Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14673/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14673 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Ciampi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso presentata in data 3.7.2025 – 10.09.2025 e del diritto della ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione comunale resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dalla ricorrente con istanza inevasa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AL GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data 19 maggio 2025 i due odierni ricorrenti sono stati destinatari di un provvedimento di sospensione dall’attività di volontariato esercitata presso un canile comunale.
2. – Essi hanno, così, presentato istanza a Roma Capitale per ottenere copia di tutta la documentazione sottesa al provvedimento di sospensione.
3. – Roma Capitale ha riscontrato l’istanza inviando documentazione consistente in plurime comunicazioni a mezzo e-mail, nelle quali erano stati oscurati alcuni degli indirizzi dei mittenti e dei destinatari.
4. – Con successiva comunicazione inviata a Roma Capitale in data 10 settembre 2025, i due odierni ricorrenti hanno:
i) lamentato che la documentazione fornita con l’accesso agli atti fosse incompleta perché presentava la cancellazione dei destinatari e dei mittenti delle e-mail allegate e perché non conteneva una specifica comunicazione a mezzo e-mail che sarebbe stata letta dalla direttrice della Direzione Agricoltura e Benessere Animale di Roma Capitale ai Presidenti delle Associazioni interessate nel corso di un incontro convocato il 4 giugno 2025 presso la sede della Direzione di Roma Capitale;
ii) reiterato la richiesta di fornire l’integrale documentazione relativa al provvedimento di sospensione.
5. – A quest’ultima comunicazione dei ricorrenti, Roma Capitale non ha dato riscontro.
6. – Con ricorso ex art. 116 c.p.a. – notificato in data 29 ottobre 2025 e depositato in Segreteria in data 28 novembre 2025 – i ricorrenti hanno agito avverso il “ silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione all’istanza di accesso presentata in data 3.7.2025 – 10.09.2025 ”, chiedendo per l’effetto il diritto dei medesimi all’accesso agli atti, con conseguente obbligo dell’Amministrazione comunale resistente di esibizione “ ai documenti in possesso di Roma Capitale al 19 maggio 2025, giorno in cui è stato promulgato il provvedimento di sospensione del ricorrente, nella loro forma integrale, quindi comprensivi dei destinatari delle email e della email letta nell’incontro del 4 giugno 2025; ivi compresi quelli scambiati fra i vari uffici di Roma Capitale al fine di accertare se il [ricorrente] abbia adempiuto a precise disposizioni ricevute dai suoi superiori gerarchici”.
7. – Si è costituita in giudizio Roma Capitale, al fine di:
i) eccepire la irricevibilità del ricorso in quanto depositato in segreteria oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a.;
ii) eccepire l’inammissibilità del ricorso per superamento del termine decadenziale di cui all'art. 25, comma 4 e 5, della l. 241/90, in quanto i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare entro trenta giorni la prima nota del 4 agosto 2025 con cui l’Amministrazione ha riscontrato l’istanza di accesso;
iii) chiedere il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Roma Capitale ha, contestualmente, depositato in giudizio una copia di tutta la documentazione già fornita in sede di accesso agli atti in forma integrale, ossia le varie comunicazioni e-mail con indicazione visibile degli indirizzi di posta elettronica e dei nominativi dei mittenti.
8. – Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
9. – Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente.
Invero, il ricorso è stato notificato in data 29 ottobre 2025 ed è stato depositato in Segreteria in data 28 novembre 2025, dunque oltre il termine di 15 giorni dalla notifica.
Ne consegue l’irricevibilità per mancato rispetto del termine dimezzato (15 giorni dalla notifica) vigente in tema di “riti speciali” come prescritto dal combinato disposto degli artt. 87, co. 3 e 45 c.p.a.
10. – La rilevata irricevibilità del ricorso comporta l’assorbimento dell’eccezione di inammissibilità del medesimo.
11. – In ogni caso, per completezza, il Collegio evidenzia quanto al merito della controversia che l’Amministrazione:
- ha depositato in giudizio la documentazione già inviata in sede di accesso, senza l’oscuramento degli indirizzi dei mittenti e dei riceventi, così come richiesto in atti dai ricorrenti;
- ha precisato che “ In occasione dell’incontro tenutosi in data 05.06.2025 sono state lette le mail già fornite in sede di accesso agli atti, non sussistendo, dunque, ulteriore documentazione ”;
I ricorrenti, per parte loro, non hanno dedotto in giudizio elementi specifici e concreti da cui si possa inferire che vi siano documenti ulteriori rispetto a quelli consegnati dall’Amministrazione ( cfr . Cons. Stato, Sez. V, 29 gennaio 2026, n. 779).
Ferma, dunque, l’irricevibilità del ricorso, si rileva che l’interesse ostensivo dei ricorrenti, così come descritto in atti, appare in concreto soddisfatto.
12. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
13. – La peculiarità della vicenda sottesa al ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO OL, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
AL GO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL GO | RO OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.