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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/08/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2734/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2734/2023 promossa da:
Parte_1 Parte_1
, in proprio e quale Amministratore di Sostegno di , e
[...] Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Serafini e dall'Avv. Silvia Lunetti, Parte_2 elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Arezzo, Via Guido Monaco, n. 72,
PARTE ATTRICE
contro e per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Simone, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Gabrio Serbelloni, n. 4,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 05.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio
e per essa la mandataria proponendo opposizione al Controparte_2 Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 782/2023, emesso in data 24.08.2023 dal Tribunale di Arezzo, con il quale è stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori della TE S.r.l., il pagamento in solido dell'importo di € 433.142,69, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, in forza del debito residuo derivante dal contratto di mutuo fondiario in oro stipulato in data 20.06.2005 (doc. 4 monitorio) a rogito Notaio Dott. di Arezzo, Rep. n. 92736, Racc. n. 22934, registrato ad Arezzo in data 20.06.2005 Persona_1 al n. 3609 Serie 1T e munito di formula esecutiva in data 10.02.2020, di originari 50.000 grammi di pagina 1 di 16 oro, concesso dall'allora e del in favore della Controparte_4 Controparte_5
TE S.r.l., rapporto garantito in forza della fideiussione omnibus del 29.03.1999 (poi rinnovata il 29.08.2002 e il 26.02.2007 - docc. 7, 8, 9 monitorio) e da ultimo modificata il 28.08.2008 dai signori e con limitazione della garanzia sino alla concorrenza di € 1.380.000,00 Parte_1 Parte_2 Co (doc. 10 monitorio), nonché dalla fideiussione omnibus del 29.08.2000 a firma
[...]
(successivamente rinnovata con limitazioni della garanzia Controparte_7 il 26.02.2007, il 28.08.2008 e da ultimo il 20.06.2014 - docc. 11, 12, 13, 14 monitorio).
ha agito in sede monitoria rappresentando di essere l' attuale titolare del credito Controparte_2 controverso;
in particolare, ha rappresentato che con atto di cessione concluso in data 04.12.2020 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 7.1 della L. 130/199 e dell'art. 58 del TUB, il cui avviso è stato pubblicato in G.U., Parte seconda, n. 145 del 12.12.2020 (doc. 3 monitorio), ha acquistato pro soluto da un portafoglio di crediti, Controparte_8 tra i quali è compreso anche quello oggetto del presente giudizio.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di
[...] mancando la prova della titolarità del credito in capo alla stessa, non bastando la CP_2 pubblicazione della cessione in blocco nella Gazzetta Ufficiale a provare l'inclusione del credito controverso nella richiamata cessione;
ha eccepito la nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, lettera a, L. n. 287/1990), in quanto atti conformi allo schema ABI del 2003 (doc. 5 opponenti) ritenuto dalla Banca d'Italia in contrasto con la normativa antitrust (provv. 55/2005 - doc. 6 opponenti), o in ipotesi la nullità delle clausole (2, 6, 8) conformi a tale schema, con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori ex art. 1957 c.c. Ha dedotto che dall'analisi econometrica effettuata dal perito di parte incaricato (docc. 8 e 9 opponenti) sono emerse delle irregolarità nella gestione dei rapporti garantiti dagli opponenti: i) conto corrente n. 1000/4347; b) contratto di mutuo fondiario in oro. Ha eccepito per entrambi i rapporti l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari, nonché la violazione degli obblighi di trasparenza gravanti sulla per quanto riguarda le condizioni contrattuali e i CP_4 rapporti tra gli istituti e i clienti;
l'indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del finanziamento;
la mancanza del piano di ammortamento nonché di alcuni elementi contrattuali essenziali del prestito;
la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato;
la mancata indicazione del regime finanziario utilizzato (prestito alla francese); l'illegittima risoluzione del contratto di finanziamento da parte della Banca, non ricorrendo un ritardo nel pagamento ripetuto per almeno sette volte ex art. 40 TUB. Ha dedotto, infine, il diritto al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti e derivanti da responsabilità precontrattuale della CP_4
Su queste basi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale: In via preliminare e pregiudiziale, e nel merito in via principale: 1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e, per essa della CP_2 [...]
, nelle dette qualità e, comunque, il difetto di titolarità del credito azionato con il Controparte_3 ricorso monitorio e per l'effetto dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 782/2023 del 25/08/2023 – RG n. 1719/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data pagina 2 di 16 25/08/2023 su ricorso della società (CF: ), quale Controparte_3 P.IVA_1 mandataria di nei confronti dei garanti, in accoglimento delle conclusioni sopra CP_2 rassegnate. Nel merito ed in via principale: 2) Accertare e dichiarare che la fideiussione omnibus sottoscritta in data 29.03.1999 da Parte_1
, e in favore dell'allora e del
[...] Controparte_1 Parte_3 Controparte_4 [...]
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società TE SR e la fideiussione omnibus CP_5 sottoscritta in data 29.08.2000 dalla società Parte_1
(già (Cod. Fisc. - P.I. ), in Controparte_9 P.IVA_2 persona dell'allora socio accomandatario e legale rappresentante sono contenute Controparte_1 in moduli del tutto identici/conformi al modello Abi ritenuto, con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, in contrasto con la normativa di cui alla L. 287/1990 (Legge Antitrust) e per l'effetto dichiararne la nullità assoluta ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990 nonché dell'art. 1418 o la nullità parziale dei medesimi contratti di fideiussione in relazione alle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c.; 3) accertare e dichiarare altresì la nullità assoluta o parziale, per i medesimi motivi di cui al precedente punto2), dei successivi atti limitativi di entrambe le predette fideiussioni ed in particolare, per ciò che riguarda la fideiussione omnibus sottoscritta in data 29.03.1999 da , Parte_1
e in favore dell'allora e del Controparte_1 Parte_3 Controparte_4 CP_5
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società TE SR, dell'atto limitativo del
[...]
29/08/2000, del 26/02/2007 e del 28/08/2008; per ciò che riguarda la fideiussione omnibus sottoscritta il 29/08/2000 da (già Parte_1 [...]
(Cod. Fisc. - P.I. ), in persona dell'allora socio Controparte_9 P.IVA_2 accomandatario e legale rappresentante per l'adempimento delle obbligazioni Controparte_1 assunte verso la dalla società TE S.r.l., dell'atto limitativo del 26.02.2007, del 28.08.2008 e CP_4 del 20.06.2014, in quanto atti di mera conferma delle fideiussioni precedentemente sottoscritte in favore di TE SR, con integrale richiamo alle condizioni contenute nel modulo precedentemente sottoscritto;
4) conseguentemente alla dichiarazione di nullità assoluta o relativa, accertare e dichiarare che la società creditrice ha proposto le proprie istanze nei confronti dei fideiussori opponenti oltre il termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c. così essendo decaduta dal diritto alla garanzia essendosi estinte tutte le garanzie di tutti i garanti odierni opponenti.
5) per l'effetto dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 782/2023 del 25/08/2023 – RG n. 1719/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 25/08/2023 su ricorso della società (CF: ), quale mandataria di Controparte_3 P.IVA_1 [...]
nei confronti dei garanti, in accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate. CP_2
Nel merito e in subordine. 6) Previo accertamento, se del caso, della nullità delle fideiussioni o delle sole clausole di cui ai punti 2, 6, e 8 per i motivi di cui ai punti 2 e 3, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto di finanziamento ipotecario stipulato in data 20.06.2005 a rogito del Notaio Dott.
[...]
rep. 92736, racc. 22934 tra la TE SR (P.Iva ) in qualità di mutuataria, la Per_1 P.IVA_3
e la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, poi , che ha poi Parte_1 CP_8 ceduto il credito a che agisce nel presente giudizio per il tramite della mandataria CP_2 pagina 3 di 16 , e/o del contratto di conto corrente ovvero delle relative clausole aventi Controparte_3 ad oggetto spese, commissioni ed interessi e/o dell'illiceità/illegittimità della risoluzione del contratto disposta dalla banca mutuante e/o dell'inesistenza di alcun debito della TE RL nei confronti della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e dei suoi aventi causa, e per l'effetto dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 782/2023 del 25/08/2023 – RG n. 1719/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 25/08/2023 su ricorso della società Controparte_3
(CF: ), quale mandataria di nei confronti dei garanti, in
[...] P.IVA_1 CP_2 accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate. 7) accertare, per tutti i motivi di cui in parte narrativa, il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, compreso il danno morale e da perdita di chance, subito dagli opponenti in conseguenza di tutti gli illeciti contestati alla e ai suoi successori in Controparte_10 relazione contratto di mutuo per cui è causa e/o al contratto di conto corrente e delle azioni, anche esecutive, esperite nei confronti degli opponenti, e per l'effetto condannare la suddetta banca ed ora
e per essa la , al risarcimento di suddetti danni, patrimoniali CP_2 Controparte_3
e non, da liquidare in favore di ciascuno degli opponenti in via equitativa con ogni conseguenziale pronuncia di legge. Nel merito e in via ulteriormente subordinata 8) Ove il Giudicante disattenda quanto richiesto in via principale, per tutti i motivi di cui in parte narrativa, accertata l'illiceità del comportamento dell'istituto bancario nella gestione del contratto di mutuo per cui è causa e/o del rapporto di conto corrente per violazione della normativa vigente in materia e, quindi, la loro nullità, annullabilità, inefficacia, totale o limitatamente alle singole clausole aventi ad oggetto gli oneri economici ed in contrasto con la normativa de qua:
8.1. dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 782/2023 del 25/08/2023 – RG n. 1719/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 25/08/2023 su ricorso della società (CF: ), quale mandataria di nei Controparte_3 P.IVA_1 CP_2 confronti dei garanti, in accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate. 8.2: rideterminare il saldo debitorio relativo al contratto di mutuo per cui è causa e/o al rapporto di conto corrente menzionato in premessa al netto di tutte le somme non dovute per spese, commissioni e/o interessi, corrispettivi o moratori, e/o capitalizzazione, applicati in violazione della normativa bancaria vigente in materia ovvero applicando i tassi di interessi passivi nella misura legale o nella misura di cui all'art. 117 comma 7 Tub ovvero nella misura che sarà ritenuta dovuta;
8.3: quantificare le somme che la TE RL ha versato indebitamente, per tutte le causali di cui in parte narrativa e di cui alla perizia allegata, in favore dell'istituto di credito in relazione al contratto di mutuo per cui è causa e/o al rapporto di conto corrente;
8.4: accertare, per i motivi di cui in parte narrativa, che alla data in cui l'istituto di credito mutuante ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e disposto la risoluzione del contratto di mutuo per cui è causa il mutuatario non era inadempimenti bensì era titolare di un credito nei confronti del medesimo istituto mutuante e, quindi, dichiarare l'illegittimità/illiceità della dichiarata decadenza dal beneficio del termine e disposta risoluzione del contratto per inadempimento;
8.5: accertare e dichiarare il diritto degli opponenti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, connessi e conseguenti alla violazione delle norme di correttezza, buona fede e di diligenza del bonus argentarius, sia in fase precontrattuale sia nel corso dell'esecuzione del rapporto di mutuo e/o di conto corrente e delle norme in materia bancaria ratione temporis vigente, comprese quelle in materia di pagina 4 di 16 trasparente nonché per aver risolto illegittimamente/illecitamente il contratto di mutuo per cui è causa e, comunque, per tutti i fatti denunciati in parte narrativa;
8.6: ridurre quindi il quantum richiesto dal creditore alla somma che risulterà dovuta, anche compensando il supposto credito rivendicata nella presene procedura esecutiva con quello di cui la TE RL risulterà titolare in relazione al rapporto di mutuo e/o di conto corrente oltre al creditore risarcitorio, con proporzionale riduzione anche dei gravami iscritti a carico degli immobili del terzo datore di ipoteca. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_3 confermando di esser divenuta l'attuale titolare del credito e che è stata fornita prova della propria legittimazione attiva (cfr. docc. 3, 4, 6, 17 monitorio;
docc. 18 – 24, 25, 26, 27 comparsa opposta). Quanto all'eccezione di nullità delle fideiussioni, ha dedotto che le fideiussioni de quibus sono state rilasciate nel 1999 e nel 2000, pertanto non sono state oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che non può costituire prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, essendo parte attrice onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati. Ha, altresì, allegato l'infondatezza dell'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 c.c., regola che può essere oggetto di deroga convenzionale (come nel caso di specie), trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti;
inoltre, ha evidenziato che, trattandosi di contratto di fideiussione “a semplice richiesta scritta”, la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. può essere impedita a mezzo di semplice richiesta stragiudiziale di pagamento (cfr. raccomandata a/r notificata il 06.12.2018
- doc. 29 opposta). Riguardo alle contestazioni sul contratto di conto corrente n. 1000/4347, parte opposta ha rilevato che tale rapporto non è stato oggetto della cessione in suo favore, e non è oggetto del ricorso monitorio;
in ogni caso, tutte le contestazioni sollevate da parte opponente risultano infondate e non supportate da valida documentazione contrattuale o contabile. Quanto alle doglienze sul mutuo fondiario in oro, invece, ha allegato che controparte ha riconosciuto di essere comunque debitrice delle seguenti somme: € 321.743,03 nell'ipotesi di ricalcolo del piano di ammortamento “in regime di interesse semplice” (cfr. Tabella riportata a pag. 25 della Relazione del CTP depositata da controparte); € 281.159,51 nell'ipotesi di ricalcolo del piano di ammortamento applicando anche il
“tasso sostitutivo Buoni Ordinari del Tesoro” (cfr. Tabella riportata a pag. 28 della Relazione del CTP). Parte opposta ha rilevato che le contestazioni sollevate sulla mancata pattuizione del piano di ammortamento e sull'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al contratto di mutuo fondiario in oro sono smentite dalla documentazione contrattuale allegata in atti. Ha evidenziato che il piano di ammortamento del prestito non è “alla francese” bensì “all'italiana”, ed ha pertanto escluso che le pattuizioni intercorse tra le parti siano state poste in essere in violazione della normativa in materia di anatocismo;
ha dedotto l'irrilevanza ai fini della validità del contratto di mutuo dell'eventuale difformità tra l' dichiarato in contratto e quello concretamente applicato. Pt_4
Quanto all'asserita violazione degli obblighi di trasparenza, parte opposta ha rilevato che trattandosi di un contratto di mutuo ipotecario che rientra nella categoria dei c.d. “finanziamenti in oro”, l'oggetto risulta ben determinato nell'oro finanziato e non nella somma di denaro ancorata al valore dell'oro, come è consentito dalla disposizione contenuta nell'art. 1813 c.c., e il controvalore è rappresentato dal prezzo dell'oro al momento del pagamento delle rate semestrali;
il piano di ammortamento è pagina 5 di 16 chiaramente determinato all'interno del contratto (pagg. 4 e seguenti) e prevede che il finanziamento, della durata di 10 anni, con rimborso mediante il pagamento di n. 20 rate semestrali determinate, in linea capitale come specificamente rappresentato nel contratto, oltre, alla quota di interessi sull'oro finanziato in ragione di 1,70 punti percentuali in più “del tasso di riferimento sui prestiti in oro a sei mesi, pubblicato dal London Bullion Market Association di Londra e desumibile anche dalle relative pagine Internet, del giorno lavorativo bancario precedente alla stipula del presente contratto di finanziamento. Quindi il finanziamento sarà regolato, fino alla scadenza della prima rata che avverrà alla data del 31 gennaio 2006 al tasso del 1,861% pagabile in via posticipata, con conteggio giorni commerciali. Per le successive rate semestrali si applicherà, sul capitale residuo, il tasso in ragione di 1,70 punti percentuali in più del tasso di riferimento sui prestiti in oro a sei mesi, pubblicato dal London Bullion Market Association di Londra e desumibile anche dalle relative pagine Internet […]. Tali interessi, calcolati in grammi applicando il tasso sopra determinato al capitale in oro finanziario in essere, sulla base del prezzo concordato per la quota capitale in scadenza, saranno convertiti in Euro ed addebitati sul conto corrente […] . L'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) relativo al presente mutuo è pari al 1,91% ” (cfr. art. 3 , contratto di mutuo). Parte opposta ha allegato che la condotta posta in essere dalla risponde alle determinazioni della normativa in materia: infatti, la CP_4 previsione contenuta nell'art. 40, comma 2 TUB non preclude all'istituto di credito di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. a fronte del mancato pagamento anche di una sola rata, in presenza di un'apposita pattuizione negoziale in tal senso, che nel caso di specie si trova all'art. 7 del contratto di mutuo. Quanto alla domanda di ripetizione dell'indebito derivante da nullità contrattuali e alla richiesta di risarcimento, parte opposta ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva essendo cessionaria del credito.
Sulla base di tali allegazioni parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare:
- Accertare e dichiarare la legittimazione attiva di , e per essa Parte_5 [...]
Controparte_3
- concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né si appalesa di pronta e facile soluzione, per le ragioni esposte in atti;
nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le avverse domande, siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti;
- per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto e condannare il sig. (Cod. Fisc. , la sig.ra (Cod. Fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), la sig.ra (Cod. Fisc. ) , la CodiceFiscale_2 Controparte_1 CodiceFiscale_3
(Cod. Fisc. e P. Iva Parte_1 Parte_1
), al pagamento, in solido, alla parte ricorrente, della somma di € .433 .142,69.=, oltre P.IVA_2 agli interessi come e le spese liquidate nella procedura monitoria, liquidate in € . 4 .394,00.= per compensi, ed € .634,00.= per esborsi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e Cpa ed oltre alle successive occorrende;
pagina 6 di 16 nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate dagli Opponenti , condannare questi ultimi al pagamento , in favore di , e per essa Controparte_2 [...]
, della somma pari ad €.433 .142,69.=, ovvero di quella maggiore o minore Controparte_3 somma che verrà accertata in corso di causa all'esito dell'istruttoria, per le ragioni spiegate in atti;
in via istruttoria :
- rigettare l'avversa istanza istruttoria relativa al licenziamento di CTU tecnico/contabile , con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, indicare testimoni a favore ed eventuali relativi capitoli di prova, anche in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso proposti. Con rifusione di spese e compensi professionali di causa.”
La causa è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Il Tribunale con ordinanza del 26.07.2024 ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato alle parti il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata all'udienza del 05.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Parte attrice ha concluso come da note conclusive depositate, nelle quali ha confermato le conclusioni formulate nell'atto introduttivo, sopra riportate.
Parte convenuta ha concluso come da memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. nella quale ha confermato le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In primo luogo va ravvisata la titolarità del credito in capo a avendo parte attrice Controparte_2 assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Si ricorda, innanzitutto, che in seguito alla sottoposizione di e del Lazio Controparte_4
s.c. a procedura di amministrazione straordinaria ex artt. 70, comma 1, lett. b) e 98 d.lgs. 385/1993, la Banca D'Italia, con provvedimento del 21.11.2015 (approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con D.L. 183/2015 del 22.11.2015 – il cui testo è integralmente confluito nella L. 28.12.2015, n. 208, commi da 842 a 854, pubblicata in G.U. n. 302 del 30.12.2015), disponeva, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 180/2015, l'avvio della procedura di Risoluzione della Controparte_10 la quale poi, con decreto del MEF del 9.12.2015, veniva sottoposta alla procedura di
[...]
Liquidazione Coatta Amministrativa, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 180/2015 e degli artt. 80 e ss. del d.lgs. n. 385/1993 (eventi notori comunque allegati docc. 18, 19 fascicolo opposta). Con il medesimo D.L. 183/2015 veniva costituita, tra le altre, la Controparte_11
(in seguito ridenominata e successivamente fusa per incorporazione in Controparte_12 [...] con atto del 14.11.2017, Rep. 104684, Racc. 36572, con effetto dal Controparte_13 pagina 7 di 16 27/11/2017) per lo svolgimento dell'attività di “Ente ponte” ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 180/2015, disponendosi altresì che in favore degli “enti ponte” fossero “trasferite azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività o passività delle banche in risoluzione” (cfr. docc. 20, 21, 22, 23 e 24 fascicolo opposta). Tale cessione in favore della neocostituita Controparte_11 riguardava però - come specificato nel provvedimento della Banca d'Italia del 22.11.2015,
[...] in G.U. 53/2016 - esclusivamente “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione ivi compresi …, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi…. in essere alla data di efficacia della cessione ..” (così il punto 1.1. del provvedimento di cessione a pag. 2 del provvedimento di Banca d'Italia del 22.11.2015), restando perciò esplicitamente esclusi i rapporti (sostanziali e/o processuali) a quella data non in essere (22.11.2015).
Contr Per quanto concerne l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione intervenuta tra e l'odierna opposta, va rilevato che, come chiarito dalla Corte di Cassazione in termini che si condividono, laddove non sia contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione nell'Avviso di Cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle caratteristiche dei crediti ceduti può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, dell'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario, di modo che, laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (Cass. sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato non l'esistenza in sé del contratto di cessione tra e ma l'inclusione del credito per cui è causa nel Controparte_13 Controparte_2 perimetro della cessione da quest'ultima invocata a sostegno dell'azione esecutiva spiegata. Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, occorre allora innanzitutto verificare se le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020 (doc. 3 monitorio), consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Ritiene il Tribunale di dover dare risposta affermativa al quesito.
pagina 8 di 16 Invero, nell'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 145 del 12.12.2020 si legge che la società ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli Controparte_2 effetti di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari, da “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di Controparte_13 mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_13 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione.”
I criteri appena indicati consentono di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco all'odierna opposta.
Si tratta, infatti, di credito derivante da contratto di mutuo in oro stipulato il 20.06.2005, il cui codice identificativo (NDG 32747697) risulta anche nell'elenco dei crediti e delle posizioni oggetto di CP_ cessione (cfr. doc. 3 monitorio;
doc. 26 fascicolo , ove a pag. 426 è riportato il codice identificativo del debitore ceduto 384289 - indicato anche nell'estratto conto ex art. 50 TUB allegato al doc. 27 di parte opposta - nonché i codici identificativi dei rapporti ceduti i) 384289_3507_3625 e ii) 384289_251034_213). La ha poi prodotto la dichiarazione di cessione sottoscritta dalla Controparte_2 cedente, che richiama sia l'NDG della posizione, sia il nome del debitore, sia gli estremi identificativi del titolo all'origine del credito (doc. 25 fascicolo Sirio). La comunicazione della cedente, valutata unitamente al possesso, da parte della cessionaria, del contratto di mutuo da cui origina il credito ceduto, consentono di ritenere ulteriormente provata la legittimazione sostanziale della cessionaria.
Tanto premesso circa la titolarità del credito, occorre adesso passare al merito dell'opposizione.
Va ricordato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Nel caso di specie, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 782/2023 (n. R.G. Controparte_2
1719/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo il 24.08.2023, con il quale è stato ingiunto agli odierni pagina 9 di 16 opponenti di pagare, in solido tra loro, la somma di € 433.142,69, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, a titolo di debito residuo derivante dal contratto di mutuo fondiario in oro stipulato in data 20.06.2005, producendo il contratto in parola, le fideiussioni prestate dagli opponenti e dando atto dell'inadempimento della parte mutuataria.
Parte opponente, nel merito, in primo luogo ha dedotto la nullità delle fideiussioni per cui è causa per violazione della normativa antitrust, rilevando che nelle garanzie prestate sono presenti delle clausole che rientrano tra quelle dello schema elaborato dall'ABI dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 con conseguente nullità totale delle fideiussioni o in subordine parziale.
Sul punto occorre evidenziare che le clausole dello schema ABI ritenute dalla Banca d'Italia sbocco di un'intesa illecita sono: la n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza); la n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza). Attraverso tali clausole, l'Autorità di Vigilanza ha ritenuto che l'ABI abbia previsto disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287 del 1990, avendo scopo precipuo non tanto di ostacolare l'accesso al credito quanto di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dell'invalidità o dell'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Occorre premettere che le clausole della fideiussione in atti, che secondo l'opponente violano la normativa antitrust, sono clausole che nel nostro ordinamento giuridico sono in linea di principio lecite, poiché la loro pattuizione rientra pienamente nell'esercizio dell'autonomia privata delle parti mirando a realizzare interessi meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.). La possibilità di deroga all'art. 1957 c.c. è pacifica nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Così come è pacifica la possibilità di introdurre clausole di sopravvivenza. In altre parole, la pattuizione di tali clausole non è di per sé illecita. Lo diventa quando sia il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza (art. 2, co. 2 lett. a) L. n. 287/1990).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 41994 del 30.12.2021) hanno recentemente composto il contrasto giurisprudenziale insorto in merito alle conseguenze sulle fideiussioni sottoscritte in conformità alle condizioni uniformi predisposte dall'ABI giudicate in contrasto con la normativa antitrust, statuendo il principio secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In estrema sintesi, la Suprema Corte ha ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle pagina 10 di 16 parti. Invero, la contrarietà alla normativa antitrust è stata riscontrata non in relazione all'intero testo contrattuale, bensì con riferimento esclusivamente a tre clausole del modello di fideiussione predisposto dall'ABI: clausole che attengono prettamente alla durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti l'obbligazione principale garantita, ed anche a prescindere dai termini di cui all'art. 1957 c.c.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
Fondamentale, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità in parola, risulta la produzione in giudizio - oltre che del contratto di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si è detto - del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che sfugge al principio iura novit curia in quanto privo di carattere
“normativo”; il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il predetto provvedimento n. 55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria e, come tale, non può essere certo annoverato tra le fonti del diritto.
Inoltre, quando si tratta di fideiussioni prestate in epoca precedente o successiva al periodo oggetto dell'accertamento svolto dalla Banca d'Italia e risultante dal provvedimento n. 55/2005, che costituisce prova privilegiata della sussistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riferimento alle fideiussioni omnibus prestate nell'arco temporale compreso tra il 2002 ed il 2005, parte attrice deve altresì provare che anche all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione omnibus assimilabile quanto alle clausole ivi contenute al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia 55/2005, in modo tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Invero, la valenza probatoria privilegiata del Provv. n. 55 del 2005 della Banca d'Italia opera per il solo periodo oggetto di indagine (2002-2005), senza includere anche periodi antecedenti e successivi, per vero e dilatati nel tempo.
Nel caso di specie, trattandosi di fideiussioni prestate in epoca precedente (1999 e 2000, poi successivamente rinnovate) al provvedimento Banca d'Italia 55/2005, parte opponente avrebbe dovuto provare che anche all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione omnibus assimilabile quanto alle clausole ivi contenute al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia 55/2005, in modo tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Tanto premesso, si osserva che parte opponente non ha assolto all'onere di allegazione e prova su di essa gravante. Si è limitata ad allegare la conformità delle fideiussioni per cui è causa allo schema ABI
pagina 11 di 16 di fideiussione omnibus del 2003 (doc. 5 citazione) facendo riferimento al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05 (doc. 6 citazione), e non ha tuttavia prima allegato e quindi dimostrato che anche all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa esisteva l'illecito concorrenziale dedotto in giudizio. In specie, parte attrice non ha allegato la sussistenza di indizi utili per poter ritenere che già esistesse ovvero fosse riscontrabile una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella sanzionata come anticoncorrenziale.
Per questi motivi
l'eccezione di nullità totale o parziale delle fideiussioni va rigettata.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, va quindi confermata la validità ed efficacia della fideiussione nonché delle singole clausole contestate dagli attori, ivi incluso l'art. 6, ed esclusa la configurabilità della decadenza ex art. 1957 c.c. della Banca dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi di tale norma. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, in termini che si condividono, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 21867/2013). La deroga stipulata a favore della Banca rispetto al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. deve pertanto ritenersi validamente pattuita tra le parti.
Ad abundantiam, con particolare riferimento alla fideiussione prestata da
[...] si osserva quanto segue. Parte_1
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1957, primo comma, c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione garantita, a condizione che entro sei mesi, il creditore abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e con diligenza le abbia continuate.
Occorre, in primo luogo rilevare che la fideiussione per cui è causa è una fideiussione cd. “a prima richiesta”, posto che l'art. 7 della polizza fideiussoria prevede che il fideiussore debba pagare immediatamente, “a semplice richiesta scritta” del creditore (cfr. docc. 7 e 11 fasc. monitorio). Ciò comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato ad eseguire il pagamento richiesto, secondo il meccanismo proprio del solve et repete, ed è reso conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale.
Nel caso di specie, dunque, si è in presenza di una garanzia fideiussoria “a prima richiesta”, pertanto, l'onere del creditore di avanzare istanza di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale può ritenersi soddisfatto, oltre che con l'esperimento di un'azione giudiziale, anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta, in via stragiudiziale, al fideiussore.
Ebbene, parte opposta ha documentato che l'allora Banca titolare del credito ha inviato anche al fideiussore oltre che alla società debitrice Parte_1 principale, la diffida di pagamento del 23.11.2018 notificata il 06.12.2028 (doc. 29 opposta). Tale richiesta è stata inviata nella stessa data in cui alla società debitrice principale è stata comunicata dal pagina 12 di 16 creditore la revoca degli affidamenti e analoga richiesta di pagamento, con conseguente scadenza dell'obbligazione. Tale missiva inviata al fideiussore costituisce dunque richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. in quanto inviata nello stesso giorno in cui è venuta a scadenza l'obbligazione principale (e quindi nel termine semestrale ex art. 1957 c.c.).
Pertanto, in ogni caso, nei confronti del fideiussore Parte_1 non si sarebbe determinata la decadenza della banca dalla garanzia, anche volendo ritenere nulla
[...] la deroga all'art. 1957 c.c.
Ciò premesso circa la validità delle fideiussioni stipulate dagli opponenti, vanno adesso esaminati i motivi con cui parte attrice ha dedotto le varie irregolarità nella gestione del rapporto di conto corrente n. 1000/4347 e del contratto di mutuo fondiario in oro.
Preme, innanzitutto, rilevare che il rapporto di conto corrente n. 1000/4347 non è stato posto a fondamento del ricorso monitorio e parte opponente non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale. Inoltre, parte opponente non ha provato che sia titolare di tale rapporto di c/c e che Controparte_2 sussista la legittimazione passiva dell'opposta, a fronte della esplicita contestazione sollevata sul punto;
anzi, ha prodotto un documento denominato “chiusura conto” (doc. 13 opponenti allegato alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c.) dal quale risulta che la titolare del rapporto, quanto meno sino al mese di ottobre 2021, era Intesa San Paolo S.p.A.; di contro, la cessione del credito oggetto del presente giudizio in capo a risale al 04.12.2020. Controparte_2
Pertanto, l'esame nel merito delle doglianze e delle contestazioni relative al rapporto di conto corrente è assorbito.
Le contestazioni relative al mutuo fondiario in oro stipulato in data 20.06.2005 risultano infondate.
Quanto ai rilievi attinenti alla indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite in contratto per mancata indicazione del regime finanziario e del piano di rimborso applicati, e all'applicazione di interessi anatocistici occulti, si rileva quanto segue.
Si osserva, innanzitutto, che secondo la prospettazione attorea nel rapporto negoziale in esame sarebbe stato applicato un piano di ammortamento c.d. “alla francese” o “a rate costanti”, nel quale il meccanismo di calcolo degli interessi determinerebbe il fenomeno dell'illecito anatocismo.
Tale ricostruzione, tuttavia, non trova riscontro nel caso di specie. Infatti, dall'analisi della documentazione contrattuale emerge in modo chiaro che il finanziamento non è stato strutturato secondo un piano di ammortamento alla francese non essendo previste rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi. Invero, il piano di ammortamento pattuito prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile. In tale tipo di ammortamento la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante (nel caso di specie ciascuna di 2.500 grammi di oro finanziario), ma la rata comprende anche una quota di interessi calcolata sul capitale residuo al tasso variabile parimenti pattuito in contratto. pagina 13 di 16 La premessa da cui muove parte opponente nel dedurre l'applicazione di interessi anatocistici occulti – ovvero che è stato pattuito un sistema di ammortamento alla francese – è pertanto erronea. In ogni caso, dalle modalità di rimborso concordate tra le parti non emerge l'applicazione di interessi anatocistici, né parte attrice ha fornito prova della circostanza.
Per quanto concerne l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, ritiene il Tribunale che il motivo di opposizione sia destituito di fondamento. Invero, all'art. 2 del contratto di mutuo in esame, è indicata la quantificazione del capitale oggetto del prestito, vale a dire 50.000 grammi di oro;
risulta riportata l'esatta scansione di tutte le quote capitale conglobate nelle 20 rate semestrali di rimborso del prestito, che costituiscono gli unici dati conoscibili ex ante dalle parti, a fronte della variabilità del tasso previsto per la determinazione degli interessi corrispettivi.
Con riferimento alla difformità tra TAEG/ISC indicato in contratto e quello effettivamente applicato, circostanza dalla quale parte opponente fa discendere l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB si osserva che, diversamente da quanto ritenuto dalla società attrice, non può pervenirsi alle conclusioni postulate da quest'ultima in forza dell'art. 117 TUB.
Par Invero, l'eventuale divergenza tra l' dichiarato e quello effettivo (derivante dalla valutazione concreta delle modalità di svolgimento del rapporto) non può determinare la nullità delle pattuizioni contrattuali in punto di interessi, ex art. 117 T.U.B. Ciò in quanto l'indicatore sintetico di costo non è un elemento strutturale del contratto di mutuo ed è finalizzato (unicamente) ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogatogli: le varie voci di costo di tale credito, tuttavia, e tra esse anzitutto la misura degli interessi, sono e restano regolate da altre specifiche previsioni contrattuali.
In tal senso non può quindi (anche sotto questo aspetto) ritenersi fondata l'eccezione di nullità della clausola contrattuale di determinazione degli interessi, sollevata da parte attrice in riferimento alla supposta erronea indicazione dell' . Pt_4
Il comma 4 dell'art. 117 T.U.B., infatti, prende in considerazione la necessità di indicazione nel contratto del “…tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Tali elementi, in effetti, risultano compiutamente indicati nel contratto di mutuo in questione, come del resto emerge dalle stesse considerazioni svolte ai punti che precedono.
L'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e, di conseguenza, la sua erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (cfr. ex multis: Trib. Roma n. 121/2018; Trib. Catania n. 957/2018; Trib. Torino n. 523/2018; Trib. Napoli n. 183/2018).
Quanto al motivo di opposizione relativo all'applicazione di interessi usurari, parte opponente si è limitata ad allegare genericamente e in una prospettiva astratta l'usurarietà degli interessi pattuiti, senza elementi puntuali di calcolo che possano suffragare le deduzioni formulate.
pagina 14 di 16 A tal riguardo si rammenta che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19597/2020 hanno affermato il principio in base al quale “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Nel caso di specie parte opponente non ha assolto all'onere di allegazione e prova su di essa gravante;
invero, parte attrice non ha nemmeno allegato quale sia il tasso soglia usura che si assume superato. Infatti, né nell'opposizione, né nella perizia tecnica di parte allegata risulta indicato il tasso soglia usura vigente all'epoca di stipula dei contratti di mutuo. Si osserva, inoltre, che anche l'elaborato tecnico del Dott. depositato da parte opponente nell'atto di citazione (cfr. doc. 8), analizza la sussistenza Per_2 dei profili usurari in modo per lo più teorico e astratto, senza elementi puntuali di calcolo che possano suffragare le deduzioni formulate.
Le deduzioni attoree correlate alla lamentata sussistenza di profili usurari appaiono, pertanto, del tutto generiche.
Deve essere disatteso anche il motivo di opposizione relativo all'insussistenza dei presupposti della decadenza dal beneficio del termine;
secondo la prospettazione attorea, al momento in cui è stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine, la società mutuataria vantava addirittura un credito nei confronti della Banca avendo corrisposto più del dovuto in ragione dei plurimi profili di illegittimità contenuti nel contratto, deduzione che per le ragioni sopra indicate non può essere condivisa.
In ordine all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1186 c.c. si osserva che “lo stato di insolvenza che rileva, ai sensi dell'art. 1186 c.c., ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine non richiede una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni;
tale accertamento ha natura di apprezzamento di fatto ed incorre nel vizio di insufficiente motivazione il giudice di merito che si limiti, sul punto, ad evidenziare una generica difficoltà di un'impresa commerciale ad agire sul mercato” (Cass. 12126/2008); inoltre, in materia di credito fondiario (quale è quello di specie) la norma speciale costituita dall'art. 40 TUB prevede che “La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il cento ottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.
Nel caso di specie parte opponente non ha provato di avere corrisposto le rate determinando solo meri ritardi ex art. 40 TUB e non effettivi inadempimenti, né ha allegato e provato l'insussistenza dei presupposti ex art. 7 del contratto di mutuo rubricato “decadenza”.
pagina 15 di 16 Infine, in ordine alla domanda di accertamento del diritto degli opponenti al risarcimento del danno, va rilevato che l'odierna attrice, cessionaria del credito, non è legittimata passiva in ordine alla domanda proposta in quanto fondata sull'assunta violazione degli obblighi di trasparenza gravanti sulla Banca mutuante. In ogni caso, parte opponente non ha fornito prova dei danni subiti, né in ragione della condotta tenuta dalla Banca mutuante nella fase precontrattuale, né in ragione della condotta tenuta successivamente dalla cessionaria del credito. Tanto basta per il rigetto della domanda, risultando assorbito l'esame degli ulteriori profili.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte l'opposizione a d.i. deve essere integralmente rigettata con conferma del d.i. opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 260.001 – 520.000 parametri medi fasi studio e introduttiva;
riduzione 50 % fasi istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 782/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 24.08.2023;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 14.170,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 04/08/2025
Il Giudice Marina Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2734/2023 promossa da:
Parte_1 Parte_1
, in proprio e quale Amministratore di Sostegno di , e
[...] Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Serafini e dall'Avv. Silvia Lunetti, Parte_2 elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Arezzo, Via Guido Monaco, n. 72,
PARTE ATTRICE
contro e per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Simone, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Gabrio Serbelloni, n. 4,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 05.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio
e per essa la mandataria proponendo opposizione al Controparte_2 Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 782/2023, emesso in data 24.08.2023 dal Tribunale di Arezzo, con il quale è stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori della TE S.r.l., il pagamento in solido dell'importo di € 433.142,69, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, in forza del debito residuo derivante dal contratto di mutuo fondiario in oro stipulato in data 20.06.2005 (doc. 4 monitorio) a rogito Notaio Dott. di Arezzo, Rep. n. 92736, Racc. n. 22934, registrato ad Arezzo in data 20.06.2005 Persona_1 al n. 3609 Serie 1T e munito di formula esecutiva in data 10.02.2020, di originari 50.000 grammi di pagina 1 di 16 oro, concesso dall'allora e del in favore della Controparte_4 Controparte_5
TE S.r.l., rapporto garantito in forza della fideiussione omnibus del 29.03.1999 (poi rinnovata il 29.08.2002 e il 26.02.2007 - docc. 7, 8, 9 monitorio) e da ultimo modificata il 28.08.2008 dai signori e con limitazione della garanzia sino alla concorrenza di € 1.380.000,00 Parte_1 Parte_2 Co (doc. 10 monitorio), nonché dalla fideiussione omnibus del 29.08.2000 a firma
[...]
(successivamente rinnovata con limitazioni della garanzia Controparte_7 il 26.02.2007, il 28.08.2008 e da ultimo il 20.06.2014 - docc. 11, 12, 13, 14 monitorio).
ha agito in sede monitoria rappresentando di essere l' attuale titolare del credito Controparte_2 controverso;
in particolare, ha rappresentato che con atto di cessione concluso in data 04.12.2020 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 7.1 della L. 130/199 e dell'art. 58 del TUB, il cui avviso è stato pubblicato in G.U., Parte seconda, n. 145 del 12.12.2020 (doc. 3 monitorio), ha acquistato pro soluto da un portafoglio di crediti, Controparte_8 tra i quali è compreso anche quello oggetto del presente giudizio.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di
[...] mancando la prova della titolarità del credito in capo alla stessa, non bastando la CP_2 pubblicazione della cessione in blocco nella Gazzetta Ufficiale a provare l'inclusione del credito controverso nella richiamata cessione;
ha eccepito la nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, lettera a, L. n. 287/1990), in quanto atti conformi allo schema ABI del 2003 (doc. 5 opponenti) ritenuto dalla Banca d'Italia in contrasto con la normativa antitrust (provv. 55/2005 - doc. 6 opponenti), o in ipotesi la nullità delle clausole (2, 6, 8) conformi a tale schema, con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori ex art. 1957 c.c. Ha dedotto che dall'analisi econometrica effettuata dal perito di parte incaricato (docc. 8 e 9 opponenti) sono emerse delle irregolarità nella gestione dei rapporti garantiti dagli opponenti: i) conto corrente n. 1000/4347; b) contratto di mutuo fondiario in oro. Ha eccepito per entrambi i rapporti l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari, nonché la violazione degli obblighi di trasparenza gravanti sulla per quanto riguarda le condizioni contrattuali e i CP_4 rapporti tra gli istituti e i clienti;
l'indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del finanziamento;
la mancanza del piano di ammortamento nonché di alcuni elementi contrattuali essenziali del prestito;
la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato;
la mancata indicazione del regime finanziario utilizzato (prestito alla francese); l'illegittima risoluzione del contratto di finanziamento da parte della Banca, non ricorrendo un ritardo nel pagamento ripetuto per almeno sette volte ex art. 40 TUB. Ha dedotto, infine, il diritto al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti e derivanti da responsabilità precontrattuale della CP_4
Su queste basi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale: In via preliminare e pregiudiziale, e nel merito in via principale: 1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e, per essa della CP_2 [...]
, nelle dette qualità e, comunque, il difetto di titolarità del credito azionato con il Controparte_3 ricorso monitorio e per l'effetto dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 782/2023 del 25/08/2023 – RG n. 1719/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data pagina 2 di 16 25/08/2023 su ricorso della società (CF: ), quale Controparte_3 P.IVA_1 mandataria di nei confronti dei garanti, in accoglimento delle conclusioni sopra CP_2 rassegnate. Nel merito ed in via principale: 2) Accertare e dichiarare che la fideiussione omnibus sottoscritta in data 29.03.1999 da Parte_1
, e in favore dell'allora e del
[...] Controparte_1 Parte_3 Controparte_4 [...]
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società TE SR e la fideiussione omnibus CP_5 sottoscritta in data 29.08.2000 dalla società Parte_1
(già (Cod. Fisc. - P.I. ), in Controparte_9 P.IVA_2 persona dell'allora socio accomandatario e legale rappresentante sono contenute Controparte_1 in moduli del tutto identici/conformi al modello Abi ritenuto, con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, in contrasto con la normativa di cui alla L. 287/1990 (Legge Antitrust) e per l'effetto dichiararne la nullità assoluta ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990 nonché dell'art. 1418 o la nullità parziale dei medesimi contratti di fideiussione in relazione alle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c.; 3) accertare e dichiarare altresì la nullità assoluta o parziale, per i medesimi motivi di cui al precedente punto2), dei successivi atti limitativi di entrambe le predette fideiussioni ed in particolare, per ciò che riguarda la fideiussione omnibus sottoscritta in data 29.03.1999 da , Parte_1
e in favore dell'allora e del Controparte_1 Parte_3 Controparte_4 CP_5
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società TE SR, dell'atto limitativo del
[...]
29/08/2000, del 26/02/2007 e del 28/08/2008; per ciò che riguarda la fideiussione omnibus sottoscritta il 29/08/2000 da (già Parte_1 [...]
(Cod. Fisc. - P.I. ), in persona dell'allora socio Controparte_9 P.IVA_2 accomandatario e legale rappresentante per l'adempimento delle obbligazioni Controparte_1 assunte verso la dalla società TE S.r.l., dell'atto limitativo del 26.02.2007, del 28.08.2008 e CP_4 del 20.06.2014, in quanto atti di mera conferma delle fideiussioni precedentemente sottoscritte in favore di TE SR, con integrale richiamo alle condizioni contenute nel modulo precedentemente sottoscritto;
4) conseguentemente alla dichiarazione di nullità assoluta o relativa, accertare e dichiarare che la società creditrice ha proposto le proprie istanze nei confronti dei fideiussori opponenti oltre il termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c. così essendo decaduta dal diritto alla garanzia essendosi estinte tutte le garanzie di tutti i garanti odierni opponenti.
5) per l'effetto dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 782/2023 del 25/08/2023 – RG n. 1719/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 25/08/2023 su ricorso della società (CF: ), quale mandataria di Controparte_3 P.IVA_1 [...]
nei confronti dei garanti, in accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate. CP_2
Nel merito e in subordine. 6) Previo accertamento, se del caso, della nullità delle fideiussioni o delle sole clausole di cui ai punti 2, 6, e 8 per i motivi di cui ai punti 2 e 3, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto di finanziamento ipotecario stipulato in data 20.06.2005 a rogito del Notaio Dott.
[...]
rep. 92736, racc. 22934 tra la TE SR (P.Iva ) in qualità di mutuataria, la Per_1 P.IVA_3
e la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, poi , che ha poi Parte_1 CP_8 ceduto il credito a che agisce nel presente giudizio per il tramite della mandataria CP_2 pagina 3 di 16 , e/o del contratto di conto corrente ovvero delle relative clausole aventi Controparte_3 ad oggetto spese, commissioni ed interessi e/o dell'illiceità/illegittimità della risoluzione del contratto disposta dalla banca mutuante e/o dell'inesistenza di alcun debito della TE RL nei confronti della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e dei suoi aventi causa, e per l'effetto dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 782/2023 del 25/08/2023 – RG n. 1719/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 25/08/2023 su ricorso della società Controparte_3
(CF: ), quale mandataria di nei confronti dei garanti, in
[...] P.IVA_1 CP_2 accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate. 7) accertare, per tutti i motivi di cui in parte narrativa, il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, compreso il danno morale e da perdita di chance, subito dagli opponenti in conseguenza di tutti gli illeciti contestati alla e ai suoi successori in Controparte_10 relazione contratto di mutuo per cui è causa e/o al contratto di conto corrente e delle azioni, anche esecutive, esperite nei confronti degli opponenti, e per l'effetto condannare la suddetta banca ed ora
e per essa la , al risarcimento di suddetti danni, patrimoniali CP_2 Controparte_3
e non, da liquidare in favore di ciascuno degli opponenti in via equitativa con ogni conseguenziale pronuncia di legge. Nel merito e in via ulteriormente subordinata 8) Ove il Giudicante disattenda quanto richiesto in via principale, per tutti i motivi di cui in parte narrativa, accertata l'illiceità del comportamento dell'istituto bancario nella gestione del contratto di mutuo per cui è causa e/o del rapporto di conto corrente per violazione della normativa vigente in materia e, quindi, la loro nullità, annullabilità, inefficacia, totale o limitatamente alle singole clausole aventi ad oggetto gli oneri economici ed in contrasto con la normativa de qua:
8.1. dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 782/2023 del 25/08/2023 – RG n. 1719/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 25/08/2023 su ricorso della società (CF: ), quale mandataria di nei Controparte_3 P.IVA_1 CP_2 confronti dei garanti, in accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate. 8.2: rideterminare il saldo debitorio relativo al contratto di mutuo per cui è causa e/o al rapporto di conto corrente menzionato in premessa al netto di tutte le somme non dovute per spese, commissioni e/o interessi, corrispettivi o moratori, e/o capitalizzazione, applicati in violazione della normativa bancaria vigente in materia ovvero applicando i tassi di interessi passivi nella misura legale o nella misura di cui all'art. 117 comma 7 Tub ovvero nella misura che sarà ritenuta dovuta;
8.3: quantificare le somme che la TE RL ha versato indebitamente, per tutte le causali di cui in parte narrativa e di cui alla perizia allegata, in favore dell'istituto di credito in relazione al contratto di mutuo per cui è causa e/o al rapporto di conto corrente;
8.4: accertare, per i motivi di cui in parte narrativa, che alla data in cui l'istituto di credito mutuante ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e disposto la risoluzione del contratto di mutuo per cui è causa il mutuatario non era inadempimenti bensì era titolare di un credito nei confronti del medesimo istituto mutuante e, quindi, dichiarare l'illegittimità/illiceità della dichiarata decadenza dal beneficio del termine e disposta risoluzione del contratto per inadempimento;
8.5: accertare e dichiarare il diritto degli opponenti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, connessi e conseguenti alla violazione delle norme di correttezza, buona fede e di diligenza del bonus argentarius, sia in fase precontrattuale sia nel corso dell'esecuzione del rapporto di mutuo e/o di conto corrente e delle norme in materia bancaria ratione temporis vigente, comprese quelle in materia di pagina 4 di 16 trasparente nonché per aver risolto illegittimamente/illecitamente il contratto di mutuo per cui è causa e, comunque, per tutti i fatti denunciati in parte narrativa;
8.6: ridurre quindi il quantum richiesto dal creditore alla somma che risulterà dovuta, anche compensando il supposto credito rivendicata nella presene procedura esecutiva con quello di cui la TE RL risulterà titolare in relazione al rapporto di mutuo e/o di conto corrente oltre al creditore risarcitorio, con proporzionale riduzione anche dei gravami iscritti a carico degli immobili del terzo datore di ipoteca. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_3 confermando di esser divenuta l'attuale titolare del credito e che è stata fornita prova della propria legittimazione attiva (cfr. docc. 3, 4, 6, 17 monitorio;
docc. 18 – 24, 25, 26, 27 comparsa opposta). Quanto all'eccezione di nullità delle fideiussioni, ha dedotto che le fideiussioni de quibus sono state rilasciate nel 1999 e nel 2000, pertanto non sono state oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che non può costituire prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, essendo parte attrice onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati. Ha, altresì, allegato l'infondatezza dell'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 c.c., regola che può essere oggetto di deroga convenzionale (come nel caso di specie), trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti;
inoltre, ha evidenziato che, trattandosi di contratto di fideiussione “a semplice richiesta scritta”, la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. può essere impedita a mezzo di semplice richiesta stragiudiziale di pagamento (cfr. raccomandata a/r notificata il 06.12.2018
- doc. 29 opposta). Riguardo alle contestazioni sul contratto di conto corrente n. 1000/4347, parte opposta ha rilevato che tale rapporto non è stato oggetto della cessione in suo favore, e non è oggetto del ricorso monitorio;
in ogni caso, tutte le contestazioni sollevate da parte opponente risultano infondate e non supportate da valida documentazione contrattuale o contabile. Quanto alle doglienze sul mutuo fondiario in oro, invece, ha allegato che controparte ha riconosciuto di essere comunque debitrice delle seguenti somme: € 321.743,03 nell'ipotesi di ricalcolo del piano di ammortamento “in regime di interesse semplice” (cfr. Tabella riportata a pag. 25 della Relazione del CTP depositata da controparte); € 281.159,51 nell'ipotesi di ricalcolo del piano di ammortamento applicando anche il
“tasso sostitutivo Buoni Ordinari del Tesoro” (cfr. Tabella riportata a pag. 28 della Relazione del CTP). Parte opposta ha rilevato che le contestazioni sollevate sulla mancata pattuizione del piano di ammortamento e sull'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al contratto di mutuo fondiario in oro sono smentite dalla documentazione contrattuale allegata in atti. Ha evidenziato che il piano di ammortamento del prestito non è “alla francese” bensì “all'italiana”, ed ha pertanto escluso che le pattuizioni intercorse tra le parti siano state poste in essere in violazione della normativa in materia di anatocismo;
ha dedotto l'irrilevanza ai fini della validità del contratto di mutuo dell'eventuale difformità tra l' dichiarato in contratto e quello concretamente applicato. Pt_4
Quanto all'asserita violazione degli obblighi di trasparenza, parte opposta ha rilevato che trattandosi di un contratto di mutuo ipotecario che rientra nella categoria dei c.d. “finanziamenti in oro”, l'oggetto risulta ben determinato nell'oro finanziato e non nella somma di denaro ancorata al valore dell'oro, come è consentito dalla disposizione contenuta nell'art. 1813 c.c., e il controvalore è rappresentato dal prezzo dell'oro al momento del pagamento delle rate semestrali;
il piano di ammortamento è pagina 5 di 16 chiaramente determinato all'interno del contratto (pagg. 4 e seguenti) e prevede che il finanziamento, della durata di 10 anni, con rimborso mediante il pagamento di n. 20 rate semestrali determinate, in linea capitale come specificamente rappresentato nel contratto, oltre, alla quota di interessi sull'oro finanziato in ragione di 1,70 punti percentuali in più “del tasso di riferimento sui prestiti in oro a sei mesi, pubblicato dal London Bullion Market Association di Londra e desumibile anche dalle relative pagine Internet, del giorno lavorativo bancario precedente alla stipula del presente contratto di finanziamento. Quindi il finanziamento sarà regolato, fino alla scadenza della prima rata che avverrà alla data del 31 gennaio 2006 al tasso del 1,861% pagabile in via posticipata, con conteggio giorni commerciali. Per le successive rate semestrali si applicherà, sul capitale residuo, il tasso in ragione di 1,70 punti percentuali in più del tasso di riferimento sui prestiti in oro a sei mesi, pubblicato dal London Bullion Market Association di Londra e desumibile anche dalle relative pagine Internet […]. Tali interessi, calcolati in grammi applicando il tasso sopra determinato al capitale in oro finanziario in essere, sulla base del prezzo concordato per la quota capitale in scadenza, saranno convertiti in Euro ed addebitati sul conto corrente […] . L'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) relativo al presente mutuo è pari al 1,91% ” (cfr. art. 3 , contratto di mutuo). Parte opposta ha allegato che la condotta posta in essere dalla risponde alle determinazioni della normativa in materia: infatti, la CP_4 previsione contenuta nell'art. 40, comma 2 TUB non preclude all'istituto di credito di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. a fronte del mancato pagamento anche di una sola rata, in presenza di un'apposita pattuizione negoziale in tal senso, che nel caso di specie si trova all'art. 7 del contratto di mutuo. Quanto alla domanda di ripetizione dell'indebito derivante da nullità contrattuali e alla richiesta di risarcimento, parte opposta ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva essendo cessionaria del credito.
Sulla base di tali allegazioni parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare:
- Accertare e dichiarare la legittimazione attiva di , e per essa Parte_5 [...]
Controparte_3
- concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né si appalesa di pronta e facile soluzione, per le ragioni esposte in atti;
nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le avverse domande, siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti;
- per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto e condannare il sig. (Cod. Fisc. , la sig.ra (Cod. Fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), la sig.ra (Cod. Fisc. ) , la CodiceFiscale_2 Controparte_1 CodiceFiscale_3
(Cod. Fisc. e P. Iva Parte_1 Parte_1
), al pagamento, in solido, alla parte ricorrente, della somma di € .433 .142,69.=, oltre P.IVA_2 agli interessi come e le spese liquidate nella procedura monitoria, liquidate in € . 4 .394,00.= per compensi, ed € .634,00.= per esborsi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e Cpa ed oltre alle successive occorrende;
pagina 6 di 16 nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate dagli Opponenti , condannare questi ultimi al pagamento , in favore di , e per essa Controparte_2 [...]
, della somma pari ad €.433 .142,69.=, ovvero di quella maggiore o minore Controparte_3 somma che verrà accertata in corso di causa all'esito dell'istruttoria, per le ragioni spiegate in atti;
in via istruttoria :
- rigettare l'avversa istanza istruttoria relativa al licenziamento di CTU tecnico/contabile , con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, indicare testimoni a favore ed eventuali relativi capitoli di prova, anche in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso proposti. Con rifusione di spese e compensi professionali di causa.”
La causa è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Il Tribunale con ordinanza del 26.07.2024 ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato alle parti il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata all'udienza del 05.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Parte attrice ha concluso come da note conclusive depositate, nelle quali ha confermato le conclusioni formulate nell'atto introduttivo, sopra riportate.
Parte convenuta ha concluso come da memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. nella quale ha confermato le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In primo luogo va ravvisata la titolarità del credito in capo a avendo parte attrice Controparte_2 assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Si ricorda, innanzitutto, che in seguito alla sottoposizione di e del Lazio Controparte_4
s.c. a procedura di amministrazione straordinaria ex artt. 70, comma 1, lett. b) e 98 d.lgs. 385/1993, la Banca D'Italia, con provvedimento del 21.11.2015 (approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con D.L. 183/2015 del 22.11.2015 – il cui testo è integralmente confluito nella L. 28.12.2015, n. 208, commi da 842 a 854, pubblicata in G.U. n. 302 del 30.12.2015), disponeva, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 180/2015, l'avvio della procedura di Risoluzione della Controparte_10 la quale poi, con decreto del MEF del 9.12.2015, veniva sottoposta alla procedura di
[...]
Liquidazione Coatta Amministrativa, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 180/2015 e degli artt. 80 e ss. del d.lgs. n. 385/1993 (eventi notori comunque allegati docc. 18, 19 fascicolo opposta). Con il medesimo D.L. 183/2015 veniva costituita, tra le altre, la Controparte_11
(in seguito ridenominata e successivamente fusa per incorporazione in Controparte_12 [...] con atto del 14.11.2017, Rep. 104684, Racc. 36572, con effetto dal Controparte_13 pagina 7 di 16 27/11/2017) per lo svolgimento dell'attività di “Ente ponte” ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 180/2015, disponendosi altresì che in favore degli “enti ponte” fossero “trasferite azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività o passività delle banche in risoluzione” (cfr. docc. 20, 21, 22, 23 e 24 fascicolo opposta). Tale cessione in favore della neocostituita Controparte_11 riguardava però - come specificato nel provvedimento della Banca d'Italia del 22.11.2015,
[...] in G.U. 53/2016 - esclusivamente “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione ivi compresi …, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi…. in essere alla data di efficacia della cessione ..” (così il punto 1.1. del provvedimento di cessione a pag. 2 del provvedimento di Banca d'Italia del 22.11.2015), restando perciò esplicitamente esclusi i rapporti (sostanziali e/o processuali) a quella data non in essere (22.11.2015).
Contr Per quanto concerne l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione intervenuta tra e l'odierna opposta, va rilevato che, come chiarito dalla Corte di Cassazione in termini che si condividono, laddove non sia contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione nell'Avviso di Cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle caratteristiche dei crediti ceduti può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, dell'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario, di modo che, laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (Cass. sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato non l'esistenza in sé del contratto di cessione tra e ma l'inclusione del credito per cui è causa nel Controparte_13 Controparte_2 perimetro della cessione da quest'ultima invocata a sostegno dell'azione esecutiva spiegata. Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, occorre allora innanzitutto verificare se le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020 (doc. 3 monitorio), consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Ritiene il Tribunale di dover dare risposta affermativa al quesito.
pagina 8 di 16 Invero, nell'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 145 del 12.12.2020 si legge che la società ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli Controparte_2 effetti di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari, da “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di Controparte_13 mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_13 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione.”
I criteri appena indicati consentono di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco all'odierna opposta.
Si tratta, infatti, di credito derivante da contratto di mutuo in oro stipulato il 20.06.2005, il cui codice identificativo (NDG 32747697) risulta anche nell'elenco dei crediti e delle posizioni oggetto di CP_ cessione (cfr. doc. 3 monitorio;
doc. 26 fascicolo , ove a pag. 426 è riportato il codice identificativo del debitore ceduto 384289 - indicato anche nell'estratto conto ex art. 50 TUB allegato al doc. 27 di parte opposta - nonché i codici identificativi dei rapporti ceduti i) 384289_3507_3625 e ii) 384289_251034_213). La ha poi prodotto la dichiarazione di cessione sottoscritta dalla Controparte_2 cedente, che richiama sia l'NDG della posizione, sia il nome del debitore, sia gli estremi identificativi del titolo all'origine del credito (doc. 25 fascicolo Sirio). La comunicazione della cedente, valutata unitamente al possesso, da parte della cessionaria, del contratto di mutuo da cui origina il credito ceduto, consentono di ritenere ulteriormente provata la legittimazione sostanziale della cessionaria.
Tanto premesso circa la titolarità del credito, occorre adesso passare al merito dell'opposizione.
Va ricordato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Nel caso di specie, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 782/2023 (n. R.G. Controparte_2
1719/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo il 24.08.2023, con il quale è stato ingiunto agli odierni pagina 9 di 16 opponenti di pagare, in solido tra loro, la somma di € 433.142,69, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, a titolo di debito residuo derivante dal contratto di mutuo fondiario in oro stipulato in data 20.06.2005, producendo il contratto in parola, le fideiussioni prestate dagli opponenti e dando atto dell'inadempimento della parte mutuataria.
Parte opponente, nel merito, in primo luogo ha dedotto la nullità delle fideiussioni per cui è causa per violazione della normativa antitrust, rilevando che nelle garanzie prestate sono presenti delle clausole che rientrano tra quelle dello schema elaborato dall'ABI dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 con conseguente nullità totale delle fideiussioni o in subordine parziale.
Sul punto occorre evidenziare che le clausole dello schema ABI ritenute dalla Banca d'Italia sbocco di un'intesa illecita sono: la n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza); la n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza). Attraverso tali clausole, l'Autorità di Vigilanza ha ritenuto che l'ABI abbia previsto disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287 del 1990, avendo scopo precipuo non tanto di ostacolare l'accesso al credito quanto di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dell'invalidità o dell'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Occorre premettere che le clausole della fideiussione in atti, che secondo l'opponente violano la normativa antitrust, sono clausole che nel nostro ordinamento giuridico sono in linea di principio lecite, poiché la loro pattuizione rientra pienamente nell'esercizio dell'autonomia privata delle parti mirando a realizzare interessi meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.). La possibilità di deroga all'art. 1957 c.c. è pacifica nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Così come è pacifica la possibilità di introdurre clausole di sopravvivenza. In altre parole, la pattuizione di tali clausole non è di per sé illecita. Lo diventa quando sia il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza (art. 2, co. 2 lett. a) L. n. 287/1990).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 41994 del 30.12.2021) hanno recentemente composto il contrasto giurisprudenziale insorto in merito alle conseguenze sulle fideiussioni sottoscritte in conformità alle condizioni uniformi predisposte dall'ABI giudicate in contrasto con la normativa antitrust, statuendo il principio secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In estrema sintesi, la Suprema Corte ha ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle pagina 10 di 16 parti. Invero, la contrarietà alla normativa antitrust è stata riscontrata non in relazione all'intero testo contrattuale, bensì con riferimento esclusivamente a tre clausole del modello di fideiussione predisposto dall'ABI: clausole che attengono prettamente alla durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti l'obbligazione principale garantita, ed anche a prescindere dai termini di cui all'art. 1957 c.c.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
Fondamentale, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità in parola, risulta la produzione in giudizio - oltre che del contratto di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si è detto - del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che sfugge al principio iura novit curia in quanto privo di carattere
“normativo”; il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il predetto provvedimento n. 55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria e, come tale, non può essere certo annoverato tra le fonti del diritto.
Inoltre, quando si tratta di fideiussioni prestate in epoca precedente o successiva al periodo oggetto dell'accertamento svolto dalla Banca d'Italia e risultante dal provvedimento n. 55/2005, che costituisce prova privilegiata della sussistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riferimento alle fideiussioni omnibus prestate nell'arco temporale compreso tra il 2002 ed il 2005, parte attrice deve altresì provare che anche all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione omnibus assimilabile quanto alle clausole ivi contenute al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia 55/2005, in modo tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Invero, la valenza probatoria privilegiata del Provv. n. 55 del 2005 della Banca d'Italia opera per il solo periodo oggetto di indagine (2002-2005), senza includere anche periodi antecedenti e successivi, per vero e dilatati nel tempo.
Nel caso di specie, trattandosi di fideiussioni prestate in epoca precedente (1999 e 2000, poi successivamente rinnovate) al provvedimento Banca d'Italia 55/2005, parte opponente avrebbe dovuto provare che anche all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione omnibus assimilabile quanto alle clausole ivi contenute al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia 55/2005, in modo tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Tanto premesso, si osserva che parte opponente non ha assolto all'onere di allegazione e prova su di essa gravante. Si è limitata ad allegare la conformità delle fideiussioni per cui è causa allo schema ABI
pagina 11 di 16 di fideiussione omnibus del 2003 (doc. 5 citazione) facendo riferimento al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05 (doc. 6 citazione), e non ha tuttavia prima allegato e quindi dimostrato che anche all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa esisteva l'illecito concorrenziale dedotto in giudizio. In specie, parte attrice non ha allegato la sussistenza di indizi utili per poter ritenere che già esistesse ovvero fosse riscontrabile una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella sanzionata come anticoncorrenziale.
Per questi motivi
l'eccezione di nullità totale o parziale delle fideiussioni va rigettata.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, va quindi confermata la validità ed efficacia della fideiussione nonché delle singole clausole contestate dagli attori, ivi incluso l'art. 6, ed esclusa la configurabilità della decadenza ex art. 1957 c.c. della Banca dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi di tale norma. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, in termini che si condividono, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 21867/2013). La deroga stipulata a favore della Banca rispetto al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. deve pertanto ritenersi validamente pattuita tra le parti.
Ad abundantiam, con particolare riferimento alla fideiussione prestata da
[...] si osserva quanto segue. Parte_1
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1957, primo comma, c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione garantita, a condizione che entro sei mesi, il creditore abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e con diligenza le abbia continuate.
Occorre, in primo luogo rilevare che la fideiussione per cui è causa è una fideiussione cd. “a prima richiesta”, posto che l'art. 7 della polizza fideiussoria prevede che il fideiussore debba pagare immediatamente, “a semplice richiesta scritta” del creditore (cfr. docc. 7 e 11 fasc. monitorio). Ciò comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato ad eseguire il pagamento richiesto, secondo il meccanismo proprio del solve et repete, ed è reso conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale.
Nel caso di specie, dunque, si è in presenza di una garanzia fideiussoria “a prima richiesta”, pertanto, l'onere del creditore di avanzare istanza di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale può ritenersi soddisfatto, oltre che con l'esperimento di un'azione giudiziale, anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta, in via stragiudiziale, al fideiussore.
Ebbene, parte opposta ha documentato che l'allora Banca titolare del credito ha inviato anche al fideiussore oltre che alla società debitrice Parte_1 principale, la diffida di pagamento del 23.11.2018 notificata il 06.12.2028 (doc. 29 opposta). Tale richiesta è stata inviata nella stessa data in cui alla società debitrice principale è stata comunicata dal pagina 12 di 16 creditore la revoca degli affidamenti e analoga richiesta di pagamento, con conseguente scadenza dell'obbligazione. Tale missiva inviata al fideiussore costituisce dunque richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. in quanto inviata nello stesso giorno in cui è venuta a scadenza l'obbligazione principale (e quindi nel termine semestrale ex art. 1957 c.c.).
Pertanto, in ogni caso, nei confronti del fideiussore Parte_1 non si sarebbe determinata la decadenza della banca dalla garanzia, anche volendo ritenere nulla
[...] la deroga all'art. 1957 c.c.
Ciò premesso circa la validità delle fideiussioni stipulate dagli opponenti, vanno adesso esaminati i motivi con cui parte attrice ha dedotto le varie irregolarità nella gestione del rapporto di conto corrente n. 1000/4347 e del contratto di mutuo fondiario in oro.
Preme, innanzitutto, rilevare che il rapporto di conto corrente n. 1000/4347 non è stato posto a fondamento del ricorso monitorio e parte opponente non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale. Inoltre, parte opponente non ha provato che sia titolare di tale rapporto di c/c e che Controparte_2 sussista la legittimazione passiva dell'opposta, a fronte della esplicita contestazione sollevata sul punto;
anzi, ha prodotto un documento denominato “chiusura conto” (doc. 13 opponenti allegato alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c.) dal quale risulta che la titolare del rapporto, quanto meno sino al mese di ottobre 2021, era Intesa San Paolo S.p.A.; di contro, la cessione del credito oggetto del presente giudizio in capo a risale al 04.12.2020. Controparte_2
Pertanto, l'esame nel merito delle doglianze e delle contestazioni relative al rapporto di conto corrente è assorbito.
Le contestazioni relative al mutuo fondiario in oro stipulato in data 20.06.2005 risultano infondate.
Quanto ai rilievi attinenti alla indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite in contratto per mancata indicazione del regime finanziario e del piano di rimborso applicati, e all'applicazione di interessi anatocistici occulti, si rileva quanto segue.
Si osserva, innanzitutto, che secondo la prospettazione attorea nel rapporto negoziale in esame sarebbe stato applicato un piano di ammortamento c.d. “alla francese” o “a rate costanti”, nel quale il meccanismo di calcolo degli interessi determinerebbe il fenomeno dell'illecito anatocismo.
Tale ricostruzione, tuttavia, non trova riscontro nel caso di specie. Infatti, dall'analisi della documentazione contrattuale emerge in modo chiaro che il finanziamento non è stato strutturato secondo un piano di ammortamento alla francese non essendo previste rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi. Invero, il piano di ammortamento pattuito prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile. In tale tipo di ammortamento la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante (nel caso di specie ciascuna di 2.500 grammi di oro finanziario), ma la rata comprende anche una quota di interessi calcolata sul capitale residuo al tasso variabile parimenti pattuito in contratto. pagina 13 di 16 La premessa da cui muove parte opponente nel dedurre l'applicazione di interessi anatocistici occulti – ovvero che è stato pattuito un sistema di ammortamento alla francese – è pertanto erronea. In ogni caso, dalle modalità di rimborso concordate tra le parti non emerge l'applicazione di interessi anatocistici, né parte attrice ha fornito prova della circostanza.
Per quanto concerne l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, ritiene il Tribunale che il motivo di opposizione sia destituito di fondamento. Invero, all'art. 2 del contratto di mutuo in esame, è indicata la quantificazione del capitale oggetto del prestito, vale a dire 50.000 grammi di oro;
risulta riportata l'esatta scansione di tutte le quote capitale conglobate nelle 20 rate semestrali di rimborso del prestito, che costituiscono gli unici dati conoscibili ex ante dalle parti, a fronte della variabilità del tasso previsto per la determinazione degli interessi corrispettivi.
Con riferimento alla difformità tra TAEG/ISC indicato in contratto e quello effettivamente applicato, circostanza dalla quale parte opponente fa discendere l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB si osserva che, diversamente da quanto ritenuto dalla società attrice, non può pervenirsi alle conclusioni postulate da quest'ultima in forza dell'art. 117 TUB.
Par Invero, l'eventuale divergenza tra l' dichiarato e quello effettivo (derivante dalla valutazione concreta delle modalità di svolgimento del rapporto) non può determinare la nullità delle pattuizioni contrattuali in punto di interessi, ex art. 117 T.U.B. Ciò in quanto l'indicatore sintetico di costo non è un elemento strutturale del contratto di mutuo ed è finalizzato (unicamente) ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogatogli: le varie voci di costo di tale credito, tuttavia, e tra esse anzitutto la misura degli interessi, sono e restano regolate da altre specifiche previsioni contrattuali.
In tal senso non può quindi (anche sotto questo aspetto) ritenersi fondata l'eccezione di nullità della clausola contrattuale di determinazione degli interessi, sollevata da parte attrice in riferimento alla supposta erronea indicazione dell' . Pt_4
Il comma 4 dell'art. 117 T.U.B., infatti, prende in considerazione la necessità di indicazione nel contratto del “…tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Tali elementi, in effetti, risultano compiutamente indicati nel contratto di mutuo in questione, come del resto emerge dalle stesse considerazioni svolte ai punti che precedono.
L'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e, di conseguenza, la sua erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (cfr. ex multis: Trib. Roma n. 121/2018; Trib. Catania n. 957/2018; Trib. Torino n. 523/2018; Trib. Napoli n. 183/2018).
Quanto al motivo di opposizione relativo all'applicazione di interessi usurari, parte opponente si è limitata ad allegare genericamente e in una prospettiva astratta l'usurarietà degli interessi pattuiti, senza elementi puntuali di calcolo che possano suffragare le deduzioni formulate.
pagina 14 di 16 A tal riguardo si rammenta che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19597/2020 hanno affermato il principio in base al quale “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Nel caso di specie parte opponente non ha assolto all'onere di allegazione e prova su di essa gravante;
invero, parte attrice non ha nemmeno allegato quale sia il tasso soglia usura che si assume superato. Infatti, né nell'opposizione, né nella perizia tecnica di parte allegata risulta indicato il tasso soglia usura vigente all'epoca di stipula dei contratti di mutuo. Si osserva, inoltre, che anche l'elaborato tecnico del Dott. depositato da parte opponente nell'atto di citazione (cfr. doc. 8), analizza la sussistenza Per_2 dei profili usurari in modo per lo più teorico e astratto, senza elementi puntuali di calcolo che possano suffragare le deduzioni formulate.
Le deduzioni attoree correlate alla lamentata sussistenza di profili usurari appaiono, pertanto, del tutto generiche.
Deve essere disatteso anche il motivo di opposizione relativo all'insussistenza dei presupposti della decadenza dal beneficio del termine;
secondo la prospettazione attorea, al momento in cui è stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine, la società mutuataria vantava addirittura un credito nei confronti della Banca avendo corrisposto più del dovuto in ragione dei plurimi profili di illegittimità contenuti nel contratto, deduzione che per le ragioni sopra indicate non può essere condivisa.
In ordine all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1186 c.c. si osserva che “lo stato di insolvenza che rileva, ai sensi dell'art. 1186 c.c., ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine non richiede una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni;
tale accertamento ha natura di apprezzamento di fatto ed incorre nel vizio di insufficiente motivazione il giudice di merito che si limiti, sul punto, ad evidenziare una generica difficoltà di un'impresa commerciale ad agire sul mercato” (Cass. 12126/2008); inoltre, in materia di credito fondiario (quale è quello di specie) la norma speciale costituita dall'art. 40 TUB prevede che “La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il cento ottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.
Nel caso di specie parte opponente non ha provato di avere corrisposto le rate determinando solo meri ritardi ex art. 40 TUB e non effettivi inadempimenti, né ha allegato e provato l'insussistenza dei presupposti ex art. 7 del contratto di mutuo rubricato “decadenza”.
pagina 15 di 16 Infine, in ordine alla domanda di accertamento del diritto degli opponenti al risarcimento del danno, va rilevato che l'odierna attrice, cessionaria del credito, non è legittimata passiva in ordine alla domanda proposta in quanto fondata sull'assunta violazione degli obblighi di trasparenza gravanti sulla Banca mutuante. In ogni caso, parte opponente non ha fornito prova dei danni subiti, né in ragione della condotta tenuta dalla Banca mutuante nella fase precontrattuale, né in ragione della condotta tenuta successivamente dalla cessionaria del credito. Tanto basta per il rigetto della domanda, risultando assorbito l'esame degli ulteriori profili.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte l'opposizione a d.i. deve essere integralmente rigettata con conferma del d.i. opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 260.001 – 520.000 parametri medi fasi studio e introduttiva;
riduzione 50 % fasi istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 782/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 24.08.2023;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 14.170,00 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 04/08/2025
Il Giudice Marina Rossi
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