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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.3934/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 12.3.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi del l'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024, al numero 3934, promossa con domanda depositata in data 25/11/2024
da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
elett.te dom.ti in Frosinone, Viale America Latina n. 34, presso lo studio dell'Avv. Paola
Cerrito, dalla quale sono rappr.ti e difesi unitamente all'Avv. Domenico Naso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
ricorrente contro
, in persona del elett.te Controparte_1 CP_2 dom.to presso l'Avvocatura Generale dello Stato
resistente
Oggetto del giudizio: riconoscimento e valutazione dell'anno scolastico 2013 ai fini della progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
1 I ricorrenti, già docenti di scuola dell'infanzia e secondaria, poi posti in quiescenza, hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto alla progressione stipendiale maturata alla data del
31.8.2022 (di cessazione dal servizio) con il riconoscimento dell'anno di servizio 2013, ingiustamente negato dall'Amministrazione, o, in subordine, nella misura della quota maturata a tale data rispetto alla fascia stipendiale successiva (28-35) a quella riconosciuta (21-28), con condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti necessari al suddetto riconoscimento, con ogni conseguenza giuridica ed economica sulla loro posizione stipendiale.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Rileva il Giudicante che la questione dirimente nel presente giudizio riguarda la valutazione, ai fini della carriera, del servizio prestato dagli attori nell'anno 2013.
Ebbene, come chiarito dalla Cassazione con recente ordinanza n.16133 dell'11 giugno 2024, le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art.1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n.122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art.9, comma 23, del D.L. n.78 del 2010, convertito in legge n.122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
«Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n.
78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, ha chiarito la Cassazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Non è quindi corretta la tesi dell'amministrazione convenuta secondo cui le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Tale interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il
2 che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni (così, in termini, Cass. n.1337/2024 cit.).
Alla luce delle considerazioni che precedono va, in definitiva, affermato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini alla progressione stipendiale maturata alla data di cessazione dal servizio (31.8.2022), con l'attribuzione della fascia stipendiale successiva (28-35) a quella effettivamente riconosciuta (21-28) e con condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti conseguenti al suddetto riconoscimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2 al riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini alla progressione Parte_3
stipendiale maturata alla data di cessazione dal servizio (31.8.2022), con l'attribuzione della fascia stipendiale successiva (28-35) a quella effettivamente riconosciuta (21-28) e con condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti conseguenti al suddetto riconoscimento;
2) pone a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate in €.1.314,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.259,00 per spese di contributo unificato.
Frosinone, 12/03/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 12.3.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi del l'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024, al numero 3934, promossa con domanda depositata in data 25/11/2024
da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
elett.te dom.ti in Frosinone, Viale America Latina n. 34, presso lo studio dell'Avv. Paola
Cerrito, dalla quale sono rappr.ti e difesi unitamente all'Avv. Domenico Naso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
ricorrente contro
, in persona del elett.te Controparte_1 CP_2 dom.to presso l'Avvocatura Generale dello Stato
resistente
Oggetto del giudizio: riconoscimento e valutazione dell'anno scolastico 2013 ai fini della progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
1 I ricorrenti, già docenti di scuola dell'infanzia e secondaria, poi posti in quiescenza, hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto alla progressione stipendiale maturata alla data del
31.8.2022 (di cessazione dal servizio) con il riconoscimento dell'anno di servizio 2013, ingiustamente negato dall'Amministrazione, o, in subordine, nella misura della quota maturata a tale data rispetto alla fascia stipendiale successiva (28-35) a quella riconosciuta (21-28), con condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti necessari al suddetto riconoscimento, con ogni conseguenza giuridica ed economica sulla loro posizione stipendiale.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Rileva il Giudicante che la questione dirimente nel presente giudizio riguarda la valutazione, ai fini della carriera, del servizio prestato dagli attori nell'anno 2013.
Ebbene, come chiarito dalla Cassazione con recente ordinanza n.16133 dell'11 giugno 2024, le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art.1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n.122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art.9, comma 23, del D.L. n.78 del 2010, convertito in legge n.122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
«Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n.
78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, ha chiarito la Cassazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Non è quindi corretta la tesi dell'amministrazione convenuta secondo cui le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Tale interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il
2 che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni (così, in termini, Cass. n.1337/2024 cit.).
Alla luce delle considerazioni che precedono va, in definitiva, affermato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini alla progressione stipendiale maturata alla data di cessazione dal servizio (31.8.2022), con l'attribuzione della fascia stipendiale successiva (28-35) a quella effettivamente riconosciuta (21-28) e con condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti conseguenti al suddetto riconoscimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2 al riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini alla progressione Parte_3
stipendiale maturata alla data di cessazione dal servizio (31.8.2022), con l'attribuzione della fascia stipendiale successiva (28-35) a quella effettivamente riconosciuta (21-28) e con condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti conseguenti al suddetto riconoscimento;
2) pone a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate in €.1.314,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.259,00 per spese di contributo unificato.
Frosinone, 12/03/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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