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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 15/01/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MOGAVERO NICOLA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2812/2025 depositato il 27/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120004932530000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120004932530000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259027735475000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259027735475000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Sig. Ricorrente_1 (di seguito il Sig. “Ricorrente_1”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate – IO (di seguito l'ADR), e l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo (di seguito l'”AD”), avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe notificata il 27.6.2025 - per mezzo della quale, richiamate svariate cartelle di pagamento asseritamente notificate nelle rispettive date ivi indicate, si chiedeva il pagamento, entro cinque giorni, della somma di Euro 125.154,62.
1.1.- Il Sig. Ricorrente_1 invoca l'annullamento della predetta intimazione di pagamento limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620120004932530 (relativa ed IRPEF anno di imposta 2008) -relativamente alla quale l'importo complessivamente richiesto in pagamento è pari ad Euro 5.998,08 (compresi interessi sanzioni ed oneri di riscossone) – affidandosi ai seguenti motivi:
i)- Decadenza dall'iscrizione a ruolo – violazione di legge. Il ricorrente lamenta l'omessa notifica della cartella presupposta all'atto impugnato e l'omessa notifica dell'atto impositivo a sua volta presupposto alla predetta cartella di pagamento ii)- Prescrizione dell'imposta;
iii)- Prescrizione dell'imposta e delle sanzioni;
iv)- Prescrizione delle sanzioni;
v)- Nullità degli interessi-violazione di legge.
2.- L'AD si è costituita nel presente giudizio rappresentando la regolarità della notifica della notifica in data
5.4.2012 della cartella di pagamento n. 29620120004932530, secondo relativa documentazione versata in atti. Rappresenta poi che in relazione a detta cartella di pagamento erano state notificate svariate intimazioni di pagamento (l'11 gennaio 2017 l'intimazione di pagamento n. 2962016902811974000, il 14 febbraio 2023
a mezzo PEC l'intimazione di pagamento n. 29620239002096831000, il 14 marzo 2024 a mezzo PEC
l'intimazione di pagamento n. 29620249011808539000) la cui notifica è provata da relativa documentazione versata in atti.
Argomenta sulla infondatezza dei motivi di ricorso, invocandone il rigetto.
2.1.- L'ADR, malgrado la regolarità della notifica del ricorso, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Sig. Ricorrente_1 è inammissibile. 3.- La Corte rileva che in atti risulta versata, a cura della resistente, documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento 29620120004932530, presupposta alla intimazione di pagamento impugnata.
Tale documentazione è rimasta incontestata dal ricorrente che non ha prodotto motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 546/92. Ne consegue che la detta cartella di pagamento (ed il ruolo in essa incorporato),
è divenuta definitiva per non essere stata impugnata entro il termine decadenziale di cui all'art. 21, comma
1, del D.Lgs 546/92.
3.1.- Inoltre, secondo la documentazione versata in atti (anch'essa rimasta incontestata dal ricorrente), sono state notificate al Sig. Ricorrente_1 le intimazioni di pagamento nn. 962016902811974000 e 29620239002096831000 per mezzo delle quali è stato incontestatamente chiesto il pagamento della cartella in questione n. 29620120004932530. Anche tali intimazioni di pagamento sono divenute definitive per non essere state impugnate entro il predetto termine decadenziale, con l'effetto della cristallizzazione del credito portato dalla cartella in questione. Ciò, in quanto, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso,
l'intimazione di pagamento di cui di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass.
14/09/2022, n. 27093.). Inoltre, l'art. 19 del D.Lgs 546/92 contiene, alla lett. i), il rimando ad “ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado”. Infine, l'art. 2, del D.Lgs. n. 546/1992 inequivocamente menziona, appunto, l'avviso di cui all'art. 50, D.P.R. n. 602/1973, quale ultimo atto, unitamente alla cartella di pagamento, rientrante nella giurisdizione tributaria, escludendo, invece, da tale giurisdizione gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella e del detto avviso. Sicché, indicandone l'appartenenza alla giurisdizione tributaria, il legislatore ha, all'evidenza, attribuito, tanto all'intimazione di pagamento, quanto alla cartella di pagamento, natura di atti autonomamente impugnabili ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.
3.1.1.- Non può, pertanto, dubitarsi che rispetto alla intimazione di pagamento ricorra l'onere, e non la facoltà, di impugnazione. Ne consegue che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
3.1.2.- Ne è conseguito il principio di diritto ulteriormente ribadito secondo il quale, "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs.
31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" (Cass. 6436/2025).
3.1.3.- La Corte ritiene di indugiare sulla suscettibilità dell'intimazione di pagamento ad essere reiterata, come avvenuto nel caso di specie.
Si osserva che, a mente dell'art. 50, comma 1, del DPR 602/73, ove la cartella di pagamento non sia pagata entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica, il concessionario procede all'espropriazione forzata. A mente dei commi 2 e 3 del cit. art. 50, se la detta espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, la quale perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
Ne consegue, appunto, la suscettibilità dell'intimazione di pagamento ad essere reiterata in quanto, tale atto, ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, va notificato quando sia decorso un anno dall'avvenuta notifica del provvedimento esecutivo (cartella di pagamento portante il ruolo o accertamento impoesattivo)
e l'agente della riscossione, per tutto quel tempo, non abbia proceduto a iniziare l'esecuzione. Inoltre, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 50, l'intimazione perde efficacia decorso un anno dalla notifica. Quindi,
l'ente deve aver intimato il pagamento con il provvedimento esecutivo per procedersi a pignoramento. Se, poi, l'agente della riscossione è rimasto inerte per tutto l'anno successivo a quella notifica, per procedere all'esecuzione deve notificare la prima intimazione di pagamento, la quale ha efficacia di un anno (come era per l'intimazione contenuta nel provvedimento esecutivo). Se, ancora, resta inerte, passato un anno dalla notifica della prima intimazione, per procedere con il pignoramento, ne deve notificare una seconda, la quale ha efficacia, pur essa, di un anno, sicché, passato anche quel tempo, dovrà notificare una terza intimazione prima di procedere con il pignoramento, e così via. L'efficacia delle intimazioni di cui trattasi e, di conseguenza, la perdita di efficacia, vanno dunque, parametrate alla possibilità dell'ente riscossore di procedere al successivo pignoramento.
Inoltre, secondo la norma in commento, l'ADR non è tenuta ad adottare una intimazione di pagamento per ciascuna cartella di pagamento che ha in carico. Ne consegue che, quando l'ADR rispetto ad un medesimo contribuente abbia in carico svariate cartelle di pagamento (anche già precedentemente intimate) rispetto alle quali solo relativamente ad una parte di esse sia necessaria l'adozione di una nuova intimazione di pagamento, la norma in commento non esclude che quest'ultima le comprenda tutte. Di qui il detto onere del contribuente di impugnare ciascuna delle varie intimazioni di pagamento - che possono, eventualmente, succedersi al verificarsi delle predette circostanze – al fine di evitare che il relativo credito si consolidi con la conseguente preclusione di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
3.2.- Dalla mancata impugnazione delle predette intimazioni di pagamento - che hanno preceduto la notifica della cartella impugnata - consegue la cristallizzazione del credito portato dalle stesse.
3.2.1.- Con l'ulteriore precisazione che il ruolo portato dalla cartella di pagamento impugnata (contenente imposte, sanzioni ed interessi) è anch'esso divenuto definitivo in quanto in essa incorporato.
3.3.- Ogni rimanente questione rimane assorbita.
4.- Per tutto quanto precede la Corte, rilevata la notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato, dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92 a mente del quale “ Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza di cui al disposto dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, condanna il ricorrente, interamente soccombente, alla rifusione di quelle del grado sostenute dalla AD (difesa da proprio funzionario), che liquida – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, e ridotte ai sensi dell'art. 15, comma 2- sexies, del D.Lgs 546/92 – in Euro 1.191,20 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sex. XII, dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla AD, resistente, che liquida in
Euro 1.191,20, oltre accessori di legge.
Palermo, 14.1.2025 Il Giudice monocratico
NI AV
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MOGAVERO NICOLA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2812/2025 depositato il 27/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120004932530000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120004932530000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259027735475000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259027735475000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Sig. Ricorrente_1 (di seguito il Sig. “Ricorrente_1”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate – IO (di seguito l'ADR), e l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo (di seguito l'”AD”), avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe notificata il 27.6.2025 - per mezzo della quale, richiamate svariate cartelle di pagamento asseritamente notificate nelle rispettive date ivi indicate, si chiedeva il pagamento, entro cinque giorni, della somma di Euro 125.154,62.
1.1.- Il Sig. Ricorrente_1 invoca l'annullamento della predetta intimazione di pagamento limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620120004932530 (relativa ed IRPEF anno di imposta 2008) -relativamente alla quale l'importo complessivamente richiesto in pagamento è pari ad Euro 5.998,08 (compresi interessi sanzioni ed oneri di riscossone) – affidandosi ai seguenti motivi:
i)- Decadenza dall'iscrizione a ruolo – violazione di legge. Il ricorrente lamenta l'omessa notifica della cartella presupposta all'atto impugnato e l'omessa notifica dell'atto impositivo a sua volta presupposto alla predetta cartella di pagamento ii)- Prescrizione dell'imposta;
iii)- Prescrizione dell'imposta e delle sanzioni;
iv)- Prescrizione delle sanzioni;
v)- Nullità degli interessi-violazione di legge.
2.- L'AD si è costituita nel presente giudizio rappresentando la regolarità della notifica della notifica in data
5.4.2012 della cartella di pagamento n. 29620120004932530, secondo relativa documentazione versata in atti. Rappresenta poi che in relazione a detta cartella di pagamento erano state notificate svariate intimazioni di pagamento (l'11 gennaio 2017 l'intimazione di pagamento n. 2962016902811974000, il 14 febbraio 2023
a mezzo PEC l'intimazione di pagamento n. 29620239002096831000, il 14 marzo 2024 a mezzo PEC
l'intimazione di pagamento n. 29620249011808539000) la cui notifica è provata da relativa documentazione versata in atti.
Argomenta sulla infondatezza dei motivi di ricorso, invocandone il rigetto.
2.1.- L'ADR, malgrado la regolarità della notifica del ricorso, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Sig. Ricorrente_1 è inammissibile. 3.- La Corte rileva che in atti risulta versata, a cura della resistente, documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento 29620120004932530, presupposta alla intimazione di pagamento impugnata.
Tale documentazione è rimasta incontestata dal ricorrente che non ha prodotto motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 546/92. Ne consegue che la detta cartella di pagamento (ed il ruolo in essa incorporato),
è divenuta definitiva per non essere stata impugnata entro il termine decadenziale di cui all'art. 21, comma
1, del D.Lgs 546/92.
3.1.- Inoltre, secondo la documentazione versata in atti (anch'essa rimasta incontestata dal ricorrente), sono state notificate al Sig. Ricorrente_1 le intimazioni di pagamento nn. 962016902811974000 e 29620239002096831000 per mezzo delle quali è stato incontestatamente chiesto il pagamento della cartella in questione n. 29620120004932530. Anche tali intimazioni di pagamento sono divenute definitive per non essere state impugnate entro il predetto termine decadenziale, con l'effetto della cristallizzazione del credito portato dalla cartella in questione. Ciò, in quanto, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso,
l'intimazione di pagamento di cui di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass.
14/09/2022, n. 27093.). Inoltre, l'art. 19 del D.Lgs 546/92 contiene, alla lett. i), il rimando ad “ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado”. Infine, l'art. 2, del D.Lgs. n. 546/1992 inequivocamente menziona, appunto, l'avviso di cui all'art. 50, D.P.R. n. 602/1973, quale ultimo atto, unitamente alla cartella di pagamento, rientrante nella giurisdizione tributaria, escludendo, invece, da tale giurisdizione gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella e del detto avviso. Sicché, indicandone l'appartenenza alla giurisdizione tributaria, il legislatore ha, all'evidenza, attribuito, tanto all'intimazione di pagamento, quanto alla cartella di pagamento, natura di atti autonomamente impugnabili ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.
3.1.1.- Non può, pertanto, dubitarsi che rispetto alla intimazione di pagamento ricorra l'onere, e non la facoltà, di impugnazione. Ne consegue che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
3.1.2.- Ne è conseguito il principio di diritto ulteriormente ribadito secondo il quale, "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs.
31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" (Cass. 6436/2025).
3.1.3.- La Corte ritiene di indugiare sulla suscettibilità dell'intimazione di pagamento ad essere reiterata, come avvenuto nel caso di specie.
Si osserva che, a mente dell'art. 50, comma 1, del DPR 602/73, ove la cartella di pagamento non sia pagata entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica, il concessionario procede all'espropriazione forzata. A mente dei commi 2 e 3 del cit. art. 50, se la detta espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, la quale perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
Ne consegue, appunto, la suscettibilità dell'intimazione di pagamento ad essere reiterata in quanto, tale atto, ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, va notificato quando sia decorso un anno dall'avvenuta notifica del provvedimento esecutivo (cartella di pagamento portante il ruolo o accertamento impoesattivo)
e l'agente della riscossione, per tutto quel tempo, non abbia proceduto a iniziare l'esecuzione. Inoltre, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 50, l'intimazione perde efficacia decorso un anno dalla notifica. Quindi,
l'ente deve aver intimato il pagamento con il provvedimento esecutivo per procedersi a pignoramento. Se, poi, l'agente della riscossione è rimasto inerte per tutto l'anno successivo a quella notifica, per procedere all'esecuzione deve notificare la prima intimazione di pagamento, la quale ha efficacia di un anno (come era per l'intimazione contenuta nel provvedimento esecutivo). Se, ancora, resta inerte, passato un anno dalla notifica della prima intimazione, per procedere con il pignoramento, ne deve notificare una seconda, la quale ha efficacia, pur essa, di un anno, sicché, passato anche quel tempo, dovrà notificare una terza intimazione prima di procedere con il pignoramento, e così via. L'efficacia delle intimazioni di cui trattasi e, di conseguenza, la perdita di efficacia, vanno dunque, parametrate alla possibilità dell'ente riscossore di procedere al successivo pignoramento.
Inoltre, secondo la norma in commento, l'ADR non è tenuta ad adottare una intimazione di pagamento per ciascuna cartella di pagamento che ha in carico. Ne consegue che, quando l'ADR rispetto ad un medesimo contribuente abbia in carico svariate cartelle di pagamento (anche già precedentemente intimate) rispetto alle quali solo relativamente ad una parte di esse sia necessaria l'adozione di una nuova intimazione di pagamento, la norma in commento non esclude che quest'ultima le comprenda tutte. Di qui il detto onere del contribuente di impugnare ciascuna delle varie intimazioni di pagamento - che possono, eventualmente, succedersi al verificarsi delle predette circostanze – al fine di evitare che il relativo credito si consolidi con la conseguente preclusione di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
3.2.- Dalla mancata impugnazione delle predette intimazioni di pagamento - che hanno preceduto la notifica della cartella impugnata - consegue la cristallizzazione del credito portato dalle stesse.
3.2.1.- Con l'ulteriore precisazione che il ruolo portato dalla cartella di pagamento impugnata (contenente imposte, sanzioni ed interessi) è anch'esso divenuto definitivo in quanto in essa incorporato.
3.3.- Ogni rimanente questione rimane assorbita.
4.- Per tutto quanto precede la Corte, rilevata la notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato, dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92 a mente del quale “ Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza di cui al disposto dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, condanna il ricorrente, interamente soccombente, alla rifusione di quelle del grado sostenute dalla AD (difesa da proprio funzionario), che liquida – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, e ridotte ai sensi dell'art. 15, comma 2- sexies, del D.Lgs 546/92 – in Euro 1.191,20 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sex. XII, dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla AD, resistente, che liquida in
Euro 1.191,20, oltre accessori di legge.
Palermo, 14.1.2025 Il Giudice monocratico
NI AV