio presta adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia, da ultimo ribadito nella recente sentenza n. 34078/2021, che, a sua volta, richiama l'inquadramento sistematico del rapporto tra e concessionario della riscossione Controparte_6 delineato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 2016.
In particolare, con tale ultima pronuncia, i Giudici di legittimità hanno precisato che il credito iscritto a ruolo ed oggetto di esecuzione esattoriale non perde la propria natura sostanziale di credito contributivo e che deve escludersi che l'
[...]
a seguito dell'affidamento al concessionario della riscossione del CP_6 ruolo perda la titolarità del credito contributivo e che, per effetto di ciò, a tutela del medesimo credito, non possa più adottare atti di interruzione del termine di prescrizione.
Anche dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 46/1999, che disciplina la procedura di riscossione dei crediti contributivi, si evince che l' previdenziale mantenga CP_6
Pag. 8 di 11 una funzione di forte ingerenza nei confronti dell' , che si esplica Controparte_5 non solo nell'esercizio di un controllo sull'operato del medesimo nell'attività di riscossione della quota ma anche nel potere di interrompere interrompere con propri atti la prescrizione del credito medesimo o, come nel caso di specie, di contrastare l'iniziativa del debitore che tale prescrizione intenda far valere ( <Da tale complessa disciplina si deve trarre il convincimento che la procedura di riscossione dei crediti contributivi disciplinata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, mantenendo esplicitamente la funzione di controllo dell'ente creditore sull'operato del concessionario nell'attività di riscossione della quota, non autorizza in alcun modo a ritenere che il medesimo l'ente non sia nella condizione giuridica di interrompere con propri atti la prescrizione del credito medesimo o, come nel caso di specie, di contrastare l'iniziativa del debitore che tale prescrizione intenda far valere. Dunque, è da escludersi che sia inibito all'ente previdenziale di porre in essere l'attività necessaria ad evitare
l'estinzione dei crediti, restando intatta la responsabilità connessa al corretto andamento dell'attività di rilevanza pubblicistica connessa alla gestione previdenziale>>)
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve dunque escludersi l'estraneità dell'Ente creditore alle sorti del credito contributivo di cui rimane, comunque, titolare nonché l'irrilevanza della propria condotta a tutela del credito stesso.
Pertanto, trovando applicazione l'art. 1227, comma 2, c.c. – ai sensi del quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” – il comportamento processuale ed extra- processuale della risulta idoneo ad escludere il diritto al risarcimento. CP_2
Per un verso emerge dall'esame degli atti che l' ha notificato le cartelle, CP_1 un avviso di pagamento nel 2016 e la comunicazione preventiva d'ipoteca nel
2018. Viceversa, la , pur potendo adoperarsi al fine di impedire la CP_2 prescrizione in pendenza della procedura di riscossione a mezzo ruolo esattoriale, mediante iniziative proprie o attraverso il controllo dell'agente della riscossione, non lo ha fatto.
Pag. 9 di 11 L'appello della va, pertanto, disatteso. CP_2
Nell'appello le spese del gravame incardinato dal sono liquidate, in Pt_3 applicazione del secondo scaglione (valore della causa in appello segnato dal decisum pari alla misura delle spese liquidate in questa sede) della tabella 12 e nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
Viceversa, sono compensate tra e considerato che le SSUU n. CP_1 Pt_3
7514 del 2022, chiarificatrice della legittimazione passiva, è intervenuta l'otto marzo 2022 e, dunque, non solo dopo l'instaurazione della lite, ma anche dopo la proposizione del gravame da parte del che risale al 4 marzo 2022, in Pt_1 tema di legittimazione passiva.
Le spese nell'appello proposto dalla ( e sull'autonoma domanda da questa CP_2 proposta per il risarcimento del danno) seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione sempre del quinto scaglione (avendo la parametrato la CP_2 domanda del risarcimento al valore dei crediti oggetto di riscossione e ritenuti dal
Tribunale prescritti) della tabella 12 e dei valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva e decisionale
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio CP_2
2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con separati ricorsi, successivamente riuniti, depositati, rispettivamente, in data 4 marzo 2022 da ed in Parte_1 data 5 aprile 2022 dalla Controparte_2
quest'ultimo proposto unicamente nei confronti
[...]
, ed il primo nei confronti di Controparte_1 [...]
e della Controparte_1 Controparte_2
Pag. 10 di 11 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_2 tempore, con riferimento alla sentenza n. 8024/2021 emessa il giorno 6 ottobre
2021 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1 riforma parzialmente la sentenza di primo grado- ferma nel resto- e condanna la alla Controparte_2 rifusione delle spese di lite del primo grado in favore del liquidandole Pt_1 nella misura intera di euro 4.200,00, oltre IVA, CPA e spese generali;
2) Condanna la Controparte_2 anche alla rifusione delle spese del presente grado in favore di
[...]
liquidandole in euro 1000,00 oltre IVA, CPA e spese Parte_1 generali come per legge, mentre le compensa fra la e in CP_2 CP_1 relazione all'appello proposto dalla CP_2
3) Rigetta l'appello proposto Controparte_2
e la condanna alla rifusione delle spese del presente
[...] grado nei confronti in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata CP_1 da che liquida in euro 5000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come CP_2 per legge,
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della Controparte_2
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
[...]
2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 4 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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