Trib. Salerno, sentenza 21/12/2025, n. 5251
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.

    La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e sussiste il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno. Il Comune, custode dell'area mercatale, aveva l'obbligo di vigilanza e manutenzione. L'eccezione di caso fortuito non è accolta poiché la presenza di sostanze scivolose in un'area mercatale adibita anche a parcheggio è prevedibile. L'ente non ha provato adeguate misure preventive e di manutenzione.

  • Accolto
    Concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.

    La danneggiata, pur non avendo la piena visibilità dell'insidia, avrebbe dovuto prestare maggiore cautela data la natura dell'area (mercato ittico, area adibita anche a parcheggio) e la visibilità di tracce di usura e macchie sulla pavimentazione. Viene riconosciuto un concorso di colpa del 30% a carico dell'attrice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Salerno, sentenza 21/12/2025, n. 5251
    Giurisdizione : Trib. Salerno
    Numero : 5251
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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