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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4662/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Parte_1
Salerno, Via G. A. Diaz, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Brunella De Maio, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Quintino Sella, n. 33, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Barba, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATO e
, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove, n. CP_2
21, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Antonelli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione APPELLATA e
Controparte_3
U.T.G. Controparte_4
Controparte_5
U.T.G. Controparte_6
U.T.G. Controparte_7
U.T.G. Controparte_8
Controparte_9
Controparte_10
APPELLATI CONTUMACI 2
CONCLUSIONI
Come precisate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto appello avverso Parte_1 la Sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. 421 del 08.05.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione all'esecuzione proposta da in relazione CP_1 all'intimazione di pagamento n. 09720219014419010000, notificata in data 24.02.2022, con riguardo alle cartelle esattoriali n. 09720110149528079000, n. 09720110222914581000, n. 09720120002999080000, n. 09720120147372583000, n. 09720120239936392000, n. 09720120259646332000, n. 09720120297082872000, n. 0972013010556341000, n. 09720130237560532000, n. 09720150049661472000, n. 09720150136820466000, n. 09720150168574916000, n. 09720150179496045000, n. 09720150186760052000, n. 09720160218072630000, n. 09720170141610336000, n. 09720170243830575000, n. 9720190085546662000.
In particolare, la sentenza appellata ha dato conto dell'applicabilità alle cartelle esattoriali oggetto di opposizione della disciplina di cui al D.L. n. 119 del 2018 (convertito con modificazioni in L. n. 136 del 2018) e alla Legge di Bilancio 2023, con conseguente annullamento automatico dei relativi carichi esattoriali, con la sola eccezione della cartella di pagamento n. 09720120259646332000, in relazione alla quale è stata dichiarata la prescrizione del credito.
Ciò posto, ha proposto appello avverso la Parte_1 richiamata sentenza sulla base dei seguenti motivi:
- Non applicabilità alle cartelle di pagamento oggetto di opposizione della disciplina di cui alla Legge di Bilancio dell'anno 2023;
- Erroneo accertamento della prescrizione del credito azionato, stante l'avvenuta notifica delle diverse cartelle di pagamento, con correlativa interruzione dei termini di prescrizione, e applicabilità del termine di prescrizione decennale, stante l'effetto novativo delle obbligazioni derivante dalla notifica della cartella di pagamento;
- Omessa applicazione degli interessi e sanzioni per omessi o ritardati pagamenti, in applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997. 3
Conseguentemente, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con rigetto dell'opposizione spiegata e condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio, CP_1 chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
si è costituita in giudizio, aderendo ai motivi di appello proposti da CP_2
. Parte_1
All'udienza del 04.06.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Anzitutto, non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello. Al riguardo, deve condividersi il principio per cui “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. n. 18669 del 08.09.2020, conf. Cass. 15.09.2023, n. 26624, Cass. Sez. Un. 16.11.2017, n. 27199). Nel caso di specie, l'appello proposto, ancorché non indichi espressamente un progetto alternativo di decisione e la contrapposizione dello stesso a parti specifiche della pronuncia impugnata, risulta nondimeno idoneo a dare compiutamente atto dei motivi di doglianza veicolati e dell'incidenza degli stessi sulla sentenza appellata.
Nel merito, l'appello proposto deve essere rigettato, sia pure a fronte della integrazione della motivazione della sentenza appellata, come di seguito indicato.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza appellata in punto di applicabilità alle cartelle di pagamento oggetto di opposizione della disciplina di cui alla Legge di Bilancio dell'anno 2023. Richiamando l'indicata disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della L. n. 197 del 29.12.2022, “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 4
dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”. Dunque, l'effetto di annullamento automatico dei carichi esattoriali risulta ricollegato al ricorrere congiunto di un elemento di fattispecie di carattere cronologico, costituito dall'affidamento dei singoli carichi all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015, e da un elemento di fattispecie di carattere oggettivo, costituito dalla quantificazione del credito per importo non superiore ad Euro 1.000,00. In relazione al profilo cronologico, l'appellante nulla ha dedotto quanto alla data di affidamento dei singoli carichi all'agente della riscossione, mentre lo stato di dettaglio dei debiti e l'estratto di ruolo depositati dall'appellante risultano privi di ogni riferimento o indicazione utile a determinare il momento di affidamento all'agente della riscossione del relativo carico. In relazione al profilo di quantificazione del credito, dall'analisi dello stato di dettaglio dei debiti e dell'estratto di ruolo depositati da parte appellante, risultano di importo superiore al limite normativamente indicato sia la cartella di pagamento n. 09720120259646332000, a tal fine correttamente indicata dalla sentenza appellata, sia anche la cartella di pagamento n. 09720150049661472000, non indicata dalla sentenza appellata. Conseguentemente, deve riscontrarsi l'esclusione dall'effetto di annullamento automatico dei carichi pendenti sia della cartella di pagamento n. 09720120259646332000, sia della cartella di pagamento n. 09720150049661472000.
Ciò posto, analizzando il secondo motivo di appello, occorre rilevare che sia in relazione alla cartella di pagamento n. 09720120259646332000, sia in relazione alla cartella di pagamento n. 09720150049661472000, deve essere riscontrata la prescrizione del credito azionato. Va premesso che, venendo in rilievo un credito derivante da sanzioni amministrative per violazione di norme del codice della strada, occorre fare applicazione del termine di prescrizione quinquennale, come previsto dall'art. 209 del D.lgs. n. 285 del 1992 e dall'art. 28 della L. n. 689 del 1981. Ciò premesso, diversamente da quanto evidenziato da parte appellante, non può affermarsi che la notifica della cartella di pagamento, emessa per il pagamento credito derivante dalle sanzioni amministrative, determini un effetto novativo dell'obbligazione originaria, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione. Infatti, deve ritenersi che “la notifica di una cartella di pagamento costituisce un mero atto interruttivo (art. 2943 c.c. e s.s.), a partire dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale, proprio del singolo credito tributario azionato” (Cass. 06.03.2023, n. 6684, conf. Cass. 03.04.2019, n. 9289). Ugualmente, in relazione alla formazione del ruolo, è stato evidenziato “con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, che il subentro dell' quale nuovo concessionario non determina il mutamento Parte_1 5
della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale […], pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista per il credito posto in riscossione” (Cass. 04.03.2020, n. 6117, conf. Cass. 24.05.2021, n. 14189, Cass. 04.12.2018, n. 31352, Cass. 19.06.2009, n. 14301, Cass. 04.12.2018, n. 31352). Fermo quanto precede, deve rilevarsi, in relazione alla cartella esattoriale n. 09720120259646332000, che la data di notifica indicata dall'appellante risale al 29.12.2012, a fronte della notifica della intimazione di pagamento in data 24.02.2022 e della mancata allegazione di eventi intermedi interruttivi della prescrizione, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale. Ugualmente, in relazione alla cartella esattoriale n. 09720150049661472000, la data di notifica indicata dall'appellante risale al 03.12.2015, a fronte della notifica della intimazione di pagamento in data 24.02.2022 e della mancata allegazione di eventi intermedi interruttivi della prescrizione, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale. Conseguentemente, in relazione ai soli carichi esclusi dall'effetto di annullamento automatico precedentemente indicato, deve riscontrarsi la prescrizione dei crediti per sanzioni amministrative.
Stante il riscontrato annullamento automatico delle cartelle di pagamento precedentemente indicate e la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento residue, risulta assorbito il motivo di appello relativo all'applicazione degli interessi e sanzioni per omessi o ritardati pagamenti.
Alla luce di quanto indicato, l'appello deve essere dunque rigettato, con conferma della sentenza appellata.
Le spese legali di lite del presente grado di giudizio sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico di e di Parte_1 [...]
, che ha integralmente aderito ai motivi di appello proposti dalla prima, e si CP_2 liquidano come in dispositivo, a carico solidale delle stesse, in considerazione alla convergenza delle prospettazioni difensive, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle difese spiegate rispetto al ridotto valore della causa, dell'attività processuale effettivamente espletata. Con particolare riguardo alla posizione di deve evidenziarsi che “la CP_2 legittimazione a contraddire nel caso di opposizione a cartella è propria sia del concessionario, che procede alla riscossione e alla notifica della cartella, sia dell'ente impositore quale titolare del credito” (Cass. 26.06.2020, n. 12923). 6
Ciò posto, dalla sussistenza della legittimazione a contraddire in capo a CP_2 consegue la necessaria applicazione del principio di causalità e soccombenza nella regolazione delle spese di lite. Le spese di lite devono distrarsi in favore dell'Avv. Giovanna Barba, dichiaratosi procuratore antistatario dell'appellato . CP_1
Diversamente da quanto indicato dall'appellato , non si riscontrano i CP_1 presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conf. Cass. n. 27326 del 24.10.2019, Cass. n. 7901 del 30.03.2018, Cass. Sez. Un. n. 9911, del 20.04.2018). Nel caso di specie, nella difesa di parte appellante non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate. Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
Infine, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (cfr. Cass. 14.03.2014, n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 7
- Rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di Tivoli, n. 421 del 08.05.2023;
- Condanna e in solido tra Parte_1 CP_2 loro, al pagamento, in favore dell'Avv. Giovanna Barba, dichiaratosi procuratore antistatario dell'appellato , delle spese del presente CP_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come determinato dalla legge.
Tivoli, 08.06.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 4662/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Parte_1
Salerno, Via G. A. Diaz, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Brunella De Maio, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Quintino Sella, n. 33, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Barba, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATO e
, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove, n. CP_2
21, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Antonelli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione APPELLATA e
Controparte_3
U.T.G. Controparte_4
Controparte_5
U.T.G. Controparte_6
U.T.G. Controparte_7
U.T.G. Controparte_8
Controparte_9
Controparte_10
APPELLATI CONTUMACI 2
CONCLUSIONI
Come precisate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto appello avverso Parte_1 la Sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. 421 del 08.05.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione all'esecuzione proposta da in relazione CP_1 all'intimazione di pagamento n. 09720219014419010000, notificata in data 24.02.2022, con riguardo alle cartelle esattoriali n. 09720110149528079000, n. 09720110222914581000, n. 09720120002999080000, n. 09720120147372583000, n. 09720120239936392000, n. 09720120259646332000, n. 09720120297082872000, n. 0972013010556341000, n. 09720130237560532000, n. 09720150049661472000, n. 09720150136820466000, n. 09720150168574916000, n. 09720150179496045000, n. 09720150186760052000, n. 09720160218072630000, n. 09720170141610336000, n. 09720170243830575000, n. 9720190085546662000.
In particolare, la sentenza appellata ha dato conto dell'applicabilità alle cartelle esattoriali oggetto di opposizione della disciplina di cui al D.L. n. 119 del 2018 (convertito con modificazioni in L. n. 136 del 2018) e alla Legge di Bilancio 2023, con conseguente annullamento automatico dei relativi carichi esattoriali, con la sola eccezione della cartella di pagamento n. 09720120259646332000, in relazione alla quale è stata dichiarata la prescrizione del credito.
Ciò posto, ha proposto appello avverso la Parte_1 richiamata sentenza sulla base dei seguenti motivi:
- Non applicabilità alle cartelle di pagamento oggetto di opposizione della disciplina di cui alla Legge di Bilancio dell'anno 2023;
- Erroneo accertamento della prescrizione del credito azionato, stante l'avvenuta notifica delle diverse cartelle di pagamento, con correlativa interruzione dei termini di prescrizione, e applicabilità del termine di prescrizione decennale, stante l'effetto novativo delle obbligazioni derivante dalla notifica della cartella di pagamento;
- Omessa applicazione degli interessi e sanzioni per omessi o ritardati pagamenti, in applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997. 3
Conseguentemente, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con rigetto dell'opposizione spiegata e condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio, CP_1 chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
si è costituita in giudizio, aderendo ai motivi di appello proposti da CP_2
. Parte_1
All'udienza del 04.06.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Anzitutto, non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello. Al riguardo, deve condividersi il principio per cui “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. n. 18669 del 08.09.2020, conf. Cass. 15.09.2023, n. 26624, Cass. Sez. Un. 16.11.2017, n. 27199). Nel caso di specie, l'appello proposto, ancorché non indichi espressamente un progetto alternativo di decisione e la contrapposizione dello stesso a parti specifiche della pronuncia impugnata, risulta nondimeno idoneo a dare compiutamente atto dei motivi di doglianza veicolati e dell'incidenza degli stessi sulla sentenza appellata.
Nel merito, l'appello proposto deve essere rigettato, sia pure a fronte della integrazione della motivazione della sentenza appellata, come di seguito indicato.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza appellata in punto di applicabilità alle cartelle di pagamento oggetto di opposizione della disciplina di cui alla Legge di Bilancio dell'anno 2023. Richiamando l'indicata disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della L. n. 197 del 29.12.2022, “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 4
dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”. Dunque, l'effetto di annullamento automatico dei carichi esattoriali risulta ricollegato al ricorrere congiunto di un elemento di fattispecie di carattere cronologico, costituito dall'affidamento dei singoli carichi all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015, e da un elemento di fattispecie di carattere oggettivo, costituito dalla quantificazione del credito per importo non superiore ad Euro 1.000,00. In relazione al profilo cronologico, l'appellante nulla ha dedotto quanto alla data di affidamento dei singoli carichi all'agente della riscossione, mentre lo stato di dettaglio dei debiti e l'estratto di ruolo depositati dall'appellante risultano privi di ogni riferimento o indicazione utile a determinare il momento di affidamento all'agente della riscossione del relativo carico. In relazione al profilo di quantificazione del credito, dall'analisi dello stato di dettaglio dei debiti e dell'estratto di ruolo depositati da parte appellante, risultano di importo superiore al limite normativamente indicato sia la cartella di pagamento n. 09720120259646332000, a tal fine correttamente indicata dalla sentenza appellata, sia anche la cartella di pagamento n. 09720150049661472000, non indicata dalla sentenza appellata. Conseguentemente, deve riscontrarsi l'esclusione dall'effetto di annullamento automatico dei carichi pendenti sia della cartella di pagamento n. 09720120259646332000, sia della cartella di pagamento n. 09720150049661472000.
Ciò posto, analizzando il secondo motivo di appello, occorre rilevare che sia in relazione alla cartella di pagamento n. 09720120259646332000, sia in relazione alla cartella di pagamento n. 09720150049661472000, deve essere riscontrata la prescrizione del credito azionato. Va premesso che, venendo in rilievo un credito derivante da sanzioni amministrative per violazione di norme del codice della strada, occorre fare applicazione del termine di prescrizione quinquennale, come previsto dall'art. 209 del D.lgs. n. 285 del 1992 e dall'art. 28 della L. n. 689 del 1981. Ciò premesso, diversamente da quanto evidenziato da parte appellante, non può affermarsi che la notifica della cartella di pagamento, emessa per il pagamento credito derivante dalle sanzioni amministrative, determini un effetto novativo dell'obbligazione originaria, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione. Infatti, deve ritenersi che “la notifica di una cartella di pagamento costituisce un mero atto interruttivo (art. 2943 c.c. e s.s.), a partire dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale, proprio del singolo credito tributario azionato” (Cass. 06.03.2023, n. 6684, conf. Cass. 03.04.2019, n. 9289). Ugualmente, in relazione alla formazione del ruolo, è stato evidenziato “con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, che il subentro dell' quale nuovo concessionario non determina il mutamento Parte_1 5
della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale […], pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista per il credito posto in riscossione” (Cass. 04.03.2020, n. 6117, conf. Cass. 24.05.2021, n. 14189, Cass. 04.12.2018, n. 31352, Cass. 19.06.2009, n. 14301, Cass. 04.12.2018, n. 31352). Fermo quanto precede, deve rilevarsi, in relazione alla cartella esattoriale n. 09720120259646332000, che la data di notifica indicata dall'appellante risale al 29.12.2012, a fronte della notifica della intimazione di pagamento in data 24.02.2022 e della mancata allegazione di eventi intermedi interruttivi della prescrizione, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale. Ugualmente, in relazione alla cartella esattoriale n. 09720150049661472000, la data di notifica indicata dall'appellante risale al 03.12.2015, a fronte della notifica della intimazione di pagamento in data 24.02.2022 e della mancata allegazione di eventi intermedi interruttivi della prescrizione, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale. Conseguentemente, in relazione ai soli carichi esclusi dall'effetto di annullamento automatico precedentemente indicato, deve riscontrarsi la prescrizione dei crediti per sanzioni amministrative.
Stante il riscontrato annullamento automatico delle cartelle di pagamento precedentemente indicate e la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento residue, risulta assorbito il motivo di appello relativo all'applicazione degli interessi e sanzioni per omessi o ritardati pagamenti.
Alla luce di quanto indicato, l'appello deve essere dunque rigettato, con conferma della sentenza appellata.
Le spese legali di lite del presente grado di giudizio sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico di e di Parte_1 [...]
, che ha integralmente aderito ai motivi di appello proposti dalla prima, e si CP_2 liquidano come in dispositivo, a carico solidale delle stesse, in considerazione alla convergenza delle prospettazioni difensive, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle difese spiegate rispetto al ridotto valore della causa, dell'attività processuale effettivamente espletata. Con particolare riguardo alla posizione di deve evidenziarsi che “la CP_2 legittimazione a contraddire nel caso di opposizione a cartella è propria sia del concessionario, che procede alla riscossione e alla notifica della cartella, sia dell'ente impositore quale titolare del credito” (Cass. 26.06.2020, n. 12923). 6
Ciò posto, dalla sussistenza della legittimazione a contraddire in capo a CP_2 consegue la necessaria applicazione del principio di causalità e soccombenza nella regolazione delle spese di lite. Le spese di lite devono distrarsi in favore dell'Avv. Giovanna Barba, dichiaratosi procuratore antistatario dell'appellato . CP_1
Diversamente da quanto indicato dall'appellato , non si riscontrano i CP_1 presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conf. Cass. n. 27326 del 24.10.2019, Cass. n. 7901 del 30.03.2018, Cass. Sez. Un. n. 9911, del 20.04.2018). Nel caso di specie, nella difesa di parte appellante non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate. Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
Infine, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (cfr. Cass. 14.03.2014, n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 7
- Rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di Tivoli, n. 421 del 08.05.2023;
- Condanna e in solido tra Parte_1 CP_2 loro, al pagamento, in favore dell'Avv. Giovanna Barba, dichiaratosi procuratore antistatario dell'appellato , delle spese del presente CP_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come determinato dalla legge.
Tivoli, 08.06.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli