Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00488/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AL GG, in proprio ed in qualità di titolare dell’azienda agricola “Bunferrà”, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IG, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Castagnoli e Marina Crovetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’atto del 18.3.2024 di conclusione del procedimento relativo alle due domande della ricorrente per il bando D.G.R. n. 1135/2022 per il “ Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 ”, sottomisure 6.1 e 4.1, nella parte in cui ha ritenuto solo parzialmente ammissibile la richiesta per la sottomisura 4.1, escludendo le spese per il rifacimento dei tratti di muri a secco nn. 2, 3 e 4;
B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
del provvedimento di ammissione della ricorrente al sostegno prot. n. 705519 in data 30.5.2024, disponente l’assegnazione delle risorse di cui al bando D.G.R. n. 1135/2022 per il “ Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 ”, sottomisure 6.1 e 4.1, nella parte in cui ha accordato solo parzialmente il contributo per gli investimenti afferenti alla sottomisura 4.1, escludendo quelli per il ripristino dei muri a secco nn. 2, 3 e 4;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione IG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026, la dott.ssa LI LE e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con ricorso introduttivo notificato il 17 maggio 2024 e depositato il 20 maggio 2024 la dottoressa AL GG, in proprio ed in qualità di titolare dell’azienda agricola “Bunferrà”, ha impugnato l’atto della Regione IG del 18 marzo 2024 di conclusione del procedimento relativo alle due domande presentate per il bando D.G.R. n. 1135/2022 per il “ Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 ”, sottomisure 6.1 e 4.1, nella parte in cui ha ritenuto solo parzialmente ammissibile la richiesta per la sottomisura 4.1 ed ha stralciato le spese per il rifacimento dei tratti di muri a secco nn. 2, 3 e 4.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione del “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022” - Norme comuni per le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul bando “pacchetto giovani” – Sottomisura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole” – Condizioni di ammissibilità punto 6 e “Domande di sostegno” investimenti immobili n. 2 di cui alla D.G.R. n. 1135 del 18.11.2022. Difetto di Istruttoria. Travisamento di atti e fatti decisivi. Illogicità . Il mancato riconoscimento del contributo per i muretti a secco nn. 2 e 3 discenderebbe da un travisamento dei fatti, perché il controllo eseguito dai Carabinieri Forestali avrebbe riguardato esclusivamente il muro n. 4.
II) Violazione e/o falsa applicazione del “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022” - Norme comuni per le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul bando “pacchetto giovani” – Sottomisura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole” – Condizioni di ammissibilità punto 6 e “Domande di sostegno” investimenti immobili n. 2 di cui alla D.G.R. n. 1135 del 18.11.2022 in relazione all’art. 3 del d.p.r. n. 380/2001, all’art. 146, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 42/2004, agli artt. 5 e 7 del d.p.r. 6.10.1999, all’art. 93 del d.p.r. n. 380/2001 ed all’art. 35, comma 22, della L.R. n. 4/1999. Difetto di presupposto. Travisamento dei fatti. Illogicità . La non ammissione del finanziamento per il muro n. 4, in ragione dell’assenza di cantierabilità dell’intervento, costituirebbe il portato dell’erronea qualificazione del manufatto come nuova costruzione. In realtà, l’opera, resasi indispensabile per il contenimento della fascia soprastante, sarebbe consistita nel ripristino dell’originaria morfologia del terreno franato e nella ricostruzione fedele del muretto a secco già esistente e parzialmente diruto, con l’unica minimale differenza del posizionamento di una porzione di circa 4 metri davanti al tratto di muro non crollato, per consolidare ulteriormente il versante. Si tratterebbe, quindi, di una sistemazione idraulica agraria, con funzioni di mantenimento del terreno e di drenaggio, nonché di servizio all’attività agricola condotta sul fondo: pertanto, l’intervento avrebbe carattere di edilizia libera, non richiedente né il permesso di costruire, né l’autorizzazione paesaggistica, né il nulla-osta del Parco Nazionale delle Cinque Terre e quello idrogeologico, né, infine, l’applicazione della disciplina sui progetti di costruzioni in zone sismiche.
III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 in relazione al “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022” - Norme comuni per le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento di cui alla D.G.R. n. 1135 del 18.11.2022. Difetto di motivazione e di istruttoria . Il provvedimento avversato sarebbe inficiato da grave difetto istruttorio, in quanto l’Amministrazione non avrebbe valutato le osservazioni del tecnico di parte, il quale aveva rappresentato sia che il muro oggetto di contestazioni da parte dei Carabinieri e del Comune di Monterosso al Mare era unicamente il n. 4, sia che l’intervento edilizio non necessitava di autorizzazioni di qualsivoglia natura.
Con successivo ricorso in aggiunzione, notificato il 26 luglio 2024 e depositato il 2 agosto 2024, la dottoressa GG ha oppugnato il provvedimento della Regione IG di ammissione al sostegno in data 30 maggio 2024, disponente l’assegnazione delle risorse di cui al bando D.G.R. n. 1135/2022 per il “ Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 ”, sottomisure 6.1 e 4.1, nella parte in cui ha accordato solo parzialmente il contributo per gli investimenti afferenti alla sottomisura 4.1, escludendo quelli per il ripristino dei muri a secco nn. 2, 3 e 4. La deducente ha riproposto le censure articolate con il gravame introduttivo.
La Regione IG si è costituita in giudizio, difendendo la piena legittimità degli atti gravati ed instando per la reiezione dell’impugnativa.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali e repliche, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026 la causa è stata assunta in decisione.
IT
1. La ricorrente dottoressa AL GG si duole dell’esito della procedura indetta della Regione IG con il bando D.G.R. n. 1135 del 18 novembre 2022 per l’assegnazione delle risorse di cui al “ Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 ”, lamentando la mancata concessione del contributo di sostegno inerente alla sottomisura 4.1 per gli interventi di ripristino dei muri a secco nn. 2, 3 e 4 nei terreni della sua azienda agricola.
2. I primi due motivi di ricorso, scrutinabili congiuntamente per la loro intima connessione, sono destituiti di fondamento.
Occorre premettere che, in base alla condizione di ammissibilità n. 6 stabilita dal bando regionale, “ la domanda di sostegno deve riguardare investimenti cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili al momento della presentazione della stessa, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi, ovvero tutta la documentazione necessaria ad attestare l’immediata eseguibilità. Tale requisito deve essere assolto al momento di presentazione della domanda ” (doc. 1 resistente).
Nel caso in esame, l’Amministrazione regionale ha correttamente escluso la sussistenza della condizione della cantierabilità per i tratti di muri in pietra a secco individuati nell’istanza dell’interessata con i nn. 2, 3 e 4, perché tali porzioni murarie sono state oggetto di sbancamento e rifacimento ex novo in assenza dei necessari titoli abilitativi.
Invero, come si evince dalla planimetria prodotta dall’istante in allegato alla domanda del 21 febbraio 2023 (docc. 1-a e 1-bis resistente), originariamente tali muri erano separati e distanziati tra loro. Invece, dalle fotografie scattate dai Carabinieri Forestali nel sopralluogo del 27 luglio 2023, emerge nitidamente che il muro a secco n. 4 è stato ricostruito in posizione più arretrata verso monte e con dimensioni differenti, mentre i muretti nn. 2 e 3 non sono più distinguibili come elementi autonomi, in quanto risultano inglobati nella nuova opera (v. relazione del Nucleo Parco Cinque Terre dei Carabinieri Forestali in data 13.11.2023, sub doc. 6 resistente, e relativo fascicolo fotografico, sub doc. 6-bis resistente).
In particolare, contrariamente all’assunto ricorsuale, nel fascicolo fotografico i Carabinieri Forestali hanno documentato ed indicato espressamente che il nuovo manufatto ricomprende sia il primigenio muro n. 4, sia i precedenti muretti nn. 2 e 3:
- a pag. 2 del fascicolo è riprodotta la fotografia dell’originario muro n. 4, quasi interamente diruto, che la dottoressa GG aveva allegato alla domanda di ammissione al sostegno, sotto la quale è inserita la fotografia della corrispondente struttura muraria ricostruita, identificata mediante la presenza in loco di una pianta di ulivo;
- a pag. 3 del fascicolo è contenuta la fotografia del preesistente muretto n. 2, a suo tempo trasmessa con la richiesta di contributo, unitamente alla fotografia del tratto murario ripristinato ed inglobato nel nuovo organismo edilizio, individuato sempre grazie ad un olivo;
- a pag. 4 del fascicolo è riprodotta la fotografia del vecchio muretto n. 3, inviata con l’istanza di sostegno, insieme con la fotografia della porzione rifatta in seno alla nuova costruzione, riconosciuta tramite una recinzione sullo sfondo ed un arbusto.
Con ordinanza n. 38 del 15 aprile 2024 il Comune di Monterosso al Mare ha ingiunto la demolizione dell’opera muraria, in quanto edificata abusivamente (doc. 13 resistente). Sia questo T.A.R., con sentenza n. 649 del 9 ottobre 2024, sia il Consiglio di Stato, con decisione n. 4802 del 3 giugno 2025, hanno respinto le censure mosse avverso il suddetto provvedimento di restitutio in integrum , statuendo che l’intervento di ricostruzione – essendo stato caratterizzato da un movimento di terra di 130 metri cubi, parziale posizionamento del muro in diversa area di sedime e modifica delle caratteristiche dimensionali – ha comportato un’alterazione permanente dello stato dei luoghi e, quindi, necessitava di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, nulla-osta idrogeologico e nulla-osta dell’ente parco, oltre che denuncia ai fini sismici ex art. 93 del d.p.r. n. 380/2001.
Orbene, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalla riferita ricostruzione, evidenziando, anzi, che l’attività edilizia posta in essere dalla ricorrente non ha rispettato quanto dalla stessa dichiarato nella domanda di ammissione al sostegno, ossia che il volume di terreno oggetto di spostamento sarebbe rimasto al di sotto di 100 metri cubi (v. doc. 1-bis resistente), id est del limite fissato dall’art. 35 della L.R. n. 4/1999 per qualificare un movimento di terra di modesta rilevanza, come tale effettuabile con una mera denuncia di inizio attività anziché in forza di un’autorizzazione idrogeologica.
Per completezza, si osserva che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, intervenuta nelle more del giudizio, lungi dal fondare la spettanza del contributo nell’eventualità di esito positivo del procedimento di sanatoria, costituisce la riprova della legittimità della decisione regionale di (parziale) ripulsa, in quanto presuppone la mancanza dei titoli abilitativi alla data di inoltro dell’istanza di finanziamento. Ciò, peraltro, è stato chiaramente evidenziato nel provvedimento del 18 marzo 2024, laddove si è precisato che, “ anche se fossero sanati ai sensi della normativa vigente, gli stessi interventi non erano cantierabili al momento della presentazione della domanda di sostegno e pertanto non [N.d.R.: sono] ammissibili ”.
3. Infine, il terzo mezzo è privo di pregio.
L’Amministrazione procedente ha esaminato le osservazioni del perito di parte (doc. 9 resistente), come comprovato dal fatto che sono state trascritte nel corpo dell’atto del 18 marzo 2024, ma le ha ritenute non condivisibili, per le motivazioni esposte nel precedente § 2 e sintetizzate nei provvedimenti gravati.
4. In relazione a quanto precede, l’impugnativa si appalesa infondata e va, quindi, rigettata.
5. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione IG, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 3.000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA EL, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
LI LE, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LI LE | CA EL |
IL SEGRETARIO