TAR Genova, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 488
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Sentenza 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022” - Norme comuni per le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul bando “pacchetto giovani” – Sottomisura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole” – Condizioni di ammissibilità punto 6 e “Domande di sostegno” investimenti immobili n. 2 di cui alla D.G.R. n. 1135 del 18.11.2022. Difetto di Istruttoria. Travisamento di atti e fatti decisivi. Illogicità

    L’Amministrazione regionale ha correttamente escluso la sussistenza della condizione della cantierabilità per i tratti di muri in pietra a secco individuati nell’istanza dell’interessata con i nn. 2, 3 e 4, perché tali porzioni murarie sono state oggetto di sbancamento e rifacimento ex novo in assenza dei necessari titoli abilitativi. Le fotografie dei Carabinieri Forestali hanno documentato che il nuovo manufatto ricomprende sia il primigenio muro n. 4, sia i precedenti muretti nn. 2 e 3.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022” - Norme comuni per le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul bando “pacchetto giovani” – Sottomisura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole” – Condizioni di ammissibilità punto 6 e “Domande di sostegno” investimenti immobili n. 2 di cui alla D.G.R. n. 1135 del 18.11.2022 in relazione all’art. 3 del d.p.r. n. 380/2001, all’art. 146, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 42/2004, agli artt. 5 e 7 del d.p.r. 6.10.1999, all’art. 93 del d.p.r. n. 380/2001 ed all’art. 35, comma 22, della L.R. n. 4/1999. Difetto di presupposto. Travisamento dei fatti. Illogicità

    L’intervento di ricostruzione, essendo stato caratterizzato da un movimento di terra di 130 metri cubi, parziale posizionamento del muro in diversa area di sedime e modifica delle caratteristiche dimensionali, ha comportato un’alterazione permanente dello stato dei luoghi e, quindi, necessitava di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, nulla-osta idrogeologico e nulla-osta dell’ente parco, oltre che denuncia ai fini sismici ex art. 93 del d.p.r. n. 380/2001. L’attività edilizia posta in essere dalla ricorrente non ha rispettato quanto dalla stessa dichiarato nella domanda di ammissione al sostegno, ossia che il volume di terreno oggetto di spostamento sarebbe rimasto al di sotto di 100 metri cubi, del limite fissato dall’art. 35 della L.R. n. 4/1999 per qualificare un movimento di terra di modesta rilevanza.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 in relazione al “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022” - Norme comuni per le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento di cui alla D.G.R. n. 1135 del 18.11.2022. Difetto di motivazione e di istruttoria

    L’Amministrazione procedente ha esaminato le osservazioni del perito di parte, ma le ha ritenute non condivisibili, per le motivazioni esposte nel precedente § 2 e sintetizzate nei provvedimenti gravati.

  • Rigettato
    Riproposizione delle censure articolate con il gravame introduttivo

    Le censure sono state rigettate per le medesime motivazioni esposte in relazione al ricorso introduttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 488
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 488
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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