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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/12/2025, n. 5251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5251 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5801/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP, dott. AN FE , ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5801/2020 promossa da: la sig.ra (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Maurizio Casaburi (C.F. , C.F._2 avv. .salerno.it; PARTE ATTRICE Email_1 CP_1
CONTRO
(C.F. , in persona del p.t., con il CP_2 P.IVA_1 CP_3 patrocinio dell'avv. Assunta Portento (C.F. ), C.F._3
PARTE CONVENUTA Email_2
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione .
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra ha evocato Parte_1 in giudizio, dinanzi a Codesto Tribunale, il er sentir accogliere Controparte_4 le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: I. in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che le lesioni subite dalla parte attrice sig.ra sono diretta conseguenza della Parte_1 caduta subita dalla stessa nei modi e nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nella premessa del presente atto;
II. accertare e dichiarare la responsabilità del
, in persona del Sindaco pro tempore, per non aver adottato Controparte_4 nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza, pulizia e manutenzione del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, le precauzioni necessarie per evitare il verificarsi dell'evento dannoso di cui alla premessa del presente atto;
III. relativamente al danno biologico: a. accertare e dichiarare che il danno biologico subito dalla istante è determinato - giusta valutazione del CTP dott.ssa Per_1
- nel 18% di invalidità permanente, 50 giorni ITT, 30 giorni ITP al 75%,
[...] pagina 1 di 13 30 giorni ITP al 50% per l'effetto condannare il , come sopra Controparte_4 rapp.to e sedente, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali non patrimoniali come in premessa specificati, in conseguenza delle lesioni patite dall'attrice in occasione del sinistro di cui è causa, nella somma pari ad € 80.600,93 come indicato in premessa e previa integrazione del contributo unificato. b. In subordine accertare e dichiarare che il danno biologico subito dalla istante è determinato, così come determinato in citazione 12% invalidità permanente, 50 giorni ITT, 30 giorni
ITP al 75%, 30 giorni ITP al 50% quantificato nella somma pari ad € 55.779,43. C.
In subordine accertare e dichiarare che il danno biologico subito dalla istante è determinato, così come determinato dal CT dott. , nel 13% invalidità Per_2 permanente, 50 giorni ITT, 70 giorni ITP al 50%, 60 giorni al 25%, quantificato nella somma pari ad € 53.659,93, o comunque in quella somma maggiore o minore che il Tribunale dovesse determinare anche alla luce delle risultanze processuali, della CTP di parte a firma della dott.ssa o, comunque, della C.T.U. Per_1 medico-legale resa nel giudizio, comprensiva del risarcimento per il danno patrimoniale relativo alle spese mediche, del danno morale, di consulenza tecnica di parte e di mediazione sostenute pari ad €.1.696,93, il tutto con gli interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo. IV. in via meramente gradata e per mero tuziorismo difensivo condannare il , in persona del l.r.p.t., a Controparte_4 pagamento del risarcimento di tutti i danni innanzi indicati, con decurtazione della somma corrispondente al grado in termini percentualisti, di concorso colposo della danneggiata che dovesse evidenziarsi nella valutazione delle risultanze processuali.
V. condannare il convenuto al pagamento delle spese di iscrizione a ruolo di
€.545,00 e di CT (saldo): €.427,00, e compenso professionale a) per la fase stragiudiziale per la mediazione;
b) per la fase stragiudiziale della negoziazione assistita;
c) nonché per la fase giudiziale secondo i criteri disciplinati dal DM
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo».
A fondamento della propria domanda ha dedotto che:
- in data 08.08.2017, alle ore 12:30 circa, mentre percorreva a piedi il mercato ittico di via Robertelli, in , giunta nei pressi del box vendita n. 110, scivolava CP_4 al suolo a causa della presenza di una sostanza scivolosa e incolore, non visibile e non segnalata;
− in seguito alla caduta, la stessa era costretta a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona in dove CP_4
pagina 2 di 13 veniva sottoposta alle prime cure del caso e dove le veniva diagnosticata una
“frattura collo femore sn.” con la necessità di un ricovero immediato e successivo intervento chirurgico;
− la responsabilità della caduta era da ascriversi esclusivamente al CP_4
ex art. 2051 cod. civ. atteso che, nel caso di specie, la macchia di olio su cui è
[...] scivolata essa attrice è qualificabile come un vero e proprio pericolo occulto o c.d. insidia stradale, per la sua oggettiva invisibilità e per l'imprevedibilità della presenza della stessa;
in ogni caso, ricorrevano i requisiti per l'accertamento di una responsabilità ex art. 2043 cod. civ., per non aver provveduto alla corretta manutenzione del patrimonio comunale e sussistendo i requisiti della c.d. “insidia e/o trabocchetto”;
− a nulla erano valsi i tentativi di risolvere bonariamente la controversia, sia mediante invio di richiesta di risarcimento danni, sia attraverso l'invito ad aderire sia a una mediazione che ad una convenzione di negoziazione assistita.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il il quale, Controparte_4 impugnato l'avverso atto introduttivo, ha chiesto il rigetto della domanda attorea per le seguenti motivazioni:
- l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico del nel Controparte_4 presunto sinistro del 08.08.2017 in quanto la parte attrice era caduta semplicemente a causa della presenza di acqua sulla pavimentazione;
la caduta era quindi dipesa da sua esclusiva responsabilità atteso che in un'area mercatale, e in prossimità di un banco ittico e/o di verdure, era normale che la pavimentazione potesse essere bagnata;
- di conseguenza, la caduta era dipesa dal comportamento della parte attorea che camminava tra i banchi del mercato senza la dovuta attenzione;
- la responsabilità oggettiva esistente in capo alla Pubblica amministrazione per la custodia del bene demaniale, non esime gli utenti dal dover di far uso di una ragionevole prudenza nel percorrere e/o utilizzare tali aree con la dovuta prudenza;
- allo stesso modo la parte attrice, non aveva dato prova di essersi trovata di fronte a una ipotesi di “insidia” o “trabocchetto” e che la stessa si fosse trovata in presenza di un pericolo imprevedibile e inevitabile.
Ha rassegnato, pertanto le seguenti conclusioni: «affinché l'Ill.mo Giudice adito
Voglia emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
1. IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare la improcedibilità, la improponibilità e la inammissibilità della domanda attorea così come formulata nei confronti del , Controparte_4 per le ragioni sopra esposte;
2. NEL MERITO, Rigettare la domanda di risarcimento
pagina 3 di 13 così come proposta, siccome totalmente infondata sia in fatto che in diritto, con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
3. IN SUBORDINE. Accertare la responsabilità concorrente dell'attrice, alla quale andrà imputata la percentuale maggiore di colpa nella causazione del sinistro, con ogni conseguenza di legge».
Alla prima udienza del 16.12.2020, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., che sono state depositate da entrambe le parti. La parte attorea, in particolar modo, ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale, ha provveduto al deposito di ulteriore documentazione (tra cui foto dello stato dei luoghi successive all'evento), nonché a richiedere l'ammissione di una C.T.U. medica.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei cinque testimoni indicati dall a parte attorea e, all'esito, veniva disposta C.T.U. medico -legale, che è stata regolarmente espletata dal dott. , il quale, poi, ha fornito riscontro, Persona_3 con elaborato dell'11.09.2023, anche ai chiarimenti richiesti.
Dopo alcuni rinvii, dovuti a esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 03.12.2025, ex art 281 sexies, ult.c., c.p.c. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito di memoria conclusiva.
***
Preliminarmente, occorre dare atto della realizzazione della condizione di procedibilità, come riscontrabile dal verbale di mediazione e dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
1. Sulla natura della responsabilità della P.A.
1.1. Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per le lesioni riportate dalla sig.ra in seguito ad una caduta verificatasi in Parte_1 data 08.08.2017, alle ore 12:30 circa, in , nell'area mercatale sita alla via CP_4
Robertelli, nei pressi del banco box 110. L'evento sarebbe stato causato della presenza sul pavimento di una sostanza scivolosa e incolore, non segnalata.
1.2. Parte convenuta nulla ha contestato in merito alla propria legittimazione passiva in ordine alla manutenzione e custodia della predetta area, da considerarsi quindi comunale.
1.3. A tal punto, rientrando la fattispecie in esame, in un'ipotesi di responsabilità della Pubblica amministrazione per omessa custodia e/o manutenzione dei beni demaniali, appare opportuno richiamare alcuni principi affermati dalla Corte di
Cassazione, in materia. In particolare, per quelli conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade/aree pubbliche e relative pertinenze, è
pagina 4 di 13 pervenuta ai seguenti, condivisibili, approdi ermeneutici.
1.4. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, affinché questa responsabilità si configuri in concreto, è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito
(Cass. n. 30775/17), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne
è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/06).
1.5. La responsabilità oggettiva stabilita dall'art. 2051 cod. civ. è, quindi, applicabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni di cui essa ha la concreta disponibilità. La responsabilità è esclusa nelle ipotesi in cui la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 6826/2021, Cass. n. 7805/17).
1.6. Tale tipo di responsabilità, quindi, proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. In altre parole, nel danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., ai fini dell'affermazione della responsabilità, l'attore non deve provare il requisito della colpa del danneggiante poiché trattasi di responsabilità oggettiva “pura” con la conseguenza che solo se il danneggiante dimostri l'interruzione del nesso causale, ex art. 41 c.p., analogicamente applicabile nel diritto civile (v. Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576), attraverso l'allegazione del fattore eccentrico ed inverosimile, può andare esente da responsabilità.
1.7. Ricapitolando, quindi, da un lato, la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il pagina 5 di 13 danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (in tal senso
Cass. Ord. n. 8450 del 31/03/2025) ; dall'altro nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res"»
(in tal senso Ord. n. 8449 del 31/03/2025).
1.8. Il fatto integrante, il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non
è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
1.9. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
1.10. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
1.11. Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa),
pagina 6 di 13 ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
2. Nel merito.
2. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la ricostruzione del fatto storico, ossia la caduta dell'attrice nell'area mercatale sita in alla via Robertelli, nei CP_4 pressi del box vendita 110, a causa di una scivolata su di una sostanza scivolosa, è riscontrata dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.
2.1. Dei cinque testimoni escussi, solo alcuni sono stati chiamati a testimoniare sullo stato dei luoghi e sulla caduta. In particolar mo do la sig.ra , Persona_4 all'udienza del 17.06.2022, ha dichiarato che nel giorno dell'evento si trovava al mercato ittico insieme alla madre ed avevano incontrato l'odierna attrice, quando:
«giunta all'altezza del box ittico, che dopo mi è stato riferito essere il 110, tra il banco del pesce e quello della frutta, ho visto la sig.ra scivolare Parte_1 con il piede sinistro e rovinare in terra urlando per il dolore. Apparentemente la pavimentazione sembrava regolare… nel soccorrere l'infortunata, io ed altre persone abbiamo potuto constatare, che la stessa era scivolata su una sostanza incolore, oleosa. L'abbiamo constatato perché mettendoci il piede sopra si scivolava». La stessa evidenzia inoltre che: «il tratto di strada in cui è caduta la sig.ra di giorno, era adibito al mercato, mentre alla chiusura, a Pt_1 parcheggio delle autovetture. Preciso che la mattina l'accesso era riservato ai mercatali e loro furgoni per operazioni di carico e scarico».
2.2. Allo stesso modo il secondo testimone escusso, il sig. della cui Tes_1 presenza sul luogo del sinistro vi è certezza lavorando proprio al box ittico nei cui pressi si sarebbe verificato l'evento, ha, in egual modo, confermato la dinamica degli eventi dichiarando che: «ad un tratto ho visto una signora che procedeva nei pressi del box dove lavoravo, cadere a terra sul lato sinistro gridando per la caduta e per il dolore… vidi che la signora era caduta su una sostanza viscida, incolore, sulla quale aveva messo il piede. Preciso che la macchia non si vedeva ed ho potuto appurare che la sostanza era scivolosa dopo averlo constatato personalmente».
Anche il sig. ha confermato la circostanza che l'area in questione di mattina Tes_1 era adibita ad area mercatale mentre il pomeriggio adibita a parcheggio di autovetture. Entrambi i testi hanno riconosciuto dalle foto esibite lo stato dei luoghi evidenziando che successivamente nella zona in cui era caduta l'odierna attrice sono state apposte delle zigrinature. Infine , anche la sig.ra escussa Testimone_2 all'udienza del 18.11.2022, madre della sig.ra , ha confermato la Persona_4
pagina 7 di 13 dinamica affermando che: «Ero presente quel giorno sul luogo di causa. Ero insieme
a mia figlia di nome , quando vidi la sig. cadere a terra e Persona_4 Pt_1 gridare dal dolore. Mi sono subito avvicinata per darle il primo soccorso... Ricordo che in un primo momento non appariva nulla di particolare sull'asfalto, ma successivamente, ponendo l'attenzione ho notato una sostanza oleosa sull'asfalto proprio sul punto in cui era caduta la Ricordo che sul punto in cui è Pt_1 caduta la signora non c'era acqua».
Le versioni dei tre testimoni escussi sono, sul punto, concordanti e non vi è motivo di dubitare della loro attendibilità. Gli altri testi escussi non erano presenti al momento della caduta, quindi, nulla hanno potuto testimoniare al riguardo.
2.3. Ciò detto, risulta anche adeguatamente provato il nesso eziologico tra l'evento lesivo e l'elemento causale, ovvero tra le lesioni riportate dall'attrice e la caduta al suolo, così come verificato dal C.T.U., il quale nella relazione ha riscontrato la sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite dall'attrice e l'evento dannoso.
2.4. È dimostrato che il luogo del sinistro occorso all'attrice rientra nell'area mercatale in gestione al con possibilità, quindi, da parte Controparte_4 dell'ente convenuto di esercitare un'effettiva vigilanza in ordine allo stato di manutenzione. La caduta si è verificata all'interno di un'area che, direttamente o indirettamente, è sottoposta ad attività di controllo e vigilanza costante da parte dello stesso. Deve ritenersi, pertanto, configurabile in capo a quest'ultimo quella posizione di “custode” che l'art. 2051 c.c. attribuisce a colui che abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene.
2.5. L'eccezione del volta a qualificare l'evento come fortuito per la CP_4 presenza di sostanze oleose provenienti da terzi, non può essere accolta. Il fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità, tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Nel caso di specie, la macchia oleosa, pur potendo essere originata da terzi, si colloca in un contesto (area mercatale adibita anche a parcheggio) che rende prevedibile la presenza di sostanze scivolose. L'ente custode, pertanto, era tenuto ad adottare misure preventive e di manutenzione idonee a neutralizzare tale rischio. L'omessa pulizia e l'assenza di sistemi antiscivolo escludono la configurabilità del fortuito.
2.6. La doppia destinazione dell'area imporrebbe, ad avviso di questo Giudice, pertanto, una pulizia e una manutenzione particolare dell'area. Elementi questi non provati e non dimostrati dalla parte convenuta, che non ha provato che quella mattina l'area fosse stata oggetto di manutenzione e di apposita pulizia. In un contesto in cui, in un mercato ittico, la possibile presenza di acqua, olio e altri pagina 8 di 13 materiali, rilasciati da terzi, possono diventare pericolosi per i cittadini di tutte le età che vi accedono. Inoltre, le foto depositate dalla parte attorea, evidenziano che nell'intera area in cui è caduta la sig.ra sono molteplici macchie di varia Pt_2 natura quali olio, grasso, liquido dei freni, o segni neri di pneumatici, o, in altri termini, contaminazioni superficiali oleose/grasse che senz a dubbio possono rappresentare un'insidia per chi si trovi a passarci sopra. A riprova di quanto sopra, dalle foto scattate in un periodo successivo, emerge che la convenuta ha provveduto a realizzare sulla pavimentazione specifiche opere, volte a rendere la stessa meno scivolosa.
2.7. Quanto sopra evidenziato, se da un lato configura una responsabilità del per una non corretta custodia dell'intera area, dall'altro dimostra che CP_4
l'insidia, quanto meno in parte, era oggettivamente visibile, sia in ragione sia della vicinanza ad un banco ittico dove si deve presumere vi fosse la presenza di acqua, sia perché la presenza di tracce e residui di veicoli è , quanto meno in alcuni tratti, oggettivamente visibile. Pertanto, deve affermarsi, nei confronti della parte attorea una parziale negligenza e il suo concorso, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nella causazione del danno (v. Cass. Sez.
3 -Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023 Cass. Sez.
3 -, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024).
2.8. Ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il comportamento colposo del danneggiato incide sulla misura del risarcimento. Nel caso in esame, la sig.ra di età pari a 53 anni, transitava in prossimità di un banco ittico, in un'area Pt_1 notoriamente soggetta a presenza di acqua e residui oleosi. Era, dunque, esigibile un comportamento improntato a maggiore cautela. La condotta non diligente, unitamente alla visibilità di tracce di usura e macchie sulla pavimentazione, giustifica l'attribuzione di un concorso di colpa nella misura del 30% determinata considerando l'inosservanza di regole di comune prudenza in un contesto a rischio.
Tale percentuale appare equa e proporzionata, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, ord. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024), che riconosce la rilevanza causale del fatto colposo del danneggiato nella riduzione del risarcimento.
2.9. Analogamente, non può essere integralmente esclusa, come invocato dalla parte convenuta, la responsabilità di detto ente, poiché l'assenza di una pulizia adeguata dopo il parcheggio pomeridiano e notturno di auto, l'assenza di strumenti antiscivolo nei pressi dei box, volti a ridurre ed eliminare il pericolo in un'area ad alta frequentazione, rendevano quel tratto dell'area mercatale comunque pericoloso, dovendosi il pericolo valutare anche in ragione delle condizioni soggettive dell'utente della strada.
pagina 9 di 13 2.10. Appare equo, quindi, riconoscere all'attrice un concorso di colpa del 30%, che verrà scomputato da quanto le sarà liquidato, di qui a poco, a titolo di risarcimento del danno.
2.11. Infine, l'esistenza del nesso eziologico tra la caduta della sig.ra Pt_1 nell'area mercatale a seguito dell'evento del 08.08.2017 risulta esser confermata anche dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio in atti. Afferma il Consulente infatti: “La produzione delle suddette lesioni è compatibile con la denunciata dinamica del sinistro”.
3. Sulla liquidazione del danno biologico .
3.1 Da ciò consegue la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo in conformità alla valutazione del CT . Lo stesso, in merito al danno biologico subito dall'odierno attore, ha così valutato le lesioni: “La durata dell'inabilità temporanea totale è stata di giorni 50; la inabilità temporanea parziale (media 50%) gg.70. la inabilità temporanea parziale (media 25%) gg.60. Al sinistro per cui è causa è residuato un danno biologico permanente, che non incide sulla capacità lavorativa specifica, valutabile in misura percentuale pari al 12 -13%. 6) Sono state documentate spese risarcibili pari a complessivi € 1398,93 non si ha motivo per ritenere che dovranno essere sostenute in futuro”.
3.2. Ai fini della liquidazione del danno, quindi, in base ai principi affermati dalle
Sezioni Unite nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonché sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, il Tribunale ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attore adottando come riferimento la nuova Tabella del
Tribunale di Milano del 2024, pubblicata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del medesimo Tribunale, posto che tale tabella costituisce, secondo la Suprema Corte
(Cass. n. 12408/11), in considerazione anche della sua diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
3.3 Nel caso di specie, il danno liquidato con la già menzionata tabella deve ritenersi satisfattivo di ogni voce di danno non avendo la parte attorea provato ulteriori eventuali pregiudizi non patrimoniali specifici diversi dal danno biologico. Al danno biologico viene riconosciuta portata onnicomprensiva di tutti i possibili ulteriori danni legati strettamente alla lesione fisica del soggetto, quindi a titolo meramente esemplificativo, danno estetico, salvo la prova di maggior danno economico specifico.
Si ritiene corretto applicare, tuttavia, l'incremento per la sofferenza, grado minimo,
pagina 10 di 13 tenendo conto del lungo periodo di invalidità subito dall'attrice nell'evento per cui è causa, così come evidenziato anche dai testimoni escussi sul punto .
3.4. Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 70
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 25.325,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 32.415,00
Invalidità temporanea totale € 5.750,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.025,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 11.500,00
Spese mediche € 1.398,93
Totale generale: € 45.313,93
3.5. Non può essere riconosciuto alcun ristoro ulteriore, rispetto a quello liquidato per la sofferenza soggettiva, non essendo stata data alcuna ulteriore prova specifica al riguardo. In relazione al danno morale, non è stata allegata dall'attore alcuna circostanza specifica del cd. pretium doloris e quest'ultimo non è più liquidabile dal giudice in re ipsa (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/04/2018, n. 9385), secondo cui
«il danno non patrimoniale da lesione della reputazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, è un tipico danno -conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa); deve, pertanto, essere allegato e provato in maniera rigorosa da chi chiede il relativo risarcimento.
3.6. In merito alle contestazioni della parte attorea all'elaborato peritale, sulla valutazione del danno biologico riportata dalla sig.ra si ritiene di Pt_2 condividere le argomentazioni del dott. , il quale ha puntualmente replicato Per_2
pagina 11 di 13 alle stesse, sottolineando, inoltre, che nel proprio atto introduttivo la parte attorea le avesse valutate nella misura del 12%.
3.7. In conclusione, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 31.719,75, tenendo conto già Parte_1 della decurtazione per l'accertata corresponsabilità. Su tale importo va riconosciuta la rivalutazione agli indici istat -foi a decorrere dalla data del sinistro al saldo (vista la periodicità annuale della rivalutazione e la stretta vicinanza delle spese al sinistro, per ragioni di economia si fanno coincidere, dovendosi, altrimenti, far decorrere dalla data dei singoli esborsi), trattandosi di debito di valore. Non sono riconosciuti gli interessi compensativi in ragione del più recente e, allo stato maggioritario indirizzo della Cassazione, espresso da ultimo dalla Sez. 3, Sentenza n. 6351 del
10/03/2025.
4. Sulla liquidazione delle spese .
4.1 Le spese seguono la soccombenza (valore tra € 26.000,00 ed € 52.000,00) ai medi per tutte le fasi, con esclusione di quella decisionale che viene liquidata ai minimi, tenendo conto che l'accoglimento della domanda avviene per valore vicino al limite minimo dello scaglione e, pertanto, con condanna da parte del CP_4
al pagamento in favore della parte attorea dell'importo di € 6.164,00, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e CPA, nonché € 600,00 per spese esenti.
4.2. Le spese di CT vengono poste integralmente a carico di parte convenuta, con diritto alla restituzione degli importi già corrisposti dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) Accertata la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del convenuto per le lesioni personali subite dalla parte attorea in conseguenza della caduta avvenuta in data
08.08.2017, accoglie parzialmente la domanda e, accertato il concorso di colpa dell'attrice in misura pari al 30%, condanna il a pagare in suo Controparte_4 favore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma, già decurtata della predetta corresponsabilità, di € 31.719,75, comprensiva di € 1.398,93 per spese mediche, oltre rivalutazione come sopra specificata;
b) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 600,00 per spese vive, € 6.164,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
c) Pone le spese di CT a carico della parte convenuta, per cui condanna alla pagina 12 di 13 restituzione dell'importo già liquidato dalla parte attorea, per averne fatto anticipo .
21 dicembre 2025
Il GOP
AN FE
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP, dott. AN FE , ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5801/2020 promossa da: la sig.ra (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Maurizio Casaburi (C.F. , C.F._2 avv. .salerno.it; PARTE ATTRICE Email_1 CP_1
CONTRO
(C.F. , in persona del p.t., con il CP_2 P.IVA_1 CP_3 patrocinio dell'avv. Assunta Portento (C.F. ), C.F._3
PARTE CONVENUTA Email_2
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione .
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra ha evocato Parte_1 in giudizio, dinanzi a Codesto Tribunale, il er sentir accogliere Controparte_4 le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: I. in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che le lesioni subite dalla parte attrice sig.ra sono diretta conseguenza della Parte_1 caduta subita dalla stessa nei modi e nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nella premessa del presente atto;
II. accertare e dichiarare la responsabilità del
, in persona del Sindaco pro tempore, per non aver adottato Controparte_4 nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza, pulizia e manutenzione del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, le precauzioni necessarie per evitare il verificarsi dell'evento dannoso di cui alla premessa del presente atto;
III. relativamente al danno biologico: a. accertare e dichiarare che il danno biologico subito dalla istante è determinato - giusta valutazione del CTP dott.ssa Per_1
- nel 18% di invalidità permanente, 50 giorni ITT, 30 giorni ITP al 75%,
[...] pagina 1 di 13 30 giorni ITP al 50% per l'effetto condannare il , come sopra Controparte_4 rapp.to e sedente, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali non patrimoniali come in premessa specificati, in conseguenza delle lesioni patite dall'attrice in occasione del sinistro di cui è causa, nella somma pari ad € 80.600,93 come indicato in premessa e previa integrazione del contributo unificato. b. In subordine accertare e dichiarare che il danno biologico subito dalla istante è determinato, così come determinato in citazione 12% invalidità permanente, 50 giorni ITT, 30 giorni
ITP al 75%, 30 giorni ITP al 50% quantificato nella somma pari ad € 55.779,43. C.
In subordine accertare e dichiarare che il danno biologico subito dalla istante è determinato, così come determinato dal CT dott. , nel 13% invalidità Per_2 permanente, 50 giorni ITT, 70 giorni ITP al 50%, 60 giorni al 25%, quantificato nella somma pari ad € 53.659,93, o comunque in quella somma maggiore o minore che il Tribunale dovesse determinare anche alla luce delle risultanze processuali, della CTP di parte a firma della dott.ssa o, comunque, della C.T.U. Per_1 medico-legale resa nel giudizio, comprensiva del risarcimento per il danno patrimoniale relativo alle spese mediche, del danno morale, di consulenza tecnica di parte e di mediazione sostenute pari ad €.1.696,93, il tutto con gli interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo. IV. in via meramente gradata e per mero tuziorismo difensivo condannare il , in persona del l.r.p.t., a Controparte_4 pagamento del risarcimento di tutti i danni innanzi indicati, con decurtazione della somma corrispondente al grado in termini percentualisti, di concorso colposo della danneggiata che dovesse evidenziarsi nella valutazione delle risultanze processuali.
V. condannare il convenuto al pagamento delle spese di iscrizione a ruolo di
€.545,00 e di CT (saldo): €.427,00, e compenso professionale a) per la fase stragiudiziale per la mediazione;
b) per la fase stragiudiziale della negoziazione assistita;
c) nonché per la fase giudiziale secondo i criteri disciplinati dal DM
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo».
A fondamento della propria domanda ha dedotto che:
- in data 08.08.2017, alle ore 12:30 circa, mentre percorreva a piedi il mercato ittico di via Robertelli, in , giunta nei pressi del box vendita n. 110, scivolava CP_4 al suolo a causa della presenza di una sostanza scivolosa e incolore, non visibile e non segnalata;
− in seguito alla caduta, la stessa era costretta a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona in dove CP_4
pagina 2 di 13 veniva sottoposta alle prime cure del caso e dove le veniva diagnosticata una
“frattura collo femore sn.” con la necessità di un ricovero immediato e successivo intervento chirurgico;
− la responsabilità della caduta era da ascriversi esclusivamente al CP_4
ex art. 2051 cod. civ. atteso che, nel caso di specie, la macchia di olio su cui è
[...] scivolata essa attrice è qualificabile come un vero e proprio pericolo occulto o c.d. insidia stradale, per la sua oggettiva invisibilità e per l'imprevedibilità della presenza della stessa;
in ogni caso, ricorrevano i requisiti per l'accertamento di una responsabilità ex art. 2043 cod. civ., per non aver provveduto alla corretta manutenzione del patrimonio comunale e sussistendo i requisiti della c.d. “insidia e/o trabocchetto”;
− a nulla erano valsi i tentativi di risolvere bonariamente la controversia, sia mediante invio di richiesta di risarcimento danni, sia attraverso l'invito ad aderire sia a una mediazione che ad una convenzione di negoziazione assistita.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il il quale, Controparte_4 impugnato l'avverso atto introduttivo, ha chiesto il rigetto della domanda attorea per le seguenti motivazioni:
- l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico del nel Controparte_4 presunto sinistro del 08.08.2017 in quanto la parte attrice era caduta semplicemente a causa della presenza di acqua sulla pavimentazione;
la caduta era quindi dipesa da sua esclusiva responsabilità atteso che in un'area mercatale, e in prossimità di un banco ittico e/o di verdure, era normale che la pavimentazione potesse essere bagnata;
- di conseguenza, la caduta era dipesa dal comportamento della parte attorea che camminava tra i banchi del mercato senza la dovuta attenzione;
- la responsabilità oggettiva esistente in capo alla Pubblica amministrazione per la custodia del bene demaniale, non esime gli utenti dal dover di far uso di una ragionevole prudenza nel percorrere e/o utilizzare tali aree con la dovuta prudenza;
- allo stesso modo la parte attrice, non aveva dato prova di essersi trovata di fronte a una ipotesi di “insidia” o “trabocchetto” e che la stessa si fosse trovata in presenza di un pericolo imprevedibile e inevitabile.
Ha rassegnato, pertanto le seguenti conclusioni: «affinché l'Ill.mo Giudice adito
Voglia emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
1. IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare la improcedibilità, la improponibilità e la inammissibilità della domanda attorea così come formulata nei confronti del , Controparte_4 per le ragioni sopra esposte;
2. NEL MERITO, Rigettare la domanda di risarcimento
pagina 3 di 13 così come proposta, siccome totalmente infondata sia in fatto che in diritto, con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
3. IN SUBORDINE. Accertare la responsabilità concorrente dell'attrice, alla quale andrà imputata la percentuale maggiore di colpa nella causazione del sinistro, con ogni conseguenza di legge».
Alla prima udienza del 16.12.2020, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., che sono state depositate da entrambe le parti. La parte attorea, in particolar modo, ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale, ha provveduto al deposito di ulteriore documentazione (tra cui foto dello stato dei luoghi successive all'evento), nonché a richiedere l'ammissione di una C.T.U. medica.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei cinque testimoni indicati dall a parte attorea e, all'esito, veniva disposta C.T.U. medico -legale, che è stata regolarmente espletata dal dott. , il quale, poi, ha fornito riscontro, Persona_3 con elaborato dell'11.09.2023, anche ai chiarimenti richiesti.
Dopo alcuni rinvii, dovuti a esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 03.12.2025, ex art 281 sexies, ult.c., c.p.c. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito di memoria conclusiva.
***
Preliminarmente, occorre dare atto della realizzazione della condizione di procedibilità, come riscontrabile dal verbale di mediazione e dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
1. Sulla natura della responsabilità della P.A.
1.1. Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per le lesioni riportate dalla sig.ra in seguito ad una caduta verificatasi in Parte_1 data 08.08.2017, alle ore 12:30 circa, in , nell'area mercatale sita alla via CP_4
Robertelli, nei pressi del banco box 110. L'evento sarebbe stato causato della presenza sul pavimento di una sostanza scivolosa e incolore, non segnalata.
1.2. Parte convenuta nulla ha contestato in merito alla propria legittimazione passiva in ordine alla manutenzione e custodia della predetta area, da considerarsi quindi comunale.
1.3. A tal punto, rientrando la fattispecie in esame, in un'ipotesi di responsabilità della Pubblica amministrazione per omessa custodia e/o manutenzione dei beni demaniali, appare opportuno richiamare alcuni principi affermati dalla Corte di
Cassazione, in materia. In particolare, per quelli conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade/aree pubbliche e relative pertinenze, è
pagina 4 di 13 pervenuta ai seguenti, condivisibili, approdi ermeneutici.
1.4. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, affinché questa responsabilità si configuri in concreto, è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito
(Cass. n. 30775/17), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne
è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/06).
1.5. La responsabilità oggettiva stabilita dall'art. 2051 cod. civ. è, quindi, applicabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni di cui essa ha la concreta disponibilità. La responsabilità è esclusa nelle ipotesi in cui la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 6826/2021, Cass. n. 7805/17).
1.6. Tale tipo di responsabilità, quindi, proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. In altre parole, nel danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., ai fini dell'affermazione della responsabilità, l'attore non deve provare il requisito della colpa del danneggiante poiché trattasi di responsabilità oggettiva “pura” con la conseguenza che solo se il danneggiante dimostri l'interruzione del nesso causale, ex art. 41 c.p., analogicamente applicabile nel diritto civile (v. Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576), attraverso l'allegazione del fattore eccentrico ed inverosimile, può andare esente da responsabilità.
1.7. Ricapitolando, quindi, da un lato, la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il pagina 5 di 13 danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (in tal senso
Cass. Ord. n. 8450 del 31/03/2025) ; dall'altro nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res"»
(in tal senso Ord. n. 8449 del 31/03/2025).
1.8. Il fatto integrante, il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non
è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
1.9. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
1.10. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
1.11. Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa),
pagina 6 di 13 ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
2. Nel merito.
2. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la ricostruzione del fatto storico, ossia la caduta dell'attrice nell'area mercatale sita in alla via Robertelli, nei CP_4 pressi del box vendita 110, a causa di una scivolata su di una sostanza scivolosa, è riscontrata dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.
2.1. Dei cinque testimoni escussi, solo alcuni sono stati chiamati a testimoniare sullo stato dei luoghi e sulla caduta. In particolar mo do la sig.ra , Persona_4 all'udienza del 17.06.2022, ha dichiarato che nel giorno dell'evento si trovava al mercato ittico insieme alla madre ed avevano incontrato l'odierna attrice, quando:
«giunta all'altezza del box ittico, che dopo mi è stato riferito essere il 110, tra il banco del pesce e quello della frutta, ho visto la sig.ra scivolare Parte_1 con il piede sinistro e rovinare in terra urlando per il dolore. Apparentemente la pavimentazione sembrava regolare… nel soccorrere l'infortunata, io ed altre persone abbiamo potuto constatare, che la stessa era scivolata su una sostanza incolore, oleosa. L'abbiamo constatato perché mettendoci il piede sopra si scivolava». La stessa evidenzia inoltre che: «il tratto di strada in cui è caduta la sig.ra di giorno, era adibito al mercato, mentre alla chiusura, a Pt_1 parcheggio delle autovetture. Preciso che la mattina l'accesso era riservato ai mercatali e loro furgoni per operazioni di carico e scarico».
2.2. Allo stesso modo il secondo testimone escusso, il sig. della cui Tes_1 presenza sul luogo del sinistro vi è certezza lavorando proprio al box ittico nei cui pressi si sarebbe verificato l'evento, ha, in egual modo, confermato la dinamica degli eventi dichiarando che: «ad un tratto ho visto una signora che procedeva nei pressi del box dove lavoravo, cadere a terra sul lato sinistro gridando per la caduta e per il dolore… vidi che la signora era caduta su una sostanza viscida, incolore, sulla quale aveva messo il piede. Preciso che la macchia non si vedeva ed ho potuto appurare che la sostanza era scivolosa dopo averlo constatato personalmente».
Anche il sig. ha confermato la circostanza che l'area in questione di mattina Tes_1 era adibita ad area mercatale mentre il pomeriggio adibita a parcheggio di autovetture. Entrambi i testi hanno riconosciuto dalle foto esibite lo stato dei luoghi evidenziando che successivamente nella zona in cui era caduta l'odierna attrice sono state apposte delle zigrinature. Infine , anche la sig.ra escussa Testimone_2 all'udienza del 18.11.2022, madre della sig.ra , ha confermato la Persona_4
pagina 7 di 13 dinamica affermando che: «Ero presente quel giorno sul luogo di causa. Ero insieme
a mia figlia di nome , quando vidi la sig. cadere a terra e Persona_4 Pt_1 gridare dal dolore. Mi sono subito avvicinata per darle il primo soccorso... Ricordo che in un primo momento non appariva nulla di particolare sull'asfalto, ma successivamente, ponendo l'attenzione ho notato una sostanza oleosa sull'asfalto proprio sul punto in cui era caduta la Ricordo che sul punto in cui è Pt_1 caduta la signora non c'era acqua».
Le versioni dei tre testimoni escussi sono, sul punto, concordanti e non vi è motivo di dubitare della loro attendibilità. Gli altri testi escussi non erano presenti al momento della caduta, quindi, nulla hanno potuto testimoniare al riguardo.
2.3. Ciò detto, risulta anche adeguatamente provato il nesso eziologico tra l'evento lesivo e l'elemento causale, ovvero tra le lesioni riportate dall'attrice e la caduta al suolo, così come verificato dal C.T.U., il quale nella relazione ha riscontrato la sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite dall'attrice e l'evento dannoso.
2.4. È dimostrato che il luogo del sinistro occorso all'attrice rientra nell'area mercatale in gestione al con possibilità, quindi, da parte Controparte_4 dell'ente convenuto di esercitare un'effettiva vigilanza in ordine allo stato di manutenzione. La caduta si è verificata all'interno di un'area che, direttamente o indirettamente, è sottoposta ad attività di controllo e vigilanza costante da parte dello stesso. Deve ritenersi, pertanto, configurabile in capo a quest'ultimo quella posizione di “custode” che l'art. 2051 c.c. attribuisce a colui che abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene.
2.5. L'eccezione del volta a qualificare l'evento come fortuito per la CP_4 presenza di sostanze oleose provenienti da terzi, non può essere accolta. Il fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità, tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Nel caso di specie, la macchia oleosa, pur potendo essere originata da terzi, si colloca in un contesto (area mercatale adibita anche a parcheggio) che rende prevedibile la presenza di sostanze scivolose. L'ente custode, pertanto, era tenuto ad adottare misure preventive e di manutenzione idonee a neutralizzare tale rischio. L'omessa pulizia e l'assenza di sistemi antiscivolo escludono la configurabilità del fortuito.
2.6. La doppia destinazione dell'area imporrebbe, ad avviso di questo Giudice, pertanto, una pulizia e una manutenzione particolare dell'area. Elementi questi non provati e non dimostrati dalla parte convenuta, che non ha provato che quella mattina l'area fosse stata oggetto di manutenzione e di apposita pulizia. In un contesto in cui, in un mercato ittico, la possibile presenza di acqua, olio e altri pagina 8 di 13 materiali, rilasciati da terzi, possono diventare pericolosi per i cittadini di tutte le età che vi accedono. Inoltre, le foto depositate dalla parte attorea, evidenziano che nell'intera area in cui è caduta la sig.ra sono molteplici macchie di varia Pt_2 natura quali olio, grasso, liquido dei freni, o segni neri di pneumatici, o, in altri termini, contaminazioni superficiali oleose/grasse che senz a dubbio possono rappresentare un'insidia per chi si trovi a passarci sopra. A riprova di quanto sopra, dalle foto scattate in un periodo successivo, emerge che la convenuta ha provveduto a realizzare sulla pavimentazione specifiche opere, volte a rendere la stessa meno scivolosa.
2.7. Quanto sopra evidenziato, se da un lato configura una responsabilità del per una non corretta custodia dell'intera area, dall'altro dimostra che CP_4
l'insidia, quanto meno in parte, era oggettivamente visibile, sia in ragione sia della vicinanza ad un banco ittico dove si deve presumere vi fosse la presenza di acqua, sia perché la presenza di tracce e residui di veicoli è , quanto meno in alcuni tratti, oggettivamente visibile. Pertanto, deve affermarsi, nei confronti della parte attorea una parziale negligenza e il suo concorso, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nella causazione del danno (v. Cass. Sez.
3 -Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023 Cass. Sez.
3 -, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024).
2.8. Ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il comportamento colposo del danneggiato incide sulla misura del risarcimento. Nel caso in esame, la sig.ra di età pari a 53 anni, transitava in prossimità di un banco ittico, in un'area Pt_1 notoriamente soggetta a presenza di acqua e residui oleosi. Era, dunque, esigibile un comportamento improntato a maggiore cautela. La condotta non diligente, unitamente alla visibilità di tracce di usura e macchie sulla pavimentazione, giustifica l'attribuzione di un concorso di colpa nella misura del 30% determinata considerando l'inosservanza di regole di comune prudenza in un contesto a rischio.
Tale percentuale appare equa e proporzionata, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, ord. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024), che riconosce la rilevanza causale del fatto colposo del danneggiato nella riduzione del risarcimento.
2.9. Analogamente, non può essere integralmente esclusa, come invocato dalla parte convenuta, la responsabilità di detto ente, poiché l'assenza di una pulizia adeguata dopo il parcheggio pomeridiano e notturno di auto, l'assenza di strumenti antiscivolo nei pressi dei box, volti a ridurre ed eliminare il pericolo in un'area ad alta frequentazione, rendevano quel tratto dell'area mercatale comunque pericoloso, dovendosi il pericolo valutare anche in ragione delle condizioni soggettive dell'utente della strada.
pagina 9 di 13 2.10. Appare equo, quindi, riconoscere all'attrice un concorso di colpa del 30%, che verrà scomputato da quanto le sarà liquidato, di qui a poco, a titolo di risarcimento del danno.
2.11. Infine, l'esistenza del nesso eziologico tra la caduta della sig.ra Pt_1 nell'area mercatale a seguito dell'evento del 08.08.2017 risulta esser confermata anche dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio in atti. Afferma il Consulente infatti: “La produzione delle suddette lesioni è compatibile con la denunciata dinamica del sinistro”.
3. Sulla liquidazione del danno biologico .
3.1 Da ciò consegue la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo in conformità alla valutazione del CT . Lo stesso, in merito al danno biologico subito dall'odierno attore, ha così valutato le lesioni: “La durata dell'inabilità temporanea totale è stata di giorni 50; la inabilità temporanea parziale (media 50%) gg.70. la inabilità temporanea parziale (media 25%) gg.60. Al sinistro per cui è causa è residuato un danno biologico permanente, che non incide sulla capacità lavorativa specifica, valutabile in misura percentuale pari al 12 -13%. 6) Sono state documentate spese risarcibili pari a complessivi € 1398,93 non si ha motivo per ritenere che dovranno essere sostenute in futuro”.
3.2. Ai fini della liquidazione del danno, quindi, in base ai principi affermati dalle
Sezioni Unite nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonché sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, il Tribunale ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attore adottando come riferimento la nuova Tabella del
Tribunale di Milano del 2024, pubblicata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del medesimo Tribunale, posto che tale tabella costituisce, secondo la Suprema Corte
(Cass. n. 12408/11), in considerazione anche della sua diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
3.3 Nel caso di specie, il danno liquidato con la già menzionata tabella deve ritenersi satisfattivo di ogni voce di danno non avendo la parte attorea provato ulteriori eventuali pregiudizi non patrimoniali specifici diversi dal danno biologico. Al danno biologico viene riconosciuta portata onnicomprensiva di tutti i possibili ulteriori danni legati strettamente alla lesione fisica del soggetto, quindi a titolo meramente esemplificativo, danno estetico, salvo la prova di maggior danno economico specifico.
Si ritiene corretto applicare, tuttavia, l'incremento per la sofferenza, grado minimo,
pagina 10 di 13 tenendo conto del lungo periodo di invalidità subito dall'attrice nell'evento per cui è causa, così come evidenziato anche dai testimoni escussi sul punto .
3.4. Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 70
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 25.325,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 32.415,00
Invalidità temporanea totale € 5.750,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.025,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 11.500,00
Spese mediche € 1.398,93
Totale generale: € 45.313,93
3.5. Non può essere riconosciuto alcun ristoro ulteriore, rispetto a quello liquidato per la sofferenza soggettiva, non essendo stata data alcuna ulteriore prova specifica al riguardo. In relazione al danno morale, non è stata allegata dall'attore alcuna circostanza specifica del cd. pretium doloris e quest'ultimo non è più liquidabile dal giudice in re ipsa (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/04/2018, n. 9385), secondo cui
«il danno non patrimoniale da lesione della reputazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, è un tipico danno -conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa); deve, pertanto, essere allegato e provato in maniera rigorosa da chi chiede il relativo risarcimento.
3.6. In merito alle contestazioni della parte attorea all'elaborato peritale, sulla valutazione del danno biologico riportata dalla sig.ra si ritiene di Pt_2 condividere le argomentazioni del dott. , il quale ha puntualmente replicato Per_2
pagina 11 di 13 alle stesse, sottolineando, inoltre, che nel proprio atto introduttivo la parte attorea le avesse valutate nella misura del 12%.
3.7. In conclusione, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 31.719,75, tenendo conto già Parte_1 della decurtazione per l'accertata corresponsabilità. Su tale importo va riconosciuta la rivalutazione agli indici istat -foi a decorrere dalla data del sinistro al saldo (vista la periodicità annuale della rivalutazione e la stretta vicinanza delle spese al sinistro, per ragioni di economia si fanno coincidere, dovendosi, altrimenti, far decorrere dalla data dei singoli esborsi), trattandosi di debito di valore. Non sono riconosciuti gli interessi compensativi in ragione del più recente e, allo stato maggioritario indirizzo della Cassazione, espresso da ultimo dalla Sez. 3, Sentenza n. 6351 del
10/03/2025.
4. Sulla liquidazione delle spese .
4.1 Le spese seguono la soccombenza (valore tra € 26.000,00 ed € 52.000,00) ai medi per tutte le fasi, con esclusione di quella decisionale che viene liquidata ai minimi, tenendo conto che l'accoglimento della domanda avviene per valore vicino al limite minimo dello scaglione e, pertanto, con condanna da parte del CP_4
al pagamento in favore della parte attorea dell'importo di € 6.164,00, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e CPA, nonché € 600,00 per spese esenti.
4.2. Le spese di CT vengono poste integralmente a carico di parte convenuta, con diritto alla restituzione degli importi già corrisposti dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) Accertata la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del convenuto per le lesioni personali subite dalla parte attorea in conseguenza della caduta avvenuta in data
08.08.2017, accoglie parzialmente la domanda e, accertato il concorso di colpa dell'attrice in misura pari al 30%, condanna il a pagare in suo Controparte_4 favore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma, già decurtata della predetta corresponsabilità, di € 31.719,75, comprensiva di € 1.398,93 per spese mediche, oltre rivalutazione come sopra specificata;
b) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 600,00 per spese vive, € 6.164,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
c) Pone le spese di CT a carico della parte convenuta, per cui condanna alla pagina 12 di 13 restituzione dell'importo già liquidato dalla parte attorea, per averne fatto anticipo .
21 dicembre 2025
Il GOP
AN FE
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