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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1077/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FRANCOLA TOMMASO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5329/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 58/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA e pubblicata il 03/01/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALIQUOTE 1994
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2276/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del contribuente chiede la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese del giudizio. Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio aderisce alla richiesta di cessata materia, si oppone alla condanna alle spese e chiede la compensazione delle stesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, ha presentato ricorso per l'esecuzione integrale della sentenza n. 58/2022, depositata in data 03/01/2022, che confermava la sentenza di primo grado n.
498/2019, chiedendo l'adozione dei provvedimenti necessari.
La ricorrente ha premesso che:
- la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n. 498/2018, accoglieva il ricorso r.g.
4618/2013 con cui era stato impugnato il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate avverso l'istanza di rimborso per il sisma '90, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso di un importo pari al 90% delle somme pagate nel triennio 1990-1991-1992 per imposte dirette con detrazione di quanto già rimborsato per ilor e con gli interessi dalla domanda al soddisfo;
- l'Agenzia delle Entrate proponeva appello che veniva rigettato con sentenza n. 58/2022;
- la predetta sentenza, notificata in data 20.01.2022, era passata in giudicato in data 21.03.2022 per omessa impugnazione;
- successivamente era stata notificata la diffida del 17.05.2023.
- in forza della sentenza n. 58/2022, aveva ricevuto solo pagamenti parziali nell'anno 2023;
- con pec del 22.02.2024, rimasta inevasa, veniva richiesto il ragguaglio del saldo.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, premesso di avere già convalidato i rimborsi richiesti, ha chiesto un breve rinvio per provvedere al pagamento;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, essendosi già attivata per liquidare e pagare quanto dovuto. Con nota depositata il 2.12.2024 Ricorrente_1 ha comunicato di avere ricevuto gli importi ancora dovuti, per cui ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore antistatario, avv. Difensore_1. All'udienza dell'11.12.2025 il difensore della contribuente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio;
il rappresentante dell'Ufficio ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere e chiesto la compensazione delle spese;
indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto nelle more del giudizio di ottemperanza al pagamento della residua somma spettante a Ricorrente_1 in forza della sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 58/2022, il procedimento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Applicando il principio della soccombenza virtuale l'Agenzia delle Entrate deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla contribuente per ottenere l'esecuzione integrale della sentenza n.
58/2022.
Applicando i valori minimi tabellari per la non complessità delle questioni giuridiche esaminate, le spese del giudizio di ottemperanza vengono liquidate in euro 1.212,50 oltre gli oneri accessori previsti dalla legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara estinto il giudizio di ottemperanza proposto da Ricorrente_1. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente per il giudizio, che liquida in euro 1.212,50 oltre gli oneri accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025. Il Giudice Unico dr. Tommaso Francola
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FRANCOLA TOMMASO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5329/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 58/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA e pubblicata il 03/01/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALIQUOTE 1994
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2276/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del contribuente chiede la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese del giudizio. Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio aderisce alla richiesta di cessata materia, si oppone alla condanna alle spese e chiede la compensazione delle stesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, ha presentato ricorso per l'esecuzione integrale della sentenza n. 58/2022, depositata in data 03/01/2022, che confermava la sentenza di primo grado n.
498/2019, chiedendo l'adozione dei provvedimenti necessari.
La ricorrente ha premesso che:
- la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n. 498/2018, accoglieva il ricorso r.g.
4618/2013 con cui era stato impugnato il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate avverso l'istanza di rimborso per il sisma '90, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso di un importo pari al 90% delle somme pagate nel triennio 1990-1991-1992 per imposte dirette con detrazione di quanto già rimborsato per ilor e con gli interessi dalla domanda al soddisfo;
- l'Agenzia delle Entrate proponeva appello che veniva rigettato con sentenza n. 58/2022;
- la predetta sentenza, notificata in data 20.01.2022, era passata in giudicato in data 21.03.2022 per omessa impugnazione;
- successivamente era stata notificata la diffida del 17.05.2023.
- in forza della sentenza n. 58/2022, aveva ricevuto solo pagamenti parziali nell'anno 2023;
- con pec del 22.02.2024, rimasta inevasa, veniva richiesto il ragguaglio del saldo.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, premesso di avere già convalidato i rimborsi richiesti, ha chiesto un breve rinvio per provvedere al pagamento;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, essendosi già attivata per liquidare e pagare quanto dovuto. Con nota depositata il 2.12.2024 Ricorrente_1 ha comunicato di avere ricevuto gli importi ancora dovuti, per cui ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore antistatario, avv. Difensore_1. All'udienza dell'11.12.2025 il difensore della contribuente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio;
il rappresentante dell'Ufficio ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere e chiesto la compensazione delle spese;
indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto nelle more del giudizio di ottemperanza al pagamento della residua somma spettante a Ricorrente_1 in forza della sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 58/2022, il procedimento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Applicando il principio della soccombenza virtuale l'Agenzia delle Entrate deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla contribuente per ottenere l'esecuzione integrale della sentenza n.
58/2022.
Applicando i valori minimi tabellari per la non complessità delle questioni giuridiche esaminate, le spese del giudizio di ottemperanza vengono liquidate in euro 1.212,50 oltre gli oneri accessori previsti dalla legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara estinto il giudizio di ottemperanza proposto da Ricorrente_1. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente per il giudizio, che liquida in euro 1.212,50 oltre gli oneri accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025. Il Giudice Unico dr. Tommaso Francola