Ordinanza cautelare 2 maggio 2024
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 28/01/2026, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01642/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02277/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2277 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Bellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma in data 18 dicembre 2023, di rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata, in data 7 agosto 2020, ex art. 103, comma 1, del DL n. 34/2020, in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 la dott.ssa SI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma in data 18 dicembre 2023, di rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata, in data 7 agosto 2020, ex art. 103, comma 1, del DL n. 34/2020, in favore dell’odierno ricorrente.
2. Il provvedimento è motivato in ragione del parere negativo dell’ITL e della Questura in quanto “ considerato che è stata esitata la prima richiesta vedi ID 117782 per la richiesta di assunzione del secondo/lavoratore, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 40.000 euro annui ” e che “ ai sensi dell'art.103 comma 10 lettera b del d.l.n.34/2020, si esprime parere negativo alla procedura di emersione dal lavoro irregolare in quanto il beneficiario risulta inammissibile nel territorio dei paesi appartenenti all’accordo di Schengen. Paese inseritore: Olanda ”.
3. Dell’impugnato provvedimento il ricorrente deduce l’illegittimità per violazione di legge (art. 103, comma 1, del DL 34/2020) con riguardo alla sussistenza del requisito reddituale del datore di lavoro, ed eccesso di potere in varie declinazioni. Sostiene, in particolare, il ricorrente che il requisito reddituale risulterebbe dimostrato, nella sua sussistenza, “dalla documentazione in atti” e che, comunque, il provvedimento, oltre che mal istruito, farebbe riferimento ad una causa di espulsione errata, non trattandosi di espulsione decretata ai sensi dell’art.13, comma 2, lett.c), ma bensì ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. b), del DL n. 34/2020, e quindi non ostativa.
4. In data 6 marzo 2024 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma per resistere al ricorso.
5. Con memoria depositata in data 26 aprile 2024 l’Amministrazione resistente ha eccepito che le parti non avrebbero mai inoltrato – né in fase procedimentale né giudiziale - alcun documento utile ai fini del superamento dei motivi ostativi comunicati nel preavviso di rigetto e che, in assenza del requisito reddituale, non sarebbe stato consentito il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
6. Con ordinanza del 2 maggio 2024, n. -OMISSIS-, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente per insussistenza del fumus boni juris , “atteso il carattere preclusivo ed assorbente della segnalazione nel Sistema Schengen ”.
7. All’udienza pubblica del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato e va respinto.
9. A ben vedere, il provvedimento gravato poggia su due circostanze ostative: la mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro del livello reddituale richiesto ai fini della procedura di emersione e la sussistenza a carico del ricorrente – come evidenziato in sede cautelare – di una segnalazione Schengen da parte dell’Olanda.
10. In relazione ad entrambi i profili, ciascuno dei quali di per sé sufficiente a supportare le valutazioni negative dell’Amministrazione, trattandosi evidentemente di provvedimento c.d. plurimotivato, osserva il Collegio che il ricorrente, in sede di ricorso, ha dedotto contestazioni del tutto generiche e prive di qualunque riscontro documentale.
11. In disparte il profilo della segnalazione Schengen - già di per sé sufficiente a giustificare, in base all’attuale formulazione dell’art. 103 del D.L. n. 103/2020, il rigetto dell’istanza di emersione (questione sulla quale, invero, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3759/2025, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. dell’art. 103, comma 10, lett. b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento agli artt. 3, 11 e 117 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’automatismo ostativo della segnalazione Schengen rispetto alla valutazione dell’istanza di emersione, precludendo all’amministrazione la verifica in concreto di pericolosità e comunque la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento o meno della stessa) - vale osservare che, in ordine al profilo della carenza reddituale in capo al datore di lavoro, in sede di ricorso il ricorrente si è limitato a dedurre che il requisito sarebbe confermato dalla “documentazione in atti”; circostanza questa, tuttavia, smentita sia dalla documentazione versata in giudizio (nulla si riscontra in ordine all’avversato profilo da parte dell’istante), che da quanto emerge dal provvedimento gravato, da cui risulta che neppure in fase procedimentale gli interessati abbiano fornito alcun riscontro al riguardo, non avendo prodotto alcuna documentazione nei termini assegnati in sede di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/90.
12. Tanto considerato, detto requisito, previsto ai fini dell’ammissibilità della domanda di emersione, risulta indimostrato.
13. Sulla base delle suesposte considerazioni, il ricorso non merita favorevole apprezzamento e va pertanto respinto.
14. Le spese di lite sono liquidate in base al principio della soccombenza, per l’importo determinato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NI ON, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SI MO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI MO | NI ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.