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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/07/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di POIRDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1805/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SANZOGNI SILVIA Parte_1 C.F._1 e dall'avv. SCUCCATO MANUELA elettivamente domiciliato in VIA COLONNA 2 PORDENONE presso lo studio dell'avv. SANZOGNI SILVIA ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GRANZOTTO Controparte_1 P.IVA_1 ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA TASSO, 7 32100 BELLUNO presso lo studio dell'avv. GRANZOTTO ROBERTO
CONVENUTO/I
Controparte_2 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. SANTAROSSA VALTER elettivamente P.IVA_2 domiciliata in VIALE MARCONI 30 PORDENONE presso lo studio dell'avv. SANTAROSSA VALTER
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il al fine di sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto, in fatto, di essere caduta a terra, in data 1.10.2022,a causa di un cordino presente sul marciapiede all'altezza delle caviglie.
pagina 1 di 5 Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i presupposti della responsabilità civile dell'ente convenuto, con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata.
Si è costituito in giudizio l'ente comunale contestando quanto ex adverso dedotto in ragione del difetto di prova dell'evento dedotto in causa e della ascrivibilità dell'evento alla condotta colposa di parte attrice.
In via preliminare ha formulato istanza di chiamata in causa di
[...] ritenendo alla stessa, in via Controparte_2 subordinata, ascrivibile la verificazione dell'evento dannoso.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata ritenendo insussistente la titolarità passiva per l'evento occorso e, nel merito, ritenendolo in ogni caso ascrivibile alla condotta colposa della danneggiata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 6.6.2025
La domanda è infondata.
Ferma restando l'astratta configurabilità, nel caso di specie, di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art 2051
c.c., è necessario, perché possa operare il regime di presunzioni di cui al citato disposto, che il danneggiato fornisca la prova che l'evento lesivo si sia verificato quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocata da elementi esterni (ex multis C. 22787/2014; C.
4277/2014).
Ciò implica che, laddove si tratti di cosa di per sé statica ed inerte che richieda che l'agire umano (e in particolare del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che effettivamente il fatto dannoso si è verificato entrando in contatto con la res oggetto di custodia e pagina 2 di 5 tramite allegazione e prova delle specifiche modalità con cui il danneggiato si sarebbe inserito nel dinamismo causale connaturato alla potenzialità dannosa della res, con conseguente astratta e presunta riconducibilità degli effetti dannosi di cui chiede il risarcimento.
Tale valutazione, invero, deve essere effettuata, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, alla luce del principio di autoresponsabilità/solidarietà sociale a cui, per giurisprudenza consolidata, sono tenuti gli utilizzatori di beni pubblici e privati, di talché gli utilizzatori della res sono gravati da un onere di particolare attenzione nell'uso ordinario diretto del bene, per salvaguardare appunto la propria incolumità.
Ne consegue che, in difetto di prova rigorosa dei suddetti elementi in punto di verificazione dell'evento e della sua astratta riconducibilità causale alla res oggetto di causa, per come normativamente previsto dall'art 2051 c.c., la domanda è da ritenersi infondata atteso che, alla luce del suddetto principio, l'onere di attenzione a carico dei danneggiati non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Va infatti ulteriormente precisato che in tale caso il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio cd. della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili (v.
Cass. n. 16123 del 8.7.2010).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie ritiene questo giudice che l'attore, sul quale gravava il relativo onere in base al principio di distribuzione dell'onere della prova stabilito dall'articolo 2697 c.c., non abbia fornito elementi probatori idonei ad attestare l'effettiva verificazione del fatto dannoso e la sua astratta riconducibilità causale delle lesioni lamentate alla res custodita.
Ed invero, tutti i testi di parte attrice escussi hanno riferito di non aver assistito all'evento occorso essendo, al più, intervenuti subito dopo la caduta della danneggiata, senza, pertanto, essere in grado di riferire, in maniera diretta, in merito all'effettiva verificazione del sinistro in conseguenza della potenzialità dannosa del cordino presente.
Nè tale prova può ritenersi raggiunta in via presuntiva, tenendo conto che i requisiti di gravità, precisione e concordanza, necessari per poter inferire, secondo un elevato grado di probabilità logica, da un fatto noto (la caduta della danneggiata) il fatto ignoto (i.e. il contatto della danneggiata con il cordino), devono essere orientati, nella fattispecie concreta, alla luce del sopra ricordato principio di autoresponsabilità/solidarietà sociale.
Ed invero, dalle risultanze istruttorie in atti, non soltanto i testi escussi non hanno riferito alcunché in merito all'evento principale dedotto in causa ma non risultano essere stati forniti elementi indiretti ulteriori circa la pericolosità dello stato dei luoghi e il presumibile contatto con la res giacché nessuno dei testi escussi né tantomeno gli organi accertatori sono stati in grado di indicare il luogo preciso in cui è stata rinvenuta a terra la danneggiata rispetto al cordino in cui sarebbe inciampata, eventuali tracce di sangue presenti sul tratto di strada in questione e/o eventuali ulteriori conseguenze della caduta occorsa (come ad esempio lo spostamento del cordino stesso ).
pagina 4 di 5 Il difetto assoluto di tali circostanze e di qualsivoglia elemento indiretto ulteriore non consente in alcun modo di escludere, secondo un ragionamento presuntivo, che l'evento caduta possa essere riconducibile a ricostruzioni alternative dell'evento lesivo e quindi ingenerato dalla condotta materiale della stessa danneggiata tale da far degradare la res in questione non già a causa dell'evento dedotto ma a mera occasione di verificazione dello stesso.
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, che la domanda è infondata.
La riscontrata e incontestata esistenza dell'insidia in relazione all'evento dedotto in causa, consente, tuttavia, di ritenere giustificata la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_2
- spese compensate
- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in causa in quote eguali
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 281 sexies c.p.c. ult. Co..
Pordenone, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di POIRDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1805/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SANZOGNI SILVIA Parte_1 C.F._1 e dall'avv. SCUCCATO MANUELA elettivamente domiciliato in VIA COLONNA 2 PORDENONE presso lo studio dell'avv. SANZOGNI SILVIA ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GRANZOTTO Controparte_1 P.IVA_1 ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA TASSO, 7 32100 BELLUNO presso lo studio dell'avv. GRANZOTTO ROBERTO
CONVENUTO/I
Controparte_2 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. SANTAROSSA VALTER elettivamente P.IVA_2 domiciliata in VIALE MARCONI 30 PORDENONE presso lo studio dell'avv. SANTAROSSA VALTER
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il al fine di sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto, in fatto, di essere caduta a terra, in data 1.10.2022,a causa di un cordino presente sul marciapiede all'altezza delle caviglie.
pagina 1 di 5 Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i presupposti della responsabilità civile dell'ente convenuto, con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata.
Si è costituito in giudizio l'ente comunale contestando quanto ex adverso dedotto in ragione del difetto di prova dell'evento dedotto in causa e della ascrivibilità dell'evento alla condotta colposa di parte attrice.
In via preliminare ha formulato istanza di chiamata in causa di
[...] ritenendo alla stessa, in via Controparte_2 subordinata, ascrivibile la verificazione dell'evento dannoso.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata ritenendo insussistente la titolarità passiva per l'evento occorso e, nel merito, ritenendolo in ogni caso ascrivibile alla condotta colposa della danneggiata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 6.6.2025
La domanda è infondata.
Ferma restando l'astratta configurabilità, nel caso di specie, di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art 2051
c.c., è necessario, perché possa operare il regime di presunzioni di cui al citato disposto, che il danneggiato fornisca la prova che l'evento lesivo si sia verificato quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocata da elementi esterni (ex multis C. 22787/2014; C.
4277/2014).
Ciò implica che, laddove si tratti di cosa di per sé statica ed inerte che richieda che l'agire umano (e in particolare del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che effettivamente il fatto dannoso si è verificato entrando in contatto con la res oggetto di custodia e pagina 2 di 5 tramite allegazione e prova delle specifiche modalità con cui il danneggiato si sarebbe inserito nel dinamismo causale connaturato alla potenzialità dannosa della res, con conseguente astratta e presunta riconducibilità degli effetti dannosi di cui chiede il risarcimento.
Tale valutazione, invero, deve essere effettuata, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, alla luce del principio di autoresponsabilità/solidarietà sociale a cui, per giurisprudenza consolidata, sono tenuti gli utilizzatori di beni pubblici e privati, di talché gli utilizzatori della res sono gravati da un onere di particolare attenzione nell'uso ordinario diretto del bene, per salvaguardare appunto la propria incolumità.
Ne consegue che, in difetto di prova rigorosa dei suddetti elementi in punto di verificazione dell'evento e della sua astratta riconducibilità causale alla res oggetto di causa, per come normativamente previsto dall'art 2051 c.c., la domanda è da ritenersi infondata atteso che, alla luce del suddetto principio, l'onere di attenzione a carico dei danneggiati non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Va infatti ulteriormente precisato che in tale caso il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio cd. della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili (v.
Cass. n. 16123 del 8.7.2010).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie ritiene questo giudice che l'attore, sul quale gravava il relativo onere in base al principio di distribuzione dell'onere della prova stabilito dall'articolo 2697 c.c., non abbia fornito elementi probatori idonei ad attestare l'effettiva verificazione del fatto dannoso e la sua astratta riconducibilità causale delle lesioni lamentate alla res custodita.
Ed invero, tutti i testi di parte attrice escussi hanno riferito di non aver assistito all'evento occorso essendo, al più, intervenuti subito dopo la caduta della danneggiata, senza, pertanto, essere in grado di riferire, in maniera diretta, in merito all'effettiva verificazione del sinistro in conseguenza della potenzialità dannosa del cordino presente.
Nè tale prova può ritenersi raggiunta in via presuntiva, tenendo conto che i requisiti di gravità, precisione e concordanza, necessari per poter inferire, secondo un elevato grado di probabilità logica, da un fatto noto (la caduta della danneggiata) il fatto ignoto (i.e. il contatto della danneggiata con il cordino), devono essere orientati, nella fattispecie concreta, alla luce del sopra ricordato principio di autoresponsabilità/solidarietà sociale.
Ed invero, dalle risultanze istruttorie in atti, non soltanto i testi escussi non hanno riferito alcunché in merito all'evento principale dedotto in causa ma non risultano essere stati forniti elementi indiretti ulteriori circa la pericolosità dello stato dei luoghi e il presumibile contatto con la res giacché nessuno dei testi escussi né tantomeno gli organi accertatori sono stati in grado di indicare il luogo preciso in cui è stata rinvenuta a terra la danneggiata rispetto al cordino in cui sarebbe inciampata, eventuali tracce di sangue presenti sul tratto di strada in questione e/o eventuali ulteriori conseguenze della caduta occorsa (come ad esempio lo spostamento del cordino stesso ).
pagina 4 di 5 Il difetto assoluto di tali circostanze e di qualsivoglia elemento indiretto ulteriore non consente in alcun modo di escludere, secondo un ragionamento presuntivo, che l'evento caduta possa essere riconducibile a ricostruzioni alternative dell'evento lesivo e quindi ingenerato dalla condotta materiale della stessa danneggiata tale da far degradare la res in questione non già a causa dell'evento dedotto ma a mera occasione di verificazione dello stesso.
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, che la domanda è infondata.
La riscontrata e incontestata esistenza dell'insidia in relazione all'evento dedotto in causa, consente, tuttavia, di ritenere giustificata la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_2
- spese compensate
- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in causa in quote eguali
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 281 sexies c.p.c. ult. Co..
Pordenone, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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