Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 1077
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Istanza di ottemperanza

    L'Agenzia delle Entrate ha provveduto al pagamento della residua somma spettante, rendendo il procedimento estinto per cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Richiesta di condanna alle spese

    Applicando il principio della soccombenza virtuale, l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla contribuente.

  • Accolto
    Accordo sulla cessazione della materia del contendere

    Il procedimento è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere dato che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto al pagamento della residua somma.

  • Accolto
    Adesione alla richiesta di cessata materia

    Il procedimento è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere dato che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto al pagamento della residua somma.

  • Rigettato
    Opposizione alla condanna alle spese

    L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla contribuente, applicando il principio della soccombenza virtuale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 1077
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1077
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo