Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1976, n. 862
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1976
Art. 1.
Nell' articolo 2 della legge 27 aprile 1974, n. 174 , successivamente al secondo comma, e' inserito il seguente:
"La facolta' di conferire gli incarichi di cui ai precedenti commi e' limitata al 31 dicembre 1977, per una durata massima di un anno".
Nel quinto comma l'espressione "terzo comma" e' sostituita da "quarto comma".
Il settimo comma e' soppresso.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1976